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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/06/2025, n. 2102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2102 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10-6-2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CASANI TOMMASO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CASANI TOMMASO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. CASANI TOMMASO
ATTORI
c o n t r o
Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, annullare, revocare e comunque dichiarare privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze.
pagina 1 di 4
Parte convenuta: conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria, voglia: 1) in via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concedere ai sensi dell'art. 648, 1° comma, c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 907/24, in tesi per l'intero importo ingiunto, in ipotesi per la somma non contestata di € 27.156,27, oltre interessi al tasso del 13% dal 17.01.2024 al saldo;
2) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare il decreto opposto, e comunque condannare gli opponenti al pagamento delle somme nello stesso portate con gli interessi ivi indicati. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. 10.03.2014 n. 55 ed accessori come per legge, e con ogni più ampia riserva di argomentare e dedurre.
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
907/2024 portante la somma di euro 27.156,27 ed euro 82.442,37 oltre interessi, emesso in forza di fideiussione omnibus prestata dai sig.ri in favore della Pt_1 società con riferimento all'esposizione debitoria sul c/c n. Parte_2
71665 e in forza di fideiussione specifica relativa a contratto di mutuo stipulato il
2.12.2020 per la somma di euro 130.000,00, sempre in favore della predetta società.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto che il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo, con particolare riferimento al contratto di mutuo, sarebbe nullo in quanto la stipulò il contratto con soggetti che già prima del CP_5 contratto si manifestavano come insolventi per cui la causa in concreto dell'operazione sarebbe stata solo quella di acquisire una maggiore garanzia ossia quella di , in violazione della disciplina sulla valutazione del Controparte_6 merito creditizio.
La si è costituita in giudizio rilevando non è provato che la società si CP_5 trovasse in stato di insolvenza al momento dell'erogazione del prestito nel 2020, tanto che analoga istruttoria era stata svolta anche dal fondo di garanzia il cui intervento era richiesto dalla stessa società.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. L'esposizione debitoria maturata sul contratto di conto corrente non è contestata. Parimenti non contestata è l'erogazione del prestito e il debito maturato, oggetto di ingiunzione.
La ha prodotto la fideiussione omnibus in riferimento allo scoperto di CP_5 conto corrente e la fideiussione specifica per il mutuo (doc. 12 e 22).
2.2. Gli opponenti non hanno neppure dimostrato la sussistenza di una situazione di insolvenza al momento della concessione del prestito.
L'esame dell'ultimo bilancio depositato e relativo all'esercizio 2019 (doc. 2) non evidenziava elementi tali da far presumere una condizione di insolvenza.
Non erano emerse particolari criticità neppure dalle interrogazioni effettuate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia relativamente ai mesi di luglio (doc. 3), agosto (doc. 4) e settembre 2020 (doc. 5), tant'è che gli sconfinamenti si sono manifestati a decorrere mese di settembre 2022, come risulta dall'allegato storico della Centrale Rischi (doc. 6).
pagina 3 di 4 Inoltre, come evidenziato dalla Banca, la società ha Parte_3 provveduto al regolare pagamento delle rate mensili del mutuo sino a quella con scadenza 02.06.2023.
Anche per quanto riguarda i fideiussori risulta dai report prodotti (cfr. docc. da n. 30 a n. 33 allegati al ricorso monitorio), che le insolvenze si sono manifestate a decorrere dai mesi di luglio-agosto 2023 (cfr. pagine 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del doc.
30; pagine 10 e 11 del doc. 31 e pagina ) e quindi oltre due anni e mezzo dopo la concessione del finanziamento.
A ciò si aggiunge che la stessa istruttoria compiuta da Controparte_7 non ha evidenziato evidenze pregiudizievoli ostative alla concessione della
[...] garanzia (doc. 8).
A fronte del quadro rappresentato dalla la tesi degli opponenti risulta CP_5 sfornita di prova.
L'opposizione va quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori minimi di cui al DM
147/2022 considerata la natura della lite e l'effettiva attività svolta, conclusasi in un'udienza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 907/2024 che dichiara esecutivo;
3) condanna Parte_1 Controparte_1 CP_2 in solido al pagamento in favore di
[...] [...]
Controparte_8
delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi
[...] oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 10-6-2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5814/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CASANI TOMMASO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CASANI TOMMASO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_2 C.F._3 dell'avv. CASANI TOMMASO
ATTORI
c o n t r o
Controparte_3 [...]
