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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3985 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Iacca Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Andreina Iacoviello CP_1
convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 16-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7-6-2021 , premesso che: il 7-12-1987 aveva contratto Parte_1 matrimonio in TO con dalla loro unione erano nati il 18-9-1988 il figlio CP_1 Per_1 il 10-7-1991 il figlio ed il 23-8-2005 il figlio;
l'unione era naufragata ed Per_2 Persona_3 era intervenuta separazione giudiziale con sentenza di questo Tribunale n.2488 pubblicata in data 4-
10-2017; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e del figlio per complessivi € 1000 ,di cui € Persona_3
500 per la moglie ed € 500 per il predetto figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento di quest'ultimo, nonché l'assegnazione alla quale collocataria della prole, CP_1 della casa coniugale di via Golfo di TO 7 in TO;
che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto al tempo della separazione, avendo egli ceduto la precedente attività ai figli e i quali avevano costituito la s.r.l. F.A.N.S.; che le proprie condizioni Per_2 Per_1 economiche non erano rosee, avendo egli dichiarato nel 2018 un reddito di € 1107,nel 2019 un reddito di € 12119, nel 2020 un reddito di € 12105,e che i redditi dal 2019 in poi, essendo egli attualmente disoccupato, derivavano unicamente dalla locazione di un immobile in TO al viale Liguria;
che egli sosteneva inoltre spese fiscali, condominiali e di utenze dell'immobile in via Lazio 113 ove viveva e di una villa in Leporano che non riusciva a vendere, data la contrazione del mercato e la necessità di ristrutturazione, oltre a spese legali da corrispondere al proprio difensore nel giudizio di separazione, per le quali quest'ultimo aveva promosso azione giudiziaria;
per contro la ricorrente, oltre al mantenimento, percepiva un fitto di € 100 mensili di un box auto alla via Golfo di TO cointestato senza corrispondergli quota parte;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fossero previsti un assegno a proprio carico di divorzio di € 250 e di concorso al mantenimento del figlio di € 250 oltre al concorso al Per_3
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del assegno di divorzio di € 400, e di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 500,oltre al 70% delle spese Persona_3 straordinarie di suo mantenimento, con assegnazione della casa coniugale. Deduceva che il ricorrente era socio al 50% insieme al fratello della SE s.r.l. , e socio Persona_4 accomandatario con lo stesso della società Studiocopia s.a.s.;inoltre non era vero quanto riferito in ordine alla cessione dell'attività ai figli e perché il primo lavorava altrove ed il Per_2 Per_1 secondo era in procinto di andare a lavorare presso una catena di supermercati;
per contro ella non aveva redditi oltre all'assegno di mantenimento, doveva fare fronte a spese per lavori straordinari, non poteva lavorare a causa di problemi di salute né percepiva alcunchè da un box auto alla via Golfo di TO in quanto sfitto.
Con provvedimento del 5-1-2022 il giudice delegato confermava le condizioni economiche di separazione , rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione. In seguito era pronunciata sentenza non definitiva sullo status del 4-7-2023.
Istruita in seguito documentalmente e mediante informative di polizia tributaria, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, debbono essere esaminate le sole questioni accessorie e principalmente quelle di concorso paterno al mantenimento del figlio , Persona_3 divenuto maggiorenne in corso di causa, e di assegno di divorzio.
Tali questioni presuppongono l'accertamento della situazione economica delle parti.
A riguardo si deve preliminarmente rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dal con la comparsa conclusionale del 17-3-2025, al di fuori della fase processuale a ciò Parte_1 destinata e dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Nel merito l'attore assume di non poter fare fronte alle erogazioni economiche previste nella misura attualmente in essere in forza del regime della sentenza di separazione, a causa del peggioramento delle proprie condizioni di reddito sopravvenuto nelle more. Egli percepirebbe esclusivamente(come riconosciuto nel ricorso introduttivo) sin dal 2018 ,anno successivo a quello della sentenza di separazione, l'affitto di un locale di sua esclusiva proprietà in TO al via Liguria 107,e pari ad €
1000 mensili, ma sarebbe nel contempo oberato di debiti ed avrebbe cessato l'attività imprenditoriale cedendola ai figli ed , soci della con sede in TO alla via Per_1 Per_2 Parte_2
Campania.
