Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 4
La compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 cod. civ., presuppone l'accertamento del contro - credito da parte del giudice innanzi al quale la compensazione medesima è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337 comma secondo cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243.
Nel giudizio di risoluzione del rapporto di locazione di un immobile ad uso non abitativo, le obbligazioni di pagamento delle indennità per la perdita dell'avviamento commerciale e quella di rilascio dell'immobile sono fra loro in rapporto di reciproca dipendenza in quanto ciascuna prestazione è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento dell'altra, con la conseguenza che la legge, subordinando il rilascio dell'immobile al pagamento dell'indennità, specularmente condiziona il pagamento dell'indennità al rilascio e instaura così tra le due obbligazioni una interdipendenza che costituisce fondamento per un'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. o per un'eccezione alla stessa assimilabile.
Ad integrare l'adempimento dell'obbligazione del conduttore di rilascio dell'immobile locato all'atto dell'estinzione del rapporto di locazione, non è necessario che l'obbligazione anzidetta sia eseguita nel rispetto di tutte le modalità descritte nell'art. 1590 cod. civ., giacché anche l'offerta di restituzione non conforme allo schema di esatto adempimento, stabilito da detta norma una volta accettata dal locatore, abilita quest'ultimo all'eventuale azione risarcitoria, ma non impedisce, nel caso di locazione di immobile non abitativo, l'esigibilità dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale nella misura determinata da valido titolo.
Il credito del conduttore per l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale non può essere opposto nel giudizio relativo alla risoluzione del rapporto di locazione, in compensazione di crediti del locatore derivante dal medesimo contratto, essendo esso privo, al momento del provvedimento che ne determina la complessiva entità', del requisito dell'esigibilità di cui all'art. 1243 cod. civ. atteso che diviene esigibile solo quando il locatore provveda ad eseguire la sentenza di rilascio dell'immobile locato. Quando invece il rilascio dell'immobile sia già avvenuto e il credito del conduttore per l'indennità sia divenuto di conseguenza esigibile, non sussistono ragioni ostative alla opponibilità ad esso, in compensazione, di crediti del locatore, il quale perciò può dedurre l'operatività della compensazione anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. quale causa estintiva del credito di cui al titolo esecutivo azionato in suo danno e quindi dell'azione esecutiva nei suoi confronti introdotta o minacciata.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 03/06/2005 n. 73 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 3 giugno 2005
La Direzione Regionale ........... ha trasmesso un\'istanza di interpello presentata ai sensi dell\'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dalla societa\' "XX.", concernente il trattamento tributario ai fini IVA dell\'indennita\' per perdita di avviamento di cui all\'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Quesito La societa\' "XX" chiede se l\'indennita\' per perdita di avviamento commerciale, di cui all\'art. 34 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che il proprietario dell\'immobile in cui si trovano i locali della societa\' intende corrispondere a seguito della risoluzione del contratto di locazione per decorrenza dei termini, debba ritenersi o meno soggetto ad …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2001, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Consigliere -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IC RI TI, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE CASTRO PRETORIO 25, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO MESIANO, difesa dagli avvocati GIANFRANCO SARDINI, ALDO FORMIGGINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ST LE, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ANGELO FORNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 509/95 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 03/03/95 e depositata il 06/05/95 (R.G. 212/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/00 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Aldo FORMIGGINI;
udito l'Avvocato Angelo FORNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.2.1990 CA IC in ME proponeva dinanzi al tribunale di Bologna opposizione all'atto di precetto intimatole da LE AL per il pagamento della somma di lire 17.850.000 a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, così determinata dalle parti, con verbale di conciliazione redatto innanzi al pretore di Bologna, relativamente alla cessata locazione di un immobile destinato all'esercizio dell'attività commerciale del conduttore.
