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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 23/01/2025, alle ore 9.39 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 423 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2016, sono comparsi:
- l'avv. Antonio LACOPO, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni e argomentazioni in atti;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avv. Silvia MUNTONI, in sostituzione dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni e argomentazioni in atti;
o rinuncia alla discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 423/2016 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 423 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
LACOPO (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Tuveri, 102, C.F._2
Cagliari, presso il difensore;
attore-opponente contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni CP P.IVA_1
MACCIOTTA (C.F. ) e dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. C.F._3
); elettivamente domiciliata in viale Diaz, 29, Cagliari, presso il C.F._4
difensore; convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16/08/2015 nella cancelleria di questo Tribunale, CP
ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di ,
[...] Parte_1
dell'importo di 22.552,69 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua e servizi accessori in favore dell'utenza n. , ubicata in via Marras 1, Iglesias (CA), P.IVA_2
per le partite indicate nelle fatture di seguito indicate, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita all'art.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 423/2016 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 2 B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso, al ai costi dell'attività stragiudiziale di recupero del credito, pari ad € 300,00, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.
231/2002, ed alle spese e competenze del procedimento monitorio:
- fattura n. 2014023148660, del 15 ottobre 2014, dell'importo di 312,80 euro (doc. 2 fascicolo monitorio);
- fattura n. 201303322884, del 15 aprile 2013, dell'importo di 13.253,75 euro (doc. 3 fascicolo monitorio);
- fattura n. 201203332183, del 23 aprile 2012, dell'importo di 262,26 euro (doc. 4 fascicolo monitorio);
- fattura n. 2010033170786, del 20 dicembre 2010, dell'importo di 9.817,83 euro, rimasta insoluta per l'importo di 8.723,88 euro (doc. 5 fascicolo monitorio).
2. Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda, con decreto ingiuntivo n. 2381/2015, emesso il 25.09.2015, nel procedimento n. 8084/2015 RAC, dell'importo di 22.552,69 euro, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. B22 del regolamento SII, dalle singole scadenze al saldo ed oltre alle spese del procedimento, che ha liquidato in 685,50 euro
(oltre imposte ed accessori di legge), di cui 540,00 euro quale compenso per la prestazione professionale del legale e 145,50 euro per spese, ed a 300,00 euro ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs. 231/2002.
3. ha proposto tempestiva opposizione, con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato il 07.01.2016, nel quale:
a. ha contestato i consumi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo riferite al periodo 30.09.2009-11.02.2013, rilevati dal contatore matricola
99/366507, sostenendo che fossero abnormi e che l'apparecchio di misura non funzionasse correttamente;
b. ha esposto e sostenuto:
i. di avere subito contestato al gestore, sia il malfunzionamento del contatore, sia l'entità dei consumi, in quanto abnormi – formulando il reclamo n.
20779/2011 per la fattura n. 2010033170786 ed il reclamo n. 5914/2013 per la fattura n. 201303322884 – reclami che aveva rigettato CP
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Verbale udienza - pagina 3 con lettera del 27.03.2014 (documento privo di numerazione, prodotto insieme alla citazione), comunicando di aver sostituito, in data 11.02.2013, il contatore matr. 99/366507, “poiché dalle verifiche effettuate è risultato fermo”, e che avrebbe ricostruito i consumi sulla base di quelli registrati dal nuovo misuratore avente matricola n. 12TC045201, cosa che però poi non aveva mai fatto;
ii. che l'anomalia dei consumi dovuta al malfunzionamento del vecchio contatore risultava ancor più evidente raffrontando la media giornaliera di
3,22 metri cubi al giorno, registrata da quest'ultimo, rispetto a quella di
0,22 metri cubi al giorno, registrata dal nuovo contatore.
4. Nel medesimo atto di citazione, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia al tribunale Ill.mo, in accoglimento dei motivi dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria nelle spese”.
5. Con comparsa di risposta depositata il 04.05.2016, si è costituita in giudizio CP
, la quale si è limitata a difendersi sostenendo:
[...]
a. che gli importi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo fossero dovuti perché fatturati in acconto e a saldo secondo le previsioni del Regolamento
SII e sulla base di letture effettive del contatore.
b. che l'opposizione a D.I. non fosse fondata “su idonea prova scritta, né di pronta soluzione”.
6. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via cautelare in ragione dei titoli dedotti della superiore espositiva, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale in forza delle considerazioni giuridiche di fatto che precedono, previo accertamento dell'infondatezza delle avverse eccezioni, rigettare le avverse domande, confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 2381/2015 per il tramite del quale veniva ingiunto alla
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Verbale udienza - pagina 4 società odierna opponente il pagamento dell'importo di € 22.552,69, oltre interessi al saggio di cui all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso, dalle singole scadenze al saldo ed oltre alle spese processuali, di cui € 540,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed € 145,50 per spese oltre ad € 300,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio del procedimento monitorio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
7. Solo ha depositato, il 30.05.2016, la prima memoria prevista dall'art. Parte_1
183 comma 6 c.p.c., con la quale ha osservato come la difesa svolta da CP
nella comparsa di risposta fosse irrilevante ai fini della decisione, perché egli non aveva mai contestato le letture, bensì che il contatore funzionasse correttamente. Sul punto ha rinviato alle considerazioni formulate dal proprio CTP, ing. , nella perizia del Per_1
29.04.2016, prodotta insieme all'atto di citazione (documento senza numero, denominato
“relazione ing. ”), nella quale il tecnico sosteneva che la causa Persona_2 dell'anomalia dei consumi non fosse imputabile al transito attraverso il contatore di elevati volumi d'aria dovuti all'effetto combinato dell'erogazione dell'acqua da parte di nel periodo oggetto di contestazione e del malfunzionamento e CP
inadeguatezza del dispositivo di sfiato dell'aria.
