TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 30/06/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 870/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cardinali Fabrizio e Bombelli Monica
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente:
- dichiarare la separazione tra i coniugi, con l'adozione tutti i consequenziali provvedimenti e con pronuncia di scioglimento del regime di comunione dei beni;
- porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 100,00, Pt_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
- disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione e Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la stessa;
le decisioni di maggiore interesse per la prole ex art. 337 ter
c.c. potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, salvo il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole;
- dichiarare nell'interesse preminente ed esclusivo delle minori la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
- disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Vercelli in via Giolito 29, con tutti gli arredi, alla sig.ra che la abiterà insieme ai figli;
Pt_1
- disporre che il sig. versi alla signora, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Pt_1
e fino a che gli stessi non saranno autonomi economicamente, la somma mensile di € 600,00 (200,00 per figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, così come indicate nel Protocollo d'intesa in uso presso questo Tribunale, cui ci si richiama espressamente;
- disporre che tutte le somme poste a carico del sig. per il mantenimento di moglie e figli Pt_1
siano pagate direttamente da INAIL-sede di Vercelli, in quanto ente creditore del padre ex art. 473 bis
37 c.p.c.;
- interrompere gli incontri tra padre e figli minori fino a data da destinarsi o comunque fino a quando non sarà eventuale desiderio dei figli riprenderli;
disporre che questi incontri si svolgano unicamente in modalità protetta, solo all'esito dei percorsi riabilitativi e rieducativi cui il padre dovrà sottoporsi e comunque secondo tempi e modi individuati in concreto dal Servizio sociale;
- disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare venga erogato in favore della sola madre.
pagina 2 di 7 Con il favore delle spese di lite, IVA CPA e 15% rimborso spese generali.
Parte resistente:
Dichiarare la separazione di e alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
A) Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori ed;
Per_2 Per_1
B) Disporre la collocazione abitativa della figlia minore presso il padre, con facoltà della madre Per_2
di vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici della ragazzina;
C) Disporre la collocazione abitativa del figlio minore presso il genitore che il figlio stesso Per_1
indicherà con facoltà per il genitore non collocatario di vederlo e tenerlo con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con l'altro genitore;
D) Disporsi il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori, per il tempo in cui i figli staranno presso ciascun genitore, o, in subordine, disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per figli largamente inferiore agli euro 200 chiesti dalla madre per ciascun figlio, tenendosi conto, in tale quantificazione, di tutte le spese che affronta il padre mensilmente per la famiglia;
E) Non disporsi alcun assegno in favore della moglie e in capo al marito, dichiarandosi
l'autosufficienza economica di ciascun coniuge.
F) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Albania in data 16.8.2002, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Borgo Vercelli al n. 1, P.II, Serie C anno
2014.
Dall'unione sono nati: il 27/05/2006, il 19/12/2008 e il 25/10/2014. Per_3 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28.6.2024 la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con pronuncia di affidamento esclusivo dei figli e le correlate disposizioni economiche.
pagina 3 di 7 Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando le ulteriori domande, chiedendo l'affido condiviso dei figli.
Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti;
è stato altresì disposto l'ascolto del figlio minore ultradodicenne delle parti.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali, comprese le relazioni dei
Servizi Sociali e gli atti del procedimento penale a carico del convenuto, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre merita accoglimento.
Già in corso di giudizio erano emerse condotte del padre in distonia con l'affido condiviso, tali da rendere necessario disporre l'affido esclusivo dei due figli minori alla madre;
in particolare il convenuto era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figli con ordinanza del Gip di Vercelli per il reato di maltrattamenti in famiglia.
