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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1945/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1945/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] Pt_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 16.00 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO e l'avv. ORSATTI ANTONINO Parte_1
( ) VIA STATALE ADRIATICA SUD 121 SILVI MARINA;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv.
Per l'avv. PALERMO ANGELO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per LA AN nessuno perché contumace.
Hanno depositato le memorie di partecipazione alla udienza sostituita con scambio di memorie telematiche,, in sostituzione della discussione. .
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali, memorie di partecipazione ove richiamano i rispettivi atti
, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante tempestiva pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1945/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ORSATTI ANTONINO ( ) VIA STATALE ADRIATICA SUD 121 C.F._1
SILVI MARINA;
, elettivamente domiciliato in Via Statale Adriatca Sud, 121 64028 SILVI- MARINApresso il difensore avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO Controparte_1 C.F._2 ANGELO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. PALERMO ANGELO
LA AN (C.F. ), contumace
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 784/17 il giudice di Pace di Teramo ha condannato a risarcire la danneggiata . Interpone appello Controparte_2 Controparte_1
l'assicurazione; Il giudice di Pace non avrebbe ben valutato le prove testimoniali, ove lo avesse fatto avrebbe escluso la dinamica del sinistro come narrata in citazione, e la presenza della presunta danneggiata nell'auto. La parte appellata invoca inammissibilità dell'appello che comunque va respinto. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il primo giudice ha ritenuto che l'attrice fosse inequivocabilmente a bordo del veicolo al momento del sinistro, sia per il referto, sia perché L' assicurazione la sottopose a visita e sia perché il teste estraneo Testimone_1 dichiarò di aver visto l'attrice odierna appellata abbracciata alla madre e di averla accompagnata a casa a poche centinaia di metri dal sinistro.Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe ritenuto attendibile solo e non avrebbe tenuto conto della testimonianza di Testimone_1
pagina 2 di 4 e testi oculari i quali avrebbero escluso la presenza a Testimone_2 Testimone_3 bordo della al momento del sinistro. Risponde l'appellata che nella costituzione Controparte_1 non fu mai contestata la presenza della appellata a bordo al momento del sinistro;
e nemmeno stragiudizialmente. Effettivamente in sede di comparsa si è contestato il quantum debeatur, e il non uso delle cinture di sicurezza. Tre righe dopo afferma parte allora convenuta oggi appellante che contesta la presenza della a bordo. Effettivamente in tal modo la comparsa risulta essere CP_1 oltremodo contraddittoria, in quanto la non presenza della a bordo mal si concilia CP_1 rispetto alla contestazione esclusivamente per il quantum debeatur. Sta comunque di fatto che il primo giudice ha interpretato correttamente, secondo le intenzioni della odierna appellante, la contestazione rispetto alla presenza a bordo di al momento del sinistro, per cui ha Controparte_3 fatto istruttoria sul punto, motivando poi sulle conclusioni raggiunte. Esaminando le testimonianze;
è compatibile che i testi di parte convenuta oggi appellante abbiano potuto non vedere la ragazza, che nell'immediatezza del sinistro fu subito condotta a casa dal teste di parte attrice;
ben conosciuto dalla famiglia, quindi non è irragionevole che la abbia condotta a casa senza che i trasportati dell'auto antagonista se ne siano avveduti;
e che costoro abbiano notato solo le persone con cui si sono intrattenuti mezz'ora, senza avvedersi della presenza nella vettura di altra persona che approfittando di un passaggio di un conoscente si recò subito a casa. Fantasiosa è la ricostruzione che parte odierna appellata fosse accorsa da casa, non lontana, sul teatro del sinistro e nella fretta si sia slogata la caviglia;
e nemmeno creduta dall'assicurazione che nel costituirsi in primo grado, pur contestando la presenza a bordo dell'auto dell'appellata, ha espressamente contestato solo il quantum;