8. Con le seconde memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate il 29.06.2016,
ha prodotto nuovamente la relazione dell'ing. e, per il caso Parte_1 Per_1
di sua contestazione, ha chiesto che il giudice incaricasse un consulente tecnico d'ufficio di verificare il funzionamento del contatore;
9. Con le seconde memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate il 04.07.2016,
ha prodotto i seguenti documenti: CP
“4) Regolamento del Servizio Idrico
5) Carta del Servizio Idrico;
6) scheda accertamento n. 5453;
7) Commessa_21559_2014;
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Verbale udienza - pagina 5 8) Commessa_22500_2013;
9) Commessa_87926_2012;
10) Foto contatore;
11) Documentazione contrattuale”.
10. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata l'08.07.2016,
ha eccepito la tardività dell'avversa seconda memoria ex art. 183/6, Parte_1
sostenendo che il termine perentorio assegnato dal giudice fosse scaduto il 03.07.2016;
. CP
11. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 25.07.2016,
si è riportata alle precedenti difese e ha aderito alla richiesta di CTU. CP
12. Con provvedimento reso nell'udienza del 07.06.2017, il giudice ha invitato CP
a chiarire perché, a fronte della lettera del 27.03.2014 – con cui aveva comunicato
[...] all'utente la sostituzione del contatore non funzionante e che i precedenti consumi sarebbero stati ricostruiti sulla base di quelli medi registrati dal nuovo contatore – non avesse tenuto fede a questo proposito.
13. Con provvedimento reso nell'udienza del 19.04.2018, non avendo mai CP
risposto al suddetto invito – nonostante a tal fine le fossero stati concessi diversi rinvii d'udienza su richiesta del suo difensore – il giudice ha suggerito alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“a. calcola i costi da addebitare all'attore per il periodo in contestazione CP
(30.9.2009-11.2.2013), in base alla tariffa per residenti, utilizzando il criterio dell'art.
B.35.1 ultimo comma del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per il caso di mancanza di consumi storici utili, facendo quindi riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato;
b. l'attore, verificata la correttezza del calcolo, paga gli importi predetti in un'unica soluzione;
c. le spese processuali vengono dichiarate compensate tra le parti”.
14. ha ottenuto vari rinvii d'udienza per prendere posizione sulla proposta e nelle CP
note di trattazione scritta del 16.04.2021 ha dichiarato di non accettarla.
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Verbale udienza - pagina 6 15. Con ordinanza del 27.04.2021, il giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio affinché ricalcolasse “gli importi previsti dalle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, sostituendo ai consumi indicati nelle stesse, il consumo di 0,22 metri cubi al giorno”, considerato:
- che era tuttavia utile al fine della decisione disporre CTU funzionale ad operare il ricalcolo dei consumi, stante la pacifica inattendibilità di quelli registrati dal contatore sostituito, peraltro non suscettibile di essere sottoposto a verifica in quanto non lo aveva messo a disposizione dell'ufficio; CP
- che le parti avrebbero potuto ricostruire i consumi nel modo suggerito nella proposta del giudice soltanto in sede conciliativa e non anche tramite CTU, perché non avevano prodotto i documenti a tal fine indispensabili, costituiti dalle fatture recanti i consumi registrati dal nuovo contatore ed essendo ormai preclusa ogni nuova produzione documentale;
- che, ciononostante, in assenza di prova documentale di consumi maggiori, era possibile operare il ricalcolo utilizzando quantomeno il consumo medio giornaliero che l'opponente aveva indicato in 0,22 metri cubi al giorno nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e che l'opposta non aveva mai contestato.
16. Il CTU ha depositato la sua relazione peritale il 21.02.2022.
17. Con decreto 11.04.2022 il giudice per liquidato i compensi ed il rimborso in favore del consulente tecnico d'ufficio, ponendoli a carico delle parti in solido.
18. Nell'udienza del 19.10.2022:
a. il difensore di ha osservato come i risultati cui era pervenuto il Parte_1
CTU fossero quelli di un debito del suo assistito verso di 455,60 euro, CP
inferiore ai 1.000,00 euro che il si aveva offerto di pagare per definire Pt_1
la causa in via conciliativa;
b. il difensore di ha dichiarato di aver a suo tempo inoltrato alla sua CP
assistita detta proposta conciliativa formulata da , ma che questa Parte_1
non aveva risposto.
19. Con separata ordinanza, di cui ha dato lettura alle parti nella stessa udienza per il
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Verbale udienza - pagina 7 19/10/2022, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa dai sensi dell'articolo
185 bis cpc:
“a. paga ad 455,60 euro ad quale corrispettivo Parte_1 CP CP
per la somministrazione dell'acqua con riguardo alle partite indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione;
b. rinuncia ad ogni altra pretesa relativa alle partite predette;
CP
c. rimborsa al le spese di CTU dallo stesso anticipate;
CP Pt_1
rimborsa al le spese del presente giudizio di opposizione, Parte_2 Pt_1 forfettariamente liquidate nell'importo di tanto 1.000 € oltre accessori;
e. le spese del procedimento monitorio, anticipate da restano a suo carico”. CP
20. Nell'udienza del 09.02.2023, fissata per consentire alle parti di esprimersi in ordine alla proposta del giudice, è comparso il solo il difensore del , il quale ha dichiarato: Pt_1
“considerato che seguita a non comparire alle udienze fissate per discutere in CP
ordine alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiede che il giudice fissi udienza per la precisazione delle conclusioni”.
21. Nell'udienza odierna, fissata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione sensi dell'articolo 281-sexies cpc, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed hanno rinunciato alla discussine orale ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
22. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei termini che seguono.
