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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/08/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807-1/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
O, elett resso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
( ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SERGIO izzo in virtù di procura in atti;
CONVENUTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: Querela di Falso Incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento Controparte_2 Controparte_2 delle seguenti conclusioni:
1 “ACCERTARE i fatti come suesposti e, di conseguenza, DICHIARARE la responsabilità extra- contrattuale di ex art. 2395 C.C. nei confronti di per il danno subito per Controparte_2 Controparte_1 la violazione dell'obbligo statutario ex art. 7 del contratto di costituzione della società relativo all'amministrazione sociale nonché DICHIARARE la responsabilità di per gli stessi motivi Controparte_2 per i danni arrecati alla società ex art. 2260 C.C. di cui l'istante è altro unico socio CP_2 accomandante:
- ACCERTARE i fatti come suesposti e, di conseguenza, DICHIARARE la responsabilità contrattuale di in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della per la violazione della Controparte_2 CP_2 scrittura privata del 5.12.2005;
- CONDANNARE, di conseguenza, al ristoro, in favore del socio accomandante Controparte_2
e della a ciascuno per quanto di ragione, dei danni derivati dalla violazione Controparte_1 CP_2 dell'obbligo statutario suindicato consistenti nella differenza di introito che sarebbe derivato per CP_1
e per la dalla vendita in favore di terzi al prezzo di mercato dei beni immobili indicati in
[...] CP_2 premessa quantificato in €. 500.00,00 e/o della diversa somma per la quale sin da ora si chiede idonea CTU al fine di determinare la differenza tra il valore della vendita risultante agli atti ed il valore di mercato;
- CONDANNARE in proprio e nella qualità di al Controparte_2 CP_3 CP_2 risarcimento, in favore di dei danni derivati dalla violazione del preliminare di vendita del Controparte_1
5.12.2005 pari alla perdita di controvalore economico dei beni immobili oggetto della scrittura e quantificato in
€. 700.000,00 e/o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU
…”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− con atto pubblico, a Rogito del Notaio del 12.03.2003, veniva costituita la Persona_1
società in accomandita semplice con denominazione “ , Controparte_2 con sede in Campofilone, Via Saponificio, n. 13, tra i soci – socio Controparte_1 accomandante e titolare del 50% delle quote societarie – e – socio Controparte_2 accomandatario e titolare del restante 50% delle quote, nonché amministratore della società avente ad oggetto l'attività immobiliare ed edilizia;
− l'art. 7 del contratto prevedeva che “per ogni atto ed operazione di straordinaria amministrazione
l'amministratore unico dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci (ossia da tutti i soci accomandatari ed accomandanti) da riportarsi regolarmente nel libro “verbali di assemblea di detta società”, esemplificativamente indicando gli atti di acquisto e vendita di beni immobili;
− la operava al fine di realizzare un fabbricato sito in Cupra Marittima (Ap), CP_2
via Adriatica sud n.19, previo acquisto del terreno su cui edificare. I soci e la società
2 concordavano espressamente e per iscritto che a dovessero andare in uso, a Controparte_1 mezzo dell'acquisto, gli immobili da realizzare a quota +16,50 e che a Controparte_2 dovessero andare in uso, a mezzo dell'acquisto, gli immobili da realizzare a quota +13,50 e l'unico immobile a quota 10,50, lato nord del fabbricato;
− tuttavia, contrariamente alla pattuizione statutaria e alla scrittura, costituente un preliminare di vendita, una volta realizzato quasi per intero il fabbricato, la in CP_2 persona di in data 24.07.2018, con atto a rogito del Notaio Controparte_2 Per_2 vendeva ad figlio del convenuto, i beni compromessi in vendita a CP_4 [...]
