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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/12/2024, n. 3610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3610 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 62/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott. Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 62/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
2.1.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 4.12.2024
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Sabino Laudadio e
Giuseppe Armenio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Viale
Bianca Maria n. 37
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1
dagli avv. Vincenzo Cusumano e Camilla Cusumano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Camilla Cusumano, in Verona, via Tezone n. 4 pagina 1 di 26 Appellato e appellante incidentale oggetto: Diamanti da investimento
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza impugnata n. 8002/2023 pubblicata dal
Tribunale di Milano il 13 ottobre 2023, Repert. n. 8540/2023 del 13 ottobre 2023, all'esito del giudizio di primo grado Rg.13209/2021, Dott.ssa Ada Favarolo, noticata il 1° dicembre 2023, così statuire:
Nel merito - in via preliminare: in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dal Sig. nei confronti di CP_1 Parte_1
poiché prescritte per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito - in via principale: in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dal Sig. nei confronti di poiché CP_1 Parte_1
generiche, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la sentenza impugnata sul piano dell'an debeatur, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa del Sig. nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per CP_1
l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità.
In ogni caso:
1. Condannare il Sig a rimborsare e/o restituire a quanto da CP_1 Parte_1 quest'ultima corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. Condannare il Sig. a rifondere a le spese e i compensi di lite, oltre CP_1 Parte_1 iva e cpa come per legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado
Per CP_1
Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- IN VIA PRINCIPALE:
pagina 2 di 26 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ex ante esposti
e confermare la sentenza di primo grado;
2) Accogliere l'appello incidentale per i motivi esposti ai punti a) e b) del presente atto e per l'effetto riformare la Sentenza di primo grado così come indicato negli stessi.
- IN VIA SUBORDINATA E CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DI
CONTROPARTE
3) Accogliere l'appello incidentale condizionato per i motivi esposti ai punti c) e d) del presente atto e per l'effetto riformare la Sentenza di primo grado così come indicato negli stessi.
- IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del presente grado di giudizio con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.3.2021 (e debitamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) ha convenuto in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano chiedendo di accertare: Parte_1
- l'invalidità sotto molteplici profili e/o la risoluzione di cinque contratti di acquisto di diamanti cc.dd. “da investimento” stipulati con la società IN Diamond Business
S.p.A. per il prezzo complessivo di euro 26.388,961, rivelatosi notevolmente superiore al valore reale dei beni;
- contestualmente, la responsabilità contrattuale o - in subordine - extracontrattuale di in ordine all'attività di intermediazione svolta in relazione alla stipula dei Parte_1
menzionati contratti2, chiedendone, di conseguenza, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati: in euro 26.388,96, oltre agli interessi che avrebbe CP_1
ottenuto dall'investimento in diamanti così come originariamente prospettati, nonché agli interessi moratori dal momento dell'avvenuto reclamo;
in subordine, in euro 26.388,96, oltre agli interessi che avrebbe ottenuto investendo in titoli di Stato - invece che in diamanti - al momento delle CP_1
singole date di acquisto e agli interessi moratori dal momento dell'avvenuto reclamo;
in via di ulteriore subordine, in euro 22.128,96, risultante dalla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti, pari ad euro 26.388,96, e il loro valore reale così come individuato nella perizia prodotta in atti, pari ad euro 4.260,00, oltre interessi come indicati nelle predette domande) e non patrimoniali (quantificati in euro 10.000,00), asseritamente subiti.
Si è costituita in giudizio (10.9.2021), eccependo, in via preliminare, Parte_1
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e contestando integralmente nel merito le domande proposte;
in subordine, ha chiesto di accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, di ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca alla diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità.
a. la violazione dell'art. 21 del T.U.F., nonché degli artt. 27, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, sulla scorta del fatto che la banca avrebbe suggerito al OR l'operazione senza CP_1 aver effettuato alcuna verifica di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento in relazione al cliente e senza avere esposto i possibili rischi e controllato le caratteristiche del prodotto;
b. l'inadempimento degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104/2009, non avendo la banca convenuta informato del rischio di illiquidità il cliente;
c. la violazione della disciplina sul conflitto di interessi ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., del Regolamento
Consob n. 16190/2007 e del Regolamento congiunto Consob – CA d'Italia del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, non avendo la banca convenuta informato il cliente del fatto che, per ogni operazione di investimento in diamanti positivamente conclusa, la stessa avrebbe percepito una commissione e ottenuto ulteriori benefici.
- che, dalla declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti, discenderebbe il diritto del cliente al risarcimento del danno per la violazione da parte della dei doveri generali di buona fede e Parte_1 correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- che, anche qualora non si ritenesse di qualificare l'investimento in diamanti come investimento finanziario, tale operazione dovrebbe essere ricondotta all'attività connessa a quella bancaria di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro del 6 luglio 1994;
- la nullità - o comunque l'annullabilità per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1427 c.c. - dei contratti di acquisto dei diamanti con conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno, attesa la violazione da parte della banca convenuta degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del consumo;
- che, anche qualora non si ritenesse sussistente una responsabilità contrattuale da parte della banca, il cliente avrebbe diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto con la propria condotta l'Istituto di credito convenuto avrebbe comunque provocato un danno all'investitore;
- che, in ogni caso, sussisterebbe la responsabilità indiretta della banca ai sensi dell'art. 2049 c.c., in relazione all'attività illecita posta in essere dalla funzionaria di che ha suggerito l'investimento al sig. Parte_1
. CP_1 pagina 4 di 26 Il Tribunale, ritenuto necessario procedere a un'istruzione non sommaria, ha convertito il rito in ordinario e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito dell'istruttoria orale e dell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare il valore delle pietre oggetto di causa, la causa è stata trattenuta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 8002, resa e pubblicata in data 13 ottobre 2023, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dal OR quantificato nell'importo di euro CP_1
21.132,78 (oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data dei singoli acquisti e poi progressivamente rivalutata fino alla data della sentenza e, a partire da tale data, sull'importo liquidato di euro 21.132,78).
Ha condannato infine la CA al pagamento delle spese di Ctu e di quelle di lite
(liquidate dal primo giudice in euro 286,00 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 5.077,00 per compensi), nonché di un importo pari al contributo unificato ex art. 8, comma 4 bis
d.lgs. 28/2010, per non avere preso parte al procedimento di mediazione ante causam.
In sintesi, il primo giudice:
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione, avendo ritenuto che il dies a quo fosse coincidente con la data del provvedimento dell'AGCM del 30 ottobre 2017
(con cui IN Diamond Business S.p.A. e sono state sanzionate per le Parte_1
pratiche commerciali scorrette poste in essere in relazione alle modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti) e che, quindi, il termine non fosse decorso;
- in merito alle domande di nullità/annullabilità/risoluzione dei contratti di vendita dei diamanti, ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
atteso che la controparte contrattuale era la società IN Diamond
[...]
Business S.p.A.;
- ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della banca a titolo di responsabilità da contatto sociale qualificato, con pagina 5 di 26 riferimento al comportamento dalla stessa tenuto nella fase di prospettazione dell'acquisto dei diamanti.
In particolare, ha ritenuto dimostrato, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e della testimonianza resa da (coniuge dell'attore), Testimone_1
che la banca convenuta avesse svolto una significativa attività di promozione e che avesse contribuito a fornire a una rappresentazione ingannevole e CP_1
fuorviante circa le operazioni di acquisto dei diamanti;
- in relazione al quantum da risarcire allo , ha evidenziato che esso CP_1
ammontava a euro 15.992,68 (pari alla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto dall'attore per l'acquisto dei cinque diamanti, euro 26.388,96, e il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data del loro acquisto, così come determinato dal CTU nella relazione depositata in atti, i.e. euro 10.396,28), oltre la rivalutazione monetaria3 e gli interessi legali dalla data di ciascun acquisto dei diamanti sino al saldo;
- ha ritenuto che non sussistesse concorso colposo del sig. , in quanto le CP_1
informazioni decettive e fuorvianti veicolate dalla CA avevano contribuito a ingenerare nell'attore un legittimo affidamento rispetto all'opportunità dell'investimento e, in particolare, alla corrispondenza del valore reale dei diamanti rispetto al prezzo di acquisto;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, evidenziando che il sig. nulla aveva allegato in merito al pregiudizio CP_1
effettivamente patito, né tantomeno aveva chiarito i criteri di quantificazione adottati. 3 Pag. 14 sentenza impugnata: “Nel caso di specie, la somma di euro 15.992,68 deve essere rivalutata dal 20.12.2007 sull'importo di euro 6.035,50 (pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato al dettaglio per i due diamanti acquistati il 20.12.2007), dal 30.1.2008 sull'importo di euro 6.164,96 (pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato al dettaglio per i due diamanti acquistati il 30.01.2008) e dal 23.7.2008 sull'importo di euro 3.792,22 (pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato al dettaglio per il diamante acquistato il 23.07.2008) sino al momento della presente liquidazione: applicando i corrispondenti indici I.S.T.A.T. va determinata la somma complessiva di euro 21.132,78”. pagina 6 di 26 Con atto di citazione notificato in data 2.1.2024 ha interposto appello Parte_1
avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 c.c. in merito all'eccezione di prescrizione delle domande di risarcimento del danno svolte dal sig.
; CP_1
2. nullità della sentenza per avere il primo giudice accertato la responsabilità dell'odierna appellante sulla base dei capitoli di prova orale tardivamente dedotti dal sig.
; CP_1
3. erroneità della sentenza per avere il Tribunale attribuito rilevanza probatoria al provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 30 ottobre 2017;
4. omessa ed errata valutazione della documentazione contrattuale depositata agli atti di causa e delle dichiarazioni rese dalla teste escussa (la sig.ra coniuge di Tes_1 [...]
); CP_1
5. in via subordinata, erroneità della sentenza per non avere il primo giudice riconosciuto il concorso colposo ex art. 1227 c.c. del sig. . CP_1
La causa è stata iscritta sub r.g. 62/2024 e la prima udienza fissata per il 19.6.2024.
Il Sig. si è costituito in appello (19.4.2024), chiedendo il rigetto del gravame e CP_1
formulando appello incidentale per i seguenti motivi:
1. errata quantificazione del danno per avere il Tribunale preso in considerazione il valore di mercato dei diamanti all'epoca dell'acquisto invece del valore attuale di realizzo;
2. erronea pronuncia in ordine alle spese di lite.
Ha inoltre articolato due (ulteriori) motivi di appello incidentale condizionato per l'ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame ex adverso svolti:
3. erroneità della decisione nella parte in cui è stata negata la natura di investimento finanziario all'acquisto dei diamanti;
pagina 7 di 26 4. omessa pronuncia sull'applicabilità della disciplina dell'intermediazione finanziaria sulla base del principio dell'apparentia iuris.
Alla prima udienza del 19.6.2024, le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 4.12.2024 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 26.11.2024).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, la CA deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude l'eccepita prescrizione sulla domanda risarcitoria azionata dal sig. . CP_1
L'appellante ritiene in particolare che il sig. avrebbe potuto avvedersi del CP_1
presunto minor valore delle pietre già al momento del loro acquisto.
Unicamente al detto momento, secondo tale prospettazione, dovrebbe riportarsi il dies a quo per il decorso della prescrizione, a nulla rilevando la successiva scoperta del vizio.
Conseguentemente, applicando tale decorrenza, ritiene l'appellante che la prescrizione debba riconoscersi come ampiamente intervenuta.
Il motivo è infondato.
Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità4, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo. 4 Cass., 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass., 14 marzo 2016, n. 4899; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 20 aprile
2007, n. 9524. pagina 8 di 26 Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento della società venditrice dei diamanti (10.1.20195) - o, tutt'al più, all'epoca della delibera AGCM che ha fatto luce sulla vicenda (risalente all'ottobre 2017) - del conseguente clamore e della presa di coscienza degli artifici impiegati per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il sig.
abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della CP_1
sua riconducibilità (anche) alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla
CA e che dunque soltanto a tale momento vada riportato, con la possibilità di esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione.