22.1 Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione riguarda pretese creditorie di CP
relative ai consumi idrici del periodo 30.9.2009-11.02.2013, registrati per l'utenza n.
[...]
6368075, ubicata in via Marras 1, Iglesias (CA), dal contatore matricola n. 99/366507, che è stato sostituito da l'11.12.2013 perché non funzionante: nel verbale di CP sostituzione si legge che era “fermo”.
22.2 L'attore ne ha da subito contestato il malfunzionamento, evidenziando che
, nella comunicazione del 27.03.2014 (prodotta dall'opponente insieme CP all'atto di citazione), aveva ammesso di averlo sostituito perché “fermo” e ha dichiarato
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Verbale udienza - pagina 8 che “Pertanto, abbiamo provveduto a rideterminare la lettura di sostituzione sulla base della media consumi registrati sul nuovo misuratore avente matricola n. 12TC045201”.
22.3 Il fatto che il malfunzionamento del contatore matricola n. 99/366507 abbia influito negativamente sulla rilevazione dei consumi nel periodo in contestazione (30.9.2009-
11.02.2013) appare evidente, considerato il raffronto della media giornaliera rilevata dai due contatori: 3,22 metri cubi al giorno (vecchio contatore matricola n. 99/366507) rispetto a 0,22 metri cubi al giorno (nuovo contatore matricola n. 12TC045201).
22.4 – sulla quale incombeva l'onere di provare il credito contestato, in quanto CP
attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione – si è difesa limitandosi ad affermare che gli importi indicati nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo erano dovuti perché calcolati alla luce delle letture effettive del contatore, difesa irrilevante ai fini della decisione, perché l'opponente non aveva contestato le letture bensì che il contatore funzionasse correttamente, e comunque contraddittoria, considerato che era pacifico che il contatore non funzionasse in quanto “fermo”.
22.5 non ha mai chiarito perché non avesse ricalcolato i corrispettivi CP dovuti dall'utente sulla base dei consumi medi registrati dal nuovo contatore, così come aveva dichiarato nella sua nota del 27.03.2014 (documento privo di numerazione, prodotto insieme alla citazione) e non ha comunque ha messo a disposizione il vecchio apparecchio di misura al fine di sottoporlo a verifica, verifica peraltro superflua atteso che era pacifico che non funzionasse,
22.6 In mancanza di allegazione e prova del corretto funzionamento del contatore e considerato che era stato sostituito in quanto “fermo”, è stato necessario ricostruire consumi attraverso il secondo criterio presuntivo previsto dall'articolo B.35 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, quello del consumo medio registrato dal nuovo contatore il cui corretto funzionamento non era mai stato contestato dalle parti, non potendosi utilizzare il primo criterio presuntivo suggerito dalla norma, consistente nel consumo medio registrato prima del malfunzionamento, perché non erano noti né il quando contatore aveva smesso di funzionare né quali fossero i consumi registrati fino ma quando aveva funzionato.
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Verbale udienza - pagina 9 22.7 Essendo incontestato che la media giornaliera dei consumi registrati dal nuovo contatore matricola n. 12TC045201 era di 0,22 metri cubi al giorno, il giudice ha incaricato un consulente tecnico d'ufficio di ricostruire gli importi dovuti per detti consumi nel periodo oggetto del contendere (dal 30/09/2009 al 02/04/2014), sulla base delle tariffe vigenti ratione temporis.
22.8 Il consulente tecnico d'ufficio, applicando correttamente le tariffe vigenti ratione temporis, ha concluso che “che l'importo complessivo dovuto dall'Attore per il periodo che intercorre dal 30 settembre 2009 al 02 aprile 2014 è pari a 455,06 € detto importo è comprensivo dell'I.V.A. di legge (10%)” al lordo di acconti eventualmente già pagati dall'attore. La relazione non è stata contestata dalle parti.
22.9 Non avendo l'attore pagato alcun acconto per il periodo in esame, il suo debito ammonta a 455,06 euro.
22.10 Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e e deve essere Parte_1
condannato a pagare ad quale corrispettivo per la somministrazione CP
dell'acqua e dei servizi idrici dal 30/09/2009 al 02/04/2014, l'importo di 455,06 euro.
22.11 Su tale importo sono dovuti gli interessi convenzionali di mora previsti dall'art. B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dalla decisione (e non dalla comunicazione delle fatture) al saldo, non essendo ravvisabile un'inerzia colposa dell'attore nel pagamento, considerato che egli non conosceva l'importo dovuto e che
Gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, aveva l'obbligo CP
contrattuale di emettere fatture correttamente calcolate sulla base di consumi effettivi e che, essendo proprietaria del contatore, ne era anche custode e risponde pertanto delle conseguenze del mancato funzionamento.
23. La domanda di pagamento di 300,00 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, formulata nel ricorso monitorio e reiterata nella comparsa di risposta, è infondata:
a. sia perché sulla base dell'art. 1, comma 1, del decreto in questione, rubricato
“ambito di applicazione”, tale disciplina è applicabile alle sole “transazioni commerciali” che, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sono da
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Verbale udienza - pagina 10 intendersi nel modo seguente: “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva
o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; da ciò si ricava che il D.Lgs. 231/2002 non è, invece, applicabile ai rapporti tra imprese e consumatori, come nel caso in esame;
b. sia per l'assorbente ragione che la pretesa avanzata tramite l'attività di recupero del credito era palesemente infondata.