L'ascolto del figlio ultradodicenne ha riferito un contesto familiare non sereno dovuto al Per_1
comportamento irascibile e violento del padre.1 A ciò si aggiunga che il convenuto si è reso inadempiente nella corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Successivamente, in data 9 giugno 2025, il convenuto è stato tratto in arresto per avere violato il divieto di avvicinamento e avere, in accertato stato di ubriachezza, portato un'arma carica nei pressi della casa della moglie, nonché avere perpetrato altre gravi condotte nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti (cfr. informativa ex art. 64 bis dip. att. c.p.p. della Procura di Vercelli del
24.6.2025); l'arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Vercelli con ordinanza on data che ha 1 A casa va tutto bene, sto con mia mamma, mio fratello e mia sorella;
parliamo decisamente di più da quando non c'è AP a casa perché quando stava in salotto la sera nessuno voleva disturbarlo e c'era tensione perché si arrabbiava spesso con tutti. Quando si arrabbiava alzava spesso la voce e le mani sia sulla mamma che su di noi, soprattutto sui figli maschi, un po' meno sulla sorellina. Segnalo che una volta a causa di un errore per cui avevo sbagliato ad indicare l'orario degli allenamenti, AP si è arrabbiato e mi ha colpito più volte (cfr. proc. verbale udienza del 18.3.2025). pagina 4 di 7 disposto altresì la misura cautelare della detenzione in carcere e il trasferimento del convenuto presso un reparto carcerario predisposto per l'osservazione psichiatrica.
È pertanto possibile derogare all'affido condiviso in ragione del comportamento di parte resistente, che ha giustificato l'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento prima, nel procedimento penale n. 3003/2024 r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 572 c.p., e della detenzione in carcere poi, nel procedimento penale n. 1655/2025, per avere violato la misura cautelare e essersi recato preso l'abitazione familiare armato.
Nemmeno l'affido esclusivo appare adeguatamente tutelante dei figli, in ragione dei gravissimi agiti paterni, che rendono impensabile al momento anche la minima cooperazione tra i genitori.
I figli minori e vengono affidati con affido esclusivo rafforzato alla madre, la quale se ne è Per_1 Per_2 sempre occupata in maniera adeguata, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali.
Al momento appare opportuno sospendere gli incontri padre-figli: tale indicazione è stata data anche dai Servizi a livello precauzionale, in ragione del comportamento del convenuto che già con gli assistenti sociali aveva manifestato intemperanze nel corso dei colloqui;
da ultimo per l'agito che ne ha causato l'arresto impone una sospensione degli incontri, sia per lo stato del convenuto (ristretto in carcere) sia in attesa delle valutazioni sul suo stato psico fisico. Gli incontri potranno riprendere in modalità protetta solo all'esito dei percorsi riabilitativi e rieducativi cui il padre dovrà sottoporsi e comunque secondo tempi e modi individuati dai Servizi Sociali.
È opportuno mantenere il monitoraggio sul nucleo dei Servizi Sociali.
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DEL CONIUGE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito in via provvisoria nella misura di euro
450 complessivi (euro 150 per ciascun figlio)2, fermo il contributo del 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Vercelli e, tenuto conto della tipologia della pronuncia di affidamento, con attribuzione alla ricorrente della facoltà di richiedere e trattenere l'assegno unico universale al 100%.
Non è possibile accogliere la domanda della ricorrente di pagamento diretto da parte del terzo, in quanto la procedura attualmente vigente non prevede più la previa emissione di ordine giudiziale, consentendo alla parte di agire direttamente, dopo la costituzione in mora del debitore, mediante notifica del provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno, procedura che, peraltro, la ricorrente risulta avere già attivato (cfr. art. 473bis.37 c.p.c.).
La casa familiare, sita in Vercelli in via Giolito 29, con tutti gli arredi, viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, che la abiterà insieme ai figli.
Non si ritiene di riconoscere un assegno di mantenimento per il coniuge, in quanto è pacifico che la ricorrente, in base alle sue stesse allegazioni, abbia capacità lavorativa, difettando altresì specifiche allegazioni sul tenore di vita in corso di matrimonio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del convenuto ne impone la condanna all'importo quantificato in dispositivo, con applicazione dei parametri vigenti, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 870/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Albania in data 16.8.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Borgo Vercelli al n. 1, P.II, Serie C anno 2014;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA i figli minori e in via esclusiva rafforzata alla madre, presso cui Per_1 Per_2
manterranno residenza anagrafica e collocazione prevalente;
4. DISPONE l'interruzione degli incontri padre-figli;
pagina 6 di 7
5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di sede con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno;
6. PONE a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto dei figli di euro 450 mensili (euro
150 per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero;
7. ASSEGNA la casa familiare, sita in Vercelli in via Giolito 29, con tutti gli arredi, viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, che la abiterà insieme ai figli;
8. CONDANNA il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.000 oltre
15% e accessori di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali (Vercelli).