Del resto, risulta documentale (doc. 3 primo grado ) che la condotta della CA non si CP_1
è esaurita nella sola fase di trattativa e di conclusione dell'operazione, essendosi protratta, piuttosto, per tutto il periodo di durata della gestione dell'investimento, allorché la stessa trasmetteva all'odierno appellato i rendimenti dei diamanti falsati e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato, elemento, questo, che viene ulteriormente a escludere per il sig. la possibilità di percepire il danno. CP_1
Risulta altresì provato in via documentale che nel 2017 (ovverosia dieci anni dopo l'acquisto dei diamanti) il sig. non era sicuramente ancora a conoscenza del danno subito, CP_1
atteso che chiedeva maggiori chiarimenti in ordine alla situazione dei diamanti acquistati alla consulente finanziaria di , la quale lo aveva informato dello Parte_1 Per_1
svolgimento di accertamenti delle autorità di vigilanza (Consob e Antitrust) sulle attività di tutti gli intermediari in pietre (cfr. comunicazioni mail 28.3.2017, doc. 4 primo grado ). CP_1
Per tali ragioni, va rigettato il primo motivo.
Con il secondo motivo di gravame deduce la nullità della sentenza gravata, Parte_1
in quanto il Tribunale avrebbe ammesso i capitoli di prova tardivamente dedotti dal sig.
. CP_1 Secondo la prospettazione dell'appellante, nel proprio ricorso ex art. 702 bis il Sig.
non aveva dedotto alcun capitolo di prova testimoniale volto a dimostrare le CP_1
circostanze allegate nel proprio atto introduttivo, per poi procedere ad articolare le istanze istruttorie soltanto con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc, all'esito del mutamento di rito ex art. 702 ter cpc disposto dal Tribunale in sede di prima udienza.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto che per la decisione della causa non fosse sufficiente un'istruzione sommaria, ad avviso di parte appellante, non valeva a rimettere in termini il sig. , tenuto a dedurre le proprie istanze istruttorie già con il CP_1
ricorso ex art. 702 bis cpc.
Anche tale motivo è infondato.
Giova richiamare sul punto Cass. 46/2021 (e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 25547/2015):
“l'art. 702 bis, primo comma, c.p.c. stabilisce che il ricorso debba rispettare, tra l'altro, quanto previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c., ovverosia "l'indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolar dei documenti che offre in comunicazione". Analogamente, il quarto comma della medesima disposizione dispone che anche il convenuto debba, con la comparsa di risposta,
"indicare i mezzi di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione"... Il procedimento sommario, infatti, si caratterizza per la peculiare esigenza di celerità, tanto che l'art. 702-ter, quinto comma, c.p.c., prevede che il giudice ha facoltà di
"procedere nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto", e quindi di assumere le prove in forma libera, senza, quindi rispettare necessariamente la scansione temporale rigida prevista nel processo civile ordinario. Ciò posto e fermo restando che "... le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. ... non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite pagina 10 di 26 nella fase della trattazione” (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n.
81), deve, tuttavia, rilevarsi che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorre perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommarietà dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., porta ad individuare proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie”.
Ciò premesso, nel caso in esame:
- il Sig. concludeva il proprio ricorso ex art. 702 bis riservandosi di chiedere la CP_1
conversione del rito e di ulteriormente produrre e dedurre nel caso di opposizione della
CA convenuta (cfr. pag 55 del ricorso introduttivo);
- a seguito della costituzione della CA, il Sig. espressamente chiedeva, qualora CP_1
il primo giudice non avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti, l'ammissione della prova testimoniale del coniuge, la sig.ra e la fissazione di un termine per Tes_1
depositare una memoria contenente i capitoli di prova da sottoporre alla teste (cfr. note di prima udienza 16.9.2021);
- il Tribunale, letti gli atti e i documenti di causa e ritenuta la necessità di svolgere un'attività istruttoria di carattere non sommario, ha ritenuto di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario, consentendo così alle parti di articolare compiutamente le relative istanze istruttorie.
La breve ricostruzione appena offerta appare di per sé idonea a smentire la tardività lamentata dalla CA, atteso che il sig. ha avanzato la richiesta di ammissione di CP_1
prova orale entro il limite processuale indicato dalla giurisprudenza di legittimità, ovverosia prima dell'ordinanza con cui il Tribunale ha disposto il mutamento del rito;
di qui, il rigetto del secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di gravame deduce l'inutilizzabilità del provvedimento Parte_1
reso da AGCM in data 30 ottobre 2017.
pagina 11 di 26 Secondo l'appellante, esso non può assurgere a fonte di prova nel processo civile, in quanto non è altro che un accertamento reso in sede amministrativa, di carattere generale, che - come tale - non riguarda la fattispecie individuale azionata dal singolo in sede civile.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte ritiene opportuno evidenziare i punti salienti della delibera del Garante della
Concorrenza e del Mercato, assunta in data 20 settembre 2017 e pubblicata nel
Bollettino dell'AGCM in data 30.10.2017, con la quale venivano irrogate, a e CP_2
I.D.B. Intermediazioni srl, nonché a e distinte sanzioni CP_3 Parte_1
amministrative pecuniarie, accertandosi: A) l'adozione di pratiche commerciali scorrette
(artt. 20 e ss. d.lgs. 206/2005 e succ. modifiche), in ragione delle modalità, anche omissive, di offerta in vendita dei diamanti da investimento, principalmente, mediante il canale bancario;
B) la violazione del diritto di ripensamento dei consumatori, delle sue modalità di esercizio e del foro competente in caso di controversie (artt. 49 e ss. d.lgs. cit.).
L'articolata delibera del Garante ha evidenziato – ai paragrafi nn. 176 e ss. – l'utilizzo da parte delle società di una pratica commerciale scorretta per la rappresentazione CP_2
“parziale, ingannevole e fuorviante”: (i) delle caratteristiche dell'investimento, presentato alla clientela quale “bene rifugio, in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità”; (ii) delle modalità di determinazione del prezzo, nel caso sia di acquisto, sia di rivendita, prospettato come
“quotazione di mercato”; (iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
(iv) della qualifica di I.D.B. quale leader di mercato.
Inoltre, è stata ravvisata la “responsabilità concorrente degli istituti di credito”, tenuto altresì conto che aveva concluso accordi commerciali, con e CP_2 Parte_1
finalizzati alla vendita dei diamanti, accordi che hanno “interessato tutta la CP_3
rete agenziale … e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico, ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela pagina 12 di 26 ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche” (cfr. par.
n. 180).
Ad “alimentare l'equivoco” – ha evidenziato il Garante – concorrevano la combinazione di ulteriori elementi: da un lato, la presentazione, al consumatore, dell'acquisto di diamanti, quale “investimento”, di per sé, evocativo di una possibile prospettiva di remunerazione nel breve-medio termine e/o di conservazione del capitale investito;
dall'altro, la rappresentazione che il valore dei diamanti corrispondeva alle
“quotazioni” pubblicate sul Sole 24 Ore, noto e autorevole quotidiano di informazione economica.
In realtà, dall'istruttoria tecnica effettuata in sede amministrativa, è stato accertato che
“il prezzo di vendita fosse riferibile solo per una parte minoritaria al costo di acquisto del diamante e in maniera marginale (< 10%) ai costi dei servizi accessori e di gestione, mentre le componenti prevalenti erano le commissioni bancarie e i margini dei professionisti, complessivamente di poco inferiori al 50%” (cfr. par. 190).
Ancora, è risultato improprio il riferimento a “quotazioni di mercato” – evocative di un valore, in sé, della pietra, sulla base di criteri oggettivi –, atteso che i valori pubblicati su sono risultati non attendibili e ben superiori ai benchmark di riferimento. CP_4
Quanto a questi ultimi – premesso che per i diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, diversamente da quanto avviene per altre materie prime (ad esempio, l'oro, il platino, l'argento o merci importanti) – il benchmark internazionale storicamente preso a riferimento è il listino RT (RT Price List), pubblicato settimanalmente da
RT OU e utilizzato dai grossisti per definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti.
I valori, espressi in dollari statunitensi, non si riferiscono ai prezzi di realizzo in transazioni effettive, ma trattasi di una “valutazione basata sui prezzi più elevati offerti per l'acquisto dei diamanti aventi specifiche caratteristiche sul mercato mondiale” (cfr. par. n. 29 e ss.).
pagina 13 di 26 Altro parametro qualificato per la stima è l'“IDEX” (International Diamond Exchange), che
è una piattaforma on line per il commercio all'ingrosso dei diamanti da parte dei professionisti del settore, i cui valori si basano sui prezzi pagati nelle transazioni realizzate attraverso la piattaforma stessa;
per il mercato al dettaglio, IDEX pubblica mensilmente il c.d. Diamond Retail Benchmark (DRB) che fornisce un “valore di riferimento” per la stima di un determinato diamante, in base alle sue caratteristiche.
Il Garante ha, quindi, evidenziato la significativa differenza fra il prezzo di vendita ON praticato da e il valore reale della pietra, oltre il fatto che il consumatore non era stato compiutamente informato (posto che il materiale informativo elencava solo le caratteristiche generali dell'investimento) e che le quotazioni dei diamanti, pubblicate su Il Sole24 Ore, non rispecchiavano il valore della pietra a un certo momento storico, “ma solo prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni ON da ” (cfr. par. 183).
Ciò posto, la Corte ritiene che la delibera del Garante non possa non essere apprezzata, ai fini probatori, nel presente giudizio civile di risarcimento del danno.
Infatti, la tutela amministrativa che viene esercitata avanti al Garante della Concorrenza
e del Mercato (cfr. art. 27 D. Lgs. 206/2005) e la tutela esperibile dal singolo consumatore avanti al Giudice Ordinario, pure nella diversità di oggetto e di finalità, presentano innegabili punti di interferenza.
E' indubbio che la tutela amministrativa, che può essere esercitata anche di ufficio, persegua finalità pubblicistiche, di tutela del mercato e dei consumatori e il Garante ha poteri di inibitoria e sanzionatori, nei confronti dei responsabili, i quali partecipano al procedimento.
Al contrario, il giudizio ordinario viene instaurato soltanto su domanda dell'interessato e persegue la finalità di tutelare il singolo danneggiato, mediante la condanna del responsabile all'eventuale risarcimento del danno subito dal primo, non richiedendo il previo espletamento del procedimento amministrativo e con ciò risultando evidente l'autonomia delle tutele offerte.
pagina 14 di 26 Dato atto di quanto sopra, la Corte ritiene che, sebbene nella specifica materia di cui trattasi non sia previsto – a livello normativo – che la pronuncia del Garante abbia diretta rilevanza nel giudizio civile di danno6, di essa si debba tenere conto ai fini della decisione.
In ordine al valore probatorio della delibera, varie sono le interpretazioni offerte, talune pronunciandosi in termini di c.d. “prova atipica”, altri invece ritenendo che la stessa sia
“prova privilegiata”, essendo pertanto onere del Giudice Civile dare una motivazione rafforzata, laddove voglia discostarsene7.
Entrambe le interpretazioni, pure nella diversità dell'impatto applicativo, portano a ritenere che il provvedimento del Garante abbia rilevanza ai fini probatori.
Invero, è indubbio che – in detto provvedimento – non vi sia alcun riferimento a
[...]
, in quanto è la finalità pubblicistica e sanzionatoria del procedimento CP_1
amministrativo ad escludere il richiamo alle singole posizioni dei privati, che ad esso rimangono estranei.
Tuttavia, si ritiene che la delibera offra rilevanti elementi di prova in ordine all'antigiuridicità della condotta sanzionata – nella specie, l'adozione di pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal responsabile primario, che resta sempre CP_2
e, in via concorrente, dalla CA – e alla sua potenzialità lesiva.
Per tali ragioni, il terzo motivo di appello va rigettato.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce l'errata valutazione delle prove - orali e documentali - da parte del giudice di prime cure, in quanto, per un verso, sarebbe inattendibile la testimonianza resa dalla sig.ra e, per altro verso, la CA avrebbe Tes_1
fornito sufficienti elementi, in fatto e in diritto, tali da escludere un ruolo attivo della stessa nella conclusione delle operazioni di acquisto per cui è causa.