24. Le spese di lite devono essere regolate secondo i principi della causalità e della soccombenza, previsti dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e vanno poste interamente a carico di
, tenuto conto: CP
a. che l'opposizione è stata accolta per la quasi totalità della somma ingiunta, essendo stato accertato il credito di di 455,06 euro, a fronte di CP
infondate pretese per il rilevantissimo importo di 22.552,69 euro, a titolo di corrispettivo per il servizio idrico, e di 300 euro, a titolo di risarcimento forfettario per le spese di recupero;
b. che l'attore non ha mai sostenuto che nulla fosse dovuto ad per le CP
partite oggetto delle fatture poste base dell'ingiunzione, tanto di essersi offerto di pagare un importo (1.000 euro), più che doppio rispetto a quello effettivamente dovuto, proposta non accettata da CP
c. che, pertanto, va riconosciuta la piena soccombenza di;
CP
d. che non ha neanche preso in considerazione le più favorevoli CP
proposte conciliative formulate sia dalla parte che dal giudice (il difensore ha spiegato che informato delle proposte, non aveva risposto). CP
25. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a 26.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, con riduzione del 25% per quelli della fase
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Verbale udienza - pagina 11 istruttoria, che è stata solo documentale, e del 50% per quelli della fase decisionale, in cui i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
26. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate in corso di causa e poste a carico delle parti in solido nel rapporto tra queste e il consulente – vanno poste a carico esclusivo di nel rapporto interno alle debitrici solidali, non solo in virtù del CP
richiamato principio della soccombenza, ma anche perché la consulenza si è resa necessaria per eseguire i conteggi cui era tenuta contrattualmente e che CP
non ha eseguito neppure nel corso del processo, nonostante ripetutamente invitata dal giudice nella proposta conciliativa e nei provvedimenti di rinvio d'udienza, proprio al fine di evitare i costi della CTU.
27. Per le ragioni esposte al punto 24 che precede, anche le spese di lite della fase monitoria devono essere regolate secondo i principi della causalità e della soccombenza, e quindi debbono restare a carico di che le ha anticipate. CP
28. Ricorrono le condizioni, previste dall'articolo 96 comma 3 cpc, per condannare al pagamento in favore dell'opponente di una somma che può essere CP
forfettariamente liquidata in 1.000,00 euro, a titolo di risarcimento del danno per averla esposta a un lungo processo suscettibile di essere evitato o quantomeno di essere definito in tempi brevi se solo avesse dato seguito alle proposte conciliative CP
della controparte e poi a quelle del giudice, rispetto alle quali invece si è completamente disinteressata.
29. Poiché è soggetta al controllo della Corte dei Conti, occorre disporre la CP
comunicazione della presente sentenza al Procuratore presso la Corte dei Conti di
Cagliari, per le sue determinazioni in ordine all'eventuale responsabilità contabile dei funzionari di addetti alla presente pratica o dei suoi amministratori, per non CP
avere risposto e comunque aderito né alla proposta conciliativa formulata dall'opponente, né a quella formulata dal giudice, che prevedendo entrambe la compensazione delle spese tra le parti, avrebbero evitato la condanna al rimborso in favore della parte attrice, e comunque avrebbero assicurato ad un risultato economicamente meno CP
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Verbale udienza - pagina 12 sfavorevole rispetto a quello che deriva dalla presente sentenza. L'adesione alla proposta conciliativa avrebbe evitato anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio e la condanna ex art. 96 comma 3 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
30. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo 2381/2015, emesso dal Tribunale di Cagliari il
25.09.2015;
b. condanna a pagare ad 455,06 euro a titolo di Parte_1 CP
corrispettivo per la somministrazione dell'acqua e dei servizi idrici accessori a favore dell'utenza n. , ubicata in via Marras 1, Iglesias (CA), dal P.IVA_2
30/09/2009 al 02/04/2014, oltre agli interessi convenzionali previsti dall'articolo
B.22 del regolamento del servizio idrico integrato, dalla presente sentenza al saldo;
c. condanna a rifondere delle spese CP Parte_1
processuali del presente giudizio, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.260,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 7,38 per notifica;
€ 3.959,38 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
d. pone definitivamente a carico di e spese della CTU espletata CP
nel presente giudizio e la condanna a rimborsarle a nella misura Parte_1
in cui egli le ha pagate al consulente;
e. pone a carico di , che le ha anticipate, le spese processuali del CP
procedimento monitorio;
f. condanna a pagare a 1.000,00 euro a titolo di CP Parte_1
risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc;
g. dispone che la cancelleria trasmetta copia della presente sentenza al Procuratore
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 423/2016 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 presso la Corte dei Conti di Cagliari.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 423/2016 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 14
Il Giudice dott. Paolo Piana
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Il giorno 23/01/2025, alle ore 9.39 innanzi al giudice dott. Paolo Piana, nella causa n. 423 del ruolo contenzioso degli affari civili dell'anno 2016, sono comparsi:
- l'avv. Antonio LACOPO, procuratore della parte attrice, il quale:
o si riporta alle conclusioni e argomentazioni in atti;
o rinuncia alla discussione orale;
- l'avv. Silvia MUNTONI, in sostituzione dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA, procuratore della parte convenuta, la quale:
o si riporta alle conclusioni e argomentazioni in atti;
o rinuncia alla discussione orale.
Il Giudice
Pronuncia la sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., e da lettura del dispositivo.
Il Giudice dott. Paolo Piana
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 423/2016 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari
Sezione seconda civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 423 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
LACOPO (C.F. ), elettivamente domiciliato in via Tuveri, 102, C.F._2
Cagliari, presso il difensore;
attore-opponente contro
(P. IVA ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni CP P.IVA_1
MACCIOTTA (C.F. ) e dell'avv. Giuseppe MACCIOTTA (C.F. C.F._3
); elettivamente domiciliata in viale Diaz, 29, Cagliari, presso il C.F._4
difensore; convenuta-opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16/08/2015 nella cancelleria di questo Tribunale, CP
ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo a carico di ,
[...] Parte_1
dell'importo di 22.552,69 euro, a titolo di corrispettivo per la somministrazione dell'acqua e servizi accessori in favore dell'utenza n. , ubicata in via Marras 1, Iglesias (CA), P.IVA_2
per le partite indicate nelle fatture di seguito indicate, oltre agli interessi di mora a far data dalla scadenza dei termini indicati nelle fatture fino al saldo, nella misura stabilita all'art.