e meglio descritti in atti;
CP_1
− l'attore, inoltre, veniva a conoscenza, a mezzo di verifiche presso la Conservatoria del
Registri immobiliari, di altre vendite di cespiti, risalenti al 23.12.2013, fatte dal nella CP_2 qualità e in violazione dell'art. 7, sempre nei confronti del figlio meglio individuate in CP_4 atti;
− nonostante l'esplicita richiesta, fondata sia sulle scritture contabili, sia sui versamenti di denaro a titolo di finanziamento effettuati dal socio accomandante questi non Controparte_1 aveva visto la restituzione della somma prestata pari ad euro 298.222,00, pertanto, era necessario chiederne giudizialmente il rimborso;
− ed invero, era evidente l'illegittimo comportamento del socio accomandatario e amministratore convenuto per la violazione dell'art. 7 dello statuto, con diritto al risarcimento del danno arrecati alla e al socio accomandante;
CP_2
− risultava, inoltre, l'inadempimento contrattuale della società nei confronti dell'attore per la violazione della scrittura privata del 05.12.2005, con il conseguente diritto al risarcimento del danno provocato al promissario acquirente;
− da ultimo, altrettanto dimostrato era l'inadempimento della società nei confronti del per la violazione dell'obbligo di restituzione delle somme conferite dal socio a titolo CP_1 di finanziamento, con conseguente diritto al rimborso delle stesse.
Si costituivano in giudizio e la Controparte_2 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Giudice Unico designato, ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione reietta,
I)- In preliminare ed in rito: Voglia accertare e dichiarare con sentenza l'incompetenza del Tribunale di
Fermo e la competenza esclusiva per materia e per territorio del Tribunale delle imprese Sezione specializzata in materia di impresa in relazione alle azioni proposte per fatti inerenti i rapporti intercorsi tra l'attore quale socio
3 accomandante e la società ed il socio accomandatario comprese le azioni di CP_2 Controparte_2 responsabilità ex art.2395 e 2260 cod.civ. del socio accomandatario promosse dal socio accomandante per pretesa violazione degli obblighi nascenti dall'atto costitutivo della società, e per le azioni di responsabilità e risarcimento in relazioni ad atti di gestione compiuti dall'amministratore e dalla società, nonché per l'azione di restituzione dei finanziamenti socio compresa quella sociale di responsabilità del socio accomandatario, e comunque in relazione a tutte le domande proposte dall'attore.
II)- In via principale nel merito: accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della previsione contenuta nell'art.7 dell'atto costitutivo della per contrarietà col divieto previsto dall'art.2320 cod.civ. per il CP_2 socio accomandante di partecipare ad una intera categoria di atti di amministrazione, come Controparte_1 quelli di straordinaria amministrazione, e perché il convenuto socio accomandatario era ed è titolare ex lege del potere di compiere individualmente atti di straordinaria amministrazione, voglia rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni azione attorea fondata sul falso ed erroneo presupposto che i convenuti per poter stipulare i contratti di vendita per i quali è causa non necessitavano di alcuna delibera dell'assemblea dei soci, e che in ogni caso entrambi gli atti di vendita contestati erano preceduti da due delibere assembleari che ne autorizzavano la stipula sottoscritte anche dall'attore. Vogli altresì accertare e ritenere che né l'atto costitutivo, né lo statuto sociale, della possono condizionare o subordinare la stipula da parte dell'accomandatario ad una CP_2 preventiva delibera assembleare autorizzativa anche da parte dell'altro socio accomandante, e per l'effetto voglia rigettare le domande attore essendo i due contratti di vendita legittimamente stipulati da Controparte_2
III)- In via ulteriormente principale e nel merito: Voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque infondatezza di tutte le azioni di responsabilità del socio accomandatario e della società e delle conseguenti domande di condanna dei convenuti al risarcimento di imprecisati ed inesistenti danni in conseguenza degli atti di gestione della ed in particolare in conseguenza dei due atti di vendita del 23.12.2013 e del CP_2
24.7.2918. In subordine voglia accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale in relazione alle azioni di responsabilità con riferimento all'atto di gestione sociale costituito dalla vendita stipulata con atto pubblico in data 23.12.2013.
Voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alle azioni di responsabilità esperite nei confronti dell'amministratore della il sig. essendo tale CP_2 Controparte_2 legittimazione spettante esclusivamente alla società e non essendo il socio accomandatario legittimato ad agire in nome e conto della società né in sua sostituzione processuale, e non essendo ammessa azione surrogatoria da parte del socio accomandante e ciò anche perché agirebbe in conflitto di interessi con la società.