Segnatamente, l'estraneità della CA rispetto all'operazione emergerebbe da:
- gli ordini di acquisto e la relativa documentazione contrattuale (docc. 1 e 2 primo grado CA);
- l'accordo di collaborazione tra il e la IN Diamond Parte_1
Business S.p.A. (doc. 3 primo grado CA);
- la brochure di intitolata 'Uno splendido investimento' (doc. 4 primo grado
CA).
La sentenza è poi censurabile per avere il Tribunale ritenuto utile a fondare la dedotta responsabilità della CA la circolare interna del 3 novembre 2011, da cui si evince che ON
percepisse delle provvigioni in virtù dell'accordo intercorrente con . Parte_1
Anche tale motivo è infondato.
Fermo che risulta accertato (provvedimento dell'AGCM del 30 ottobre 2017, poi confermato dal
Tar Lazio, sentenza n. 10967\2018, e dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2081\2021) che la società
ON
e abbiano effettuato pratiche commerciali scorrette in relazione alle Parte_1
modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti, ritiene la Corte che gli elementi di prova emersi nel presente giudizio confermino il coinvolgimento della CA quale vero e proprio promotore negli acquisti dei diamanti per cui è causa.
Va in primis ribadito, come già evidenziato dal Tribunale, che la CA ha ammesso:
pagina 16 di 26 - di avere esposto in filiale il materiale divulgativo e informativo di;
- che il OR , già cliente della banca da diversi anni, ha appreso dal CP_1
personale dell'Istituto di credito della possibilità di acquistare i diamanti;
- che la banca ha consegnato al medesimo copia delle brochure informative
ON predisposte da “e ha informato tale società dell'interesse manifestato dal cliente e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni” (pag. 8 comp. cost. primo grado ); Parte_1
- che il personale delle filiali trasmetteva le proposte dei clienti a (cfr. nota 1 pag.
13 comp. cost. primo grado CA);
- che la CA ha ospitato presso i propri locali gli incontri tra il cliente e per il perfezionamento dei contratti di acquisto (cfr. nota 1 cit.).
Ciò posto e venendo alle singole censure sollevate da parte appellante:
- nelle proposte di acquisto e nella relativa documentazione contrattuale offerta dalla CA non vi è alcun riferimento al preteso esonero di responsabilità di
ON
, atteso che il contratto regola esclusivamente i rapporti tra e il Parte_1
sig. ; CP_1
- il contenuto dell'accordo tra e la CA (in particolare la clausola n.
1.9 del contratto: “la CA svolgendo esclusivamente attività di collegamento tra l'acquirente e la
IN non assume alcuna responsabilità in ordine ai contratti di investimento in diamanti conclusi da quest'ultima suo tramite”), riguarda esclusivamente i rapporti tra le parti contrattuali e non è opponibile al Sig. , quale terzo estraneo;
CP_1
- analizzando il materiale informativo prodotto dal sig. (docc. 17, 18 e 19 primo CP_1
grado) emerge chiaramente la rappresentazione della CA quale soggetto attivo e promotore delle operazioni di investimento oggetto di causa.
A tal proposito, va evidenziato che la brochure prodotta dalla CA in primo grado risulta diversa da quella prodotta dal sig. (doc. 19 fasc. primo grado), CP_1
poiché nella brochure consegnata al cliente l'avviso di esonero di responsabilità
pagina 17 di 26 contenuto nel depliant prodotto dalla banca sub doc. 4 primo grado non è presente8.
Tale discrasia è stata puntualmente contestata dal sig. in sede di memoria n. CP_1
1 ex art. 183 VI comma c.p.c., in cui l'odierno appellato ha ribadito che la brochure consegnatagli dalla CA corrispondeva al documento 19 versato in atti
(cfr. pag. 8 della memoria ) e, a fronte di tale eccezione, non ha CP_1 Parte_1
offerto alcuna replica.
D'altronde, anche a prendere in considerazione il doc. 4 offerto dalla CA, si evidenzia che si tratta di un opuscolo dove per pagine e pagine si mette in risalto la bontà dell'investimento in diamanti e si legge “c'è sempre una banca su cui contare”, il che ha certamente indotto il cliente a ritenere che la CA potesse, quanto meno, rappresentare un punto di riferimento per le operazioni appena esposte.
Tale documento va poi letto unitamente alle ulteriori brochure pacificamente consegnate al sig. e prodotte da quest'ultimo ai documenti 17 e 18 in primo CP_1
grado:
a) Nel doc. 17 – la presentazione dell'accordo tra e - si legge Parte_1
(pag. 8) “E' fondamentale presentare l'investimento in diamanti come un servizio integrativo offerto da un partner commerciale della banca. Le trattative e gli eventuali accordi con la clientela devono essere condotti e conclusi in ambito bancario. Il diamante non deve essere proposto come gioiello, ma come investimento (...). Distinguere subito i due livelli: per acquistare un gioiello si va in gioielleria. Per investire in diamanti si va in banca.” 8 Dal raffronto tra il doc. 19 prodotto dal sig. e il doc. 4 prodotto dalla CA emerge che soltanto CP_1 quest'ultimo possiede una pagina in più in cui è dato leggersi: “Con riferimento all'investimento di cui al presente materiale divulgativo, le Banche svolgono un'attività di mero orientamento della clientela interessata;
informazioni più approfondite in ordine all'investimento potranno essere richieste solo alla IN Diamond Business s.p.a. a cura del cliente;
la CA non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra.” pagina 18 di 26 La presentazione continua spiegando perché i diamanti da investimento si ordinano in banca: per maggiori garanzie sulla loro qualità; perché il loro prezzo corrisponde esattamente alle caratteristiche del diamante;
perché con il diamante si acquisisce anche il diritto al suo futuro ricollocamento sul mercato;
per la certezza di potere smobilizzare il diamante realizzando i suoi eventuali incrementi di valore nel tempo.
A pag. 10 si legge: “Le quotazioni sono un servizio aggiuntivo che viene offerto ai clienti, per consentire loro di controllare nel tempo l'andamento dell'investimento sottoscritto. Attualmente vengono pubblicate su CP_4
.
[...]
A pag. 11 si mette in risalto che l'investimento in diamanti è ottimo per diversificare gli investimenti e che tra i beni rifugio il diamante è migliore dell'oro per la maggiore stabilità delle quotazioni.
A pagina 14, 15 e 16 sono poi riportati i grafici che individuano una crescita continua e costante del valore dei diamanti nel tempo, la facilità del disinvestimento e le risposte da fornire alla clientela in relazione alle possibili obiezioni da questa sollevate;
b) Nel leaflet prodotto sub doc. 18 si legge: “diamanti: un investimento alternativo”; “una scelta interessante per chi vuole diversificare i propri investimenti”; “un rendimento sicuro nel tempo” “garanzia doppia, identità inconfondibile”; “rimane un bene certificato, riconoscibile e smobilizzabile”;
“facilità di disinvestimento, Un vantaggio importante: l'investimento è monetizzabile in qualsiasi momento. IN Diamond Business si impegna per iscritto a ricollocare i diamanti alle quotazioni di mercato”.
Dal contenuto complessivo di questo materiale si evince che il cliente fosse quindi indotto a fare affidamento, per un verso, sul fatto che l'operazione avvenisse tramite la banca, quale operatore di indubbia professionalità e, per altro verso, che pagina 19 di 26 l'investimento fosse estremamente vantaggioso, con una rappresentazione del tutto fuorviante e ingannevole;
- con riguardo, poi, alla circolare n. 2011P176 del 3 novembre 2011 (doc. 16 fasc. primo grado ) indirizzata al personale della banca, si osserva che il Tribunale CP_1
non ha affatto travisato il contenuto della stessa.
Invero, il primo giudice ha puntualmente evidenziato come, nonostante la CA venisse descritta, in diversi passaggi della circolare, quale mero segnalatore, il fatto che la stessa percepisse per l'attività svolta un corrispettivo rapportato al volume degli ordini di acquisto inoltrati e condotti a buon fine - pari al 18% (al lordo dell'IVA) - deponeva chiaramente, unitamente alla consegna del materiale informativo che enfatizzava i vantaggi derivanti dall'investimento e che rappresentava come vero e proprio garante circa la sicurezza Parte_1
dell'operazione, e unitamente al fatto che i funzionari della CA seguivano attivamente le fasi di stipula e di gestione dei contratti, nel senso di riconoscere un vero e proprio ruolo promozionale nell'operazione da parte di;
Parte_1
- infine, la testimonianza resa dalla sig.ra deve considerarsi attendibile in Tes_1
quanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, conferma tutte le circostanze che risultano comprovate dalla documentazione in atti, avendo in sostanza confermato che la consulente finanziaria di fiducia del marito ( Per_1
aveva prospettato un investimento sicuro e redditizio, mostrando loro il materiale informativo presente presso la filiale e promuovendo attivamente l'acquisto dei diamanti (cfr. verbale dell'udienza del 13 ottobre 2022).
In ragione di ciò, la Corte ritiene violato da parte di il principio generale di Parte_1
cui all'art. 1175 c.c., nella sua declinazione di dovere di informazioni corrette e veritiere e previamente verificate;
nonché la norma speciale di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n.
206/2005 che prevede – quali “Obblighi generali” in tema di informazioni ai consumatori – che “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
pagina 20 di 26 essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”9.
In definitiva, atteso che l'acquisto dei diamanti è avvenuto tramite la CA nei locali della stessa, per mezzo dei suoi propri funzionari e tramite la consegna del materiale informativo sopra esposto e che tale acquisto ha determinato un danno di natura patrimoniale al sig. , la Corte ritiene che la sussistenza del nesso causale sia stata CP_1
correttamente ravvisata dal Tribunale.
Va infine rigettato anche il quinto motivo di gravame articolato da Parte_1
con cui l'appellante insiste nell'eccezione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del sig.
, il quale avrebbe potuto rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza, delle CP_1
circostanze poste a base della sua richiesta risarcitoria.
Per quanto sopra esposto, il sig. - consumatore privo di competenze in materia di CP_1
commercio di preziosi - risulta avere agito in piena buona fede, sollecitato all'acquisto dall'attività promozionale svolta dai funzionari di , sulla cui professionalità Parte_1
ha riposto legittimo affidamento anche in ragione del rapporto di lunga data in essere con l'istituto di credito.
In capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dalla convenuta. ON Quanto, poi, alla proposta transattiva della curatela di a tutti gli acquirenti di diamanti (ammissione nella misura del 15% del valore di acquisto, cfr. doc. 8 fascicolo primo grado
), si osserva che tale offerta è puramente teorica e subordinata all'effettiva Parte_1 capienza della società, circostanza quest'ultima ancora ignota, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di creditori intervenuti nel procedimento (risulta dal documento 8 prodotto dalla CA che le domande tardive di insinuazione al passivo siano pari al numero di 878, anche se può assumersi come fatto notorio, per la rilevanza e la portata del fallimento di Idb, che le domande di insinuazione siano state circa 19.000).
Di conseguenza, anche nel caso di insinuazione al passivo da parte del sig. , il CP_1
danno riconosciuto dal primo giudice non è suscettibile di essere ridotto di una ON percentuale pari a quella offerta dalla Curatela di , come vorrebbe l'appellante.
Il tutto senza dimenticare che la CA, in qualità di responsabile solidale dell'evento dannoso occorso al sig. , è tenuta ad adempiere integralmente all'obbligazione CP_1
risarcitoria.
Per tutte le ragioni esposte, va rigettato l'appello principale avanzato da , Parte_1
con conseguente assorbimento dei (due) motivi di appello incidentale condizionato svolti dal sig. . CP_1
Venendo all'esame dell'appello incidentale del sig. , si osserva quanto segue. CP_1
Con il primo motivo, il cliente censura la sentenza gravata in punto di quantificazione del danno, in particolare per avere il Tribunale ritenuto che il danno patrimoniale suscettibile di risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto per l'acquisto dei cinque diamanti e il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro acquisto.