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Verbale udienza - pagina 2 B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso, al ai costi dell'attività stragiudiziale di recupero del credito, pari ad € 300,00, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs.
231/2002, ed alle spese e competenze del procedimento monitorio:
- fattura n. 2014023148660, del 15 ottobre 2014, dell'importo di 312,80 euro (doc. 2 fascicolo monitorio);
- fattura n. 201303322884, del 15 aprile 2013, dell'importo di 13.253,75 euro (doc. 3 fascicolo monitorio);
- fattura n. 201203332183, del 23 aprile 2012, dell'importo di 262,26 euro (doc. 4 fascicolo monitorio);
- fattura n. 2010033170786, del 20 dicembre 2010, dell'importo di 9.817,83 euro, rimasta insoluta per l'importo di 8.723,88 euro (doc. 5 fascicolo monitorio).
2. Il Tribunale di Cagliari ha accolto la domanda, con decreto ingiuntivo n. 2381/2015, emesso il 25.09.2015, nel procedimento n. 8084/2015 RAC, dell'importo di 22.552,69 euro, oltre agli interessi al saggio di cui all'art. B22 del regolamento SII, dalle singole scadenze al saldo ed oltre alle spese del procedimento, che ha liquidato in 685,50 euro
(oltre imposte ed accessori di legge), di cui 540,00 euro quale compenso per la prestazione professionale del legale e 145,50 euro per spese, ed a 300,00 euro ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs. 231/2002.
3. ha proposto tempestiva opposizione, con atto di citazione regolarmente Parte_1
notificato il 07.01.2016, nel quale:
a. ha contestato i consumi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo riferite al periodo 30.09.2009-11.02.2013, rilevati dal contatore matricola
99/366507, sostenendo che fossero abnormi e che l'apparecchio di misura non funzionasse correttamente;
b. ha esposto e sostenuto:
i. di avere subito contestato al gestore, sia il malfunzionamento del contatore, sia l'entità dei consumi, in quanto abnormi – formulando il reclamo n.
20779/2011 per la fattura n. 2010033170786 ed il reclamo n. 5914/2013 per la fattura n. 201303322884 – reclami che aveva rigettato CP
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Verbale udienza - pagina 3 con lettera del 27.03.2014 (documento privo di numerazione, prodotto insieme alla citazione), comunicando di aver sostituito, in data 11.02.2013, il contatore matr. 99/366507, “poiché dalle verifiche effettuate è risultato fermo”, e che avrebbe ricostruito i consumi sulla base di quelli registrati dal nuovo misuratore avente matricola n. 12TC045201, cosa che però poi non aveva mai fatto;
ii. che l'anomalia dei consumi dovuta al malfunzionamento del vecchio contatore risultava ancor più evidente raffrontando la media giornaliera di
3,22 metri cubi al giorno, registrata da quest'ultimo, rispetto a quella di
0,22 metri cubi al giorno, registrata dal nuovo contatore.
4. Nel medesimo atto di citazione, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “piaccia al tribunale Ill.mo, in accoglimento dei motivi dell'opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria nelle spese”.
5. Con comparsa di risposta depositata il 04.05.2016, si è costituita in giudizio CP
, la quale si è limitata a difendersi sostenendo:
[...]
a. che gli importi indicati nelle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo fossero dovuti perché fatturati in acconto e a saldo secondo le previsioni del Regolamento
SII e sulla base di letture effettive del contatore.
b. che l'opposizione a D.I. non fosse fondata “su idonea prova scritta, né di pronta soluzione”.
6. Nella medesima comparsa di costituzione e risposta la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“in via cautelare in ragione dei titoli dedotti della superiore espositiva, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale in forza delle considerazioni giuridiche di fatto che precedono, previo accertamento dell'infondatezza delle avverse eccezioni, rigettare le avverse domande, confermare il decreto ingiuntivo opposto numero 2381/2015 per il tramite del quale veniva ingiunto alla
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Verbale udienza - pagina 4 società odierna opponente il pagamento dell'importo di € 22.552,69, oltre interessi al saggio di cui all'art. B22 del Regolamento del SII e dall'allegato D allo stesso, dalle singole scadenze al saldo ed oltre alle spese processuali, di cui € 540,00 quale compenso per la prestazione professionale del legale ed € 145,50 per spese oltre ad € 300,00 ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002. in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio del procedimento monitorio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
7. Solo ha depositato, il 30.05.2016, la prima memoria prevista dall'art. Parte_1
183 comma 6 c.p.c., con la quale ha osservato come la difesa svolta da CP
nella comparsa di risposta fosse irrilevante ai fini della decisione, perché egli non aveva mai contestato le letture, bensì che il contatore funzionasse correttamente. Sul punto ha rinviato alle considerazioni formulate dal proprio CTP, ing. , nella perizia del Per_1
29.04.2016, prodotta insieme all'atto di citazione (documento senza numero, denominato
“relazione ing. ”), nella quale il tecnico sosteneva che la causa Persona_2 dell'anomalia dei consumi non fosse imputabile al transito attraverso il contatore di elevati volumi d'aria dovuti all'effetto combinato dell'erogazione dell'acqua da parte di nel periodo oggetto di contestazione e del malfunzionamento e CP
inadeguatezza del dispositivo di sfiato dell'aria.