Voglia inoltre accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del socio accomandante in relazione a tutte le azioni di responsabilità proposte uti singulus in quanto relative a danni astrattamente solo indirettamente riferibili al socio e comunque perché la titolarità delle azioni di responsabilità della società nei confronti
4 dell'amministratore spetta soltanto al legale rappresentante della società, e richiede che preventivamente sia stata deliberata dall'assemblea dei soci.
IV)- In via ulteriormente principale e nel merito: Voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'azione e la domanda di responsabilità dei convenuti, socio accomandatario e società, e di condanna degli stessi per aver omesso la restituzione ed il rimborso in favore dell'attore socio accomandante dei finanziamenti dallo stesso effettuati alla società per la esistenza anche attuale di obbligazioni sociali insoddisfatte, e voglia comunque rigettare la domanda attore ed accertare e dichiarare che il preteso credito dell'attore è postergato ex lege anche ai sensi dell'art.2467 cod.civ. rispetto ai crediti sociali che sono stati estinti attraverso l'atto di compravendita per cui è causa.
In ogni caso voglia rigettare la domanda in relazione alla quantificazione dei finanziamenti indicata dall'attore, che non corrisponde alla reale situazione contabile.
III)- In via ulteriormente principale e nel merito: voglia accertare e dichiarare che la scrittura privata sottoscritta in data 5.12.2005 non costituisce un contratto preliminare e non contiene nessuna manifestazione di volontà né obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile oggetto della domanda di revocatoria, e conseguentemente voglia accertare che i convenuti non sono inadempienti rispetto a tale scrittura, e che l'attore non ha mai acquisito il diritto al trasferimento in proprietà a suo favore di nessun immobile costruito dalla CP_2
[...]
In via subordinata: per l'eventualità in cui dovesse ritenersi che la scrittura privata del 5.12.2005 costituisce invece un contrato preliminare voglia accertarne e dichiararne la nullità ed inefficacia per indeterminatezza dell'immobile asseritamente promesso in vendita e delle sue caratteristiche essenziali, per indeterminatezza del prezzo, ed in via ulteriormente gradata voglia accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare per estinzione dei diritti da esso nascenti per intervenuta prescrizione, e per l'effetto voglia rigettare la domanda ex art.2932 cod.civ.
IV)- In via assolutamente gradata: in ogni caso in cui si ritenesse la competenza di codesto Tribunale e venisse accertata e ritenuta qualsiasi responsabilità del convenuto si eccepisce in compensazione Controparte_2 il credito dal medesimo vantato nei confronti della società a titolo di finanziamento soci come in premessa indicato con quanto dovesse lo stesso essere condannato a pagare all'attore, il quale è comunque a sua volta debitore nei confronti del socio accomandatario per le maggiori somme versate a titolo di finanziamento socio.
V)- In ogni caso: Voglia condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 cpc, per aver proposto le azioni dinanzi a Giudice manifestamente incompetente per materia, e per aver proposto domande manifestamente inammissibili e comunque infondate nella consapevolezza della infondatezza e dei diritti azionati, e tacendo di aver autorizzato i contratti che ha asserito esser stati stipulati dall'accomandatario senza
l'autorizzazione dell'assemblea, e comunque per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ed in ogni
5 caso senza la normale prudenza. Per l'effetto voglia condannare l'attore, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da liquidarsi con la sentenza, ivi compresa quella che deciderà sulla competenza, ed in ogni caso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.96 cpc, quando pronuncerà sulle spese, voglia condannare l'attore soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ed adeguata all'entità degli affari oggetto di causa che si indicano in almeno € 51.000,00.
In ogni caso: con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi per difesa del convenuto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato antistatario in forza di espressa dichiarazione contenuta nella procura.
VI)- In via istruttoria: sin d'ora chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, ed all'esito, in caso di fallanza, l'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze già articolate nella superiore premessa di fatto, e di quelle in appresso indicate oltre a quelle che verranno capitolate nel termine di cui all'183 cpc che sin d'ora chiede concedersi”.