e sopratutto non dedotta con la comparsa e nel corso del primo grado, ove non è stato chiesto al medico legale di verificare la compatibilità delle lesioni di parte appellata con una corsa a perdifiato con ruzzolone finale. Che il trauma valutato dal perito sia quel trauma è stato provato con lo studio da parte del consulente della tempestiva certificazione del pronto soccorso e dei postumi compatibili con gli esami strumentali condotti all'epoca del sinistro. Il CTU non ha escluso le lesioni al rachide cervicale, le ha viceversa non valutate perché in assenza di esami strumentali così le impone la legge. Lo stesso perito dell'assicurazione ha ritenuto la caviglia succulenta della danneggiata compatibile con la dinamica del sinistro narrata. Nessuna critica nell'atto di appello è rivolta agli accertamenti peritali, se non per il giudizio di compatibilità. In materia di valutazione della prova, nel caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, il giudicante deve comparare le deposizioni raccolte e valutarne la credibilità sulla scorta di elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, argomentando poi le ragioni che lo hanno condotto a ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di esse;
ma qui sono le testimonianze non in stretta contraddizione tra loro, e comunque parte appellante non chiede che i testi siano sottoposti a confronto, e nemmeno lo ha chiesto al Giudice di Pace, con istanza da reiterare qui. Ne consegue pertanto che, a prescindere che la non presenza sull'auto dell'odierna appellata è stata contestata in maniera molto perplessa nell'atto di costituzione dinanzi al Giudice di pace, ove testualmente può leggersi che si contesta la domanda attrice solo dal punto di vista del quantum ( errore peraltro corretto nelle conclusioni), non può affermarsi che il Giudice di Primo Grado abbia trascurato i testi di parte convenuta, i quali possono, si ripete, non aver notato l'attrice ove costei si sia allontanata a bordo dell'auto del nell'immediatezza dell'accaduto; testimonianza del resto corroborata Testimone_1
pagina 3 di 4 dalla coerente testimonianza della parente dell'attrice che se la è vista ricomparire a casa poco dopo, e certo non contraddetta dalle certificazioni nella immediatezza del pronto soccorso. Ne deriva pertanto che l'appello non coglie nel segno e l'appellante va condannato anche alle spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 1458 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%; con distrazione in favore dell'avv. Angelo Palermo che si è dichiarato antistatario.
Teramo, 9 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1945/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...] Pt_2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 9 giugno 2025 ad ore 16.00 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO e l'avv. ORSATTI ANTONINO Parte_1
( ) VIA STATALE ADRIATICA SUD 121 SILVI MARINA;
, oggi sostituito C.F._1 dall'avv.
Per l'avv. PALERMO ANGELO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
Per LA AN nessuno perché contumace.
Hanno depositato le memorie di partecipazione alla udienza sostituita con scambio di memorie telematiche,, in sostituzione della discussione. .
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali, memorie di partecipazione ove richiamano i rispettivi atti
, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante tempestiva pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1945/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ORSATTI ANTONINO ( ) VIA STATALE ADRIATICA SUD 121 C.F._1
SILVI MARINA;
, elettivamente domiciliato in Via Statale Adriatca Sud, 121 64028 SILVI- MARINApresso il difensore avv. DELL'ELCE GIAMPIETRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO Controparte_1 C.F._2 ANGELO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CERULLI N.1/A 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. PALERMO ANGELO
LA AN (C.F. ), contumace
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza 784/17 il giudice di Pace di Teramo ha condannato a risarcire la danneggiata . Interpone appello Controparte_2 Controparte_1
l'assicurazione; Il giudice di Pace non avrebbe ben valutato le prove testimoniali, ove lo avesse fatto avrebbe escluso la dinamica del sinistro come narrata in citazione, e la presenza della presunta danneggiata nell'auto. La parte appellata invoca inammissibilità dell'appello che comunque va respinto. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il primo giudice ha ritenuto che l'attrice fosse inequivocabilmente a bordo del veicolo al momento del sinistro, sia per il referto, sia perché L' assicurazione la sottopose a visita e sia perché il teste estraneo Testimone_1 dichiarò di aver visto l'attrice odierna appellata abbracciata alla madre e di averla accompagnata a casa a poche centinaia di metri dal sinistro.Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe ritenuto attendibile solo e non avrebbe tenuto conto della testimonianza di Testimone_1