Dalle informative di polizia tributaria, da quanto non contestato e dalla documentazione in atti, si ricava che il ricorrente percepisce un contenuto reddito di pensione(€ 203,94 nel 2022); è proprietario esclusivo di una villa in Leporano, e di un locale in TO alla via Liguria 107/a; è proprietario per la metà di un immobile abitativo in TO alla via Lazio 113 ove risiede e di un box auto di categoria
C/6 alla via Lazio 111; è proprietario per metà di un immobile abitativo e di un box auto in TO alla via Golfo di TO;
è comproprietario nella misura di un quarto per successione ereditaria di apertasi il 12-6-2021 di un appartamento in TO alla via Plateja n.50/b e di altro Persona_5 appartamento alla via Dante 173,è enfiteuta per quota di 3/16 di un fondo rustico in Mottola. E' inoltre documentata in capo al ricorrente la proprietà di un solo bene mobile registrato(motociclo di remota immatricolazione),di un conto corrente presso Banca Sella con saldo attivo al 14-3-2024 di €
45.120,33, di un conto titoli per un valore al 14-3-2024 di € 410,93, di un libretto postale per esiguo importo. Non è comprovato l'esercizio attuale da parte del ricorrente di attività di impresa anche in forma societaria;
nè è stata confermata in sede di informative di polizia tributaria la titolarità di partecipazioni sociali. La prova testimoniale articolata sul punto dalla resistente nella seconda memoria del 23-10-2023 non può essere ammessa perchè generica(il fatto che il padre abbia
“intestato” la società ai figli che lavorerebbero altrove oggetto del capitolo 3, non Parte_2 dimostrerebbe per sé l'esercizio dell'attività di impresa da parte del ricorrente) o ricade su fatti da provarsi documentalmente mediante le risultanze del registro delle imprese (titolarità di quote societarie nella SE s.r.l. o qualità di accomandatario della Studiocopia s.a.s., peraltro non segnalate all'attualità dalle informative di polizia tributaria).
Quanto alla situazione economica della resistente, è incontroverso che la stessa non svolga attività lavorativa produttiva di reddito, né risulta che ciò abbia fatto in costanza di convivenza matrimoniale;
non sembra esigibile in rapporto all'età della ed alla mancanza di specifica qualificazione CP_1 professionale , lo svolgimento attuale di attività di lavoro. La resistente è comproprietaria con il coniuge degli immobili in TO alla via Lazio e di quelli alla via Golfo di TO ed è assegnataria dell'abitazione in quest'ultima strada;
è proprietaria di autovettura di limitato valore e remota immatricolazione;
è titolare di depositi o strumenti finanziari con saldo pressocchè nullo ,o a debito(cfr. informative GdF). Da tali dati istruttori emerge una capacità economica del ricorrente non del tutto ridotta ,considerando non solo la disponibilità dell'immobile ceduto in affitto al viale Liguria , ma anche la titolarità esclusiva di altro immobile astrattamente in grado di essere posto a reddito oppure venduto (villa in
Leporano di proprietà esclusiva, rispetto alla quale non sono stati comprovati fattori ostativi alla cessione in godimento o in vendita);ulteriormente non può non considerarsi la titolarità di quote indivise di altri immobili ricevuti per successione ereditaria anch'essi astrattamente suscettibili di ritorno economico, sia pur verosimilmente contenuto, e la disponibilità di somme liquide su conto corrente bancario in misura non del tutto limitata. Tale residua capacità economica giustifica la conferma dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio come già stabilito nella Persona_3 misura di € 500 oltre rivalutazione Istat anche considerando le verosimili aumentate esigenze attuali rispetto al tempo della separazione del beneficiario, attualmente diciannovenne.