A sostegno delle proprie difese, deduceva che:
− nonostante la partecipazione paritaria nella il socio sin CP_2 Controparte_1
dall'inizio dell'attività, aveva contribuito in misura minimale alle necessità finanziarie della società e, comunque, in modo notevolmente inferiore al socio accomandatario;
− il convenuto, essendo personalmente ed illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali, era stato costretto ad effettuare ripetuti e consistenti apporti finanziari in considerazione dell'esistenza di debiti sociali che, a fronte della postergazione dei finanziamenti soci non restituibili fino a quando non fossero stati estinti i debiti sociali, obbligavano l'accomandatario a provvedere alla estinzione delle obbligazioni della società;
− l'attività gestoria, pertanto, era stata da sempre svolta dal con la totale CP_2
condivisione del socio accomandante che partecipava a tutte le decisioni amministrative;
− era stato proprio a proporre l'investimento per cui è causa e a curare la Controparte_1
conclusione del contratto di acquisto di un terreno edificabile, sito in Cupra Marittima, via
Adriatica, ove la società aveva costruito un fabbricato destinato a civile abitazione su quattro piani e la cui edificazione e mancata vendita di tutti gli appartamenti aveva generato l'indebitamento sociale;
− la travagliata vicenda edificatoria, con risvolti giudiziari, aveva impedito di concludere, nel corso dell'attività costruttiva, le vendite degli appartamenti, stante anche l'incertezza del destino del titolo edilizio;
tuttavia, per la ultimazione del fabbricato, la aveva, CP_2 comunque, dovuto sostenere gli ingenti costi di costruzione per fronteggiare i quali si era reso
6 necessario un finanziamento dei soci che non aveva coinvolto che, anzi, si era Controparte_1 sottratto allo stesso;
− nonostante le rassicurazioni date dal sul reperimento di acquirenti degli CP_1 appartamenti costruiti, la non riusciva ad alienare gli stessi. In questo contesto, CP_2
l'indebitamento cresceva e, nonostante gli imponenti sforzi finanziari dell'accomandatario, non si riuscivano più a pagare i debiti verso fornitori e verso le banche;
− sul versante del finanziamento soci in favore della le somme erogate da CP_2
ciascun socio, sino al 03.01.2012, erano state riconosciute con la sottoscrizione, anche da parte del socio del verbale dell'assemblea dei soci, allegato sub n. 3 e, sino al giugno 2018, CP_1 il socio accomandatario aveva effettuato finanziamenti in favore della CP_2 CP_2 per complessivi euro 447.725,00, mentre il socio accomandante aveva versato CP_1 soltanto la minor somma di euro 148.222,00;
− a fronte della predetta situazione debitoria della e del rifiuto del socio CP_2 di finanziare la società o di pareggiare il finanziamento dell'altro socio, CP_1 CP_2 si vedeva costretto ad effettuare la vendita dell'appartamento posto al piano quarto,
[...] ancora allo stato grezzo, stante la mancanza di mezzi finanziari per il suo completamento, e ciò al fine di reperire risorse necessarie per estinguere i debiti bancari scaduti ed in scadenza, evitando che i creditori avviassero il pignoramento delle unità immobiliari rimaste invendute;
− si era, allora, offerto di acquistare l'appartamento per un prezzo di euro CP_4
350.000,00 e, prima di accettare questa proposta di acquisto, il socio accomandatario riteneva di preferire in tale acquisto il socio accomandante Inviava, pertanto, in data CP_1
07.06.2018, al socio la raccomandata a.r. contenente anche l'offerta di vendita al medesimo prezzo, con invito di far conoscere entro il prefissato termine l'intenzione di acquistare o meno l'immobile;
− il socio riteneva di non voler acquistare il predetto appartamento tanto che CP_1
neppure aveva mai comunicato alla una sua volontà in tale senso;
CP_2
− era, pertanto, questo il contesto in cui era maturata la necessità di addivenire alla stipula, in data 24.07.2018, dell'atto pubblico di compravendita per notar col quale la Per_2 CP_2 vendeva ad l'immobile in corso di costruzione e allo stato grezzo e
[...] CP_4
l'acquirente pagava contestualmente il prezzo di euro 366.400,00, comprensivo di Iva, a mezzo assegni circolari che venivano versati da sul conto corrente bancario acceso Controparte_2 dalla venditrice presso la Carifermo, n. 40064666; CP_2