In particolare, secondo il sig. : CP_1
- il danno effettivo subito sarebbe pari al capitale investito (dal momento che ad oggi questi diamanti non si vendono e, quindi, concretamente il valore degli stessi è pari a zero);
- anche a ritenere corretta la quantificazione del danno nella differenza tra capitale investito e valore commerciale delle pietre, dovrebbe farsi riferimento al valore attuale di realizzo e non andrebbe sommata l'Iva, atteso che il danneggiato deve essere reintegrato nella posizione che aveva prima di subire il danno;
pagina 22 di 26 - dovrebbe essere riconosciuto anche il risarcimento del lucro cessante - quale rendimento atteso dall'operazione di investimento - atteso che la banca aveva garantito la conservazione del capitale e un rendimento sicuro.
Il motivo è infondato.
In primis, va evidenziato che non può seriamente sostenersi che il danno sia ricondotto all'intera somma investita (euro 26.388,96), atteso che il sig. è tutt'ora titolare di CP_1
pietre preziose aventi un determinato valore economico, pur notevolmente inferiore rispetto a quello prospettatogli al momento dell'acquisto.
Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta a un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
La circostanza per cui i beni in questione non sarebbero alienabili è smentita dalle conclusioni a cui è pervenuto il Ctu nominato nel precedente grado di giudizio, il quale ha stimato, tenuto conto dei prezzi di mercato e delle caratteristiche intrinseche delle pietre risultanti dai certificati, il valore commerciale dei diamanti da investimento - nonché il valore di realizzo in caso di rivendita - tanto all'epoca dell'acquisto, quanto all'attualità (cfr. relazione pagg. 4-8).
Correttamente, poi, il Tribunale ha preso a riferimento il valore dei diamanti al momento del loro acquisto - e non il valore attuale di realizzo - e ha rigettato la richiesta di risarcimento del lucro cessante avanzata dallo . CP_1
Appaiono invero del tutto irrilevanti l'eventuale successivo aumento o diminuzione del valore delle pietre (v. Corte App. Milano, I Sez. Civ., n. 1512/2022) in dipendenza dell'andamento del mercato, in quanto il rischio delle oscillazioni era stato consapevolmente assunto da nel momento in cui aveva deciso di acquistare CP_1
i diamanti.
Più precisamente, la falsa rappresentazione del trend positivo dell'investimento ON effettuata da nelle proprie brochure costituisce il presupposto per la configurazione pagina 23 di 26 di una responsabilità della banca per le ragioni sopra illustrate, ma non rappresenta anche la possibile quantificazione di una voce di danno risarcibile, posto che l'andamento dei prezzi dei diamanti rappresenta la componente di rischio dell'investimento consapevolmente assunta dall'investitore, rischio che non può certamente essere addebitato alla condotta della CA.
In relazione, infine, alla stima del valore dei diamanti al momento dell'acquisto, la Corte ritiene che il Ctu abbia correttamente calcolato il prezzo di tali beni nel mercato al dettaglio, comprensivo di Iva e relativo agli anni 2007-2008, dato che il prezzo pagato dal sig. era relativo a un acquisto al dettaglio, che non poteva quindi non essere CP_1
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
In definitiva, il danno subito dal sig. va fissato nella differenza tra il prezzo CP_1
pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro reale valore di mercato al momento dell'acquisto, oltre alla rivalutazione e interessi come indicati dal primo giudice (cfr. pagg. 13-14 sentenza impugnata).
Con il suo secondo motivo, l'appellante incidentale deduce l'erronea liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, che:
- non avrebbe riconosciuto allo l'ulteriore importo di euro 259,00, versato CP_1
dallo stesso, quale integrazione del contributo unificato, a seguito della conversione del rito da sommario a ordinario;
- tenuto conto del valore della domanda risarcitoria (euro 26.388,96), non avrebbe applicato il corretto scaglione di riferimento (euro 26.000-52.000) ai fini della liquidazione dei compensi dei difensori del sig. . CP_1
Quanto al primo profilo, la Corte osserva che soltanto con le note conclusive depositate nel presente grado di giudizio in data 26.11.2024 il sig. ha provato di avere CP_1
pagina 24 di 26 effettuato, in data 23.4.2024, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ad euro 259,0010.
Ritiene la Corte che tale spesa sia per questo motivo riconducibile al presente grado di giudizio e che, come tale, debba essere considerata nel computo delle spese di lite d'appello (su cui vedi infra).
Quanto al secondo profilo, la Corte ne rileva l'infondatezza.
Giova in proposito ricordare che “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (cfr. Cass.
26819/2024).
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale, dopo aver quantificato il danno subito dal sig. in euro 21.132,78, ha correttamente preso in considerazione lo CP_1
scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 –
e non tra euro 26.000,00 e 52.000,00 – e ha applicato i parametri medi relativi a tale scaglione (euro 919 per la fase di studio;
euro 777 per la fase introduttiva;
euro 1.680 per la fase istruttoria;
euro 1.701 per la fase decisionale: totale euro 5.077,00).
Anche l'appello incidentale svolto dal sig. deve, per tali ragioni, essere rigettato. CP_1
Quanto alle spese di lite, stante il rigetto dei gravami - principale e incidentale - e la conseguente soccombenza reciproca delle parti, la Corte ritiene opportuno disporne la compensazione integrale per il presente grado di giudizio (ivi inclusa, come anticipato, la somma di euro 259,00 versata dal sig. in data 23.4.2024). CP_1
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da nonché l'appello Parte_1
incidentale svolto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Milano CP_1
n. 8002 resa e pubblicata in data 13 ottobre 2023, sentenza che dunque conferma;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
3. dà atto che sussistono, in capo a entrambe le parti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1–bis art. 13 cit.
Milano, 4 dicembre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Più precisamente, il sig. : CP_1
- in data 20.12.2007 ha perfezionato l'acquisto di due diamanti per la somma di euro 5.097,00 ciascuno;
- in data 30.1.2008 ha acquistato altri due diamanti, versando nuovamente in favore di la somma CP_2 complessiva di euro 10.194,00;
- in data 23.7.2008 ha acquistato un altro diamante per la somma di euro 6.000,96. 2 Il ricorrente, in diritto, ha dedotto:
- la nullità dei contratti di acquisto dei diamanti, non avendo la banca convenuta fornito al cliente alcun contratto quadro, né ordine d'acquisto, in violazione dell'art. 23 del T.U.F.;
- che i contratti dovrebbero intendersi risolti per inadempimento della CA ai sensi dell'art. 1453 c.c. per: pagina 3 di 26 5 In data 10.1.2019 la IN Diamond Business Spa veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Milano n. 43/2019 (cfr. doc. 12 primo grado). CP_1 pagina 9 di 26 6 In effetti, non si rinviene, nel Codice del Consumo, una previsione analoga all'art. 7 d.lgs. n. 3/2017, di attuazione della direttiva 2014/104/UE, relativa alle azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il quale - rubricato “Effetti della decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato” – dispone, al comma 1, che: “1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato ... Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno”; 7 Quest'ultimo orientamento ha recentemente trovato riscontro, nella materia consumeristica (seppure in relazione alla valutazione delle clausole vessatorie, di cui all'art. 37 bis D.lgs. n. 206/2005), con la sentenza n. 23655/2021 della suprema Corte, che, tra l'altro, ha affermato che la complementarietà delle tutele (quella amministrativa e quella civile) e la visione unitaria e sistemica dell'ordinamento “… convergono verso la conclusione che nel giudizio civile il provvedimento del Garante abbia una elevata attitudine probatoria tanto con riferimento all'accertamento della condotta quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai consumatori;
pur non esistendo nel nostro ordinamento la categoria della prova privilegiata, distinta da quella della prova legale, non si può discutere l'elevata attitudine probatoria dell'accertamento compiuto dall'Autorità alla quale è istituzionalmente affidata dalla legge la funzione di controllo”. pagina 15 di 26 9 Così come evidenziato anche da CA d'Italia, con la comunicazione del 14 maggio 2018 relativa a
“Operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari”, le stesse devono essere svolte “… prestando la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti. In particolare, nel caso della commercializzazione dei diamanti, le banche oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose. La CA sottolinea quindi che è importante che i potenziali clienti ricevano dalle banche che propongono la vendita dei diamanti le informazioni necessarie a effettuare le operazioni in modo consapevole e che spetta alle banche di porre in essere tutti i controlli necessari ad assicurare che questa attività venga svolta nel pieno rispetto delle regole”. pagina 21 di 26 10 E' appena il caso di osservare che, a seguito del deposito della sentenza di primo grado, la difesa del sig.
ha avanzato istanza di correzione di errore materiale (14.10.2023), articolando le medesime CP_1 argomentazioni qui svolte con il secondo motivo di appello incidentale. Il giudice di prime cure, con ordinanza del 30.11.2023, ha rigettato l'istanza osservando che:
- all'udienza all'uopo tenutasi in data 28.11.2023, la difesa del sig. aveva dato atto che il pagamento CP_1 dell'integrazione dovuta per effetto del mutamento del rito non era stato ancora effettuato;
- l'ipotizzata erronea statuizione in ordine ai compensi non è emendabile con il procedimento di correzione, che è inapplicabile laddove sussista un errore di giudizio. pagina 25 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente rel.
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
dott. Anna Ferrari Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 62/2024, promossa con atto di citazione notificato in data
2.1.2024 e posta in deliberazione all'esito della discussione ex art. 350 bis c.p.c. svoltasi all'udienza del 4.12.2024
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Sabino Laudadio e
Giuseppe Armenio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Viale
Bianca Maria n. 37
Appellante e appellata incidentale
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1 C.F._1
dagli avv. Vincenzo Cusumano e Camilla Cusumano ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Camilla Cusumano, in Verona, via Tezone n. 4 pagina 1 di 26 Appellato e appellante incidentale oggetto: Diamanti da investimento
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia codesta Ecc.ma Corte, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, in totale riforma della sentenza impugnata n. 8002/2023 pubblicata dal
Tribunale di Milano il 13 ottobre 2023, Repert. n. 8540/2023 del 13 ottobre 2023, all'esito del giudizio di primo grado Rg.13209/2021, Dott.ssa Ada Favarolo, noticata il 1° dicembre 2023, così statuire:
Nel merito - in via preliminare: in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dal Sig. nei confronti di CP_1 Parte_1
poiché prescritte per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito - in via principale: in integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande formulate nel primo grado di giudizio dal Sig. nei confronti di poiché CP_1 Parte_1
generiche, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa;
Nel merito - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover confermare la sentenza impugnata sul piano dell'an debeatur, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto integrale responsabilità dell'appellante, accertando il concorso di colpa del Sig. nella causazione del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per CP_1
l'effetto, ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca nella diversa misura ritenuta giusta e dovuta, anche in via di equità.
In ogni caso:
1. Condannare il Sig a rimborsare e/o restituire a quanto da CP_1 Parte_1 quest'ultima corrisposto in suo favore in forza dell'esecuzione della sentenza impugnata ovvero la minor somma che dovesse essere dovuta all'esito del presente giudizio di gravame, oltre interessi dal dovuto al saldo;
2. Condannare il Sig. a rifondere a le spese e i compensi di lite, oltre CP_1 Parte_1 iva e cpa come per legge, relativi al presente giudizio d'appello e al giudizio di primo grado
Per CP_1
Voglia, pertanto, l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- IN VIA PRINCIPALE:
pagina 2 di 26 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi ex ante esposti
e confermare la sentenza di primo grado;
2) Accogliere l'appello incidentale per i motivi esposti ai punti a) e b) del presente atto e per l'effetto riformare la Sentenza di primo grado così come indicato negli stessi.
- IN VIA SUBORDINATA E CONDIZIONATA ALL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO DI
CONTROPARTE
3) Accogliere l'appello incidentale condizionato per i motivi esposti ai punti c) e d) del presente atto e per l'effetto riformare la Sentenza di primo grado così come indicato negli stessi.
- IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo e del presente grado di giudizio con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014.