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come già argomento nell'ordinanza di emissione dei provvedimenti temporanei, il convenuto percepisce una pensione di circa 1.700 euro al mese per inabilità lavorativa;
inoltre, dall'estratto conto agli atti risultano versamenti di contanti e ingressi mensili ulteriori, per importi di 1.000 o 500 euro mensili, il che porta a ritenere che possa contare su entrate diverse e ulteriori;
inoltre, come dallo stesso dichiarato, è comproprietario di altra abitazione in Albania che intende vendere per acquistare una dimora in Vercelli. pagina 5 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Andrea Padalino Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 870/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Arena Romania
PARTE RICORRENTE nei confronti di
C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cardinali Fabrizio e Bombelli Monica
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Vercelli,
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni di seguito trascritte:
Parte ricorrente:
- dichiarare la separazione tra i coniugi, con l'adozione tutti i consequenziali provvedimenti e con pronuncia di scioglimento del regime di comunione dei beni;
- porre a carico del sig. un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 100,00, Pt_1
rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
- disporre l'affidamento super esclusivo dei minori e alla madre, con collocazione e Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la stessa;
le decisioni di maggiore interesse per la prole ex art. 337 ter
c.c. potranno essere adottate dalla madre in via esclusiva, salvo il diritto-dovere del genitore non affidatario di vigilare sulla istruzione ed educazione della prole;
- dichiarare nell'interesse preminente ed esclusivo delle minori la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Controparte_1
- disporre l'assegnazione della casa familiare, sita in Vercelli in via Giolito 29, con tutti gli arredi, alla sig.ra che la abiterà insieme ai figli;
Pt_1
- disporre che il sig. versi alla signora, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Pt_1
e fino a che gli stessi non saranno autonomi economicamente, la somma mensile di € 600,00 (200,00 per figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie ai figli, così come indicate nel Protocollo d'intesa in uso presso questo Tribunale, cui ci si richiama espressamente;
- disporre che tutte le somme poste a carico del sig. per il mantenimento di moglie e figli Pt_1
siano pagate direttamente da INAIL-sede di Vercelli, in quanto ente creditore del padre ex art. 473 bis
37 c.p.c.;
- interrompere gli incontri tra padre e figli minori fino a data da destinarsi o comunque fino a quando non sarà eventuale desiderio dei figli riprenderli;
disporre che questi incontri si svolgano unicamente in modalità protetta, solo all'esito dei percorsi riabilitativi e rieducativi cui il padre dovrà sottoporsi e comunque secondo tempi e modi individuati in concreto dal Servizio sociale;
- disporre che l'assegno unico universale e/o ogni altro eventuale futuro sussidio familiare venga erogato in favore della sola madre.
pagina 2 di 7 Con il favore delle spese di lite, IVA CPA e 15% rimborso spese generali.
Parte resistente:
Dichiarare la separazione di e alle seguenti condizioni: Controparte_1 Parte_1
A) Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori ed;
Per_2 Per_1
B) Disporre la collocazione abitativa della figlia minore presso il padre, con facoltà della madre Per_2
di vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con il padre e compatibilmente con gli impegni scolastici della ragazzina;
C) Disporre la collocazione abitativa del figlio minore presso il genitore che il figlio stesso Per_1
indicherà con facoltà per il genitore non collocatario di vederlo e tenerlo con sé tutte le volte che vorrà, previo accordo con l'altro genitore;
D) Disporsi il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori, per il tempo in cui i figli staranno presso ciascun genitore, o, in subordine, disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento per figli largamente inferiore agli euro 200 chiesti dalla madre per ciascun figlio, tenendosi conto, in tale quantificazione, di tutte le spese che affronta il padre mensilmente per la famiglia;
E) Non disporsi alcun assegno in favore della moglie e in capo al marito, dichiarandosi
l'autosufficienza economica di ciascun coniuge.