7 − con il prezzo ricavato da tale vendita, l'accomandatario estingueva i Controparte_2
debiti accumulati dalla con la alla quale, dopo l'accredito in conto CP_2 CP_5 corrente avvenuto il 24.07.2018 del prezzo versato da bonificava, in data CP_4
27.07.2018, la somma di euro 98.000,00, ad estinzione della esposizione da fido. Inoltre, la differenza del prezzo veniva portata in compensazione dalla Carifermo ad estinzione del relativo debito e, successivamente a tale estinzione, era possibile procedere alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile venduto ad Come risultava dal bilancio della CP_4
al 31.12.2018, il debito verso la si era ridotto ad euro 5.201,02 CP_2 Controparte_6 mentre il debito verso si era ridotto ad euro 3.590,00; CP_5
− nella premessa dell'atto pubblico di vendita del 24.07.2018, si faceva presente che il socio accomandatario era stato legittimato alla stipula dell'atto in virtù dei poteri attribuitigli dai vigenti patti sociali ed in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 25 settembre
2013;
− nessuna violazione era stata messa in atto con riguardo all'art. 7, al contrario, anche il socio con la delibera di assemblea del 25.09.2013, dal medesimo sottoscritta, Controparte_1 aveva autorizzato il socio amministratore unico a vendere tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito a Cupra Marittima, in via Adriatica Sud;
− non era vero che, con la scrittura sottoscritta in data 05.12.2005, la si era CP_2
obbligata a vendere l'appartamento posto al piano quarto a il quale, del resto, Controparte_1 non aveva voluto acquistarlo neanche dopo che il glielo aveva offerto in vendita per CP_2 iscritto preferendolo a qualsiasi altro acquirente;
− la predetta scrittura privata, oltre a non costituire un contratto preliminare di vendita di immobili, era comunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per indeterminatezza del prezzo. In ogni caso, le obbligazioni asseritamente sorte da tale scrittura erano ampiamente prescritte e, comunque, superate dalla delibera assembleare del 25.09.2013, già oggetto, in altro giudizio, di querela di falso da parte dell'odierno attore;
− prima di introdurre il presente giudizio aveva notificato, in data Controparte_1
30.06.2020, istanza di arbitrato nominando l'arbitro di propria elezione nella persona del rag.
, invitando e la a comunicare Persona_3 Controparte_2 CP_2
l'eventuale accordo sull'arbitro unilateralmente nominato e ottenendo risposta negativa dal convenuto;
8 − anche l'altra vendita di immobile compiuta dall'accomandatario il Controparte_2
23.12.2013, era stata autorizzata espressamente dal socio come risultante dallo CP_1 stesso atto pubblico in virtù di delibera dell'Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2013 riportata alla pagina 26 del Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci, regolarmente tenuto e vidimato ai sensi di legge;
− in rito, poi, doveva essere eccepita l'incompetenza del Tribunale di Fermo per essere competente il Tribunale delle Imprese;
− nel merito, doveva essere eccepita la nullità della previsione contenuta nell'art.7 dell'atto costitutivo per contrarietà col divieto stabilito dall'art.2320 c.c., per il socio accomandante, di partecipare ad una categoria di atti di amministrazione della società in accomandita semplice e perché il socio accomandatario era titolare ex lege del potere di compiere atti di amministrazione della società in accomandita semplice;
− l'azione di responsabilità e risarcitoria, ex art. 2395 c.c., era inammissibile o, comunque, infondata per difetto di legittimazione attiva in capo al socio accomandante per pretesi danni asseritamente arrecati dal socio accomandatario al patrimonio sociale che costituivano danni solo riflessi nei riguardi del soci. L'azione ex art. 2395 c.c. era, infatti, prevista soltanto per i danni arrecati direttamente al socio, nel caso di specie, neppure dedotti;
− in via subordinata, comunque, doveva eccepirsi la prescrizione dell'azione con riferimento alla vendita stipulata con atto pubblico del 23.12.2013, per decorso del relativo termine quinquennale;