FATTO E PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 17.3.2021 (e debitamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza) ha convenuto in giudizio dinanzi al CP_1
Tribunale di Milano chiedendo di accertare: Parte_1
- l'invalidità sotto molteplici profili e/o la risoluzione di cinque contratti di acquisto di diamanti cc.dd. “da investimento” stipulati con la società IN Diamond Business
S.p.A. per il prezzo complessivo di euro 26.388,961, rivelatosi notevolmente superiore al valore reale dei beni;
- contestualmente, la responsabilità contrattuale o - in subordine - extracontrattuale di in ordine all'attività di intermediazione svolta in relazione alla stipula dei Parte_1
menzionati contratti2, chiedendone, di conseguenza, la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati: in euro 26.388,96, oltre agli interessi che avrebbe CP_1
ottenuto dall'investimento in diamanti così come originariamente prospettati, nonché agli interessi moratori dal momento dell'avvenuto reclamo;
in subordine, in euro 26.388,96, oltre agli interessi che avrebbe ottenuto investendo in titoli di Stato - invece che in diamanti - al momento delle CP_1
singole date di acquisto e agli interessi moratori dal momento dell'avvenuto reclamo;
in via di ulteriore subordine, in euro 22.128,96, risultante dalla differenza tra il prezzo pagato per l'acquisto dei diamanti, pari ad euro 26.388,96, e il loro valore reale così come individuato nella perizia prodotta in atti, pari ad euro 4.260,00, oltre interessi come indicati nelle predette domande) e non patrimoniali (quantificati in euro 10.000,00), asseritamente subiti.
Si è costituita in giudizio (10.9.2021), eccependo, in via preliminare, Parte_1
la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e contestando integralmente nel merito le domande proposte;
in subordine, ha chiesto di accertare il concorso di colpa del ricorrente nella causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. e, per l'effetto, di ridurre l'entità del risarcimento dovuto dalla banca alla diversa misura ritenuta giusta e opportuna, anche in via di equità.
a. la violazione dell'art. 21 del T.U.F., nonché degli artt. 27, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, sulla scorta del fatto che la banca avrebbe suggerito al OR l'operazione senza CP_1 aver effettuato alcuna verifica di adeguatezza e appropriatezza dell'investimento in relazione al cliente e senza avere esposto i possibili rischi e controllato le caratteristiche del prodotto;
b. l'inadempimento degli obblighi informativi di cui alla Comunicazione Consob n. 9019104/2009, non avendo la banca convenuta informato del rischio di illiquidità il cliente;
c. la violazione della disciplina sul conflitto di interessi ai sensi dell'art. 21 del T.U.F., del Regolamento
Consob n. 16190/2007 e del Regolamento congiunto Consob – CA d'Italia del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, non avendo la banca convenuta informato il cliente del fatto che, per ogni operazione di investimento in diamanti positivamente conclusa, la stessa avrebbe percepito una commissione e ottenuto ulteriori benefici.
- che, dalla declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti, discenderebbe il diritto del cliente al risarcimento del danno per la violazione da parte della dei doveri generali di buona fede e Parte_1 correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.;
- che, anche qualora non si ritenesse di qualificare l'investimento in diamanti come investimento finanziario, tale operazione dovrebbe essere ricondotta all'attività connessa a quella bancaria di cui all'art. 8, comma 3, del D.M. Tesoro del 6 luglio 1994;
- la nullità - o comunque l'annullabilità per vizio del consenso ai sensi dell'art. 1427 c.c. - dei contratti di acquisto dei diamanti con conseguente diritto del cliente al risarcimento del danno, attesa la violazione da parte della banca convenuta degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del consumo;
- che, anche qualora non si ritenesse sussistente una responsabilità contrattuale da parte della banca, il cliente avrebbe diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto con la propria condotta l'Istituto di credito convenuto avrebbe comunque provocato un danno all'investitore;
- che, in ogni caso, sussisterebbe la responsabilità indiretta della banca ai sensi dell'art. 2049 c.c., in relazione all'attività illecita posta in essere dalla funzionaria di che ha suggerito l'investimento al sig. Parte_1
. CP_1 pagina 4 di 26 Il Tribunale, ritenuto necessario procedere a un'istruzione non sommaria, ha convertito il rito in ordinario e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
A seguito dell'istruttoria orale e dell'espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare il valore delle pietre oggetto di causa, la causa è stata trattenuta in decisione.
Quindi, con sentenza n. 8002, resa e pubblicata in data 13 ottobre 2023, il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda attorea, condannando la convenuta al risarcimento del danno patrimoniale patito dal OR quantificato nell'importo di euro CP_1
21.132,78 (oltre interessi legali calcolati su tale somma, devalutata alla data dei singoli acquisti e poi progressivamente rivalutata fino alla data della sentenza e, a partire da tale data, sull'importo liquidato di euro 21.132,78).
Ha condannato infine la CA al pagamento delle spese di Ctu e di quelle di lite
(liquidate dal primo giudice in euro 286,00 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 5.077,00 per compensi), nonché di un importo pari al contributo unificato ex art. 8, comma 4 bis
d.lgs. 28/2010, per non avere preso parte al procedimento di mediazione ante causam.
In sintesi, il primo giudice:
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione, avendo ritenuto che il dies a quo fosse coincidente con la data del provvedimento dell'AGCM del 30 ottobre 2017
(con cui IN Diamond Business S.p.A. e sono state sanzionate per le Parte_1
pratiche commerciali scorrette poste in essere in relazione alle modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti) e che, quindi, il termine non fosse decorso;
- in merito alle domande di nullità/annullabilità/risoluzione dei contratti di vendita dei diamanti, ha rilevato il difetto di legittimazione passiva di Parte_1
atteso che la controparte contrattuale era la società IN Diamond
[...]
Business S.p.A.;
- ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della banca a titolo di responsabilità da contatto sociale qualificato, con pagina 5 di 26 riferimento al comportamento dalla stessa tenuto nella fase di prospettazione dell'acquisto dei diamanti.
In particolare, ha ritenuto dimostrato, alla luce della documentazione prodotta in giudizio e della testimonianza resa da (coniuge dell'attore), Testimone_1
che la banca convenuta avesse svolto una significativa attività di promozione e che avesse contribuito a fornire a una rappresentazione ingannevole e CP_1
fuorviante circa le operazioni di acquisto dei diamanti;
- in relazione al quantum da risarcire allo , ha evidenziato che esso CP_1
ammontava a euro 15.992,68 (pari alla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto dall'attore per l'acquisto dei cinque diamanti, euro 26.388,96, e il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data del loro acquisto, così come determinato dal CTU nella relazione depositata in atti, i.e. euro 10.396,28), oltre la rivalutazione monetaria3 e gli interessi legali dalla data di ciascun acquisto dei diamanti sino al saldo;
- ha ritenuto che non sussistesse concorso colposo del sig. , in quanto le CP_1
informazioni decettive e fuorvianti veicolate dalla CA avevano contribuito a ingenerare nell'attore un legittimo affidamento rispetto all'opportunità dell'investimento e, in particolare, alla corrispondenza del valore reale dei diamanti rispetto al prezzo di acquisto;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, evidenziando che il sig. nulla aveva allegato in merito al pregiudizio CP_1
effettivamente patito, né tantomeno aveva chiarito i criteri di quantificazione adottati. 3 Pag. 14 sentenza impugnata: “Nel caso di specie, la somma di euro 15.992,68 deve essere rivalutata dal 20.12.2007 sull'importo di euro 6.035,50 (pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato al dettaglio per i due diamanti acquistati il 20.12.2007), dal 30.1.2008 sull'importo di euro 6.164,96 (pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato al dettaglio per i due diamanti acquistati il 30.01.2008) e dal 23.7.2008 sull'importo di euro 3.792,22 (pari alla differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di mercato al dettaglio per il diamante acquistato il 23.07.2008) sino al momento della presente liquidazione: applicando i corrispondenti indici I.S.T.A.T. va determinata la somma complessiva di euro 21.132,78”. pagina 6 di 26 Con atto di citazione notificato in data 2.1.2024 ha interposto appello Parte_1
avverso tale sentenza per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 2935, 2946 e 2947 c.c. in merito all'eccezione di prescrizione delle domande di risarcimento del danno svolte dal sig.
; CP_1
2. nullità della sentenza per avere il primo giudice accertato la responsabilità dell'odierna appellante sulla base dei capitoli di prova orale tardivamente dedotti dal sig.
; CP_1
3. erroneità della sentenza per avere il Tribunale attribuito rilevanza probatoria al provvedimento reso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 30 ottobre 2017;
4. omessa ed errata valutazione della documentazione contrattuale depositata agli atti di causa e delle dichiarazioni rese dalla teste escussa (la sig.ra coniuge di Tes_1 [...]
); CP_1
5. in via subordinata, erroneità della sentenza per non avere il primo giudice riconosciuto il concorso colposo ex art. 1227 c.c. del sig. . CP_1
La causa è stata iscritta sub r.g. 62/2024 e la prima udienza fissata per il 19.6.2024.
Il Sig. si è costituito in appello (19.4.2024), chiedendo il rigetto del gravame e CP_1
formulando appello incidentale per i seguenti motivi:
1. errata quantificazione del danno per avere il Tribunale preso in considerazione il valore di mercato dei diamanti all'epoca dell'acquisto invece del valore attuale di realizzo;
2. erronea pronuncia in ordine alle spese di lite.
Ha inoltre articolato due (ulteriori) motivi di appello incidentale condizionato per l'ipotesi di accoglimento dei motivi di gravame ex adverso svolti:
3. erroneità della decisione nella parte in cui è stata negata la natura di investimento finanziario all'acquisto dei diamanti;
pagina 7 di 26 4. omessa pronuncia sull'applicabilità della disciplina dell'intermediazione finanziaria sulla base del principio dell'apparentia iuris.
Alla prima udienza del 19.6.2024, le parti, su invito dell'istruttore, hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata rinviata per la discussione davanti al Collegio, ex art. 350 bis c.p.c., all'udienza del 4.12.2024 (con termine per il deposito di note conclusionali sino al 26.11.2024).
Alla fissata udienza e all'esito della discussione, la Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello, la CA deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude l'eccepita prescrizione sulla domanda risarcitoria azionata dal sig. . CP_1
L'appellante ritiene in particolare che il sig. avrebbe potuto avvedersi del CP_1
presunto minor valore delle pietre già al momento del loro acquisto.
Unicamente al detto momento, secondo tale prospettazione, dovrebbe riportarsi il dies a quo per il decorso della prescrizione, a nulla rilevando la successiva scoperta del vizio.
Conseguentemente, applicando tale decorrenza, ritiene l'appellante che la prescrizione debba riconoscersi come ampiamente intervenuta.
Il motivo è infondato.
Come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di legittimità4, in tutti i casi in cui la manifestazione del danno non sia immediata ed evidente e possa apparire dubbia la sua ricollegabilità eziologica all'azione di un terzo, il momento iniziale dell'azione risarcitoria va riferito al momento in cui il danneggiato, adoperando la normale diligenza, ha avuto cognizione del danno, ossia al momento della reale e concreta percezione dell'esistenza e della gravità del medesimo. 4 Cass., 20 gennaio 2022, n. 1823; Cass., 14 marzo 2016, n. 4899; Cass., 5 aprile 2012, n. 5504; Cass., 20 aprile
2007, n. 9524. pagina 8 di 26 Applicando tale principio al caso in esame, deve ritenersi che soltanto al momento della dichiarazione di fallimento della società venditrice dei diamanti (10.1.20195) - o, tutt'al più, all'epoca della delibera AGCM che ha fatto luce sulla vicenda (risalente all'ottobre 2017) - del conseguente clamore e della presa di coscienza degli artifici impiegati per rappresentare un valore dei diamanti superiore a quello effettivo, il sig.
abbia avuto piena e concreta cognizione dell'esistenza del danno, nonché della CP_1
sua riconducibilità (anche) alle violazioni degli obblighi contrattuali e legali riferibili alla
CA e che dunque soltanto a tale momento vada riportato, con la possibilità di esercizio del diritto, l'inizio del decorso del relativo termine di prescrizione.
