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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2035/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. BOLDRIN EDO,
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta opposta -
con il patrocinio dell'avv. degli avv.ti BETTONI GIACOMO e BETTONI ANITA,
con la chiamata in causa di
, in persona del CO p.t., Controparte_2
- terzo chiamato -
con il patrocinio dell'avv. ZAGO GUIDO,
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza depositate il 20.11.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note di udienza depositate il 22.11.2024.
Conclusioni di parte terza chiamata:
pagina 1 di 17 come da note di udienza depositate il 22.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso della (di Parte_2
seguito solo ) è stato emesso dal Tribunale di Rovigo il decreto ingiuntivo CP_1
n. 714/2022 del 30.8.2022 (RG 1383/2022) nei confronti tanto della
[...]
” quanto di e Parte_3 Parte_4 [...]
- la prima quale debitrice principale, i secondi quali fideiussori - per il Parte_1
pagamento della somma di € 223.030,66 quale saldo (calcolato al 8.6.2022) del mutuo ipotecario n. 96349 stipulato con atto pubblico del 3.7.2014 a rogiti Notaio Per_1
Si discute in questa sede dell'opposizione proposta contro l'anzidetto decreto dal solo
, il quale ha dedotto che il debito ingiunto sarebbe stato contratto per la Parte_1
costruzione di un'opera di proprietà comunale (“il cosiddetto “Terzo Tempo”, uno spazio
destinato nella tradizione del rugby, a fine partita al ritrovo comune delle due squadre le quali, messo da parte l'agonismo della gara, si ritrovano a tavola insieme”: citazione, pag.
3) su terreno di proprietà comunale, e che unico debitore sostanziale, nel cui unico interesse il debito sarebbe stato contratto, sarebbe per l'appunto il Controparte_2
, che ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa.
[...]
In estrema sintesi, l'opponente ha allegato:
- che negli anni 2003-2006 il Comune di si indebitò fortemente per la CP_2
realizzazione di nuovi impianti sportivi per il gioco del calcio e del rugby;
gli impianti sportivi realizzati mancavano però di uno spazio ritenuto fondamentale per assicurare il corretto svolgimento dei campionati di rugby, il sopra descritto “terzo tempo”, per realizzare il quale, in accordo con il Comune rappresentato dall'allora CO Paolo
Meneghin, venne stipulato il contratto di mutuo chirografario del 17.7.2007
dall'Associazione sportiva, dal suo presidente e dallo stesso CO Pt_4
Meneghin personalmente intervenuto, garantito anche dalla fideiussione prestata dal
; il prefabbricato denominato “terzo tempo” venne così, con tale finanza, Parte_1
pagina 2 di 17 realizzato e dichiarato agibile in data 11.12.2009 (doc. 5);
- che i formali mutuatari, così come i fideiussori, non pagarono alcunchè alla banca mutuante, ottenendo invece dal Comune - che così riconosceva l'interesse pubblico all'acquisizione della nuova struttura prefabbricata, ammetteva che l'impegno economico relativo era stato assunto da privati in ragione della “momentanea sofferenza” finanziaria del e però rimetteva “al Consiglio Comunale in sede CP_2
di azione programmatica” ogni decisione relativa alla “scelta definitiva” di “concorso-
rimborso del rilevante impegno finanziario assunto” dalla mutuataria Associazione
sportiva (cfr. le delibere del 16.7.2008 e 30.7.2009: docc. 6 e 7 parte attrice) - lo stanziamento, di anno in anno e neppure regolarmente, di contributi straordinari, di ammontare pari alle rate in scadenza nell'anno di riferimento, che provvedevano a trasferire alla banca, a saldo parziale del mutuo contratto;
- che, interrottisi i contributi straordinari da parte del per far fronte alla sempre CP_2
più precaria situazione debitoria, all'esito di intense interlocuzioni tra i privati coinvolti nella realizzazione dell'opera descritta e lo stesso si giunse infine CP_2
alla stipula del nuovo contratto di mutuo del 3.7.2014, azionato in via monitoria,
espressamente finalizzato al consolidamento della passività derivante dal precedente mutuo del 2007 di cui si è detto, cui intervennero nuovamente il quale Pt_4
presidente dell'Associazione e lo stesso ex CO Meneghin (cui nel frattempo era succeduto ) quale datore d'ipoteca, ed in relazione al quale il Controparte_3
tornò a prestare apposita garanzia fideiussoria;
Parte_1
- che anche con riferimento a tale secondo contratto di mutuo fu il Comune, attraverso lo strumento dell'erogazione di fondi straordinaria, a sostenere il peso economico del debito, fino all'ultimo contributo erogato nell'anno 2019 con determinazione del
6.5.2019, successivamente interrompendo l'erogazione di qualsiasi contributo;
- che l'opera realizzata - il c.d. “terzo tempo” - sarebbe pacificamente stata acquisita al patrimonio comunale per accessione ex art. 934 c.c., essendo stata edificata su suolo pagina 3 di 17 pubblico;
il beneficiando di un arricchimento patrimoniale Controparte_2
senza causa rilevante ex art. 2041 c.c., avrebbe ingenerato nei privati coinvolti nell'operazione finanziaria un affidamento concreto meritevole di tutela;
in particolare, il avrebbe riposto specifico affidamento nella rassicurazione, Parte_1
ottenuta dalla in data 25.7.2014 con prot. n. 6173, di “non vantare più CP_1
alcuna ragione di credito nei suoi confronti” in relazione alla “posizione rugby badia asd” (doc. 13 attore).
Per le ragioni esposte, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“SULLA CHIAMATA DI TERZO:
1- in via preliminare di : autorizzare l'opponente , ai sensi dell'art. CP_4 Parte_1
269 cpc, a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti del
in persona del CO e legale rappresentante Controparte_5
Dott. con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 279 Persona_2 Controparte_5
(C.F.: - P.I.: ) e, di conseguenza, voglia il G.I confermare la P.IVA_2 P.IVA_3
udienza sopra fissata del 15 marzo 2023 oppure differire ad altra data da fissarsi la stessa
prima udienza di comparizione, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire
la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa
costituzione in giudizio;
NEL MERITO:
2 – in via principale nel merito:
a - accertare che l'immobile destinato all'attività denominata "Terzo Tempo" oggetto della
Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16.07.2008, edificata su suolo di proprietà del
Comune di via Martiri di Villamarzana (RO), mappale n. 969 foglio Controparte_5
BP 24, è già, ab origine ed ipso iure, di proprietà del Comune di in Controparte_5
applicazione del principio dell'accessione (art. 934 e ss c.c.);
b - conseguentemente condannarsi il a garantire e, Controparte_5
quindi, a manlevare il sig. da ogni pretesa della banca, e a sostenere Parte_1
pagina 4 di 17 integralmente tutti gli oneri di pagamento derivanti dalla risoluzione del mutuo di €
205.000,00, pari alla data del decreto ingiuntivo alla somma di € 223.030,66 oltre
interessi e spese legali, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
mutuo stipulato il 03.07.2014 contratto con Controparte_6
e destinato al consolidamento di passività derivante
[...]
dall'originario mutuo del 2007 e relativo agli oneri di pagamento per la struttura denominata "Terzo Tempo", con ciò liberando definitivamente il Sigg. da Parte_1
ogni onere economico a suo carico, e ciò a titolo di arricchimento senza causa ex artt.
2041 e ss. c.c.;
3) in via subordinata: condannarsi il alla corresponsione CP_2 Controparte_5
al Sig. della somma pari al residuo del mutuo originario di € 205.000,00, Parte_1
e comunque pari alla somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto di € 223.030,66
oltre interessi e spese legali o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
debito derivante dal mutuo stipulato il 03.07.2014 con
[...]
e destinato al consolidamento di passività derivante Controparte_6
dall'originario mutuo del 2007, contratto per il pagamento relativo alla struttura denominata "Terzo tempo", e ciò a titolo di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e ss.
c.c.;
4- in via subordinata nel merito: voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda
ed eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che
nulla è dovuto dal sig. alla per le ragioni di cui in Parte_1 Controparte_1
premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Dichiararsi quindi nullo e di nessun effetto nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 714/2022 del 30.08.2022, notificato il 7-14/09/2022 (n. 1383/2022
R.G., Rep. n. 1101/2022), perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
5- con favore di spese e compensi di lite”. si è costituita limitandosi a precisare che la lettera del 25.7.2014 (doc. 13 CP_1
pagina 5 di 17 dell'opponente) si riferirebbe al precedente mutuo chirografario del 17.7.2007, estinto con l'erogazione del successivo mutuo ipotecario azionato in via monitoria, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: Attesa la carenza di motivi di opposizione ed il riconoscimento del debito, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Nel merito: La difesa della opposta si rimette a giustizia sulla domanda in via preliminare
di chiamata di terzo e sulle domande nel merito n°2 e 3 chiedendo il rigetto della domanda
n°4 di accoglimento della opposizione in quanto totalmente infondata e contraddetta dal riconoscimento del debito. Spese rifuse e con ogni riserva in via istruttoria”.
L'allora Giudice Istruttore, “ritenuto che, malgrado la tenuità del nesso di connessione oggettiva delle cause, il superiore interesse all'unitario accertamento del fatto (e in specie dell'eventuale esistenza di un diritto di regresso e dell'ammontare dello stesso), nonché
l'opportunità per tentare di addivenire a una congrua composizione della vicenda, rendano opportuna la trattazione unitaria”, ha autorizzato la chiamata del
[...]
, che si è costituito contestando ogni pretesa dell'opponente e chiedendo CP_2
“nel merito, respingere tutte le domande ex adverso formulate per le motivazioni sopra esposte;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
domanda che precede e di accoglimento delle domande di pagamento formulate dal Sig.
verso il ridursi il quantum nella misura che risulterà in corso di Parte_1 CP_2
causa, anche facendo ricorso a criteri equitativi”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc, la causa, documentale, in assenza di istanze di prova costituenda, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
26.11.2024.
***
Le domande dell'opponente sono infondate e vanno pertanto Parte_1
integralmente rigettate, salvo quanto si dirà infra.
È necessario affrontare separatamente il rapporto processuale sviluppatosi tra l'opponente pagina 6 di 17 e l'opposta da un lato, e quello fondato sulle domande formulate CP_1
dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, dall'altro. CP_2
Quanto al primo, è sufficiente rilevare che il non ha contestato né an né quantum Parte_1
della pretesa dell'istituto di credito.
Al contrario, ha confermato di aver prestato valide fideiussioni in relazione ad entrambi i contratti di mutuo succedutisi (il primo risalente al 17.7.2007, il secondo, azionato in via monitoria, al 3.7.2014), ha confessato di non aver versato alcunchè alla banca mutuante, ed ha chiesto invece che sia accertato che, essendo entrambi i finanziamenti stati stipulati, a suo dire, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, quest'ultima è unica e vera debitrice sostanziale nei confronti della banca mutuante, e che pertanto il sia CP_2
condannato a tenerlo indenne da qualsivoglia pretesa di ovvero, CP_1
direttamente, a pagare il debito derivante dal mutuo in favore della medesima CP_1
Ebbene, pacifico essendo il rapporto di garanzia, nonché il fatto che ad assumere il debito
(direttamente o quali fideiussori) furono soggetti privati tra cui l'odierno opponente,
quand'anche per soddisfare, in ipotesi, un interesse dell'Amministrazione comunale, non vi è ragione per rigettare la domanda di condanna all'adempimento svolta dalla banca creditrice nei confronti (della debitrice principale e) dei fideiussori, pacificamente inadempienti, e dunque per revocare per ciò solo (come l'opponente chiede “in via subordinata nel merito” nelle conclusioni formulate in citazione) il decreto ingiuntivo emesso.
A diversa conclusione non può giungersi valorizzando la nota prot. n. 6173 emessa dalla in data 25.7.2014 in favore dell'opponente, nella quale ella dichiara “non CP_1
vantare più alcuna ragione di credito nei suoi confronti” in relazione alla “posizione rugby badia asd” (doc. 13 attore), poiché con ogni evidenza riferita non al finanziamento contratto il 3.7.2014 (oggetto del presente giudizio), ma al precedente finanziamento risalente al 17.7.2007.
La nota di cui trattasi richiama infatti la “posizione rugby badia asd”, che è per l'appunto pagina 7 di 17 l'ente contraente il mutuo del 2007, laddove ad aver contratto il successivo mutuo del 2014
è stata l' ”, avente partita iva Parte_3
differente.
Il mutuo ipotecario del 3.7.2014 (doc. 12 opponente) è stato pacificamente contratto con funzione solutoria, ossia al fine di “consolidare” la passività maturata in ragione del mutuo del 17.7.2007, per un ammontare di € 205.000,00, ed è stato parimenti garantito dall'odierno opponente con apposita fideiussione prestata in pari data 3.7.2014.
Egli non può validamente invocare un “affidamento” generato dalla predetta comunicazione del 25.7.2014, poiché appare di tutta evidenza che nei venti giorni intercorsi tra l'erogazione del secondo mutuo decennale, il pagamento del debito maturato in forza del precedente mutuo del 2007, ed il rilascio di nuova ed apposita fideiussione a garanzia dell'obbligazione restitutoria assunta con il nuovo finanziamento, alcun contraente di media accortezza avrebbe potuto ritenere che ogni obbligazione contratta con il secondo mutuo fosse venuta meno.
Il decreto opposto va pertanto confermato.
Quanto, invece, al rapporto tra l'opponente ed il terzo chiamato, Parte_1 CP_2
meritano di essere condivise le puntuali difese del che risultano fondate e trovano CP_2
conferma nella documentazione prodotta in giudizio.
Ebbene, successivamente alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, il Comune di
[...]
decise di concordare con le associazioni sportive di diritto privato, tra cui l'asd CP_2
che l'effettiva gestione degli impianti fosse loro demandata, riservando Parte_3
all'Ente l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, in forza di apposito contratto di locazione, sottoscritto il 16.7.2007 (il giorno precedente la stipula, da parte dell'allora
GB DI AS, del contratto di mutuo chirografario garantito da fideiussione), di durata pari a sei anni rinnovabile, ed a fronte del pagamento di un canone annuo quantificato in misura pari ad € 1.200,00.
La valenza solo “simbolica” di un canone di € 100,00 mensili per l'utilizzo di impianti dal pagina 8 di 17 valore di realizzazione (pacifico in causa) di 6 milioni di Euro, emerge ictu oculi, nonché
dalle ulteriori previsioni contrattuali (artt. 5 e 7 del contratto di locazione) che attribuivano alla conduttrice il 70% delle somme introitate per la concessione degli impianti a terzi per finalità sportive e l'integralità dei proventi pubblicitari, e non è neppure contestata dallo stesso opponente . Parte_1
In forza del predetto contratto di locazione (doc. 3 Comune), la conduttrice AS GB
DI si impegnava a “non apportare alcuna innovazione o trasformazione delle strutture, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune”. Tuttavia, “nel caso che la parte conduttrice intendesse eseguire miglioramenti od incrementi agli impianti, finalizzati
a dare impulso all'attività produttiva, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta al
Comune, allegando un progetto o un preventivo di massima dei lavori. Il Comune deciderà di volta in volta se partecipare ed in quale misura all'iniziativa proposta. Per le migliorie
e le innovazioni apportate che resteranno di esclusiva proprietà della parte locatrice,
l'Amministrazione comunale potrà erogare un contributo finalizzato al concorso – rimborso dell'impegno finanziario sopportato dalla parte conduttrice” (cfr. art. 2 co. 2 lett.
g) del contratto di cui al detto doc. 3 di parte terza chiamata).
In altri termini, le parti concordarono che, nel caso in cui la società conduttrice avesse apportato migliorie o innovazioni alla struttura che fossero rimaste di esclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale, quest'ultima si sarebbe riservata la facoltà di erogare un contributo finalizzato al “concorso – rimborso dell'impegno finanziario sopportato dalla parte conduttrice”, senza che fosse predeterminato l'ammontare di tale contributo.
Ebbene, la rilevanza di tale contratto, pur se stipulato non dall'odierno opponente ma da soggetto terzo rispetto al presente giudizio, è evidente, in ragione dell'accessorietà del rapporto di garanzia personale che è causa della pretesa della nei confronti CP_1
del , e poiché è egli stesso a fondare tutte le sue difese sul presupposto della Parte_1
complessiva unitarietà del rapporto contrattuale che legò tra loro l'associazione, i garanti,
ed il . CP_2 CP_2
pagina 9 di 17 L'iniziativa dell'associazione sportiva di farsi carico degli oneri di realizzazione dell'edificio c.d. Terzo Tempo - presentando al Comune apposita domanda di permesso di costruire nel settembre 2007, ottenendo il titolo abilitativo e portando a compimento i relativi lavori nel dicembre 2009 (docc.
4-6 del Comune e dell'opponente) - va dunque inserita all'interno del perimetro delineato dal contratto di locazione, in ossequio al quale il
Comune ha, negli anni successivi, riconosciuto l'interesse pubblico alla realizzazione ed alla acquisizione del prefabbricato “Terzo Tempo”, e di volta in volta deliberato di erogare in favore dell'associazione un contributo annuale determinato (in via provvisoria), ed effettivamente erogato in misura di € 35.000 per ciascun anno 2008 e 2009 (docc. 7 e 8
docc. 6 e 9 opponente), e poi, sopravvenuta la stipula del mutuo solutorio del CP_2
3.7.2014, in misura di € 10.000 annui per ciascun anno dal 2019 al 2022 (docc. 15
opponente, docc. 16-18 Comune).
Ciò trova conferma dal tenore della delibera di Giunta n. 94/2008 (doc. 6 opponente), la quale precisa che “nell'ambito dei contratti [di locazione] sottoscritti, specie per lo
svolgimento dell'attività sportiva del rugby, è stata inserita la possibilità per la parte
conduttrice, sussistendo nella necessità di eseguire miglioramenti o ad incrementi agli
impianti, finalizzati a dare maggiore impulso all'attività sportiva. La Parte_5
ha più volte evidenziato che gli impianti messi a disposizione pur prestigiosi, risultavano
mancanti di un elemento fondamentale: un fabbricato destinato a “terzo tempo” (…) la
società interessata virgola in data 04/12/2007 ha formalizzato richiesta al comune
finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire di una struttura prefabbricata ad uso
attività ricreativa a servizio degli impianti sportivi del rugby. La società , Parte_3
decideva, in altri termini di assumere l'onere relativo alla costruzione della nuova struttura (…)”.
L'assetto dei rapporti negoziali tra il e l'associazione sportiva che aveva CP_2
realizzato il fabbricato “Terzo Tempo” è stato via via ribadito e confermato nei successivi rapporti contrattuali succedutisi tra le parti, contenenti ciascuno clausole dello stesso tenore pagina 10 di 17 di quella del contratto del 16.7.2007 sopra richiamata (docc. 11, 12, 13 del . CP_2
Unitamente alla facoltà di riconoscere un contributo “finalizzato al concorso-rimborso dell'impegno finanziario sopportato” nell'ipotesi di realizzazione di “incrementi degli impianti”, il si è impegnato altresì a versare un contributo per le “spese di CP_2
esercizio degli impianti (…) in misura percentuale sui costi sostenuti e documentati (…)
fissata di anno in anno dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le possibilità
di bilancio” (ad es. l'art. 6 co. 2 del contratto del 3.3.2010 - doc. 11 . CP_2
Orbene, può affermarsi che l'“incremento” rappresentato dall'edificio “Terzo Tempo” sia di proprietà Comunale, avendo l'Amministrazione, anche in questa sede (comparsa, pag.
10) speso la propria qualità di proprietaria dell'edificio in parola, riconoscendo il diritto oggetto della domanda di accertamento proposta dall'opponente “in via principale nel merito” alla lettera a) delle conclusioni, la quale domanda va pertanto accolta.
Da ciò, però, non consegue l'accoglimento delle ulteriori conclusioni formulate dall'opponente.
Invero, la posizione del Comune locatore rispetto all'edificio realizzato dal conduttore in pendenza della locazione va correttamente ricondotta al disposto dell'art. 1593 c.c., come sostenuto dal Comune chiamato.
La disposizione citata prescrive che “Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla cosa
locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza
nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In
tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna”.
La norma ammette deroghe pattizie da parte dei contraenti, compresa la Pubblica
Amministrazione che agendo jure privatorum stipuli, come nel caso di specie, contratti di locazione, avendone la giurisprudenza di legittimità pacificamente riconosciuto la piena derogabilità (cfr. Cass.
4.2.2013 n. 2501).
Nel caso di specie, le parti del rapporto locatizio hanno derogato alla norma citata pagina 11 di 17 prevedendo la mera facoltà, in capo al Comune locatore, di “erogare un contributo finalizzato al concorso – rimborso dell'impegno finanziario sopportato dalla parte conduttrice” (art. 2 co. 2 lett. g) del contratto del 16.7.2007, riprodotta nel suo contenuto anche nei contratti di locazione successivi), cosa che è avvenuta con la corresponsione della somma di € 35.000 per ciascun anno 2008 e 2009 e con l'erogazione dei successivi contributi straordinari di cui si è dato conto supra.
La documentazione prodotta in giudizio non consente di affermare, invece, che il CP_2
si sia obbligato ad assumere integralmente e direttamente il carico derivante dal contratto di mutuo stipulato dall'AS al fine di realizzare l'edificio “Terzo Tempo”.
Occorre rammentare, in diritto, che, vertendosi in materia di rapporti contrattuali con la
P.A., “costituisce principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni,
evincibile dal sistema normativo (e, in particolare, dalle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), che la pubblica
amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme
stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire per iscritto), forme il cui mancato
rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. La regola della
forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento
dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbìtri,
sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di
identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e,
specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di
controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può
considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97 Cost.)” (tra le molte, Cass.
1.4.2010 n. 8000) ), “con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi” (Cass. 26.3.2009 n. 7297).
Solo tale forma, aggiunge la Suprema Corte, “consente di identificare con precisione
pagina 12 di 17 l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile” (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. S.U. n. 20684 del 09/08/2018, con ampi richiami ad ulteriore giurisprudenza di legittimità costante).
In termini ancor più rigorosi, seppure espressi in un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento di compenso formulata da un professionista nei confronti del per CP_2
l'opera professionale prestata, la Suprema Corte ha altresì stabilito che “La necessità della forma scritta, quale strumento per evitare arbitrii nell'interesse del cittadino e per favorire
l'esercizio della funzione di controllo, dev'essere estesa anche alle modificazioni successive dell'incarico che comportino variazioni sostanziali nella natura delle prestazioni affidate al professionista e nella misura del compenso dovutogli, in quanto le stesse, risolvendosi in un mutamento dell'oggetto del contratto, richiedono una nuova manifestazione di volontà, espressa nella forma prescritta dalla legge ad substantiam, e
non possono quindi essere desunte da comportamenti concludenti delle parti o dalle determinazioni assunte al riguardo dall'organo deliberante dell'ente” (cfr. Cass., Sez. 3^,
9 gennaio 2007. n. 209; 12 aprile 2006. n. 8621; Cass. Sez. 2^, 4 giugno 1999, n. 5448)”.
Ebbene, l'opponente sostiene che una volontà negoziale del in tal senso Parte_1 CP_2
emergerebbe dalle due delibere con le quali, nel periodo immediatamente successivo al completamento dei lavori di edificazione del “Terzo Tempo”, l'Amministrazione ha erogato il contributo di € 35.000,00 per ciascuno dei due anni 2008 e 2009.
Con le deliberazioni n. 94/2008 e n. 63/2009 (docc. 6 e 9 opponente;
docc. 7 e 9 Comune)
la Giunta comunale ha bensì riconosciuto l'interesse pubblico all'acquisizione della nuova struttura, evidenziando come essa fosse stata “realizzata a proprie cure e spese dalla società
, e, espressamente richiamando l'art. 2 lett. g del più volte citato contratto di Parte_3
locazione del 16.7.2007, ha disposto l'erogazione di un contributo - ritenuto “doveroso” -
“a rimborso dell'impegno finanziario assunto dalla società di entità tale da non recare pregiudizio al bilancio societario”.
pagina 13 di 17 Il contributo è stato quantificato facendo esplicito riferimento al costo annuo stimato, per i periodi di riferimento, come dovuto dall per adempiere all'obbligo di Parte_3
restituzione delle somme ricevute a mutuo, ma la decisione assunta è stata, in termini sufficientemente espliciti, descritta come “provvisoria”, “non sussistendo nel caso specifico una programmazione pluriennale in grado di giustificare una scelta definitiva”, rimettendo “al Consiglio Comunale in sede di azione programmatica ogni e qualsiasi decisione in merito”.
Non essendo intervenuta, nel rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam,
l'assunzione dell'obbligo di restituzione del mutuo da parte dell'Amministrazione
Comunale - men che meno con la missiva del 2.7.2013 prodotta dall'opponente come suo doc. 11 - , non può essere accolta la domanda del volta a condannare il Parte_1 CP_2
alternativamente, a manlevarlo da ogni e qualsiasi obbligo derivantegli nei rapporti con la mutuante ovvero a pagare direttamente alla banca mutuante. CP_1
Neppure può essere accolta la domanda in ragione della sua proposizione “a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc”.
Invero, tale norma dispone che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di
un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
L'azione generale di arricchimento, il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro, collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già
meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito;
e b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito (cfr. tra le molte,
Cass. n. 29672 del 22/10/2021).
Il presupposto dell'assenza di una “giusta causa” comporta che “non è dato invocare la
pagina 14 di 17 mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un
contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (Cass. 15.5.2009 n. 11330) ovvero “di altro rapporto compiutamente regolato” (Cass. 31.1.2008 n. 2312).
Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto i contrasti interpretativi sulla applicabilità del rimedio generale di cui all'art. 2041 cc alle ipotesi di arricchimento c.d. mediato o indiretto affermando il principio per cui l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a)
la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità
del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, “avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità”, il suo esercizio deve ammettersi anche in due ipotesi eccezionali di arricchimento indiretto o mediato, e cioè quando “conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito e dal terzo a titolo meramente gratuito” (Cass. SU n. 24772 del 08/10/2008). Con riferimento “alla peculiare fattispecie dell'arricchimento della P.A.”, nella stessa pronuncia è stato infatti precisato che essa “potrebbe piuttosto considerarsi come destinato a porsi in un rapporto di eccezione/regola rispetto al principio generale più volte ribadito dall'orientamento
maggioritario, fondato sull'unicità del fatto costitutivo e sull'identità
arricchito/beneficiario, attesa la peculiarità della fattispecie dell'arricchimento della P.A. con riferimento alla sua fungibilità soggettiva”.
Nel caso di specie, non si verte in alcuna delle ipotesi di “arricchimento” mediato o indiretto ammesse dalla giurisprudenza. Poiché l'odierno opponente, fideiussore del debitore nel rapporto di mutuo, agisce in questa sede contro un terzo (il , estraneo CP_2
pagina 15 di 17 al rapporto garantito nell'ambito del quale trova giustificazione l'obbligazione del e dunque il potenziale suo impoverimento che dall'adempimento della stessa Parte_1
dovesse conseguire, ciò appare sufficiente a negare che sussistano nel caso di specie i presupposti per esperire l'azione generale di arricchimento.
In secondo luogo, il rapporto tra la mutuataria ed il è stato comunque regolato CP_2
compiutamente dal contratto di locazione del 16.7.2007 e dai successivi contratti di locazione stipulati negli anni successivi. La sorte delle addizioni ovvero degli incrementi effettuati alla res locata da parte della società conduttrice, cioè, è stata compiutamente regolata dai contratti di locazione, attribuendo al Comune la mera facoltà di erogare un contributo al fine di “concorso-rimborso dell'impegno finanziario” assunto dalla conduttrice.
Ciò evidentemente esclude che nel caso di specie possa discutersi di “assenza di giusta causa”, ed anche per tale ragione deve escludersi che sussistano i presupposti per esperire l'azione generale di arricchimento.
Le ultime deduzioni dell'opponente, relative alla lamentata lesione dell'affidamento ed al richiamo della giurisprudenza che riconosce la giurisdizione ordinaria sulle domande risarcitorie da lesione dell'affidamento, appaiono inconferenti, non essendo in questa sede stata proposta alcuna domanda risarcitoria per l'asserita lesione dell'affidamento riposto in un determinato comportamento della PA.
In conclusione, pur potendosi accertare “che l'immobile destinato all'attività denominata
"Terzo Tempo" oggetto della Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16.07.2008, edificata su suolo di proprietà del Comune di via Martiri di Villamarzana Controparte_5
(RO), mappale n. 969 foglio BP 24, è di proprietà del Comune di Controparte_5
(conclusioni dell'opponente, lett. a), l'opposizione va per il resto integralmente rigettata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente nei rapporti con l'opposta, giusta liquidazione secondo i parametri minimi, ampiamente congrui alla scarsissima attività
svolta dalle parti del singolo rapporto processuale, ed anche nei rapporti con il CP_2
pagina 16 di 17 chiamato, previa liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/2014 e compensazione nella misura di un quarto in ragione della parziale soccombenza reciproca.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione di , e conferma il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Rovigo in data 30.8.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. accerta che l'immobile destinato all'attività denominata "Terzo Tempo" oggetto della
Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16.07.2008, edificata su suolo di proprietà del
Comune di via Martiri di Villamarzana (RO), mappale n. 969 Controparte_5
foglio BP 24, è di proprietà del Comune di Controparte_5
3. rigetta nel resto le domande di nei confronti del Parte_1 Controparte_2
;
[...]
4. condanna a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_6
le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi,
[...]
oltre al rimborso di spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. condanna a rifondere al chiamato le spese Parte_1 Controparte_2
di lite nella misura di 3/4, che liquida per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e dichiarandole compensate tra le parti opponente e terza chiamata nella residua misura di 1/4.
Così deciso in Rovigo, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 17 di 17
Tribunale Ordinario di Rovigo
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 2035/2022 R.G. e promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. BOLDRIN EDO,
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
- convenuta opposta -
con il patrocinio dell'avv. degli avv.ti BETTONI GIACOMO e BETTONI ANITA,
con la chiamata in causa di
, in persona del CO p.t., Controparte_2
- terzo chiamato -
con il patrocinio dell'avv. ZAGO GUIDO,
Conclusioni di parte attrice:
come da note di udienza depositate il 20.11.2024.
Conclusioni di parte convenuta:
come da note di udienza depositate il 22.11.2024.
Conclusioni di parte terza chiamata:
pagina 1 di 17 come da note di udienza depositate il 22.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso della (di Parte_2
seguito solo ) è stato emesso dal Tribunale di Rovigo il decreto ingiuntivo CP_1
n. 714/2022 del 30.8.2022 (RG 1383/2022) nei confronti tanto della
[...]
” quanto di e Parte_3 Parte_4 [...]
- la prima quale debitrice principale, i secondi quali fideiussori - per il Parte_1
pagamento della somma di € 223.030,66 quale saldo (calcolato al 8.6.2022) del mutuo ipotecario n. 96349 stipulato con atto pubblico del 3.7.2014 a rogiti Notaio Per_1
Si discute in questa sede dell'opposizione proposta contro l'anzidetto decreto dal solo
, il quale ha dedotto che il debito ingiunto sarebbe stato contratto per la Parte_1
costruzione di un'opera di proprietà comunale (“il cosiddetto “Terzo Tempo”, uno spazio
destinato nella tradizione del rugby, a fine partita al ritrovo comune delle due squadre le quali, messo da parte l'agonismo della gara, si ritrovano a tavola insieme”: citazione, pag.
3) su terreno di proprietà comunale, e che unico debitore sostanziale, nel cui unico interesse il debito sarebbe stato contratto, sarebbe per l'appunto il Controparte_2
, che ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa.
[...]
In estrema sintesi, l'opponente ha allegato:
- che negli anni 2003-2006 il Comune di si indebitò fortemente per la CP_2
realizzazione di nuovi impianti sportivi per il gioco del calcio e del rugby;
gli impianti sportivi realizzati mancavano però di uno spazio ritenuto fondamentale per assicurare il corretto svolgimento dei campionati di rugby, il sopra descritto “terzo tempo”, per realizzare il quale, in accordo con il Comune rappresentato dall'allora CO Paolo
Meneghin, venne stipulato il contratto di mutuo chirografario del 17.7.2007
dall'Associazione sportiva, dal suo presidente e dallo stesso CO Pt_4
Meneghin personalmente intervenuto, garantito anche dalla fideiussione prestata dal
; il prefabbricato denominato “terzo tempo” venne così, con tale finanza, Parte_1
pagina 2 di 17 realizzato e dichiarato agibile in data 11.12.2009 (doc. 5);
- che i formali mutuatari, così come i fideiussori, non pagarono alcunchè alla banca mutuante, ottenendo invece dal Comune - che così riconosceva l'interesse pubblico all'acquisizione della nuova struttura prefabbricata, ammetteva che l'impegno economico relativo era stato assunto da privati in ragione della “momentanea sofferenza” finanziaria del e però rimetteva “al Consiglio Comunale in sede CP_2
di azione programmatica” ogni decisione relativa alla “scelta definitiva” di “concorso-
rimborso del rilevante impegno finanziario assunto” dalla mutuataria Associazione
sportiva (cfr. le delibere del 16.7.2008 e 30.7.2009: docc. 6 e 7 parte attrice) - lo stanziamento, di anno in anno e neppure regolarmente, di contributi straordinari, di ammontare pari alle rate in scadenza nell'anno di riferimento, che provvedevano a trasferire alla banca, a saldo parziale del mutuo contratto;
- che, interrottisi i contributi straordinari da parte del per far fronte alla sempre CP_2
più precaria situazione debitoria, all'esito di intense interlocuzioni tra i privati coinvolti nella realizzazione dell'opera descritta e lo stesso si giunse infine CP_2
alla stipula del nuovo contratto di mutuo del 3.7.2014, azionato in via monitoria,
espressamente finalizzato al consolidamento della passività derivante dal precedente mutuo del 2007 di cui si è detto, cui intervennero nuovamente il quale Pt_4
presidente dell'Associazione e lo stesso ex CO Meneghin (cui nel frattempo era succeduto ) quale datore d'ipoteca, ed in relazione al quale il Controparte_3
tornò a prestare apposita garanzia fideiussoria;
Parte_1
- che anche con riferimento a tale secondo contratto di mutuo fu il Comune, attraverso lo strumento dell'erogazione di fondi straordinaria, a sostenere il peso economico del debito, fino all'ultimo contributo erogato nell'anno 2019 con determinazione del
6.5.2019, successivamente interrompendo l'erogazione di qualsiasi contributo;
- che l'opera realizzata - il c.d. “terzo tempo” - sarebbe pacificamente stata acquisita al patrimonio comunale per accessione ex art. 934 c.c., essendo stata edificata su suolo pagina 3 di 17 pubblico;
il beneficiando di un arricchimento patrimoniale Controparte_2
senza causa rilevante ex art. 2041 c.c., avrebbe ingenerato nei privati coinvolti nell'operazione finanziaria un affidamento concreto meritevole di tutela;
in particolare, il avrebbe riposto specifico affidamento nella rassicurazione, Parte_1
ottenuta dalla in data 25.7.2014 con prot. n. 6173, di “non vantare più CP_1
alcuna ragione di credito nei suoi confronti” in relazione alla “posizione rugby badia asd” (doc. 13 attore).
Per le ragioni esposte, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“SULLA CHIAMATA DI TERZO:
1- in via preliminare di : autorizzare l'opponente , ai sensi dell'art. CP_4 Parte_1
269 cpc, a chiamare in causa e quindi ad integrare il contraddittorio nei confronti del
in persona del CO e legale rappresentante Controparte_5
Dott. con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 279 Persona_2 Controparte_5
(C.F.: - P.I.: ) e, di conseguenza, voglia il G.I confermare la P.IVA_2 P.IVA_3
udienza sopra fissata del 15 marzo 2023 oppure differire ad altra data da fissarsi la stessa
prima udienza di comparizione, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c. allo scopo di consentire
la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c. e la relativa
costituzione in giudizio;
NEL MERITO:
2 – in via principale nel merito:
a - accertare che l'immobile destinato all'attività denominata "Terzo Tempo" oggetto della
Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16.07.2008, edificata su suolo di proprietà del
Comune di via Martiri di Villamarzana (RO), mappale n. 969 foglio Controparte_5
BP 24, è già, ab origine ed ipso iure, di proprietà del Comune di in Controparte_5
applicazione del principio dell'accessione (art. 934 e ss c.c.);
b - conseguentemente condannarsi il a garantire e, Controparte_5
quindi, a manlevare il sig. da ogni pretesa della banca, e a sostenere Parte_1
pagina 4 di 17 integralmente tutti gli oneri di pagamento derivanti dalla risoluzione del mutuo di €
205.000,00, pari alla data del decreto ingiuntivo alla somma di € 223.030,66 oltre
interessi e spese legali, o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
mutuo stipulato il 03.07.2014 contratto con Controparte_6
e destinato al consolidamento di passività derivante
[...]
dall'originario mutuo del 2007 e relativo agli oneri di pagamento per la struttura denominata "Terzo Tempo", con ciò liberando definitivamente il Sigg. da Parte_1
ogni onere economico a suo carico, e ciò a titolo di arricchimento senza causa ex artt.
2041 e ss. c.c.;
3) in via subordinata: condannarsi il alla corresponsione CP_2 Controparte_5
al Sig. della somma pari al residuo del mutuo originario di € 205.000,00, Parte_1
e comunque pari alla somma richiesta con il decreto ingiuntivo opposto di € 223.030,66
oltre interessi e spese legali o in quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa,
debito derivante dal mutuo stipulato il 03.07.2014 con
[...]
e destinato al consolidamento di passività derivante Controparte_6
dall'originario mutuo del 2007, contratto per il pagamento relativo alla struttura denominata "Terzo tempo", e ciò a titolo di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e ss.
c.c.;
4- in via subordinata nel merito: voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria domanda
ed eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che
nulla è dovuto dal sig. alla per le ragioni di cui in Parte_1 Controparte_1
premessa, tanto in fatto quanto in diritto.
Dichiararsi quindi nullo e di nessun effetto nei confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 714/2022 del 30.08.2022, notificato il 7-14/09/2022 (n. 1383/2022
R.G., Rep. n. 1101/2022), perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
5- con favore di spese e compensi di lite”. si è costituita limitandosi a precisare che la lettera del 25.7.2014 (doc. 13 CP_1
pagina 5 di 17 dell'opponente) si riferirebbe al precedente mutuo chirografario del 17.7.2007, estinto con l'erogazione del successivo mutuo ipotecario azionato in via monitoria, e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: Attesa la carenza di motivi di opposizione ed il riconoscimento del debito, concedersi la provvisoria esecuzione al decreto opposto.
Nel merito: La difesa della opposta si rimette a giustizia sulla domanda in via preliminare
di chiamata di terzo e sulle domande nel merito n°2 e 3 chiedendo il rigetto della domanda
n°4 di accoglimento della opposizione in quanto totalmente infondata e contraddetta dal riconoscimento del debito. Spese rifuse e con ogni riserva in via istruttoria”.
L'allora Giudice Istruttore, “ritenuto che, malgrado la tenuità del nesso di connessione oggettiva delle cause, il superiore interesse all'unitario accertamento del fatto (e in specie dell'eventuale esistenza di un diritto di regresso e dell'ammontare dello stesso), nonché
l'opportunità per tentare di addivenire a una congrua composizione della vicenda, rendano opportuna la trattazione unitaria”, ha autorizzato la chiamata del
[...]
, che si è costituito contestando ogni pretesa dell'opponente e chiedendo CP_2
“nel merito, respingere tutte le domande ex adverso formulate per le motivazioni sopra esposte;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della
domanda che precede e di accoglimento delle domande di pagamento formulate dal Sig.
verso il ridursi il quantum nella misura che risulterà in corso di Parte_1 CP_2
causa, anche facendo ricorso a criteri equitativi”.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 cpc, la causa, documentale, in assenza di istanze di prova costituenda, è stata trattenuta in decisione all'udienza cartolare del
26.11.2024.
***
Le domande dell'opponente sono infondate e vanno pertanto Parte_1
integralmente rigettate, salvo quanto si dirà infra.
È necessario affrontare separatamente il rapporto processuale sviluppatosi tra l'opponente pagina 6 di 17 e l'opposta da un lato, e quello fondato sulle domande formulate CP_1
dall'opponente nei confronti del terzo chiamato, dall'altro. CP_2
Quanto al primo, è sufficiente rilevare che il non ha contestato né an né quantum Parte_1
della pretesa dell'istituto di credito.
Al contrario, ha confermato di aver prestato valide fideiussioni in relazione ad entrambi i contratti di mutuo succedutisi (il primo risalente al 17.7.2007, il secondo, azionato in via monitoria, al 3.7.2014), ha confessato di non aver versato alcunchè alla banca mutuante, ed ha chiesto invece che sia accertato che, essendo entrambi i finanziamenti stati stipulati, a suo dire, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, quest'ultima è unica e vera debitrice sostanziale nei confronti della banca mutuante, e che pertanto il sia CP_2
condannato a tenerlo indenne da qualsivoglia pretesa di ovvero, CP_1
direttamente, a pagare il debito derivante dal mutuo in favore della medesima CP_1
Ebbene, pacifico essendo il rapporto di garanzia, nonché il fatto che ad assumere il debito
(direttamente o quali fideiussori) furono soggetti privati tra cui l'odierno opponente,
quand'anche per soddisfare, in ipotesi, un interesse dell'Amministrazione comunale, non vi è ragione per rigettare la domanda di condanna all'adempimento svolta dalla banca creditrice nei confronti (della debitrice principale e) dei fideiussori, pacificamente inadempienti, e dunque per revocare per ciò solo (come l'opponente chiede “in via subordinata nel merito” nelle conclusioni formulate in citazione) il decreto ingiuntivo emesso.
A diversa conclusione non può giungersi valorizzando la nota prot. n. 6173 emessa dalla in data 25.7.2014 in favore dell'opponente, nella quale ella dichiara “non CP_1
vantare più alcuna ragione di credito nei suoi confronti” in relazione alla “posizione rugby badia asd” (doc. 13 attore), poiché con ogni evidenza riferita non al finanziamento contratto il 3.7.2014 (oggetto del presente giudizio), ma al precedente finanziamento risalente al 17.7.2007.
La nota di cui trattasi richiama infatti la “posizione rugby badia asd”, che è per l'appunto pagina 7 di 17 l'ente contraente il mutuo del 2007, laddove ad aver contratto il successivo mutuo del 2014
è stata l' ”, avente partita iva Parte_3
differente.
Il mutuo ipotecario del 3.7.2014 (doc. 12 opponente) è stato pacificamente contratto con funzione solutoria, ossia al fine di “consolidare” la passività maturata in ragione del mutuo del 17.7.2007, per un ammontare di € 205.000,00, ed è stato parimenti garantito dall'odierno opponente con apposita fideiussione prestata in pari data 3.7.2014.
Egli non può validamente invocare un “affidamento” generato dalla predetta comunicazione del 25.7.2014, poiché appare di tutta evidenza che nei venti giorni intercorsi tra l'erogazione del secondo mutuo decennale, il pagamento del debito maturato in forza del precedente mutuo del 2007, ed il rilascio di nuova ed apposita fideiussione a garanzia dell'obbligazione restitutoria assunta con il nuovo finanziamento, alcun contraente di media accortezza avrebbe potuto ritenere che ogni obbligazione contratta con il secondo mutuo fosse venuta meno.
Il decreto opposto va pertanto confermato.
Quanto, invece, al rapporto tra l'opponente ed il terzo chiamato, Parte_1 CP_2
meritano di essere condivise le puntuali difese del che risultano fondate e trovano CP_2
conferma nella documentazione prodotta in giudizio.
Ebbene, successivamente alla realizzazione dei nuovi impianti sportivi, il Comune di
[...]
decise di concordare con le associazioni sportive di diritto privato, tra cui l'asd CP_2
che l'effettiva gestione degli impianti fosse loro demandata, riservando Parte_3
all'Ente l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, in forza di apposito contratto di locazione, sottoscritto il 16.7.2007 (il giorno precedente la stipula, da parte dell'allora
GB DI AS, del contratto di mutuo chirografario garantito da fideiussione), di durata pari a sei anni rinnovabile, ed a fronte del pagamento di un canone annuo quantificato in misura pari ad € 1.200,00.
La valenza solo “simbolica” di un canone di € 100,00 mensili per l'utilizzo di impianti dal pagina 8 di 17 valore di realizzazione (pacifico in causa) di 6 milioni di Euro, emerge ictu oculi, nonché
dalle ulteriori previsioni contrattuali (artt. 5 e 7 del contratto di locazione) che attribuivano alla conduttrice il 70% delle somme introitate per la concessione degli impianti a terzi per finalità sportive e l'integralità dei proventi pubblicitari, e non è neppure contestata dallo stesso opponente . Parte_1
In forza del predetto contratto di locazione (doc. 3 Comune), la conduttrice AS GB
DI si impegnava a “non apportare alcuna innovazione o trasformazione delle strutture, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune”. Tuttavia, “nel caso che la parte conduttrice intendesse eseguire miglioramenti od incrementi agli impianti, finalizzati
a dare impulso all'attività produttiva, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta al
Comune, allegando un progetto o un preventivo di massima dei lavori. Il Comune deciderà di volta in volta se partecipare ed in quale misura all'iniziativa proposta. Per le migliorie
e le innovazioni apportate che resteranno di esclusiva proprietà della parte locatrice,
l'Amministrazione comunale potrà erogare un contributo finalizzato al concorso – rimborso dell'impegno finanziario sopportato dalla parte conduttrice” (cfr. art. 2 co. 2 lett.
g) del contratto di cui al detto doc. 3 di parte terza chiamata).
In altri termini, le parti concordarono che, nel caso in cui la società conduttrice avesse apportato migliorie o innovazioni alla struttura che fossero rimaste di esclusiva proprietà dell'Amministrazione comunale, quest'ultima si sarebbe riservata la facoltà di erogare un contributo finalizzato al “concorso – rimborso dell'impegno finanziario sopportato dalla parte conduttrice”, senza che fosse predeterminato l'ammontare di tale contributo.
Ebbene, la rilevanza di tale contratto, pur se stipulato non dall'odierno opponente ma da soggetto terzo rispetto al presente giudizio, è evidente, in ragione dell'accessorietà del rapporto di garanzia personale che è causa della pretesa della nei confronti CP_1
del , e poiché è egli stesso a fondare tutte le sue difese sul presupposto della Parte_1
complessiva unitarietà del rapporto contrattuale che legò tra loro l'associazione, i garanti,
ed il . CP_2 CP_2
pagina 9 di 17 L'iniziativa dell'associazione sportiva di farsi carico degli oneri di realizzazione dell'edificio c.d. Terzo Tempo - presentando al Comune apposita domanda di permesso di costruire nel settembre 2007, ottenendo il titolo abilitativo e portando a compimento i relativi lavori nel dicembre 2009 (docc.
4-6 del Comune e dell'opponente) - va dunque inserita all'interno del perimetro delineato dal contratto di locazione, in ossequio al quale il
Comune ha, negli anni successivi, riconosciuto l'interesse pubblico alla realizzazione ed alla acquisizione del prefabbricato “Terzo Tempo”, e di volta in volta deliberato di erogare in favore dell'associazione un contributo annuale determinato (in via provvisoria), ed effettivamente erogato in misura di € 35.000 per ciascun anno 2008 e 2009 (docc. 7 e 8
docc. 6 e 9 opponente), e poi, sopravvenuta la stipula del mutuo solutorio del CP_2
3.7.2014, in misura di € 10.000 annui per ciascun anno dal 2019 al 2022 (docc. 15
opponente, docc. 16-18 Comune).
Ciò trova conferma dal tenore della delibera di Giunta n. 94/2008 (doc. 6 opponente), la quale precisa che “nell'ambito dei contratti [di locazione] sottoscritti, specie per lo
svolgimento dell'attività sportiva del rugby, è stata inserita la possibilità per la parte
conduttrice, sussistendo nella necessità di eseguire miglioramenti o ad incrementi agli
impianti, finalizzati a dare maggiore impulso all'attività sportiva. La Parte_5
ha più volte evidenziato che gli impianti messi a disposizione pur prestigiosi, risultavano
mancanti di un elemento fondamentale: un fabbricato destinato a “terzo tempo” (…) la
società interessata virgola in data 04/12/2007 ha formalizzato richiesta al comune
finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire di una struttura prefabbricata ad uso
attività ricreativa a servizio degli impianti sportivi del rugby. La società , Parte_3
decideva, in altri termini di assumere l'onere relativo alla costruzione della nuova struttura (…)”.
L'assetto dei rapporti negoziali tra il e l'associazione sportiva che aveva CP_2
realizzato il fabbricato “Terzo Tempo” è stato via via ribadito e confermato nei successivi rapporti contrattuali succedutisi tra le parti, contenenti ciascuno clausole dello stesso tenore pagina 10 di 17 di quella del contratto del 16.7.2007 sopra richiamata (docc. 11, 12, 13 del . CP_2
Unitamente alla facoltà di riconoscere un contributo “finalizzato al concorso-rimborso dell'impegno finanziario sopportato” nell'ipotesi di realizzazione di “incrementi degli impianti”, il si è impegnato altresì a versare un contributo per le “spese di CP_2
esercizio degli impianti (…) in misura percentuale sui costi sostenuti e documentati (…)
fissata di anno in anno dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le possibilità
di bilancio” (ad es. l'art. 6 co. 2 del contratto del 3.3.2010 - doc. 11 . CP_2
Orbene, può affermarsi che l'“incremento” rappresentato dall'edificio “Terzo Tempo” sia di proprietà Comunale, avendo l'Amministrazione, anche in questa sede (comparsa, pag.
10) speso la propria qualità di proprietaria dell'edificio in parola, riconoscendo il diritto oggetto della domanda di accertamento proposta dall'opponente “in via principale nel merito” alla lettera a) delle conclusioni, la quale domanda va pertanto accolta.
Da ciò, però, non consegue l'accoglimento delle ulteriori conclusioni formulate dall'opponente.
Invero, la posizione del Comune locatore rispetto all'edificio realizzato dal conduttore in pendenza della locazione va correttamente ricondotta al disposto dell'art. 1593 c.c., come sostenuto dal Comune chiamato.
La disposizione citata prescrive che “Il conduttore che ha eseguito le addizioni sulla cosa
locata ha diritto di toglierle alla fine della locazione qualora ciò possa avvenire senza
nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenere le addizioni stesse. In
tal caso questi deve pagare al conduttore un'indennità pari alla minor somma tra l'importo della spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna”.
La norma ammette deroghe pattizie da parte dei contraenti, compresa la Pubblica
Amministrazione che agendo jure privatorum stipuli, come nel caso di specie, contratti di locazione, avendone la giurisprudenza di legittimità pacificamente riconosciuto la piena derogabilità (cfr. Cass.
4.2.2013 n. 2501).
Nel caso di specie, le parti del rapporto locatizio hanno derogato alla norma citata pagina 11 di 17 prevedendo la mera facoltà, in capo al Comune locatore, di “erogare un contributo finalizzato al concorso – rimborso dell'impegno finanziario sopportato dalla parte conduttrice” (art. 2 co. 2 lett. g) del contratto del 16.7.2007, riprodotta nel suo contenuto anche nei contratti di locazione successivi), cosa che è avvenuta con la corresponsione della somma di € 35.000 per ciascun anno 2008 e 2009 e con l'erogazione dei successivi contributi straordinari di cui si è dato conto supra.
La documentazione prodotta in giudizio non consente di affermare, invece, che il CP_2
si sia obbligato ad assumere integralmente e direttamente il carico derivante dal contratto di mutuo stipulato dall'AS al fine di realizzare l'edificio “Terzo Tempo”.
Occorre rammentare, in diritto, che, vertendosi in materia di rapporti contrattuali con la
P.A., “costituisce principio generale fondamentale della materia delle obbligazioni,
evincibile dal sistema normativo (e, in particolare, dalle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), che la pubblica
amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non nelle forme
stabilite dalla legge e dai regolamenti (vale a dire per iscritto), forme il cui mancato
rispetto produce la nullità assoluta dell'atto, rilevabile anche d'ufficio. La regola della
forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento
dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbìtri,
sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di
identificare con precisione l'obbligazione assunta e il contenuto negoziale dell'atto e,
specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di
controllo da parte dell'autorità tutoria. In questo senso, il requisito in parola può
considerarsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione sanciti dalla carta costituzionale (art. 97 Cost.)” (tra le molte, Cass.
1.4.2010 n. 8000) ), “con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi” (Cass. 26.3.2009 n. 7297).
Solo tale forma, aggiunge la Suprema Corte, “consente di identificare con precisione
pagina 12 di 17 l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile” (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (Cass. S.U. n. 20684 del 09/08/2018, con ampi richiami ad ulteriore giurisprudenza di legittimità costante).
In termini ancor più rigorosi, seppure espressi in un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento di compenso formulata da un professionista nei confronti del per CP_2
l'opera professionale prestata, la Suprema Corte ha altresì stabilito che “La necessità della forma scritta, quale strumento per evitare arbitrii nell'interesse del cittadino e per favorire
l'esercizio della funzione di controllo, dev'essere estesa anche alle modificazioni successive dell'incarico che comportino variazioni sostanziali nella natura delle prestazioni affidate al professionista e nella misura del compenso dovutogli, in quanto le stesse, risolvendosi in un mutamento dell'oggetto del contratto, richiedono una nuova manifestazione di volontà, espressa nella forma prescritta dalla legge ad substantiam, e
non possono quindi essere desunte da comportamenti concludenti delle parti o dalle determinazioni assunte al riguardo dall'organo deliberante dell'ente” (cfr. Cass., Sez. 3^,
9 gennaio 2007. n. 209; 12 aprile 2006. n. 8621; Cass. Sez. 2^, 4 giugno 1999, n. 5448)”.