− l'attore era privo di legittimazione anche con riferimento all'azione ex art. 2660 c.c.;
− ancora, la domanda di restituzione dei finanziamenti era inammissibile, improponibile o infondata tenuto conto dell'operatività del divieto per la e per il suo legale CP_2 rappresentante di rimborsare il finanziamento al socio accomandante in Controparte_1 presenza di obbligazioni sociali insoddisfatte. Il credito, infatti, era postergato ai sensi dell'art.2467 c.c. rispetto ai creditori sociali, in assenza di qualsivoglia privilegio;
− doveva, poi, essere contestata la ricostruzione contabile effettuata dall'attore per il tramite della relazione tecnica di parte redatta dal rag. , in quanto non Persona_4 corrispondente alla realtà ed ai versamenti realmente eseguiti dal socio accomandante in favore della società. Piuttosto, la consistenza dei finanziamenti dei due soci era CP_1 quella riconosciuta, anche dall'attore, con la sottoscrizione del verbale di assemblea dei soci del
03.01.2012;
9 − infondata era, ancora, la domanda risarcitoria legata al dedotto inadempimento del contratto preliminare di vendita, del tutto non ricorrente nel caso di specie e, comunque, nullo per i motivi di cui sopra;
− i due contratti di vendita di immobili erano stati legittimamente stipulati dal socio accomandatario nell'esclusivo interesse e vantaggio della società allo scopo di reperire mezzi finanziari da destinare al pagamento dei costi per la costruzione dell'edificio e alla estinzione del mutuo ipotecario e di altri debiti bancari e sociali.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 25.02.2021, dinanzi al giudice precedentemente designato all'istruttoria, la parte attrice proponeva querela di falso sulla delibera assembleare datata 25.09.2013, prodotta dalla controparte sub doc. 8 degli allegati.
In particolare, la parte attrice impugnava la validità della scrittura sia in ordine alla data delle dichiarazioni da essa estrapolabili, sia in quanto non riferibile al sottoscrittore Controparte_1 il quale negava che la dichiarazione resa fosse a lui riconducibile. Nel caso della delibera in questione si lamentava, inoltre, il riempimento abusivo di un foglio in bianco e la difformità tra quanto risultante dalla dichiarazione rispetto alla convenzione, tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione.
All'esito dei termini concessi, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, trattenuta la causa in decisione, rimetteva la causa sul ruolo e gli atti al Presidente del Tribunale rilevando l'esorbitanza della materia oggetto del fascicolo rispetto a quelle che il Giudice
Onorario poteva conoscere e definire.
Il fascicolo, pertanto, veniva assegnato alla scrivente magistrato la quale, previa reiterazione delle domande da parte dei procuratori dinanzi a sé, sospeso il procedimento principale, istruiva il giudizio incidentale avente ad oggetto la querela di falso, autorizzando la presentazione della querela.
All'udienza del 23.01.2025, fissata ex art. 223 c.p.c., il procuratore della parte attrice ribadiva la presentazione di querela di falso avverso il verbale di assemblea dei soci del 25.09.2013.
Il procuratore delle parti convenute, interpellato, ribadiva di volersi avvalere del documento e chiedeva, preliminarmente, la revoca della ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio e veniva ammessa la presentazione della querela di falso.
Deduceva che la delibera del 25.09.2013 era documento irrilevante non essendo, nemmeno potenzialmente, idoneo ad incidere sulla validità dell'atto pubblico stipulato Controparte_2 quale socio accomandatario della il 24.07.2018 per Notar derivandogli CP_2 Per_2 il potere di stipulare l'atto pubblico, in nome e per conto della società, direttamente dalla legge
10 (ex art.2318 c.c.) ed essendo vietato al socio accomandante di intervenire nella deliberazione di atti di amministrazione (ex art.2320 c.c.), essendo, altresì, nulla la clausola statutaria che subordinava l'esercizio del potere del socio accomandatario a una autorizzazione del socio accomandante da esprimersi mediante delibera assembleare (cfr. conforme Cass.Civ., Sez.I,
6.6.2000, n.7554, rv.537289).