Del resto, risulta documentale (doc. 3 primo grado ) che la condotta della CA non si CP_1
è esaurita nella sola fase di trattativa e di conclusione dell'operazione, essendosi protratta, piuttosto, per tutto il periodo di durata della gestione dell'investimento, allorché la stessa trasmetteva all'odierno appellato i rendimenti dei diamanti falsati e non coerenti con il loro effettivo valore di mercato, elemento, questo, che viene ulteriormente a escludere per il sig. la possibilità di percepire il danno. CP_1
Risulta altresì provato in via documentale che nel 2017 (ovverosia dieci anni dopo l'acquisto dei diamanti) il sig. non era sicuramente ancora a conoscenza del danno subito, CP_1
atteso che chiedeva maggiori chiarimenti in ordine alla situazione dei diamanti acquistati alla consulente finanziaria di , la quale lo aveva informato dello Parte_1 Per_1
svolgimento di accertamenti delle autorità di vigilanza (Consob e Antitrust) sulle attività di tutti gli intermediari in pietre (cfr. comunicazioni mail 28.3.2017, doc. 4 primo grado ). CP_1
Per tali ragioni, va rigettato il primo motivo.
Con il secondo motivo di gravame deduce la nullità della sentenza gravata, Parte_1
in quanto il Tribunale avrebbe ammesso i capitoli di prova tardivamente dedotti dal sig.
. CP_1 Secondo la prospettazione dell'appellante, nel proprio ricorso ex art. 702 bis il Sig.
non aveva dedotto alcun capitolo di prova testimoniale volto a dimostrare le CP_1
circostanze allegate nel proprio atto introduttivo, per poi procedere ad articolare le istanze istruttorie soltanto con la seconda memoria ex art. 183 VI comma cpc, all'esito del mutamento di rito ex art. 702 ter cpc disposto dal Tribunale in sede di prima udienza.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto che per la decisione della causa non fosse sufficiente un'istruzione sommaria, ad avviso di parte appellante, non valeva a rimettere in termini il sig. , tenuto a dedurre le proprie istanze istruttorie già con il CP_1
ricorso ex art. 702 bis cpc.
Anche tale motivo è infondato.
Giova richiamare sul punto Cass. 46/2021 (e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 25547/2015):
“l'art. 702 bis, primo comma, c.p.c. stabilisce che il ricorso debba rispettare, tra l'altro, quanto previsto dall'art. 163, terzo comma, n. 5, c.p.c., ovverosia "l'indicazione specifica di mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolar dei documenti che offre in comunicazione". Analogamente, il quarto comma della medesima disposizione dispone che anche il convenuto debba, con la comparsa di risposta,
"indicare i mezzi di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione"... Il procedimento sommario, infatti, si caratterizza per la peculiare esigenza di celerità, tanto che l'art. 702-ter, quinto comma, c.p.c., prevede che il giudice ha facoltà di
"procedere nel modo più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto", e quindi di assumere le prove in forma libera, senza, quindi rispettare necessariamente la scansione temporale rigida prevista nel processo civile ordinario. Ciò posto e fermo restando che "... le forme, proprie del procedimento sommario, ed in particolare i commi 1 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c. ... non valgono a segnare alcuna preclusione istruttoria, e quindi non comportano, in caso di omissione, alcuna decadenza. Al pari che nel rito ordinario, ove non è prevista nessuna immediata decadenza per la mancata indicazione dei mezzi di prova negli atti introduttivi del giudizio, stante le ulteriori facoltà di deduzioni istruttorie consentite pagina 10 di 26 nella fase della trattazione” (Cass. 15 luglio 2011, n. 15691; Cass. 10 gennaio 2012, n.
81), deve, tuttavia, rilevarsi che una compiuta articolazione probatoria, operata già in sede di ricorso e di comparsa di risposta, occorre perché il giudice possa consapevolmente adoperare in udienza l'eventuale potere di conversione del rito e di fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c. Questa scansione, collegata alla ponderazione dell'eventuale non sommarietà dell'istruzione, ai fini dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., porta ad individuare proprio nella pronuncia della relativa ordinanza la barriera processuale che impedisce alle parti la formulazione di nuove richieste istruttorie”.
Ciò premesso, nel caso in esame:
- il Sig. concludeva il proprio ricorso ex art. 702 bis riservandosi di chiedere la CP_1
conversione del rito e di ulteriormente produrre e dedurre nel caso di opposizione della
CA convenuta (cfr. pag 55 del ricorso introduttivo);
- a seguito della costituzione della CA, il Sig. espressamente chiedeva, qualora CP_1
il primo giudice non avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti, l'ammissione della prova testimoniale del coniuge, la sig.ra e la fissazione di un termine per Tes_1
depositare una memoria contenente i capitoli di prova da sottoporre alla teste (cfr. note di prima udienza 16.9.2021);
- il Tribunale, letti gli atti e i documenti di causa e ritenuta la necessità di svolgere un'attività istruttoria di carattere non sommario, ha ritenuto di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario, consentendo così alle parti di articolare compiutamente le relative istanze istruttorie.
La breve ricostruzione appena offerta appare di per sé idonea a smentire la tardività lamentata dalla CA, atteso che il sig. ha avanzato la richiesta di ammissione di CP_1
prova orale entro il limite processuale indicato dalla giurisprudenza di legittimità, ovverosia prima dell'ordinanza con cui il Tribunale ha disposto il mutamento del rito;
di qui, il rigetto del secondo motivo di appello.
Con il terzo motivo di gravame deduce l'inutilizzabilità del provvedimento Parte_1
reso da AGCM in data 30 ottobre 2017.
pagina 11 di 26 Secondo l'appellante, esso non può assurgere a fonte di prova nel processo civile, in quanto non è altro che un accertamento reso in sede amministrativa, di carattere generale, che - come tale - non riguarda la fattispecie individuale azionata dal singolo in sede civile.
Anche tale motivo è infondato.
La Corte ritiene opportuno evidenziare i punti salienti della delibera del Garante della
Concorrenza e del Mercato, assunta in data 20 settembre 2017 e pubblicata nel
Bollettino dell'AGCM in data 30.10.2017, con la quale venivano irrogate, a e CP_2
I.D.B. Intermediazioni srl, nonché a e distinte sanzioni CP_3 Parte_1
amministrative pecuniarie, accertandosi: A) l'adozione di pratiche commerciali scorrette
(artt. 20 e ss. d.lgs. 206/2005 e succ. modifiche), in ragione delle modalità, anche omissive, di offerta in vendita dei diamanti da investimento, principalmente, mediante il canale bancario;
B) la violazione del diritto di ripensamento dei consumatori, delle sue modalità di esercizio e del foro competente in caso di controversie (artt. 49 e ss. d.lgs. cit.).
L'articolata delibera del Garante ha evidenziato – ai paragrafi nn. 176 e ss. – l'utilizzo da parte delle società di una pratica commerciale scorretta per la rappresentazione CP_2
“parziale, ingannevole e fuorviante”: (i) delle caratteristiche dell'investimento, presentato alla clientela quale “bene rifugio, in grado di conservare ed accrescere il suo valore nel tempo, di agevole liquidabilità e alienabilità”; (ii) delle modalità di determinazione del prezzo, nel caso sia di acquisto, sia di rivendita, prospettato come
“quotazione di mercato”; (iii) dell'andamento del mercato dei diamanti;
(iv) della qualifica di I.D.B. quale leader di mercato.
Inoltre, è stata ravvisata la “responsabilità concorrente degli istituti di credito”, tenuto altresì conto che aveva concluso accordi commerciali, con e CP_2 Parte_1
finalizzati alla vendita dei diamanti, accordi che hanno “interessato tutta la CP_3
rete agenziale … e prevedevano un ritorno economico per le Banche parametrato al volume di vendita. L'interesse degli Istituti di Credito all'attività derivava non solo dall'evidente ritorno economico, ma anche dall'esigenza di fidelizzare la clientela pagina 12 di 26 ampliando i servizi offerti ai propri clienti, come indicato nelle rispettive linee guida operative esplicative dei termini degli accordi e ammesso dalle stesse banche” (cfr. par.
n. 180).
Ad “alimentare l'equivoco” – ha evidenziato il Garante – concorrevano la combinazione di ulteriori elementi: da un lato, la presentazione, al consumatore, dell'acquisto di diamanti, quale “investimento”, di per sé, evocativo di una possibile prospettiva di remunerazione nel breve-medio termine e/o di conservazione del capitale investito;
dall'altro, la rappresentazione che il valore dei diamanti corrispondeva alle
“quotazioni” pubblicate sul Sole 24 Ore, noto e autorevole quotidiano di informazione economica.
In realtà, dall'istruttoria tecnica effettuata in sede amministrativa, è stato accertato che
“il prezzo di vendita fosse riferibile solo per una parte minoritaria al costo di acquisto del diamante e in maniera marginale (< 10%) ai costi dei servizi accessori e di gestione, mentre le componenti prevalenti erano le commissioni bancarie e i margini dei professionisti, complessivamente di poco inferiori al 50%” (cfr. par. 190).
Ancora, è risultato improprio il riferimento a “quotazioni di mercato” – evocative di un valore, in sé, della pietra, sulla base di criteri oggettivi –, atteso che i valori pubblicati su sono risultati non attendibili e ben superiori ai benchmark di riferimento. CP_4
Quanto a questi ultimi – premesso che per i diamanti non vi sono quotazioni (fixing) ufficiali, diversamente da quanto avviene per altre materie prime (ad esempio, l'oro, il platino, l'argento o merci importanti) – il benchmark internazionale storicamente preso a riferimento è il listino RT (RT Price List), pubblicato settimanalmente da
RT OU e utilizzato dai grossisti per definire i prezzi nei maggiori mercati dei diamanti.
I valori, espressi in dollari statunitensi, non si riferiscono ai prezzi di realizzo in transazioni effettive, ma trattasi di una “valutazione basata sui prezzi più elevati offerti per l'acquisto dei diamanti aventi specifiche caratteristiche sul mercato mondiale” (cfr. par. n. 29 e ss.).
pagina 13 di 26 Altro parametro qualificato per la stima è l'“IDEX” (International Diamond Exchange), che
è una piattaforma on line per il commercio all'ingrosso dei diamanti da parte dei professionisti del settore, i cui valori si basano sui prezzi pagati nelle transazioni realizzate attraverso la piattaforma stessa;
per il mercato al dettaglio, IDEX pubblica mensilmente il c.d. Diamond Retail Benchmark (DRB) che fornisce un “valore di riferimento” per la stima di un determinato diamante, in base alle sue caratteristiche.
Il Garante ha, quindi, evidenziato la significativa differenza fra il prezzo di vendita ON praticato da e il valore reale della pietra, oltre il fatto che il consumatore non era stato compiutamente informato (posto che il materiale informativo elencava solo le caratteristiche generali dell'investimento) e che le quotazioni dei diamanti, pubblicate su Il Sole24 Ore, non rispecchiavano il valore della pietra a un certo momento storico, “ma solo prezzi che venivano autonomamente fissati e progressivamente aumentati nel corso degli anni ON da ” (cfr. par. 183).
Ciò posto, la Corte ritiene che la delibera del Garante non possa non essere apprezzata, ai fini probatori, nel presente giudizio civile di risarcimento del danno.
Infatti, la tutela amministrativa che viene esercitata avanti al Garante della Concorrenza
e del Mercato (cfr. art. 27 D. Lgs. 206/2005) e la tutela esperibile dal singolo consumatore avanti al Giudice Ordinario, pure nella diversità di oggetto e di finalità, presentano innegabili punti di interferenza.
E' indubbio che la tutela amministrativa, che può essere esercitata anche di ufficio, persegua finalità pubblicistiche, di tutela del mercato e dei consumatori e il Garante ha poteri di inibitoria e sanzionatori, nei confronti dei responsabili, i quali partecipano al procedimento.
Al contrario, il giudizio ordinario viene instaurato soltanto su domanda dell'interessato e persegue la finalità di tutelare il singolo danneggiato, mediante la condanna del responsabile all'eventuale risarcimento del danno subito dal primo, non richiedendo il previo espletamento del procedimento amministrativo e con ciò risultando evidente l'autonomia delle tutele offerte.
pagina 14 di 26 Dato atto di quanto sopra, la Corte ritiene che, sebbene nella specifica materia di cui trattasi non sia previsto – a livello normativo – che la pronuncia del Garante abbia diretta rilevanza nel giudizio civile di danno6, di essa si debba tenere conto ai fini della decisione.