pagina 2 di 4 e testi oculari i quali avrebbero escluso la presenza a Testimone_2 Testimone_3 bordo della al momento del sinistro. Risponde l'appellata che nella costituzione Controparte_1 non fu mai contestata la presenza della appellata a bordo al momento del sinistro;
e nemmeno stragiudizialmente. Effettivamente in sede di comparsa si è contestato il quantum debeatur, e il non uso delle cinture di sicurezza. Tre righe dopo afferma parte allora convenuta oggi appellante che contesta la presenza della a bordo. Effettivamente in tal modo la comparsa risulta essere CP_1 oltremodo contraddittoria, in quanto la non presenza della a bordo mal si concilia CP_1 rispetto alla contestazione esclusivamente per il quantum debeatur. Sta comunque di fatto che il primo giudice ha interpretato correttamente, secondo le intenzioni della odierna appellante, la contestazione rispetto alla presenza a bordo di al momento del sinistro, per cui ha Controparte_3 fatto istruttoria sul punto, motivando poi sulle conclusioni raggiunte. Esaminando le testimonianze;
è compatibile che i testi di parte convenuta oggi appellante abbiano potuto non vedere la ragazza, che nell'immediatezza del sinistro fu subito condotta a casa dal teste di parte attrice;
ben conosciuto dalla famiglia, quindi non è irragionevole che la abbia condotta a casa senza che i trasportati dell'auto antagonista se ne siano avveduti;
e che costoro abbiano notato solo le persone con cui si sono intrattenuti mezz'ora, senza avvedersi della presenza nella vettura di altra persona che approfittando di un passaggio di un conoscente si recò subito a casa. Fantasiosa è la ricostruzione che parte odierna appellata fosse accorsa da casa, non lontana, sul teatro del sinistro e nella fretta si sia slogata la caviglia;
e nemmeno creduta dall'assicurazione che nel costituirsi in primo grado, pur contestando la presenza a bordo dell'auto dell'appellata, ha espressamente contestato solo il quantum;
e sopratutto non dedotta con la comparsa e nel corso del primo grado, ove non è stato chiesto al medico legale di verificare la compatibilità delle lesioni di parte appellata con una corsa a perdifiato con ruzzolone finale. Che il trauma valutato dal perito sia quel trauma è stato provato con lo studio da parte del consulente della tempestiva certificazione del pronto soccorso e dei postumi compatibili con gli esami strumentali condotti all'epoca del sinistro. Il CTU non ha escluso le lesioni al rachide cervicale, le ha viceversa non valutate perché in assenza di esami strumentali così le impone la legge. Lo stesso perito dell'assicurazione ha ritenuto la caviglia succulenta della danneggiata compatibile con la dinamica del sinistro narrata. Nessuna critica nell'atto di appello è rivolta agli accertamenti peritali, se non per il giudizio di compatibilità. In materia di valutazione della prova, nel caso di contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, il giudicante deve comparare le deposizioni raccolte e valutarne la credibilità sulla scorta di elementi oggettivi e soggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, argomentando poi le ragioni che lo hanno condotto a ritenere più attendibile una dichiarazione rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di esse;
ma qui sono le testimonianze non in stretta contraddizione tra loro, e comunque parte appellante non chiede che i testi siano sottoposti a confronto, e nemmeno lo ha chiesto al Giudice di Pace, con istanza da reiterare qui. Ne consegue pertanto che, a prescindere che la non presenza sull'auto dell'odierna appellata è stata contestata in maniera molto perplessa nell'atto di costituzione dinanzi al Giudice di pace, ove testualmente può leggersi che si contesta la domanda attrice solo dal punto di vista del quantum ( errore peraltro corretto nelle conclusioni), non può affermarsi che il Giudice di Primo Grado abbia trascurato i testi di parte convenuta, i quali possono, si ripete, non aver notato l'attrice ove costei si sia allontanata a bordo dell'auto del nell'immediatezza dell'accaduto; testimonianza del resto corroborata Testimone_1
pagina 3 di 4 dalla coerente testimonianza della parente dell'attrice che se la è vista ricomparire a casa poco dopo, e certo non contraddetta dalle certificazioni nella immediatezza del pronto soccorso. Ne deriva pertanto che l'appello non coglie nel segno e l'appellante va condannato anche alle spese del grado.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 1458 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%; con distrazione in favore dell'avv. Angelo Palermo che si è dichiarato antistatario.
Teramo, 9 Giugno 2025. Il giudice Pietro Merletti
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