In ragione della convivenza del figlio con la madre deve anche essere confermata Persona_3
l'assegnazione alla della casa coniugale in TO alla via Golfo di TO 7. CP_1
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. Facendo applicazione di questi principi, è da rilevare che ,già con le previsioni di separazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del , al quale era stato fatto Parte_1 obbligo di versare in favore della un assegno mensile di concorso al suo mantenimento. CP_1
Ancora attualmente, anche se non è comprovato esercizio attuale di attività di impresa da parte del ricorrente, non può dirsi venuta meno un'apprezzabile disparità economica tra le parti giusta quanto già esplicato in sede di raffronto delle rispettive capacità patrimoniali, soprattutto perchè il ricorrente ha disponibilità liquide ed è proprietario esclusivo di un immobile potenzialmente cedibile in locazione o suscettibile di alienazione. Sorge quindi la necessità di compensare con l'assegno di divorzio ed in funzione principalmente assistenziale (non essendo stata data prova dell'eventuale rinuncia da parte della ricorrente ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio) il coniuge economicamente più debole. Tale assegno può congruamente essere stabilito
- tenuto conto in particolare della durata del matrimonio, della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, dell'assegnazione della casa familiare, in misura pari ad € 320,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal 5 febbraio 2024 , successiva al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio,
e con scadenza al giorno cinque di ogni mese successivo, confermando per il periodo precedente, dalla domanda e sino a gennaio 2024, l'assegno di separazione come liquidato con la sentenza n.2488/2017.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 7-6-2021 da nei confronti di sulla domanda riconvenzionale Parte_1 CP_1 di quest'ultima e dato atto della già intervenuta pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio, così provvede:
1)conferma l'assegno mensile di € 500 oltre rivalutazione istat posto a carico di Parte_1 per concorso nel mantenimento del figlio già previsto dalle condizioni Persona_6 della sentenza di separazione n.2488/2017 di questo Tribunale;
pone a carico del padre il versamento del 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio ,da individuare con Persona_3 riferimento al Protocollo adottato da questo Tribunale in materia da ultimo in data 4-7-2022;conferma l'assegnazione a della casa coniugale di via Golfo di TO 7; CP_1
2)in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di divorzio di Parte_1 CP_1 euro 320,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno cinque del mese di febbraio 2024, e così dal giorno cinque di ogni mese successivo;
conferma per il periodo precedente dalla domanda e sino al mese di gennaio 2024,
l'assegno di separazione come liquidato con la sentenza n.2488/2017;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 9-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3985 r.g.a.c. dell'anno 2021
promossa da
- rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Iacca Parte_1 attore nei confronti di
- rappresentata e difesa dall'avv. Andreina Iacoviello CP_1
convenuto
con l'intervento del
P.M. in sede
All'udienza del 16-1-2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al verbale di causa. Il PM concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7-6-2021 , premesso che: il 7-12-1987 aveva contratto Parte_1 matrimonio in TO con dalla loro unione erano nati il 18-9-1988 il figlio CP_1 Per_1 il 10-7-1991 il figlio ed il 23-8-2005 il figlio;
l'unione era naufragata ed Per_2 Persona_3 era intervenuta separazione giudiziale con sentenza di questo Tribunale n.2488 pubblicata in data 4-
10-2017; in sede di separazione era stato previsto l'obbligo di esso istante di erogare assegno per concorso nel mantenimento della moglie e del figlio per complessivi € 1000 ,di cui € Persona_3
500 per la moglie ed € 500 per il predetto figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie di mantenimento di quest'ultimo, nonché l'assegnazione alla quale collocataria della prole, CP_1 della casa coniugale di via Golfo di TO 7 in TO;
che le proprie condizioni economiche erano peggiorate rispetto al tempo della separazione, avendo egli ceduto la precedente attività ai figli e i quali avevano costituito la s.r.l. F.A.N.S.; che le proprie condizioni Per_2 Per_1 economiche non erano rosee, avendo egli dichiarato nel 2018 un reddito di € 1107,nel 2019 un reddito di € 12119, nel 2020 un reddito di € 12105,e che i redditi dal 2019 in poi, essendo egli attualmente disoccupato, derivavano unicamente dalla locazione di un immobile in TO al viale Liguria;
che egli sosteneva inoltre spese fiscali, condominiali e di utenze dell'immobile in via Lazio 113 ove viveva e di una villa in Leporano che non riusciva a vendere, data la contrazione del mercato e la necessità di ristrutturazione, oltre a spese legali da corrispondere al proprio difensore nel giudizio di separazione, per le quali quest'ultimo aveva promosso azione giudiziaria;
per contro la ricorrente, oltre al mantenimento, percepiva un fitto di € 100 mensili di un box auto alla via Golfo di TO cointestato senza corrispondergli quota parte;
su tali premesse l'attore chiedeva pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che fossero previsti un assegno a proprio carico di divorzio di € 250 e di concorso al mantenimento del figlio di € 250 oltre al concorso al Per_3
50% delle spese straordinarie.
Si costituiva la quale non si opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti CP_1 civili del matrimonio, ma chiedeva porsi a carico del assegno di divorzio di € 400, e di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio nella misura di € 500,oltre al 70% delle spese Persona_3 straordinarie di suo mantenimento, con assegnazione della casa coniugale. Deduceva che il ricorrente era socio al 50% insieme al fratello della SE s.r.l. , e socio Persona_4 accomandatario con lo stesso della società Studiocopia s.a.s.;inoltre non era vero quanto riferito in ordine alla cessione dell'attività ai figli e perché il primo lavorava altrove ed il Per_2 Per_1 secondo era in procinto di andare a lavorare presso una catena di supermercati;
per contro ella non aveva redditi oltre all'assegno di mantenimento, doveva fare fronte a spese per lavori straordinari, non poteva lavorare a causa di problemi di salute né percepiva alcunchè da un box auto alla via Golfo di TO in quanto sfitto.