In ordine al valore probatorio della delibera, varie sono le interpretazioni offerte, talune pronunciandosi in termini di c.d. “prova atipica”, altri invece ritenendo che la stessa sia
“prova privilegiata”, essendo pertanto onere del Giudice Civile dare una motivazione rafforzata, laddove voglia discostarsene7.
Entrambe le interpretazioni, pure nella diversità dell'impatto applicativo, portano a ritenere che il provvedimento del Garante abbia rilevanza ai fini probatori.
Invero, è indubbio che – in detto provvedimento – non vi sia alcun riferimento a
[...]
, in quanto è la finalità pubblicistica e sanzionatoria del procedimento CP_1
amministrativo ad escludere il richiamo alle singole posizioni dei privati, che ad esso rimangono estranei.
Tuttavia, si ritiene che la delibera offra rilevanti elementi di prova in ordine all'antigiuridicità della condotta sanzionata – nella specie, l'adozione di pratiche commerciali scorrette, poste in essere dal responsabile primario, che resta sempre CP_2
e, in via concorrente, dalla CA – e alla sua potenzialità lesiva.
Per tali ragioni, il terzo motivo di appello va rigettato.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce l'errata valutazione delle prove - orali e documentali - da parte del giudice di prime cure, in quanto, per un verso, sarebbe inattendibile la testimonianza resa dalla sig.ra e, per altro verso, la CA avrebbe Tes_1
fornito sufficienti elementi, in fatto e in diritto, tali da escludere un ruolo attivo della stessa nella conclusione delle operazioni di acquisto per cui è causa.
Segnatamente, l'estraneità della CA rispetto all'operazione emergerebbe da:
- gli ordini di acquisto e la relativa documentazione contrattuale (docc. 1 e 2 primo grado CA);
- l'accordo di collaborazione tra il e la IN Diamond Parte_1
Business S.p.A. (doc. 3 primo grado CA);
- la brochure di intitolata 'Uno splendido investimento' (doc. 4 primo grado
CA).
La sentenza è poi censurabile per avere il Tribunale ritenuto utile a fondare la dedotta responsabilità della CA la circolare interna del 3 novembre 2011, da cui si evince che ON
percepisse delle provvigioni in virtù dell'accordo intercorrente con . Parte_1
Anche tale motivo è infondato.
Fermo che risulta accertato (provvedimento dell'AGCM del 30 ottobre 2017, poi confermato dal
Tar Lazio, sentenza n. 10967\2018, e dal Consiglio di Stato, sentenza n. 2081\2021) che la società
ON
e abbiano effettuato pratiche commerciali scorrette in relazione alle Parte_1
modalità di prospettazione dell'acquisto di diamanti, ritiene la Corte che gli elementi di prova emersi nel presente giudizio confermino il coinvolgimento della CA quale vero e proprio promotore negli acquisti dei diamanti per cui è causa.
Va in primis ribadito, come già evidenziato dal Tribunale, che la CA ha ammesso:
pagina 16 di 26 - di avere esposto in filiale il materiale divulgativo e informativo di;
- che il OR , già cliente della banca da diversi anni, ha appreso dal CP_1
personale dell'Istituto di credito della possibilità di acquistare i diamanti;
- che la banca ha consegnato al medesimo copia delle brochure informative
ON predisposte da “e ha informato tale società dell'interesse manifestato dal cliente e della disponibilità della banca a fare da referente per le successive comunicazioni” (pag. 8 comp. cost. primo grado ); Parte_1
- che il personale delle filiali trasmetteva le proposte dei clienti a (cfr. nota 1 pag.
13 comp. cost. primo grado CA);
- che la CA ha ospitato presso i propri locali gli incontri tra il cliente e per il perfezionamento dei contratti di acquisto (cfr. nota 1 cit.).
Ciò posto e venendo alle singole censure sollevate da parte appellante:
- nelle proposte di acquisto e nella relativa documentazione contrattuale offerta dalla CA non vi è alcun riferimento al preteso esonero di responsabilità di
ON
, atteso che il contratto regola esclusivamente i rapporti tra e il Parte_1
sig. ; CP_1
- il contenuto dell'accordo tra e la CA (in particolare la clausola n.
1.9 del contratto: “la CA svolgendo esclusivamente attività di collegamento tra l'acquirente e la
IN non assume alcuna responsabilità in ordine ai contratti di investimento in diamanti conclusi da quest'ultima suo tramite”), riguarda esclusivamente i rapporti tra le parti contrattuali e non è opponibile al Sig. , quale terzo estraneo;
CP_1
- analizzando il materiale informativo prodotto dal sig. (docc. 17, 18 e 19 primo CP_1
grado) emerge chiaramente la rappresentazione della CA quale soggetto attivo e promotore delle operazioni di investimento oggetto di causa.
A tal proposito, va evidenziato che la brochure prodotta dalla CA in primo grado risulta diversa da quella prodotta dal sig. (doc. 19 fasc. primo grado), CP_1
poiché nella brochure consegnata al cliente l'avviso di esonero di responsabilità
pagina 17 di 26 contenuto nel depliant prodotto dalla banca sub doc. 4 primo grado non è presente8.
Tale discrasia è stata puntualmente contestata dal sig. in sede di memoria n. CP_1
1 ex art. 183 VI comma c.p.c., in cui l'odierno appellato ha ribadito che la brochure consegnatagli dalla CA corrispondeva al documento 19 versato in atti
(cfr. pag. 8 della memoria ) e, a fronte di tale eccezione, non ha CP_1 Parte_1
offerto alcuna replica.
D'altronde, anche a prendere in considerazione il doc. 4 offerto dalla CA, si evidenzia che si tratta di un opuscolo dove per pagine e pagine si mette in risalto la bontà dell'investimento in diamanti e si legge “c'è sempre una banca su cui contare”, il che ha certamente indotto il cliente a ritenere che la CA potesse, quanto meno, rappresentare un punto di riferimento per le operazioni appena esposte.
Tale documento va poi letto unitamente alle ulteriori brochure pacificamente consegnate al sig. e prodotte da quest'ultimo ai documenti 17 e 18 in primo CP_1
grado:
a) Nel doc. 17 – la presentazione dell'accordo tra e - si legge Parte_1
(pag. 8) “E' fondamentale presentare l'investimento in diamanti come un servizio integrativo offerto da un partner commerciale della banca. Le trattative e gli eventuali accordi con la clientela devono essere condotti e conclusi in ambito bancario. Il diamante non deve essere proposto come gioiello, ma come investimento (...). Distinguere subito i due livelli: per acquistare un gioiello si va in gioielleria. Per investire in diamanti si va in banca.” 8 Dal raffronto tra il doc. 19 prodotto dal sig. e il doc. 4 prodotto dalla CA emerge che soltanto CP_1 quest'ultimo possiede una pagina in più in cui è dato leggersi: “Con riferimento all'investimento di cui al presente materiale divulgativo, le Banche svolgono un'attività di mero orientamento della clientela interessata;
informazioni più approfondite in ordine all'investimento potranno essere richieste solo alla IN Diamond Business s.p.a. a cura del cliente;
la CA non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra.” pagina 18 di 26 La presentazione continua spiegando perché i diamanti da investimento si ordinano in banca: per maggiori garanzie sulla loro qualità; perché il loro prezzo corrisponde esattamente alle caratteristiche del diamante;
perché con il diamante si acquisisce anche il diritto al suo futuro ricollocamento sul mercato;
per la certezza di potere smobilizzare il diamante realizzando i suoi eventuali incrementi di valore nel tempo.
A pag. 10 si legge: “Le quotazioni sono un servizio aggiuntivo che viene offerto ai clienti, per consentire loro di controllare nel tempo l'andamento dell'investimento sottoscritto. Attualmente vengono pubblicate su CP_4
.
[...]
A pag. 11 si mette in risalto che l'investimento in diamanti è ottimo per diversificare gli investimenti e che tra i beni rifugio il diamante è migliore dell'oro per la maggiore stabilità delle quotazioni.
A pagina 14, 15 e 16 sono poi riportati i grafici che individuano una crescita continua e costante del valore dei diamanti nel tempo, la facilità del disinvestimento e le risposte da fornire alla clientela in relazione alle possibili obiezioni da questa sollevate;
b) Nel leaflet prodotto sub doc. 18 si legge: “diamanti: un investimento alternativo”; “una scelta interessante per chi vuole diversificare i propri investimenti”; “un rendimento sicuro nel tempo” “garanzia doppia, identità inconfondibile”; “rimane un bene certificato, riconoscibile e smobilizzabile”;
“facilità di disinvestimento, Un vantaggio importante: l'investimento è monetizzabile in qualsiasi momento. IN Diamond Business si impegna per iscritto a ricollocare i diamanti alle quotazioni di mercato”.
Dal contenuto complessivo di questo materiale si evince che il cliente fosse quindi indotto a fare affidamento, per un verso, sul fatto che l'operazione avvenisse tramite la banca, quale operatore di indubbia professionalità e, per altro verso, che pagina 19 di 26 l'investimento fosse estremamente vantaggioso, con una rappresentazione del tutto fuorviante e ingannevole;
- con riguardo, poi, alla circolare n. 2011P176 del 3 novembre 2011 (doc. 16 fasc. primo grado ) indirizzata al personale della banca, si osserva che il Tribunale CP_1
non ha affatto travisato il contenuto della stessa.
Invero, il primo giudice ha puntualmente evidenziato come, nonostante la CA venisse descritta, in diversi passaggi della circolare, quale mero segnalatore, il fatto che la stessa percepisse per l'attività svolta un corrispettivo rapportato al volume degli ordini di acquisto inoltrati e condotti a buon fine - pari al 18% (al lordo dell'IVA) - deponeva chiaramente, unitamente alla consegna del materiale informativo che enfatizzava i vantaggi derivanti dall'investimento e che rappresentava come vero e proprio garante circa la sicurezza Parte_1
dell'operazione, e unitamente al fatto che i funzionari della CA seguivano attivamente le fasi di stipula e di gestione dei contratti, nel senso di riconoscere un vero e proprio ruolo promozionale nell'operazione da parte di;
Parte_1
- infine, la testimonianza resa dalla sig.ra deve considerarsi attendibile in Tes_1
quanto, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, conferma tutte le circostanze che risultano comprovate dalla documentazione in atti, avendo in sostanza confermato che la consulente finanziaria di fiducia del marito ( Per_1
aveva prospettato un investimento sicuro e redditizio, mostrando loro il materiale informativo presente presso la filiale e promuovendo attivamente l'acquisto dei diamanti (cfr. verbale dell'udienza del 13 ottobre 2022).
In ragione di ciò, la Corte ritiene violato da parte di il principio generale di Parte_1
cui all'art. 1175 c.c., nella sua declinazione di dovere di informazioni corrette e veritiere e previamente verificate;
nonché la norma speciale di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. n.
206/2005 che prevede – quali “Obblighi generali” in tema di informazioni ai consumatori – che “le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono
pagina 20 di 26 essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”9.
In definitiva, atteso che l'acquisto dei diamanti è avvenuto tramite la CA nei locali della stessa, per mezzo dei suoi propri funzionari e tramite la consegna del materiale informativo sopra esposto e che tale acquisto ha determinato un danno di natura patrimoniale al sig. , la Corte ritiene che la sussistenza del nesso causale sia stata CP_1
correttamente ravvisata dal Tribunale.
Va infine rigettato anche il quinto motivo di gravame articolato da Parte_1
con cui l'appellante insiste nell'eccezione del concorso di colpa ex art. 1227 c.c. del sig.
, il quale avrebbe potuto rendersi conto, usando l'ordinaria diligenza, delle CP_1
circostanze poste a base della sua richiesta risarcitoria.
Per quanto sopra esposto, il sig. - consumatore privo di competenze in materia di CP_1
commercio di preziosi - risulta avere agito in piena buona fede, sollecitato all'acquisto dall'attività promozionale svolta dai funzionari di , sulla cui professionalità Parte_1
ha riposto legittimo affidamento anche in ragione del rapporto di lunga data in essere con l'istituto di credito.
