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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PEZZA SERGIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 988 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna un avviso di accertamento relativo a un omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2020, dell'importo di € 161,00, emesso dal Comune di Castellabate e notificato in data 20 novembre 2024.
Il ricorrente invoca la nullità dell'atto per violazione delle norme sulla motivazione degli atti tribu= tari,in particolare dell'articolo 1, comma 162, della Legge 296/2006, che stabilisce precise modalità di redazione e motivazione degli avvisi di accertamento. L'avviso contestato non indicherebbe cor= rettamente i requisiti formali previsti dalla legge, come il responsabile del procedimento e le moda= lità per la proposizione del ricorso.
In secondo luogo, il ricorrente fa riferimento alla mancata validità dell'atto impositivo in relazione alla sottoscrizione dell'avviso.La sottoscrizione dell'atto dovrebbe avvenire in base a un provvedimento dirigenziale che autorizzi il funzionario responsabile a firmare, ma tale provvedimento non risulterebbe allegato all'avviso di accertamento, il che rende il provvedimento invalido secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
Un altro punto sollevato riguarda la variabilità della rendita catastale. Ricorrente_1 contesta che l'avviso di accertamento sia stato emesso in base a una variazione di rendita effettuata dopo il 1° gennaio 2000, senza la necessaria notifica all'interessato, come richiesto dalla Legge 342/2000. La legge stabilisce che una variazione della rendita catastale diventa effettiva solo dopo la sua notifica al contribuente, e la mancata notificazione rende l'atto di accertamento inutilizzabile.
Infine, Ricorrente_1 invoca la legittima esenzione dal pagamento dell'IMU per il 2020, a causa della specifica normativa di esenzione per il settore turistico, derivante dall'emergenza sanitaria CO-19. Tale esenzione si applica agli immobili turistici, come quello di Ricorrente_1, appartenente alla categoria catastale D/6, e pertanto l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo anche per questo motivo.
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 988/2024 e la condanna del
Comune di Castellabate al pagamento delle spese processuali.
Radicatasi la lite, il Comune di Castellabate si costituisce in giudizio e segnala che il contribuente ha proposto altri due ricorsi analoghi per le annualità 2021 e 2022 e che, per uno di essi, è già intervenuta una sentenza di rigetto della stessa Corte, ritenuta rilevante anche per il presente giudizio.
Nel merito, il Comune contesta innanzitutto l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motiva= zione.
Richiamando la normativa generale sul dovere di motivazione degli atti amministrativi e quella specifica in materia IMU, sostiene che l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge: dati del contribuente, riferimenti catastali, criteri di calcolo dell'imposta, sanzioni e interessi. L'accertamento trae origine da un DOCFA presentato dallo stesso contribuente nel novembre 2020 per l'accatastamento di un immobile destinato a impianto sportivo, con rendita successivamente rettificata d'ufficio dall'Agenzia delle
Entrate. Poiché la rendita deriva da DOCFA, non era necessaria una specifica notifica della stessa ai fini
IMU.
Il Comune respinge anche la censura relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto, chiarendo che l'avviso reca l'indicazione del funzionario responsabile dell'Area Tributi, nominato con decreto sindacale regolarmente richiamato nell'atto. La firma autografa è stata legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, come consentito dalla normativa e confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Viene inoltre richiamato il principio secondo cui l'assenza della sottoscrizione non determina nullità dell'atto quando questo è inequivocabilmente riferibile all'amministrazione che lo ha emesso.
Quanto alla contestata violazione dell'art. 74 della legge n. 342/2000, il Comune osserva che la notifica dell'avviso di accertamento vale anche come notifica della rendita catastale e che, in ogni caso, la variazione di rendita discende direttamente dal DOCFA presentato dal contribuente e dalla successiva rettifica dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto essere impugnata autonoma= mente nei termini di legge.
Infine, il Comune contesta l'applicabilità dell'esenzione IMU prevista per l'anno 2020 in relazione all'emergenza CO-19. L'immobile oggetto di accertamento è accatastato in categoria D/6 ed è destinato a impianto sportivo, non rientrando tra quelli agevolati (come stabilimenti balneari, termali o strutture ricettive). Inoltre, l'attività svolta nell'immobile risulta gestita da un soggetto giuridico diverso dal proprietario (un'associazione sportiva con diversa partita IVA), mentre la normativa richiedeva l'identità tra proprietario e gestore. Viene inoltre evidenziata la mancata presentazione della dichiarazione IMU necessaria per beneficiare dell'esenzione.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Comune conclude chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e di confermare la piena legittimità dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che tutte le contestazioni formali si presentano prive di fondamento per le ragioni correttamente esposte dal Comune resistente. In estrema sintesi l'atto è motivato adeguatamente,in piena conformità col modella legale, ed è quindi certamente idoneo a spiegare al contribuente le ragioni della pretesa;
esso reca inoltre l'indicazione della fonte del potere di firma in capo al funzionario, dr.ssa Nominativo_1.