Con provvedimento del 5-1-2022 il giudice delegato confermava le condizioni economiche di separazione , rinviando la causa dinanzi al giudice istruttore per la trattazione. In seguito era pronunciata sentenza non definitiva sullo status del 4-7-2023.
Istruita in seguito documentalmente e mediante informative di polizia tributaria, la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
*******
Essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, debbono essere esaminate le sole questioni accessorie e principalmente quelle di concorso paterno al mantenimento del figlio , Persona_3 divenuto maggiorenne in corso di causa, e di assegno di divorzio.
Tali questioni presuppongono l'accertamento della situazione economica delle parti.
A riguardo si deve preliminarmente rilevare la tardività della produzione documentale effettuata dal con la comparsa conclusionale del 17-3-2025, al di fuori della fase processuale a ciò Parte_1 destinata e dopo il maturare delle preclusioni istruttorie. Nel merito l'attore assume di non poter fare fronte alle erogazioni economiche previste nella misura attualmente in essere in forza del regime della sentenza di separazione, a causa del peggioramento delle proprie condizioni di reddito sopravvenuto nelle more. Egli percepirebbe esclusivamente(come riconosciuto nel ricorso introduttivo) sin dal 2018 ,anno successivo a quello della sentenza di separazione, l'affitto di un locale di sua esclusiva proprietà in TO al via Liguria 107,e pari ad €
1000 mensili, ma sarebbe nel contempo oberato di debiti ed avrebbe cessato l'attività imprenditoriale cedendola ai figli ed , soci della con sede in TO alla via Per_1 Per_2 Parte_2
Campania.
Dalle informative di polizia tributaria, da quanto non contestato e dalla documentazione in atti, si ricava che il ricorrente percepisce un contenuto reddito di pensione(€ 203,94 nel 2022); è proprietario esclusivo di una villa in Leporano, e di un locale in TO alla via Liguria 107/a; è proprietario per la metà di un immobile abitativo in TO alla via Lazio 113 ove risiede e di un box auto di categoria
C/6 alla via Lazio 111; è proprietario per metà di un immobile abitativo e di un box auto in TO alla via Golfo di TO;
è comproprietario nella misura di un quarto per successione ereditaria di apertasi il 12-6-2021 di un appartamento in TO alla via Plateja n.50/b e di altro Persona_5 appartamento alla via Dante 173,è enfiteuta per quota di 3/16 di un fondo rustico in Mottola. E' inoltre documentata in capo al ricorrente la proprietà di un solo bene mobile registrato(motociclo di remota immatricolazione),di un conto corrente presso Banca Sella con saldo attivo al 14-3-2024 di €
45.120,33, di un conto titoli per un valore al 14-3-2024 di € 410,93, di un libretto postale per esiguo importo. Non è comprovato l'esercizio attuale da parte del ricorrente di attività di impresa anche in forma societaria;
nè è stata confermata in sede di informative di polizia tributaria la titolarità di partecipazioni sociali. La prova testimoniale articolata sul punto dalla resistente nella seconda memoria del 23-10-2023 non può essere ammessa perchè generica(il fatto che il padre abbia
“intestato” la società ai figli che lavorerebbero altrove oggetto del capitolo 3, non Parte_2 dimostrerebbe per sé l'esercizio dell'attività di impresa da parte del ricorrente) o ricade su fatti da provarsi documentalmente mediante le risultanze del registro delle imprese (titolarità di quote societarie nella SE s.r.l. o qualità di accomandatario della Studiocopia s.a.s., peraltro non segnalate all'attualità dalle informative di polizia tributaria).