In capo al danneggiato non è, di conseguenza, ravvisabile alcun profilo di negligenza idoneo a ridurre il danno causato dalla convenuta. ON Quanto, poi, alla proposta transattiva della curatela di a tutti gli acquirenti di diamanti (ammissione nella misura del 15% del valore di acquisto, cfr. doc. 8 fascicolo primo grado
), si osserva che tale offerta è puramente teorica e subordinata all'effettiva Parte_1 capienza della società, circostanza quest'ultima ancora ignota, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di creditori intervenuti nel procedimento (risulta dal documento 8 prodotto dalla CA che le domande tardive di insinuazione al passivo siano pari al numero di 878, anche se può assumersi come fatto notorio, per la rilevanza e la portata del fallimento di Idb, che le domande di insinuazione siano state circa 19.000).
Di conseguenza, anche nel caso di insinuazione al passivo da parte del sig. , il CP_1
danno riconosciuto dal primo giudice non è suscettibile di essere ridotto di una ON percentuale pari a quella offerta dalla Curatela di , come vorrebbe l'appellante.
Il tutto senza dimenticare che la CA, in qualità di responsabile solidale dell'evento dannoso occorso al sig. , è tenuta ad adempiere integralmente all'obbligazione CP_1
risarcitoria.
Per tutte le ragioni esposte, va rigettato l'appello principale avanzato da , Parte_1
con conseguente assorbimento dei (due) motivi di appello incidentale condizionato svolti dal sig. . CP_1
Venendo all'esame dell'appello incidentale del sig. , si osserva quanto segue. CP_1
Con il primo motivo, il cliente censura la sentenza gravata in punto di quantificazione del danno, in particolare per avere il Tribunale ritenuto che il danno patrimoniale suscettibile di risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo complessivo corrisposto per l'acquisto dei cinque diamanti e il prezzo di mercato al dettaglio delle pietre alla data di loro acquisto.
In particolare, secondo il sig. : CP_1
- il danno effettivo subito sarebbe pari al capitale investito (dal momento che ad oggi questi diamanti non si vendono e, quindi, concretamente il valore degli stessi è pari a zero);
- anche a ritenere corretta la quantificazione del danno nella differenza tra capitale investito e valore commerciale delle pietre, dovrebbe farsi riferimento al valore attuale di realizzo e non andrebbe sommata l'Iva, atteso che il danneggiato deve essere reintegrato nella posizione che aveva prima di subire il danno;
pagina 22 di 26 - dovrebbe essere riconosciuto anche il risarcimento del lucro cessante - quale rendimento atteso dall'operazione di investimento - atteso che la banca aveva garantito la conservazione del capitale e un rendimento sicuro.
Il motivo è infondato.
In primis, va evidenziato che non può seriamente sostenersi che il danno sia ricondotto all'intera somma investita (euro 26.388,96), atteso che il sig. è tutt'ora titolare di CP_1
pietre preziose aventi un determinato valore economico, pur notevolmente inferiore rispetto a quello prospettatogli al momento dell'acquisto.
Se l'atto dannoso porta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve essere calcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, il danno non deve essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve superare quella dell'interesse leso o condurre a sua volta a un arricchimento ingiustificato del danneggiato.
La circostanza per cui i beni in questione non sarebbero alienabili è smentita dalle conclusioni a cui è pervenuto il Ctu nominato nel precedente grado di giudizio, il quale ha stimato, tenuto conto dei prezzi di mercato e delle caratteristiche intrinseche delle pietre risultanti dai certificati, il valore commerciale dei diamanti da investimento - nonché il valore di realizzo in caso di rivendita - tanto all'epoca dell'acquisto, quanto all'attualità (cfr. relazione pagg. 4-8).
Correttamente, poi, il Tribunale ha preso a riferimento il valore dei diamanti al momento del loro acquisto - e non il valore attuale di realizzo - e ha rigettato la richiesta di risarcimento del lucro cessante avanzata dallo . CP_1
Appaiono invero del tutto irrilevanti l'eventuale successivo aumento o diminuzione del valore delle pietre (v. Corte App. Milano, I Sez. Civ., n. 1512/2022) in dipendenza dell'andamento del mercato, in quanto il rischio delle oscillazioni era stato consapevolmente assunto da nel momento in cui aveva deciso di acquistare CP_1
i diamanti.
Più precisamente, la falsa rappresentazione del trend positivo dell'investimento ON effettuata da nelle proprie brochure costituisce il presupposto per la configurazione pagina 23 di 26 di una responsabilità della banca per le ragioni sopra illustrate, ma non rappresenta anche la possibile quantificazione di una voce di danno risarcibile, posto che l'andamento dei prezzi dei diamanti rappresenta la componente di rischio dell'investimento consapevolmente assunta dall'investitore, rischio che non può certamente essere addebitato alla condotta della CA.
In relazione, infine, alla stima del valore dei diamanti al momento dell'acquisto, la Corte ritiene che il Ctu abbia correttamente calcolato il prezzo di tali beni nel mercato al dettaglio, comprensivo di Iva e relativo agli anni 2007-2008, dato che il prezzo pagato dal sig. era relativo a un acquisto al dettaglio, che non poteva quindi non essere CP_1
comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.
In definitiva, il danno subito dal sig. va fissato nella differenza tra il prezzo CP_1
pagato per l'acquisto dei diamanti e il loro reale valore di mercato al momento dell'acquisto, oltre alla rivalutazione e interessi come indicati dal primo giudice (cfr. pagg. 13-14 sentenza impugnata).
Con il suo secondo motivo, l'appellante incidentale deduce l'erronea liquidazione delle spese di lite effettuata dal Tribunale, che:
- non avrebbe riconosciuto allo l'ulteriore importo di euro 259,00, versato CP_1
dallo stesso, quale integrazione del contributo unificato, a seguito della conversione del rito da sommario a ordinario;
- tenuto conto del valore della domanda risarcitoria (euro 26.388,96), non avrebbe applicato il corretto scaglione di riferimento (euro 26.000-52.000) ai fini della liquidazione dei compensi dei difensori del sig. . CP_1
Quanto al primo profilo, la Corte osserva che soltanto con le note conclusive depositate nel presente grado di giudizio in data 26.11.2024 il sig. ha provato di avere CP_1
pagina 24 di 26 effettuato, in data 23.4.2024, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari ad euro 259,0010.
Ritiene la Corte che tale spesa sia per questo motivo riconducibile al presente grado di giudizio e che, come tale, debba essere considerata nel computo delle spese di lite d'appello (su cui vedi infra).
Quanto al secondo profilo, la Corte ne rileva l'infondatezza.
Giova in proposito ricordare che “Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata - sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum).” (cfr. Cass.
26819/2024).
Applicando tale principio al caso di specie, il Tribunale, dopo aver quantificato il danno subito dal sig. in euro 21.132,78, ha correttamente preso in considerazione lo CP_1
scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 –
e non tra euro 26.000,00 e 52.000,00 – e ha applicato i parametri medi relativi a tale scaglione (euro 919 per la fase di studio;
euro 777 per la fase introduttiva;
euro 1.680 per la fase istruttoria;
euro 1.701 per la fase decisionale: totale euro 5.077,00).
Anche l'appello incidentale svolto dal sig. deve, per tali ragioni, essere rigettato. CP_1
Quanto alle spese di lite, stante il rigetto dei gravami - principale e incidentale - e la conseguente soccombenza reciproca delle parti, la Corte ritiene opportuno disporne la compensazione integrale per il presente grado di giudizio (ivi inclusa, come anticipato, la somma di euro 259,00 versata dal sig. in data 23.4.2024). CP_1
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. respinge l'appello principale proposto da nonché l'appello Parte_1
incidentale svolto dal sig. avverso la sentenza del Tribunale di Milano CP_1
n. 8002 resa e pubblicata in data 13 ottobre 2023, sentenza che dunque conferma;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado;
3. dà atto che sussistono, in capo a entrambe le parti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1–bis art. 13 cit.
Milano, 4 dicembre 2024
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Più precisamente, il sig. : CP_1
- in data 20.12.2007 ha perfezionato l'acquisto di due diamanti per la somma di euro 5.097,00 ciascuno;
- in data 30.1.2008 ha acquistato altri due diamanti, versando nuovamente in favore di la somma CP_2 complessiva di euro 10.194,00;
- in data 23.7.2008 ha acquistato un altro diamante per la somma di euro 6.000,96. 2 Il ricorrente, in diritto, ha dedotto:
- la nullità dei contratti di acquisto dei diamanti, non avendo la banca convenuta fornito al cliente alcun contratto quadro, né ordine d'acquisto, in violazione dell'art. 23 del T.U.F.;
- che i contratti dovrebbero intendersi risolti per inadempimento della CA ai sensi dell'art. 1453 c.c. per: pagina 3 di 26 5 In data 10.1.2019 la IN Diamond Business Spa veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Milano n. 43/2019 (cfr. doc. 12 primo grado). CP_1 pagina 9 di 26 6 In effetti, non si rinviene, nel Codice del Consumo, una previsione analoga all'art. 7 d.lgs. n. 3/2017, di attuazione della direttiva 2014/104/UE, relativa alle azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, il quale - rubricato “Effetti della decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato” – dispone, al comma 1, che: “1. Ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato ... Quanto previsto al primo periodo riguarda la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, ma non il nesso di causalità e l'esistenza del danno”; 7 Quest'ultimo orientamento ha recentemente trovato riscontro, nella materia consumeristica (seppure in relazione alla valutazione delle clausole vessatorie, di cui all'art. 37 bis D.lgs. n. 206/2005), con la sentenza n. 23655/2021 della suprema Corte, che, tra l'altro, ha affermato che la complementarietà delle tutele (quella amministrativa e quella civile) e la visione unitaria e sistemica dell'ordinamento “… convergono verso la conclusione che nel giudizio civile il provvedimento del Garante abbia una elevata attitudine probatoria tanto con riferimento all'accertamento della condotta quanto con riferimento alla idoneità a procurare un danno ai consumatori;
pur non esistendo nel nostro ordinamento la categoria della prova privilegiata, distinta da quella della prova legale, non si può discutere l'elevata attitudine probatoria dell'accertamento compiuto dall'Autorità alla quale è istituzionalmente affidata dalla legge la funzione di controllo”. pagina 15 di 26 9 Così come evidenziato anche da CA d'Italia, con la comunicazione del 14 maggio 2018 relativa a
“Operazioni di compravendita di diamanti effettuate attraverso gli sportelli bancari”, le stesse devono essere svolte “… prestando la massima attenzione alle esigenze conoscitive dei clienti. In particolare, nel caso della commercializzazione dei diamanti, le banche oltre a considerare le caratteristiche finanziarie dei clienti cui è rivolta la proposta di acquisto, devono assicurare adeguate verifiche sulla congruità dei prezzi e predisporre procedure volte a garantire la massima trasparenza informativa sulle caratteristiche delle operazioni segnalate, quali le commissioni applicate, l'effettivo valore commerciale e le possibilità di rivendita delle pietre preziose. La CA sottolinea quindi che è importante che i potenziali clienti ricevano dalle banche che propongono la vendita dei diamanti le informazioni necessarie a effettuare le operazioni in modo consapevole e che spetta alle banche di porre in essere tutti i controlli necessari ad assicurare che questa attività venga svolta nel pieno rispetto delle regole”. pagina 21 di 26 10 E' appena il caso di osservare che, a seguito del deposito della sentenza di primo grado, la difesa del sig.
ha avanzato istanza di correzione di errore materiale (14.10.2023), articolando le medesime CP_1 argomentazioni qui svolte con il secondo motivo di appello incidentale. Il giudice di prime cure, con ordinanza del 30.11.2023, ha rigettato l'istanza osservando che:
- all'udienza all'uopo tenutasi in data 28.11.2023, la difesa del sig. aveva dato atto che il pagamento CP_1 dell'integrazione dovuta per effetto del mutamento del rito non era stato ancora effettuato;
- l'ipotizzata erronea statuizione in ordine ai compensi non è emendabile con il procedimento di correzione, che è inapplicabile laddove sussista un errore di giudizio. pagina 25 di 26