8. Con le seconde memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate il 29.06.2016,
ha prodotto nuovamente la relazione dell'ing. e, per il caso Parte_1 Per_1
di sua contestazione, ha chiesto che il giudice incaricasse un consulente tecnico d'ufficio di verificare il funzionamento del contatore;
9. Con le seconde memorie previste dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositate il 04.07.2016,
ha prodotto i seguenti documenti: CP
“4) Regolamento del Servizio Idrico
5) Carta del Servizio Idrico;
6) scheda accertamento n. 5453;
7) Commessa_21559_2014;
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Verbale udienza - pagina 5 8) Commessa_22500_2013;
9) Commessa_87926_2012;
10) Foto contatore;
11) Documentazione contrattuale”.
10. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata l'08.07.2016,
ha eccepito la tardività dell'avversa seconda memoria ex art. 183/6, Parte_1
sostenendo che il termine perentorio assegnato dal giudice fosse scaduto il 03.07.2016;
. CP
11. Con la terza memoria prevista dall'art. 183 comma 6 c.p.c., depositata il 25.07.2016,
si è riportata alle precedenti difese e ha aderito alla richiesta di CTU. CP
12. Con provvedimento reso nell'udienza del 07.06.2017, il giudice ha invitato CP
a chiarire perché, a fronte della lettera del 27.03.2014 – con cui aveva comunicato
[...] all'utente la sostituzione del contatore non funzionante e che i precedenti consumi sarebbero stati ricostruiti sulla base di quelli medi registrati dal nuovo contatore – non avesse tenuto fede a questo proposito.
13. Con provvedimento reso nell'udienza del 19.04.2018, non avendo mai CP
risposto al suddetto invito – nonostante a tal fine le fossero stati concessi diversi rinvii d'udienza su richiesta del suo difensore – il giudice ha suggerito alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
“a. calcola i costi da addebitare all'attore per il periodo in contestazione CP
(30.9.2009-11.2.2013), in base alla tariffa per residenti, utilizzando il criterio dell'art.
B.35.1 ultimo comma del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per il caso di mancanza di consumi storici utili, facendo quindi riferimento a quelli rilevati dal nuovo contatore installato;
b. l'attore, verificata la correttezza del calcolo, paga gli importi predetti in un'unica soluzione;
c. le spese processuali vengono dichiarate compensate tra le parti”.
14. ha ottenuto vari rinvii d'udienza per prendere posizione sulla proposta e nelle CP
note di trattazione scritta del 16.04.2021 ha dichiarato di non accettarla.
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Verbale udienza - pagina 6 15. Con ordinanza del 27.04.2021, il giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio affinché ricalcolasse “gli importi previsti dalle fatture poste a base del decreto ingiuntivo, sostituendo ai consumi indicati nelle stesse, il consumo di 0,22 metri cubi al giorno”, considerato:
- che era tuttavia utile al fine della decisione disporre CTU funzionale ad operare il ricalcolo dei consumi, stante la pacifica inattendibilità di quelli registrati dal contatore sostituito, peraltro non suscettibile di essere sottoposto a verifica in quanto non lo aveva messo a disposizione dell'ufficio; CP
- che le parti avrebbero potuto ricostruire i consumi nel modo suggerito nella proposta del giudice soltanto in sede conciliativa e non anche tramite CTU, perché non avevano prodotto i documenti a tal fine indispensabili, costituiti dalle fatture recanti i consumi registrati dal nuovo contatore ed essendo ormai preclusa ogni nuova produzione documentale;
- che, ciononostante, in assenza di prova documentale di consumi maggiori, era possibile operare il ricalcolo utilizzando quantomeno il consumo medio giornaliero che l'opponente aveva indicato in 0,22 metri cubi al giorno nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e che l'opposta non aveva mai contestato.
16. Il CTU ha depositato la sua relazione peritale il 21.02.2022.
17. Con decreto 11.04.2022 il giudice per liquidato i compensi ed il rimborso in favore del consulente tecnico d'ufficio, ponendoli a carico delle parti in solido.
18. Nell'udienza del 19.10.2022:
a. il difensore di ha osservato come i risultati cui era pervenuto il Parte_1
CTU fossero quelli di un debito del suo assistito verso di 455,60 euro, CP
inferiore ai 1.000,00 euro che il si aveva offerto di pagare per definire Pt_1
la causa in via conciliativa;
b. il difensore di ha dichiarato di aver a suo tempo inoltrato alla sua CP
assistita detta proposta conciliativa formulata da , ma che questa Parte_1
non aveva risposto.
19. Con separata ordinanza, di cui ha dato lettura alle parti nella stessa udienza per il
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Verbale udienza - pagina 7 19/10/2022, il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa dai sensi dell'articolo
185 bis cpc:
“a. paga ad 455,60 euro ad quale corrispettivo Parte_1 CP CP
per la somministrazione dell'acqua con riguardo alle partite indicate nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio di opposizione;
b. rinuncia ad ogni altra pretesa relativa alle partite predette;
CP
c. rimborsa al le spese di CTU dallo stesso anticipate;
CP Pt_1
rimborsa al le spese del presente giudizio di opposizione, Parte_2 Pt_1 forfettariamente liquidate nell'importo di tanto 1.000 € oltre accessori;
e. le spese del procedimento monitorio, anticipate da restano a suo carico”. CP
20. Nell'udienza del 09.02.2023, fissata per consentire alle parti di esprimersi in ordine alla proposta del giudice, è comparso il solo il difensore del , il quale ha dichiarato: Pt_1
“considerato che seguita a non comparire alle udienze fissate per discutere in CP
ordine alla proposta conciliativa formulata dal giudice, chiede che il giudice fissi udienza per la precisazione delle conclusioni”.