Richiamava, al riguardo, il principio della inammissibilità della querela di falso nella ipotesi di irrilevanza del documento impugnato affermato da Cass. Civ. n.7186/2022 e n.4310/2002.
In ogni caso, la querela di falso proposta in via incidentale era tardiva, poiché l'esigenza per scaturiva dalla conoscenza dell'atto tacciato di falsità che preesisteva Controparte_1 all'introduzione del presente giudizio, essendo l'attore a conoscenza di tale delibera sin dalla stipula dell'atto pubblico per Notar del 24.7.2018 nel quale la delibera veniva Per_2 espressamente richiamata e, nonostante l'atto pubblico fosse stato depositato dallo stesso con l'atto di citazione, nessuna querela di falso era stata proposta in via principale CP_1 con tale atto.
La querela di falso era inammissibile, ancora, in quanto palesemente pretestuosa considerato che aveva sottoscritto anche tutti i verbali successivi a quello del 25.9.2013, Controparte_1 inseriti nel registro delle adunanze costituito da pagine numerate, bollate e vidimate, senza mai rilevare alcuna falsità del verbale del 25.9.2013.
Ulteriori profili di inammissibilità derivavano dalla circostanza per la quale la controparte nemmeno aveva indicato il giorno esatto in cui sarebbe stato sottoscritto dal il CP_1 preteso “foglio in bianco” essendosi limitato ad indicare, solo nel capitolo di prova formulato all'udienza, il “periodo novembre 2014” laddove il verbale oggetto di querela era dell'anno 2013 ed era in inserito in un libro Verbali delle assemblee con pagine numerate e contenente, alle pagine successive a quella oggetto di querela, i verbali delle adunanze tenutesi dopo l'assemblea del
15.09.2013, alle quali adunanze pure il aveva partecipato sottoscrivendone i relativi CP_1 verbali senza nulla rilevare in ordine al contenuto del precedente verbale del 15.09.2013.
Da ultimo, in base al principio di non contestazione, il richiamo nell'atto pubblico del
24.07.2018, prodotto dall'attore, alla delibera assembleare del 25.09.2013 senza contestarne la veridicità con l'atto di citazione costituiva anche una tacita ammissione della sua autenticità.
Previa esibizione del documento e descrizione dello stesso, il giudice si riservava sull'ammissione delle prove.
11 All'esito, ritenute inammissibile le prove testimoniali articolate dall'attore, veniva ammessa la sola prova per interpello, dopo l'assunzione della quale la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda svolta dall'attore va dichiarata inammissibile.
Il Collegio ai fini del decidere intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del
09/01/2019).
Preliminarmente e in punto di diritto va rilevato che l'art. 221 c.p.c. prevede al secondo comma che “la querela deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza”.
Pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente, ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'art. 221 c.p.c. pone a carico dell'attore l'obbligo di indicare tutti gli elementi e le prove a supporto della dedotta falsità, secondo i modi stabiliti dalla legge processuale – fermo che il querelante può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e, quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore (cfr. Cass. 6050/1998; Cass. n.
4571/1983; Cass. n. 3833/1994).
La richiamata giurisprudenza ha pertanto ritenuto che: a) ai fini dell'ammissibilità della
CTU (cfr. Cass. II, n. 3131/1980), l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura) - atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della
12 scrittura (cfr. Cass. VI, n. 13078/2016); b) la prova testimoniale va richiesta mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 c.p.c. delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (cfr. Cass. III, n.
4720/2019; Cass. lav., n. 1537/2001).
L'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il comma 2 dell'art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullità (e, quindi, di inammissibilità della querela), risulta non necessaria solo allorché la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione (cfr.
Cass. II, n. 10874/2018; Cass. II, n. 8230/1990).