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CECCHI AGLIETTI GIANLUIGI
CONVENUTO
C O N C L U S I O N I
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, annullare, revocare e comunque dichiarare privo di ogni giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, in quanto illegittimo per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze.
pagina 1 di 4
Parte convenuta: conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni domanda, eccezione ed istanza avversaria, voglia: 1) in via preliminare, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, concedere ai sensi dell'art. 648, 1° comma, c.p.c. l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 907/24, in tesi per l'intero importo ingiunto, in ipotesi per la somma non contestata di € 27.156,27, oltre interessi al tasso del 13% dal 17.01.2024 al saldo;
2) nel merito rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e di conseguenza confermare il decreto opposto, e comunque condannare gli opponenti al pagamento delle somme nello stesso portate con gli interessi ivi indicati. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso spese forfettario ex art. 2 del D.M. 10.03.2014 n. 55 ed accessori come per legge, e con ogni più ampia riserva di argomentare e dedurre.
pagina 2 di 4 RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Gli attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
907/2024 portante la somma di euro 27.156,27 ed euro 82.442,37 oltre interessi, emesso in forza di fideiussione omnibus prestata dai sig.ri in favore della Pt_1 società con riferimento all'esposizione debitoria sul c/c n. Parte_2
71665 e in forza di fideiussione specifica relativa a contratto di mutuo stipulato il
2.12.2020 per la somma di euro 130.000,00, sempre in favore della predetta società.
A fondamento dell'opposizione hanno dedotto che il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo, con particolare riferimento al contratto di mutuo, sarebbe nullo in quanto la stipulò il contratto con soggetti che già prima del CP_5 contratto si manifestavano come insolventi per cui la causa in concreto dell'operazione sarebbe stata solo quella di acquisire una maggiore garanzia ossia quella di , in violazione della disciplina sulla valutazione del Controparte_6 merito creditizio.
La si è costituita in giudizio rilevando non è provato che la società si CP_5 trovasse in stato di insolvenza al momento dell'erogazione del prestito nel 2020, tanto che analoga istruttoria era stata svolta anche dal fondo di garanzia il cui intervento era richiesto dalla stessa società.
2. L'opposizione è infondata.
2.1. L'esposizione debitoria maturata sul contratto di conto corrente non è contestata. Parimenti non contestata è l'erogazione del prestito e il debito maturato, oggetto di ingiunzione.
La ha prodotto la fideiussione omnibus in riferimento allo scoperto di CP_5 conto corrente e la fideiussione specifica per il mutuo (doc. 12 e 22).
2.2. Gli opponenti non hanno neppure dimostrato la sussistenza di una situazione di insolvenza al momento della concessione del prestito.
L'esame dell'ultimo bilancio depositato e relativo all'esercizio 2019 (doc. 2) non evidenziava elementi tali da far presumere una condizione di insolvenza.
Non erano emerse particolari criticità neppure dalle interrogazioni effettuate alla Centrale Rischi della Banca d'Italia relativamente ai mesi di luglio (doc. 3), agosto (doc. 4) e settembre 2020 (doc. 5), tant'è che gli sconfinamenti si sono manifestati a decorrere mese di settembre 2022, come risulta dall'allegato storico della Centrale Rischi (doc. 6).
pagina 3 di 4 Inoltre, come evidenziato dalla Banca, la società ha Parte_3 provveduto al regolare pagamento delle rate mensili del mutuo sino a quella con scadenza 02.06.2023.
Anche per quanto riguarda i fideiussori risulta dai report prodotti (cfr. docc. da n. 30 a n. 33 allegati al ricorso monitorio), che le insolvenze si sono manifestate a decorrere dai mesi di luglio-agosto 2023 (cfr. pagine 12, 14, 15, 16, 17 e 18 del doc.
30; pagine 10 e 11 del doc. 31 e pagina ) e quindi oltre due anni e mezzo dopo la concessione del finanziamento.
A ciò si aggiunge che la stessa istruttoria compiuta da Controparte_7 non ha evidenziato evidenze pregiudizievoli ostative alla concessione della
[...] garanzia (doc. 8).
A fronte del quadro rappresentato dalla la tesi degli opponenti risulta CP_5 sfornita di prova.
L'opposizione va quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo che va dichiarato esecutivo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza.
I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori minimi di cui al DM
147/2022 considerata la natura della lite e l'effettiva attività svolta, conclusasi in un'udienza.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, così provvede
1) rigetta l'opposizione;
2) conferma il decreto ingiuntivo n. 907/2024 che dichiara esecutivo;
3) condanna Parte_1 Controparte_1 CP_2 in solido al pagamento in favore di
[...] [...]
Controparte_8
delle spese di lite che liquida in euro 7.052,00 per compensi
[...] oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
Firenze, 16 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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