Quanto alla situazione economica della resistente, è incontroverso che la stessa non svolga attività lavorativa produttiva di reddito, né risulta che ciò abbia fatto in costanza di convivenza matrimoniale;
non sembra esigibile in rapporto all'età della ed alla mancanza di specifica qualificazione CP_1 professionale , lo svolgimento attuale di attività di lavoro. La resistente è comproprietaria con il coniuge degli immobili in TO alla via Lazio e di quelli alla via Golfo di TO ed è assegnataria dell'abitazione in quest'ultima strada;
è proprietaria di autovettura di limitato valore e remota immatricolazione;
è titolare di depositi o strumenti finanziari con saldo pressocchè nullo ,o a debito(cfr. informative GdF). Da tali dati istruttori emerge una capacità economica del ricorrente non del tutto ridotta ,considerando non solo la disponibilità dell'immobile ceduto in affitto al viale Liguria , ma anche la titolarità esclusiva di altro immobile astrattamente in grado di essere posto a reddito oppure venduto (villa in
Leporano di proprietà esclusiva, rispetto alla quale non sono stati comprovati fattori ostativi alla cessione in godimento o in vendita);ulteriormente non può non considerarsi la titolarità di quote indivise di altri immobili ricevuti per successione ereditaria anch'essi astrattamente suscettibili di ritorno economico, sia pur verosimilmente contenuto, e la disponibilità di somme liquide su conto corrente bancario in misura non del tutto limitata. Tale residua capacità economica giustifica la conferma dell'assegno di concorso al mantenimento del figlio come già stabilito nella Persona_3 misura di € 500 oltre rivalutazione Istat anche considerando le verosimili aumentate esigenze attuali rispetto al tempo della separazione del beneficiario, attualmente diciannovenne.
In ragione della convivenza del figlio con la madre deve anche essere confermata Persona_3
l'assegnazione alla della casa coniugale in TO alla via Golfo di TO 7. CP_1
Circa la spettanza e liquidazione dell'assegno divorzile richiesto in via riconvenzionale è noto che secondo giurisprudenza consolidata ( per tutte Cass. civ. s.u. 18287-2018) deve attribuirsi a quella prestazione una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L.
n. 898 del 1970;in particolare l'art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono, pertanto, dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui alla L.
n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale e perequativo-compensativa di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Limitatamente alla componente perequativo-compensativa la S.C. ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 5/11/2021).Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. Facendo applicazione di questi principi, è da rilevare che ,già con le previsioni di separazione, era stata riconosciuta la sussistenza di un concreto squilibrio economico a vantaggio del , al quale era stato fatto Parte_1 obbligo di versare in favore della un assegno mensile di concorso al suo mantenimento. CP_1
Ancora attualmente, anche se non è comprovato esercizio attuale di attività di impresa da parte del ricorrente, non può dirsi venuta meno un'apprezzabile disparità economica tra le parti giusta quanto già esplicato in sede di raffronto delle rispettive capacità patrimoniali, soprattutto perchè il ricorrente ha disponibilità liquide ed è proprietario esclusivo di un immobile potenzialmente cedibile in locazione o suscettibile di alienazione. Sorge quindi la necessità di compensare con l'assegno di divorzio ed in funzione principalmente assistenziale (non essendo stata data prova dell'eventuale rinuncia da parte della ricorrente ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio) il coniuge economicamente più debole. Tale assegno può congruamente essere stabilito
- tenuto conto in particolare della durata del matrimonio, della condizione patrimoniale e reddituale delle parti, dell'assegnazione della casa familiare, in misura pari ad € 320,00 oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dal 5 febbraio 2024 , successiva al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio,
e con scadenza al giorno cinque di ogni mese successivo, confermando per il periodo precedente, dalla domanda e sino a gennaio 2024, l'assegno di separazione come liquidato con la sentenza n.2488/2017.
Il complessivo esito della lite e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 7-6-2021 da nei confronti di sulla domanda riconvenzionale Parte_1 CP_1 di quest'ultima e dato atto della già intervenuta pronuncia di cessazione di effetti civili del matrimonio, così provvede:
1)conferma l'assegno mensile di € 500 oltre rivalutazione istat posto a carico di Parte_1 per concorso nel mantenimento del figlio già previsto dalle condizioni Persona_6 della sentenza di separazione n.2488/2017 di questo Tribunale;
pone a carico del padre il versamento del 50% delle spese straordinarie di mantenimento del figlio ,da individuare con Persona_3 riferimento al Protocollo adottato da questo Tribunale in materia da ultimo in data 4-7-2022;conferma l'assegnazione a della casa coniugale di via Golfo di TO 7; CP_1
2)in accoglimento della domanda riconvenzionale, per quanto di ragione, pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente a assegno di divorzio di Parte_1 CP_1 euro 320,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla beneficiaria a decorrere dal giorno cinque del mese di febbraio 2024, e così dal giorno cinque di ogni mese successivo;
conferma per il periodo precedente dalla domanda e sino al mese di gennaio 2024,
l'assegno di separazione come liquidato con la sentenza n.2488/2017;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 9-4-2025
IL PRESIDENTE REL.(DOTT.MARCELLO MAGGI)