F) Disporsi l'assegnazione della casa coniugale alla moglie.
Con vittoria o quantomeno compensazione delle spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto matrimonio in Albania in data 16.8.2002, Parte_1 Controparte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di Borgo Vercelli al n. 1, P.II, Serie C anno
2014.
Dall'unione sono nati: il 27/05/2006, il 19/12/2008 e il 25/10/2014. Per_3 Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 28.6.2024 la ricorrente ha chiesto di pronunciarsi la separazione giudiziale dal marito, con pronuncia di affidamento esclusivo dei figli e le correlate disposizioni economiche.
pagina 3 di 7 Il convenuto si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione ma contestando le ulteriori domande, chiedendo l'affido condiviso dei figli.
Pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali competenti;
è stato altresì disposto l'ascolto del figlio minore ultradodicenne delle parti.
Ritenuto che:
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151, c. 1, c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base delle allegazioni e delle ampie emergenze processuali, comprese le relazioni dei
Servizi Sociali e gli atti del procedimento penale a carico del convenuto, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
SULL'AFFIDAMENTO DELLA PROLE E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI VISITA
La domanda di affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre merita accoglimento.
Già in corso di giudizio erano emerse condotte del padre in distonia con l'affido condiviso, tali da rendere necessario disporre l'affido esclusivo dei due figli minori alla madre;
in particolare il convenuto era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figli con ordinanza del Gip di Vercelli per il reato di maltrattamenti in famiglia.
L'ascolto del figlio ultradodicenne ha riferito un contesto familiare non sereno dovuto al Per_1
comportamento irascibile e violento del padre.1 A ciò si aggiunga che il convenuto si è reso inadempiente nella corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli.
Successivamente, in data 9 giugno 2025, il convenuto è stato tratto in arresto per avere violato il divieto di avvicinamento e avere, in accertato stato di ubriachezza, portato un'arma carica nei pressi della casa della moglie, nonché avere perpetrato altre gravi condotte nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria intervenuti (cfr. informativa ex art. 64 bis dip. att. c.p.p. della Procura di Vercelli del
24.6.2025); l'arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Vercelli con ordinanza on data che ha 1 A casa va tutto bene, sto con mia mamma, mio fratello e mia sorella;
parliamo decisamente di più da quando non c'è AP a casa perché quando stava in salotto la sera nessuno voleva disturbarlo e c'era tensione perché si arrabbiava spesso con tutti. Quando si arrabbiava alzava spesso la voce e le mani sia sulla mamma che su di noi, soprattutto sui figli maschi, un po' meno sulla sorellina. Segnalo che una volta a causa di un errore per cui avevo sbagliato ad indicare l'orario degli allenamenti, AP si è arrabbiato e mi ha colpito più volte (cfr. proc. verbale udienza del 18.3.2025). pagina 4 di 7 disposto altresì la misura cautelare della detenzione in carcere e il trasferimento del convenuto presso un reparto carcerario predisposto per l'osservazione psichiatrica.
È pertanto possibile derogare all'affido condiviso in ragione del comportamento di parte resistente, che ha giustificato l'emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento prima, nel procedimento penale n. 3003/2024 r.g.n.r. per il reato di cui all'art. 572 c.p., e della detenzione in carcere poi, nel procedimento penale n. 1655/2025, per avere violato la misura cautelare e essersi recato preso l'abitazione familiare armato.
Nemmeno l'affido esclusivo appare adeguatamente tutelante dei figli, in ragione dei gravissimi agiti paterni, che rendono impensabile al momento anche la minima cooperazione tra i genitori.
I figli minori e vengono affidati con affido esclusivo rafforzato alla madre, la quale se ne è Per_1 Per_2 sempre occupata in maniera adeguata, come risulta dalla relazione dei Servizi Sociali.