Quanto alla contestazione relativa alla corretta applicazione dell'art.74 comma terzo della legge n.342/
2000 va ricordato che: "In tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione de provvedimento di definitiva attribuzione”. (Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26347, Rv. 662286 - 01) . Nel caso in esame è pacifico che la variazione della rendita è dovuta proprio alla presentazione di un DOCFA da parte del contribuente, in data 18 novembre 2020; sicchè nessuna notifica era dovuta. Peraltro:”In tema tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica,stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, quest'ultimo diviene definitivo, non potendo. estendere l'effetto sospensivo del!a richiesta di accertamento con adesione, di cui all'art. 12, comma 2, d. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo del rendita catastale." (Cass. Sez. 5, 03/12/2014, n. 25550, Rv. 633991 - 01). Nel casa in esame non risulta un'autonoma impugnazione della nuova rendita catastale a seguito dell'accertamento IMU e quindi l'atto di attribuzione non è più contestabile. lnfine si osserva che dalla documentazione catastale prodotta dal
Comune emerge che la rettifica di ufficio, eseguita in data 7 dicembre 2021 , venne regolarmente notificata in data 22 settembre 2022.
Con riferimento,infine, alla invocata esenzione CO (art.177 del DL n.34/2020 ed art.78 D.L. 14 agosto
2020 n.104),basta ricordare che l'immobile in questione (destinato ad impianti sportivi) non rientra fra quelli ammessi al beneficio e che comunque avrebbe dovuto essere presentata dichiarazione IMU per l'anno 2020 entro il 30 giugno 2021. Pertanto il ricorso è completamente infondato e deve esse respinto, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente,delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00,olttre accessori se dovuti.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PEZZA SERGIO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 401/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellabate - Piazza Lucia 84048 Castellabate SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 988 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 395/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna un avviso di accertamento relativo a un omesso pagamento dell'IMU per l'anno 2020, dell'importo di € 161,00, emesso dal Comune di Castellabate e notificato in data 20 novembre 2024.
Il ricorrente invoca la nullità dell'atto per violazione delle norme sulla motivazione degli atti tribu= tari,in particolare dell'articolo 1, comma 162, della Legge 296/2006, che stabilisce precise modalità di redazione e motivazione degli avvisi di accertamento. L'avviso contestato non indicherebbe cor= rettamente i requisiti formali previsti dalla legge, come il responsabile del procedimento e le moda= lità per la proposizione del ricorso.
In secondo luogo, il ricorrente fa riferimento alla mancata validità dell'atto impositivo in relazione alla sottoscrizione dell'avviso.La sottoscrizione dell'atto dovrebbe avvenire in base a un provvedimento dirigenziale che autorizzi il funzionario responsabile a firmare, ma tale provvedimento non risulterebbe allegato all'avviso di accertamento, il che rende il provvedimento invalido secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
Un altro punto sollevato riguarda la variabilità della rendita catastale. Ricorrente_1 contesta che l'avviso di accertamento sia stato emesso in base a una variazione di rendita effettuata dopo il 1° gennaio 2000, senza la necessaria notifica all'interessato, come richiesto dalla Legge 342/2000. La legge stabilisce che una variazione della rendita catastale diventa effettiva solo dopo la sua notifica al contribuente, e la mancata notificazione rende l'atto di accertamento inutilizzabile.
Infine, Ricorrente_1 invoca la legittima esenzione dal pagamento dell'IMU per il 2020, a causa della specifica normativa di esenzione per il settore turistico, derivante dall'emergenza sanitaria CO-19. Tale esenzione si applica agli immobili turistici, come quello di Ricorrente_1, appartenente alla categoria catastale D/6, e pertanto l'avviso di accertamento sarebbe illegittimo anche per questo motivo.
Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 988/2024 e la condanna del
Comune di Castellabate al pagamento delle spese processuali.
Radicatasi la lite, il Comune di Castellabate si costituisce in giudizio e segnala che il contribuente ha proposto altri due ricorsi analoghi per le annualità 2021 e 2022 e che, per uno di essi, è già intervenuta una sentenza di rigetto della stessa Corte, ritenuta rilevante anche per il presente giudizio.
Nel merito, il Comune contesta innanzitutto l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motiva= zione.