A sostegno della opposizione la IC assumeva che il credito del AL non era liquido ed esigibile mancando un termine per il pagamento e che, comunque, essa istante non aveva accettato la riconsegna dell'immobile, già concesso in locazione, perché non aveva ottenuto dal conduttore il risarcimento dei danni arrecati alla "res locata" e la eliminazione delle modifiche ad essa apportate. Il Tribunale di Bologna, con sentenza depositata il 4.11.1992, rigettava la opposizione e la decisione, a seguito di impugnazione della soccombente IC, veniva confermata con sentenza 6.5.1995 della Corte d'appello della medesima città, la qualche osservava che correttamente il giudice di primo grado aveva riconosciuto al verbale di conciliazione la natura di titolo esecutivo, la cui efficacia non poteva ritenersi essere venuta meno per il fatto che la appellante avesse prospettato la responsabilità del conduttore ex art. 1588 c.c. per il deterioramento della "res locata" (che era stata materialmente rilasciata), senza peraltro opporre in compensazione al credito del AL il proprio credito risarcitorio. Rilevavano, altresì, i giudici di appello che per gli stessi motivi non poteva essere accolta la richiesta (peraltro tardiva) di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. per asserita pregiudizialità dell'altro, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'accertamento dei pretesi danni.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso CA IC in ME, che affida la impugnazione a due motivi. Resiste con controricorso LE AL.
Le parti hanno entrambe presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., denuncia la violazione delle norme di cui agli artt. 38 e 39 (rectius: 34 e 35) della legge 27 luglio 1978, n. 392, ed all'art. 1588 c.c., perché il giudice di merito non avrebbe considerato che la esecutorietà "ex lege" del verbale di conciliazione giudiziale relativo alla determinazione della indennità per la perdita dell'avviamento commerciale resta, comunque, subordinata, data la natura negoziale dell'accordo, alla avvenuta riconsegna dell'immobile, nello stato in cui il conduttore l'ha ricevuto e nelle condizioni di idoneità alla originaria destinazione aziendale, altrimenti viene meno lo stesso diritto all'indennità.
La articolata censura, quale innanzi esposta dal ricorrente, non contesta che il verbale di conciliazione giudiziale - che a conclusione della relativa controversia locatizia determina la entità complessiva della indennità per l'avviamento commerciale - costituisca titolo esecutivo in base al quale il conduttore può procedere alla esecuzione nella forma della espropriazione forzata per la realizzazione di obbligazione pecuniaria;
ma, nella considerazione che detto titolo, dato il suo carattere negoziale ("manifestazione dell'autonomia privata mediante negozio", secondo la classica definizione offerta in dottrina), sia da inquadrare tra quelli previsti dall'art. 474, n. 3 c.p.c., assume che la esigibilità del credito per la indennità resta subordinata alla riconsegna dell'immobile, la quale deve essere avvenuta in modo regolare, in conformità alla regola dell'art. 1588 c.c., nel senso che la obbligazione di pagamento dell'indennità e quella di rilascio dell'immobile si pongono su un piano di corrispettività, tale da autorizzare la eccezione di inadempimento.