Al momento appare opportuno sospendere gli incontri padre-figli: tale indicazione è stata data anche dai Servizi a livello precauzionale, in ragione del comportamento del convenuto che già con gli assistenti sociali aveva manifestato intemperanze nel corso dei colloqui;
da ultimo per l'agito che ne ha causato l'arresto impone una sospensione degli incontri, sia per lo stato del convenuto (ristretto in carcere) sia in attesa delle valutazioni sul suo stato psico fisico. Gli incontri potranno riprendere in modalità protetta solo all'esito dei percorsi riabilitativi e rieducativi cui il padre dovrà sottoporsi e comunque secondo tempi e modi individuati dai Servizi Sociali.
È opportuno mantenere il monitoraggio sul nucleo dei Servizi Sociali.
SULLE OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE E DEL CONIUGE
Per quanto attiene all'assegno di mantenimento che deve essere posto a carico del padre, genitore non affidatario, il Collegio ritiene di confermare quanto già stabilito in via provvisoria nella misura di euro
450 complessivi (euro 150 per ciascun figlio)2, fermo il contributo del 50% delle spese straordinarie con rinvio alla disciplina prevista dal Protocollo del Tribunale di Vercelli e, tenuto conto della tipologia della pronuncia di affidamento, con attribuzione alla ricorrente della facoltà di richiedere e trattenere l'assegno unico universale al 100%.
Non è possibile accogliere la domanda della ricorrente di pagamento diretto da parte del terzo, in quanto la procedura attualmente vigente non prevede più la previa emissione di ordine giudiziale, consentendo alla parte di agire direttamente, dopo la costituzione in mora del debitore, mediante notifica del provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno, procedura che, peraltro, la ricorrente risulta avere già attivato (cfr. art. 473bis.37 c.p.c.).
La casa familiare, sita in Vercelli in via Giolito 29, con tutti gli arredi, viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, che la abiterà insieme ai figli.
Non si ritiene di riconoscere un assegno di mantenimento per il coniuge, in quanto è pacifico che la ricorrente, in base alle sue stesse allegazioni, abbia capacità lavorativa, difettando altresì specifiche allegazioni sul tenore di vita in corso di matrimonio.
SULLE SPESE PROCESSUALI
Quanto alle spese processuali, la soccombenza del convenuto ne impone la condanna all'importo quantificato in dispositivo, con applicazione dei parametri vigenti, complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. R.G. 870/2024, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Albania in data 16.8.2002, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del comune di Borgo Vercelli al n. 1, P.II, Serie C anno 2014;
2. MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3. AFFIDA i figli minori e in via esclusiva rafforzata alla madre, presso cui Per_1 Per_2
manterranno residenza anagrafica e collocazione prevalente;
4. DISPONE l'interruzione degli incontri padre-figli;
pagina 6 di 7
5. CONFERMA la delega ai Servizi Sociali di sede con compiti di monitoraggio e di attivazione/prosecuzione di qualsiasi intervento di sostegno educativo e psicologico ritenuto opportuno;
6. PONE a carico del padre un contributo al mantenimento indiretto dei figli di euro 450 mensili (euro
150 per ciascun figlio), da versarsi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente ex ISTAT-FOI, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli con rinvio al
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Vercelli;
l'assegno unico universale potrà essere richiesto dalla ricorrente per l'intero;
7. ASSEGNA la casa familiare, sita in Vercelli in via Giolito 29, con tutti gli arredi, viene assegnata ex art. 337 sexies c.c. alla ricorrente, che la abiterà insieme ai figli;
8. CONDANNA il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in euro 3.000 oltre
15% e accessori di legge.
Si comunichi ai Servizi Sociali (Vercelli).
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 25.6.2025
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Simona Francese
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Come già argomento nell'ordinanza di emissione dei provvedimenti temporanei, il convenuto percepisce una pensione di circa 1.700 euro al mese per inabilità lavorativa;
inoltre, dall'estratto conto agli atti risultano versamenti di contanti e ingressi mensili ulteriori, per importi di 1.000 o 500 euro mensili, il che porta a ritenere che possa contare su entrate diverse e ulteriori;
inoltre, come dallo stesso dichiarato, è comproprietario di altra abitazione in Albania che intende vendere per acquistare una dimora in Vercelli. pagina 5 di 7