Richiamando la normativa generale sul dovere di motivazione degli atti amministrativi e quella specifica in materia IMU, sostiene che l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge: dati del contribuente, riferimenti catastali, criteri di calcolo dell'imposta, sanzioni e interessi. L'accertamento trae origine da un DOCFA presentato dallo stesso contribuente nel novembre 2020 per l'accatastamento di un immobile destinato a impianto sportivo, con rendita successivamente rettificata d'ufficio dall'Agenzia delle
Entrate. Poiché la rendita deriva da DOCFA, non era necessaria una specifica notifica della stessa ai fini
IMU.
Il Comune respinge anche la censura relativa alla mancata sottoscrizione dell'atto, chiarendo che l'avviso reca l'indicazione del funzionario responsabile dell'Area Tributi, nominato con decreto sindacale regolarmente richiamato nell'atto. La firma autografa è stata legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo, come consentito dalla normativa e confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Viene inoltre richiamato il principio secondo cui l'assenza della sottoscrizione non determina nullità dell'atto quando questo è inequivocabilmente riferibile all'amministrazione che lo ha emesso.
Quanto alla contestata violazione dell'art. 74 della legge n. 342/2000, il Comune osserva che la notifica dell'avviso di accertamento vale anche come notifica della rendita catastale e che, in ogni caso, la variazione di rendita discende direttamente dal DOCFA presentato dal contribuente e dalla successiva rettifica dell'Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto essere impugnata autonoma= mente nei termini di legge.
Infine, il Comune contesta l'applicabilità dell'esenzione IMU prevista per l'anno 2020 in relazione all'emergenza CO-19. L'immobile oggetto di accertamento è accatastato in categoria D/6 ed è destinato a impianto sportivo, non rientrando tra quelli agevolati (come stabilimenti balneari, termali o strutture ricettive). Inoltre, l'attività svolta nell'immobile risulta gestita da un soggetto giuridico diverso dal proprietario (un'associazione sportiva con diversa partita IVA), mentre la normativa richiedeva l'identità tra proprietario e gestore. Viene inoltre evidenziata la mancata presentazione della dichiarazione IMU necessaria per beneficiare dell'esenzione.
Alla luce di tutte queste considerazioni, il Comune conclude chiedendo alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e di confermare la piena legittimità dell'avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudicante che tutte le contestazioni formali si presentano prive di fondamento per le ragioni correttamente esposte dal Comune resistente. In estrema sintesi l'atto è motivato adeguatamente,in piena conformità col modella legale, ed è quindi certamente idoneo a spiegare al contribuente le ragioni della pretesa;
esso reca inoltre l'indicazione della fonte del potere di firma in capo al funzionario, dr.ssa Nominativo_1.
Quanto alla contestazione relativa alla corretta applicazione dell'art.74 comma terzo della legge n.342/
2000 va ricordato che: "In tema di ICI, la rettifica della rendita catastale effettuata dall'Agenzia del territorio opera dal momento della richiesta del contribuente di attribuzione della rendita attraverso la procedura DOCFA per i periodi successivi alla denuncia di variazione, a prescindere dall'epoca di notificazione de provvedimento di definitiva attribuzione”. (Cass. Sez. 5, 29/09/2021, n. 26347, Rv. 662286 - 01) . Nel caso in esame è pacifico che la variazione della rendita è dovuta proprio alla presentazione di un DOCFA da parte del contribuente, in data 18 novembre 2020; sicchè nessuna notifica era dovuta. Peraltro:”In tema tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica,stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, quest'ultimo diviene definitivo, non potendo. estendere l'effetto sospensivo del!a richiesta di accertamento con adesione, di cui all'art. 12, comma 2, d. d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, all'autonomo giudizio di impugnazione dell'atto quale attributivo del rendita catastale." (Cass. Sez. 5, 03/12/2014, n. 25550, Rv. 633991 - 01). Nel casa in esame non risulta un'autonoma impugnazione della nuova rendita catastale a seguito dell'accertamento IMU e quindi l'atto di attribuzione non è più contestabile. lnfine si osserva che dalla documentazione catastale prodotta dal
Comune emerge che la rettifica di ufficio, eseguita in data 7 dicembre 2021 , venne regolarmente notificata in data 22 settembre 2022.
Con riferimento,infine, alla invocata esenzione CO (art.177 del DL n.34/2020 ed art.78 D.L. 14 agosto
2020 n.104),basta ricordare che l'immobile in questione (destinato ad impianti sportivi) non rientra fra quelli ammessi al beneficio e che comunque avrebbe dovuto essere presentata dichiarazione IMU per l'anno 2020 entro il 30 giugno 2021. Pertanto il ricorso è completamente infondato e deve esse respinto, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente,delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 500,00,olttre accessori se dovuti.