21. Nell'udienza odierna, fissata per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la decisione sensi dell'articolo 281-sexies cpc, le parti hanno confermato le rispettive conclusioni ed hanno rinunciato alla discussine orale ed il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
****
22. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei termini che seguono.
22.1 Il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione riguarda pretese creditorie di CP
relative ai consumi idrici del periodo 30.9.2009-11.02.2013, registrati per l'utenza n.
[...]
6368075, ubicata in via Marras 1, Iglesias (CA), dal contatore matricola n. 99/366507, che è stato sostituito da l'11.12.2013 perché non funzionante: nel verbale di CP sostituzione si legge che era “fermo”.
22.2 L'attore ne ha da subito contestato il malfunzionamento, evidenziando che
, nella comunicazione del 27.03.2014 (prodotta dall'opponente insieme CP all'atto di citazione), aveva ammesso di averlo sostituito perché “fermo” e ha dichiarato
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Verbale udienza - pagina 8 che “Pertanto, abbiamo provveduto a rideterminare la lettura di sostituzione sulla base della media consumi registrati sul nuovo misuratore avente matricola n. 12TC045201”.
22.3 Il fatto che il malfunzionamento del contatore matricola n. 99/366507 abbia influito negativamente sulla rilevazione dei consumi nel periodo in contestazione (30.9.2009-
11.02.2013) appare evidente, considerato il raffronto della media giornaliera rilevata dai due contatori: 3,22 metri cubi al giorno (vecchio contatore matricola n. 99/366507) rispetto a 0,22 metri cubi al giorno (nuovo contatore matricola n. 12TC045201).
22.4 – sulla quale incombeva l'onere di provare il credito contestato, in quanto CP
attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione – si è difesa limitandosi ad affermare che gli importi indicati nelle fatture poste a base del decreto ingiuntivo erano dovuti perché calcolati alla luce delle letture effettive del contatore, difesa irrilevante ai fini della decisione, perché l'opponente non aveva contestato le letture bensì che il contatore funzionasse correttamente, e comunque contraddittoria, considerato che era pacifico che il contatore non funzionasse in quanto “fermo”.
22.5 non ha mai chiarito perché non avesse ricalcolato i corrispettivi CP dovuti dall'utente sulla base dei consumi medi registrati dal nuovo contatore, così come aveva dichiarato nella sua nota del 27.03.2014 (documento privo di numerazione, prodotto insieme alla citazione) e non ha comunque ha messo a disposizione il vecchio apparecchio di misura al fine di sottoporlo a verifica, verifica peraltro superflua atteso che era pacifico che non funzionasse,
22.6 In mancanza di allegazione e prova del corretto funzionamento del contatore e considerato che era stato sostituito in quanto “fermo”, è stato necessario ricostruire consumi attraverso il secondo criterio presuntivo previsto dall'articolo B.35 del
Regolamento del Servizio Idrico Integrato, quello del consumo medio registrato dal nuovo contatore il cui corretto funzionamento non era mai stato contestato dalle parti, non potendosi utilizzare il primo criterio presuntivo suggerito dalla norma, consistente nel consumo medio registrato prima del malfunzionamento, perché non erano noti né il quando contatore aveva smesso di funzionare né quali fossero i consumi registrati fino ma quando aveva funzionato.
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Verbale udienza - pagina 9 22.7 Essendo incontestato che la media giornaliera dei consumi registrati dal nuovo contatore matricola n. 12TC045201 era di 0,22 metri cubi al giorno, il giudice ha incaricato un consulente tecnico d'ufficio di ricostruire gli importi dovuti per detti consumi nel periodo oggetto del contendere (dal 30/09/2009 al 02/04/2014), sulla base delle tariffe vigenti ratione temporis.
22.8 Il consulente tecnico d'ufficio, applicando correttamente le tariffe vigenti ratione temporis, ha concluso che “che l'importo complessivo dovuto dall'Attore per il periodo che intercorre dal 30 settembre 2009 al 02 aprile 2014 è pari a 455,06 € detto importo è comprensivo dell'I.V.A. di legge (10%)” al lordo di acconti eventualmente già pagati dall'attore. La relazione non è stata contestata dalle parti.
22.9 Non avendo l'attore pagato alcun acconto per il periodo in esame, il suo debito ammonta a 455,06 euro.
22.10 Pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e e deve essere Parte_1
condannato a pagare ad quale corrispettivo per la somministrazione CP
dell'acqua e dei servizi idrici dal 30/09/2009 al 02/04/2014, l'importo di 455,06 euro.
22.11 Su tale importo sono dovuti gli interessi convenzionali di mora previsti dall'art. B.22 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, dalla decisione (e non dalla comunicazione delle fatture) al saldo, non essendo ravvisabile un'inerzia colposa dell'attore nel pagamento, considerato che egli non conosceva l'importo dovuto e che
Gestore del Servizio Idrico Integrato della Sardegna, aveva l'obbligo CP
contrattuale di emettere fatture correttamente calcolate sulla base di consumi effettivi e che, essendo proprietaria del contatore, ne era anche custode e risponde pertanto delle conseguenze del mancato funzionamento.
23. La domanda di pagamento di 300,00 euro a titolo di risarcimento dei costi di recupero ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, formulata nel ricorso monitorio e reiterata nella comparsa di risposta, è infondata:
a. sia perché sulla base dell'art. 1, comma 1, del decreto in questione, rubricato
“ambito di applicazione”, tale disciplina è applicabile alle sole “transazioni commerciali” che, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto legislativo, sono da
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Verbale udienza - pagina 10 intendersi nel modo seguente: “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva
o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”; da ciò si ricava che il D.Lgs. 231/2002 non è, invece, applicabile ai rapporti tra imprese e consumatori, come nel caso in esame;
b. sia per l'assorbente ragione che la pretesa avanzata tramite l'attività di recupero del credito era palesemente infondata.
