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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4784 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. FISCIANI MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 10.08.2021 al 31.03.2022, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno CP_1
e determinato, con mansione di operatore ecologico, livello 1, C.C.N.L. Industria Multiservizi, di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 05:00 alle ore 11:40, e di non aver percepito al termine del rapporto il TFR dovuto (quantificato in euro 693,34) ed indennità per festività non godute (quantificate in euro 89,58) ed ha concluso per la condanna di parte convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 782,92, oltre accessori come per legge e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio parte convenuta non si costituiva in giudizio;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente citata in giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti);
Nel merito il ricorso va accolto considerando che il rapporto di lavoro risulta documentato dai documenti di provenienza datoriale prodotti in giudizio (cfr contratto e buste paga), e che parte convenuta non ha documentato l'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti;
Per quanto riguarda il dovuto è apparso inopportuno conferire incarico a CTU al fine della quantificazione degli importi richiesti potendosi utilizzare a tal fine i conteggi esibiti dall'attore correttamente elaborati tenendo conto della contrattazione di riferimento;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento dell'importo di euro 782,92 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4784 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 782,92 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute liquidate in euro 350,00 per compensi oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 09/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. FISCIANI MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
RESISTENTE CONTUMACE CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 07/10/2024 parte ricorrente ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della società dal 10.08.2021 al 31.03.2022, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno CP_1
e determinato, con mansione di operatore ecologico, livello 1, C.C.N.L. Industria Multiservizi, di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 05:00 alle ore 11:40, e di non aver percepito al termine del rapporto il TFR dovuto (quantificato in euro 693,34) ed indennità per festività non godute (quantificate in euro 89,58) ed ha concluso per la condanna di parte convenuta al pagamento del complessivo importo di euro 782,92, oltre accessori come per legge e spese di lite;
instauratosi il contraddittorio parte convenuta non si costituiva in giudizio;
oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale letta in udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della parte convenuta regolarmente citata in giudizio e non costituita (cfr ricorso notificato in atti);
Nel merito il ricorso va accolto considerando che il rapporto di lavoro risulta documentato dai documenti di provenienza datoriale prodotti in giudizio (cfr contratto e buste paga), e che parte convenuta non ha documentato l'avvenuto pagamento degli emolumenti richiesti;
Per quanto riguarda il dovuto è apparso inopportuno conferire incarico a CTU al fine della quantificazione degli importi richiesti potendosi utilizzare a tal fine i conteggi esibiti dall'attore correttamente elaborati tenendo conto della contrattazione di riferimento;
Parte convenuta va pertanto condannata al pagamento dell'importo di euro 782,92 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attore liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4784 2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di CP_1 euro 782,92 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite dallo stesso sostenute liquidate in euro 350,00 per compensi oltre accessori e contributo (se versato) con attribuzione al procuratore antistatario
Nocera Inferiore 09/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale