Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 580
CASS
Sentenza 17 gennaio 2001

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La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 cod. civ., presuppone l'accertamento del contro - credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 comma secondo cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243.

Nel giudizio di risoluzione del rapporto di locazione di un immobile ad uso non abitativo, le obbligazioni di pagamento delle indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e quella di rilascio dell'immobile sono fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna prestazione è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento dell'altra, con la conseguenza che la legge, subordinando il rilascio dell'immobile al pagamento dell'indennità, specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al rilascio e instaura così tra le due obbligazioni una interdipendenza che costituisce fondamento per un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. o per un'eccezione alla stessa assimilabile.

Ad integrare l'adempimento dell'obbligazione del conduttore di rilascio dell'immobile locato all'atto dell'estinzione del rapporto di locazione, non è necessario che l'obbligazione anzidetta sia eseguita nel rispetto di tutte le modalità descritte nell'art. 1590 cod. civ., giacché anche l'offerta di restituzione non conforme allo schema di esatto adempimento, stabilito da detta norma una volta accettata dal locatore, abilita quest'ultimo all'eventuale azione risarcitoria, ma non impedisce, nel caso di locazione di immobile non abitativo, l'esigibilità dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura determinata da valido titolo.

Il credito del conduttore per l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non può essere opposto nel giudizio relativo alla risoluzione del rapporto di locazione, in compensazione di crediti del locatore derivante dal medesimo contratto, essendo esso privo, al momento del provvedimento che ne determina la complessiva entità', del requisito dell'esigibilità di cui all'art. 1243 cod. civ. atteso che diviene esigibile solo quando il locatore provveda ad eseguire la sentenza di rilascio dell'immobile locato. Quando invece il rilascio dell'immobile sia già avvenuto e il credito del conduttore per l'indennità sia divenuto di conseguenza esigibile, non sussistono ragioni ostative alla opponibilità ad esso, in compensazione, di crediti del locatore, il quale perciò può dedurre l'operatività della compensazione anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. quale causa estintiva del credito di cui al titolo esecutivo azionato in suo danno e quindi dell'azione esecutiva nei suoi confronti introdotta o minacciata.

Commentario1

  • 1Risoluzione del 03/06/2005 n. 73 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
    Agenzia delle Entrate · 3 giugno 2005

    La Direzione Regionale ........... ha trasmesso un\'istanza di interpello presentata ai sensi dell\'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla societa\' "XX.", concernente il trattamento tributario ai fini IVA dell\'indennita\' per perdita di avviamento di cui all\'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Quesito La societa\' "XX" chiede se l\'indennita\' per perdita di avviamento commerciale, di cui all\'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che il proprietario dell\'immobile in cui si trovano i locali della societa\' intende corrispondere a seguito della risoluzione del contratto di locazione per decorrenza dei termini, debba ritenersi o meno soggetto ad …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 580
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 580
Data del deposito : 17 gennaio 2001

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