Alla base della prospettata censura la ricorrente richiama la tesi, corrispondente all'indirizzo preciso pure espresso da questo giudice di legittimità (Cass., 29.4.1993, n. 5016; Cass. 29.3.1996, n. 2910), secondo cui le obbligazioni di pagamento della indennità e quella di rilascio dell'immobile sono tra loro in rapporto di reciproca dipendenza, nel senso che ciascuna prestazione è inesigibile in difetto di contemporaneo adempimento, o di offerta di adempimento, dell'altra; con la conseguenza che la legge, subordinando il rilascio dell'immobile al pagamento della indennità", specularmente condiziona il pagamento della indennità al rilascio ed instaura così tra le due obbligazioni una interdipendenza, che costituisce fondamento per un'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o per una eccezione alla stessa assimilabile", siccome questa Corte ha ulteriormente precisato (Cass.17.10.1995, n. 10820). Il motivo di impugnazione non è fondato, poiché il principio di diritto, che il ricorrente richiama circa il rapporto di necessaria dipendenza tra il rilascio dell'immobile e la esigibilità del credito del conduttore a titolo di indennità per l'avviamento commerciale, non è, nella specie applicabile, e non può ostacolare il diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, in quanto sussiste il requisito di esigibilità suddetto, avendo il giudice di merito - secondo accertamento che tra le parti non è neppure controverso - stabilito che, al momento in cui il conduttore con l'intimato precetto minacciava l'esecuzione, l'immobile era materialmente nella disponibilità del locatore, a seguito di avvenuto rilascio a suo favore da parte dello stesso conduttore. La situazione d'attuale godimento dell'immobile da parte del locatore realizza, infatti, a favore dello stesso la condizione dell'avvenuto rilascio, ad integrare la quale non è necessario - siccome assume invece il ricorrente - che l'obbligazione di restituzione avvenga nel rispetto, altresì, delle altre modalità stabilite dall'art. 1590 c.c., giacché l'offerta di restituzione non conforme allo schema dell'esatto adempimento stabilito dalla norma, una volta che sia stata accettata dal locatore, abilita lo stesso alla eventuale azione risarcitoria, ma non impedisce la esigibilità della indennità per l'avviamento commerciale nella misura determinata da valido titolo.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia la violazione delle norme di cui agli artt. 1243 c.c. e 295 c.p.c., per non avere la Corte territoriale - in pendenza di altro giudizio tra le medesime parti, diretto ad accertare i danni pretesi dalla locatrice, e data la possibilità di compensazione del credito risarcitorio della stessa con il debito per la indennità - sospeso il giudizio di opposizione all'esecuzione sino all'accertamento del credito opposto in compensazione.
Anche la suddetta censura non è fondata.
Il credito del conduttore per l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, secondo quanto questo giudice di legittimità ripete in costante indirizzo (Cass. 10.12.1987, n. 9161;
Cass. 22.1.1993, n. 776; Cass. 29.4.1993, n. 5016), non può essere opposto, nel giudizio relativo alla risoluzione del rapporto di locazione, in compensazione di crediti del locatore, derivanti dal medesimo contratto, essendo esso privo, al momento del provvedimento che ne determina la complessiva entità, del requisito della esigibilità di cui all'art. 1243 cc., atteso che, come è stato prima evidenziato, diviene esigibile solo quando il locatore provveda ad eseguire la sentenza di rilascio dell'immobile locato. Quando, invece, il rilascio dell'immobile sia già avvenuto ed il credito del conduttore per l'indennità sia divenuto, di conseguenza, esigibile, non sussistono ragioni ostative alla opponibilità ad esso in compensazione di crediti del locatore, il quale, perciò, può dedurre la operatività della compensazione anche nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., quale causa estintiva del credito di cui al titolo esecutivo azionato in suo danno e, quindi, dell'azione esecutiva nei suoi confronti introdotta o minacciata.
Tuttavia, pure ammessa la compensazione giudiziale nel novero dei fatti estintivi opponibili al creditore procedente nel giudizio ex art. 615 c.p.c., occorre aggiungere - anche sul punto dovendosi ribadire un principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: Cass., 14.1.1992, n. 325; Cass., 25.2.1995, n. 2176;
Cass., 22.4.1998, n. 4073) - che la suddetta compensazione presuppone l'avvenuto accertamento del controcredito nel momento in cui se ne invocano gli effetti, con la conseguenza che la compensazione medesima non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, restando, peraltro, in tale ipotesi esclusa anche la possibilità di sospensione ex art. 295 c.p.c. del medesimo giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., in attesa della definizione dell'altro giudizio, poiché tra i due procedimenti non sussiste il richiesto rapporto di pregiudizialità. Nel caso in esame la decisione impugnata, in esatta applicazione del principio enunciato, correttamente ha escluso che, in rapporto al credito del conduttore basato su valido titolo esecutivo, potesse operare come causa estintiva la dedotta compensazione con un credito del locatore ancora da accertare in altro giudizio e, di conseguenza, ha negato la sussistenza tra i due diversi procedimenti di una situazione di pregiudizialità di cause.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Ricorrono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001