Ebbene, l'opponente sostiene che una volontà negoziale del in tal senso Parte_1 CP_2
emergerebbe dalle due delibere con le quali, nel periodo immediatamente successivo al completamento dei lavori di edificazione del “Terzo Tempo”, l'Amministrazione ha erogato il contributo di € 35.000,00 per ciascuno dei due anni 2008 e 2009.
Con le deliberazioni n. 94/2008 e n. 63/2009 (docc. 6 e 9 opponente;
docc. 7 e 9 Comune)
la Giunta comunale ha bensì riconosciuto l'interesse pubblico all'acquisizione della nuova struttura, evidenziando come essa fosse stata “realizzata a proprie cure e spese dalla società
, e, espressamente richiamando l'art. 2 lett. g del più volte citato contratto di Parte_3
locazione del 16.7.2007, ha disposto l'erogazione di un contributo - ritenuto “doveroso” -
“a rimborso dell'impegno finanziario assunto dalla società di entità tale da non recare pregiudizio al bilancio societario”.
pagina 13 di 17 Il contributo è stato quantificato facendo esplicito riferimento al costo annuo stimato, per i periodi di riferimento, come dovuto dall per adempiere all'obbligo di Parte_3
restituzione delle somme ricevute a mutuo, ma la decisione assunta è stata, in termini sufficientemente espliciti, descritta come “provvisoria”, “non sussistendo nel caso specifico una programmazione pluriennale in grado di giustificare una scelta definitiva”, rimettendo “al Consiglio Comunale in sede di azione programmatica ogni e qualsiasi decisione in merito”.
Non essendo intervenuta, nel rispetto della forma scritta richiesta ad substantiam,
l'assunzione dell'obbligo di restituzione del mutuo da parte dell'Amministrazione
Comunale - men che meno con la missiva del 2.7.2013 prodotta dall'opponente come suo doc. 11 - , non può essere accolta la domanda del volta a condannare il Parte_1 CP_2
alternativamente, a manlevarlo da ogni e qualsiasi obbligo derivantegli nei rapporti con la mutuante ovvero a pagare direttamente alla banca mutuante. CP_1
Neppure può essere accolta la domanda in ragione della sua proposizione “a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 cc”.
Invero, tale norma dispone che “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di
un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
L'azione generale di arricchimento, il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro, collegati da un nesso di causalità, per la sua natura complementare e sussidiaria può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo specifico (e non già
meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito;
e b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito (cfr. tra le molte,
Cass. n. 29672 del 22/10/2021).
Il presupposto dell'assenza di una “giusta causa” comporta che “non è dato invocare la
pagina 14 di 17 mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un
contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (Cass. 15.5.2009 n. 11330) ovvero “di altro rapporto compiutamente regolato” (Cass. 31.1.2008 n. 2312).
Inoltre, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto i contrasti interpretativi sulla applicabilità del rimedio generale di cui all'art. 2041 cc alle ipotesi di arricchimento c.d. mediato o indiretto affermando il principio per cui l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041cod. civ. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: (a)
la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; (b) la unicità
del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, “avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità”, il suo esercizio deve ammettersi anche in due ipotesi eccezionali di arricchimento indiretto o mediato, e cioè quando “conseguito da una P.A. rispetto ad un ente (anch'esso di natura pubblicistica) direttamente beneficiario/utilizzatore della prestazione dell'impoverito e dal terzo a titolo meramente gratuito” (Cass. SU n. 24772 del 08/10/2008). Con riferimento “alla peculiare fattispecie dell'arricchimento della P.A.”, nella stessa pronuncia è stato infatti precisato che essa “potrebbe piuttosto considerarsi come destinato a porsi in un rapporto di eccezione/regola rispetto al principio generale più volte ribadito dall'orientamento
maggioritario, fondato sull'unicità del fatto costitutivo e sull'identità
arricchito/beneficiario, attesa la peculiarità della fattispecie dell'arricchimento della P.A. con riferimento alla sua fungibilità soggettiva”.
Nel caso di specie, non si verte in alcuna delle ipotesi di “arricchimento” mediato o indiretto ammesse dalla giurisprudenza. Poiché l'odierno opponente, fideiussore del debitore nel rapporto di mutuo, agisce in questa sede contro un terzo (il , estraneo CP_2
pagina 15 di 17 al rapporto garantito nell'ambito del quale trova giustificazione l'obbligazione del e dunque il potenziale suo impoverimento che dall'adempimento della stessa Parte_1
dovesse conseguire, ciò appare sufficiente a negare che sussistano nel caso di specie i presupposti per esperire l'azione generale di arricchimento.
In secondo luogo, il rapporto tra la mutuataria ed il è stato comunque regolato CP_2
compiutamente dal contratto di locazione del 16.7.2007 e dai successivi contratti di locazione stipulati negli anni successivi. La sorte delle addizioni ovvero degli incrementi effettuati alla res locata da parte della società conduttrice, cioè, è stata compiutamente regolata dai contratti di locazione, attribuendo al Comune la mera facoltà di erogare un contributo al fine di “concorso-rimborso dell'impegno finanziario” assunto dalla conduttrice.
Ciò evidentemente esclude che nel caso di specie possa discutersi di “assenza di giusta causa”, ed anche per tale ragione deve escludersi che sussistano i presupposti per esperire l'azione generale di arricchimento.
Le ultime deduzioni dell'opponente, relative alla lamentata lesione dell'affidamento ed al richiamo della giurisprudenza che riconosce la giurisdizione ordinaria sulle domande risarcitorie da lesione dell'affidamento, appaiono inconferenti, non essendo in questa sede stata proposta alcuna domanda risarcitoria per l'asserita lesione dell'affidamento riposto in un determinato comportamento della PA.
In conclusione, pur potendosi accertare “che l'immobile destinato all'attività denominata
"Terzo Tempo" oggetto della Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16.07.2008, edificata su suolo di proprietà del Comune di via Martiri di Villamarzana Controparte_5
(RO), mappale n. 969 foglio BP 24, è di proprietà del Comune di Controparte_5
(conclusioni dell'opponente, lett. a), l'opposizione va per il resto integralmente rigettata.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'opponente nei rapporti con l'opposta, giusta liquidazione secondo i parametri minimi, ampiamente congrui alla scarsissima attività
svolta dalle parti del singolo rapporto processuale, ed anche nei rapporti con il CP_2
pagina 16 di 17 chiamato, previa liquidazione secondo i parametri medi del DM 55/2014 e compensazione nella misura di un quarto in ragione della parziale soccombenza reciproca.
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. rigetta l'opposizione di , e conferma il decreto ingiuntivo n. 714/2022 Parte_1
emesso dal Tribunale di Rovigo in data 30.8.2022, dichiarandolo definitivamente esecutivo ex art. 653 cpc;
2. accerta che l'immobile destinato all'attività denominata "Terzo Tempo" oggetto della
Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 16.07.2008, edificata su suolo di proprietà del
Comune di via Martiri di Villamarzana (RO), mappale n. 969 Controparte_5
foglio BP 24, è di proprietà del Comune di Controparte_5
3. rigetta nel resto le domande di nei confronti del Parte_1 Controparte_2
;
[...]
4. condanna a rifondere alla convenuta Parte_1 Controparte_6
le spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi,
[...]
oltre al rimborso di spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. condanna a rifondere al chiamato le spese Parte_1 Controparte_2
di lite nella misura di 3/4, che liquida per l'intero in € 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, e dichiarandole compensate tra le parti opponente e terza chiamata nella residua misura di 1/4.
Così deciso in Rovigo, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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