24. Le spese di lite devono essere regolate secondo i principi della causalità e della soccombenza, previsti dagli artt. 91 e seguenti c.p.c., e vanno poste interamente a carico di
, tenuto conto: CP
a. che l'opposizione è stata accolta per la quasi totalità della somma ingiunta, essendo stato accertato il credito di di 455,06 euro, a fronte di CP
infondate pretese per il rilevantissimo importo di 22.552,69 euro, a titolo di corrispettivo per il servizio idrico, e di 300 euro, a titolo di risarcimento forfettario per le spese di recupero;
b. che l'attore non ha mai sostenuto che nulla fosse dovuto ad per le CP
partite oggetto delle fatture poste base dell'ingiunzione, tanto di essersi offerto di pagare un importo (1.000 euro), più che doppio rispetto a quello effettivamente dovuto, proposta non accettata da CP
c. che, pertanto, va riconosciuta la piena soccombenza di;
CP
d. che non ha neanche preso in considerazione le più favorevoli CP
proposte conciliative formulate sia dalla parte che dal giudice (il difensore ha spiegato che informato delle proposte, non aveva risposto). CP
25. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel dispositivo della sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto
Ministeriale n. 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 13/08/2022, in vigore dal
23/10/2022 (scaglione da 5.201 euro a 26.000 euro di valore), senza aumenti né riduzioni per quelli delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto del livello medio di complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate, con riduzione del 25% per quelli della fase
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Verbale udienza - pagina 11 istruttoria, che è stata solo documentale, e del 50% per quelli della fase decisionale, in cui i difensori hanno rinunciato alla discussione orale e si sono limitati a confermare le rispettive conclusioni e argomentazioni già svolte nei precedenti atti.
26. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – liquidate in corso di causa e poste a carico delle parti in solido nel rapporto tra queste e il consulente – vanno poste a carico esclusivo di nel rapporto interno alle debitrici solidali, non solo in virtù del CP
richiamato principio della soccombenza, ma anche perché la consulenza si è resa necessaria per eseguire i conteggi cui era tenuta contrattualmente e che CP
non ha eseguito neppure nel corso del processo, nonostante ripetutamente invitata dal giudice nella proposta conciliativa e nei provvedimenti di rinvio d'udienza, proprio al fine di evitare i costi della CTU.
27. Per le ragioni esposte al punto 24 che precede, anche le spese di lite della fase monitoria devono essere regolate secondo i principi della causalità e della soccombenza, e quindi debbono restare a carico di che le ha anticipate. CP
28. Ricorrono le condizioni, previste dall'articolo 96 comma 3 cpc, per condannare al pagamento in favore dell'opponente di una somma che può essere CP
forfettariamente liquidata in 1.000,00 euro, a titolo di risarcimento del danno per averla esposta a un lungo processo suscettibile di essere evitato o quantomeno di essere definito in tempi brevi se solo avesse dato seguito alle proposte conciliative CP
della controparte e poi a quelle del giudice, rispetto alle quali invece si è completamente disinteressata.
29. Poiché è soggetta al controllo della Corte dei Conti, occorre disporre la CP
comunicazione della presente sentenza al Procuratore presso la Corte dei Conti di
Cagliari, per le sue determinazioni in ordine all'eventuale responsabilità contabile dei funzionari di addetti alla presente pratica o dei suoi amministratori, per non CP
avere risposto e comunque aderito né alla proposta conciliativa formulata dall'opponente, né a quella formulata dal giudice, che prevedendo entrambe la compensazione delle spese tra le parti, avrebbero evitato la condanna al rimborso in favore della parte attrice, e comunque avrebbero assicurato ad un risultato economicamente meno CP
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Verbale udienza - pagina 12 sfavorevole rispetto a quello che deriva dalla presente sentenza. L'adesione alla proposta conciliativa avrebbe evitato anche le spese di consulenza tecnica d'ufficio e la condanna ex art. 96 comma 3 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
30. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a. revoca il decreto ingiuntivo 2381/2015, emesso dal Tribunale di Cagliari il
25.09.2015;
b. condanna a pagare ad 455,06 euro a titolo di Parte_1 CP
corrispettivo per la somministrazione dell'acqua e dei servizi idrici accessori a favore dell'utenza n. , ubicata in via Marras 1, Iglesias (CA), dal P.IVA_2
30/09/2009 al 02/04/2014, oltre agli interessi convenzionali previsti dall'articolo
B.22 del regolamento del servizio idrico integrato, dalla presente sentenza al saldo;
c. condanna a rifondere delle spese CP Parte_1
processuali del presente giudizio, così liquidate:
€ 919,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 777,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.260,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 118,50 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ 7,38 per notifica;
€ 3.959,38 complessivi, oltre spese generali 15%, CPA 4% e IVA di legge;
d. pone definitivamente a carico di e spese della CTU espletata CP
nel presente giudizio e la condanna a rimborsarle a nella misura Parte_1
in cui egli le ha pagate al consulente;
e. pone a carico di , che le ha anticipate, le spese processuali del CP
procedimento monitorio;
f. condanna a pagare a 1.000,00 euro a titolo di CP Parte_1
risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 96 comma 3 cpc;
g. dispone che la cancelleria trasmetta copia della presente sentenza al Procuratore
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 423/2016 R.A.C.
Verbale udienza - pagina 13 presso la Corte dei Conti di Cagliari.
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Verbale udienza - pagina 14
Il Giudice dott. Paolo Piana