In specie, la domanda svolta dall'attore va dichiarata inammissibile, non risultando offerta dallo stesso alcuna congrua prova della falsità.
In sede di proposizione della querela, nonché all'udienza del 23.01.2025 l'attore, a dimostrazione del riempimento del foglio costituente verbale di assemblea dei soci, si è limitato ad affermare che avrebbe sottoscritto una serie di fogli in bianco del libro dei Controparte_1 verbali, nel periodo di novembre 2014 e, dunque, successivamente allo stesso svolgimento dell'assemblea – risalente al 25.09.2013 – poi oggetto del verbale di cui al documento impugnato con la querela, allorché lo stesso si trovava ricoverato in ospedale.
Secondo le prospettazioni dell'attore, più nello specifico, si sarebbe Controparte_2 recato nell'ospedale ove era ricoverato e avrebbe sottoposto al socio, ai fini Controparte_1 della sottoscrizione, fogli in bianco del libro “verbali di assemblea” societario ai fini dell'autorizzazione di non meglio precisate attività necessarie all'attività d'impresa.
In questi termini, si desume come la querela di falso non abbia ad oggetto la paternità della sottoscrizione bensì la paternità delle dichiarazioni contenute nel verbale in quanto incompatibili con la volontà di del tutto opposta a quella di autorizzare la Controparte_1 vendita generalizzata degli immobili siti in Cupra Marittima, Via Adriatica Sud, n. 13.
La suddetta incompatibilità tra le volontà espresse in momenti diversi, anche emergente dallo statuto e dalle successive delibere, peraltro, non può essere da sola idonea a dimostrare il riempimento abusivo del verbale in questione, laddove si tenga conto delle plurime vicende che, nel corso dei periodi in cui si snoda l'attività societaria, possono far emergere situazioni di fatto foriere di rivisitazioni in capo ai soci, in merito alle scelte da compiere.
Procedendo nell'analisi delle circostanze poste a fondamento della richiesta querela, allora, deve osservarsi che, quali elementi probatori, l'attore ha formulato capitoli sia da
13 sottoporre alla controparte, in sede di prova per interrogatorio formale, sia da sottoporre ai testimoni individuati nel verbale dell'udienza del 23.01.2025.
Sentito all'udienza del 12.03.2025, sui capitoli ammessi limitatamente Controparte_2 all'interrogatorio formale delle parti convenute, lo stesso ha negato di essersi mai recato in ospedale a far visita a con ciò, com'è ovvio, negando la stessa circostanza Controparte_1 relativa alla sottoposizione al socio, per la firma, del libro dei verbali. La sola circostanza affermata dal relativa alla sua conoscenza di un ricovero del neppure CP_2 CP_1 individuato temporalmente, nulla aggiunge in termini di prova confessoria circa la fondatezza delle ragioni fatte valere dall'attore in sede di proposizione della querela di falso.
Nessun altro elemento probatorio della falsità è stato offerto nel corso del giudizio dall'attore in quanto nessun valore probatorio appare potersi attribuire ai capitoli articolati ai fini della richiesta prova per testimoni.
Ed invero, con riguardo ai capitoli di prova testimoniale articolati dall'attore, gli stessi sono stati formulati in termini del tutto generici. In particolare, i detti capitoli di prova non appaiono decisivi, considerato che essi non sono in grado di individuare temporalmente il menzionato ricovero dell'attore – asseritamente risalente al novembre 2014 – rispetto alla data in cui si sarebbe tenuta l'assemblea (25.09.2013; cfr. verbale di udienza del 23.01.2025: “vero è che” nel periodo novembre 2014 si recava nell'ospedale ove era ricoverato e Controparte_2 Controparte_1 sottoponeva allo stesso fogli in bianco del libro “verbali di assemblea” societario, da sottoscrivere e che CP_1 provvedeva a farlo esponendo che era necessario per l'attività d'impresa?”).
[...]
Ancora, gli stessi non consentono di chiarire quali e quanti fogli in bianco
[...] avesse sottoscritto, rilevato come il documento relativo alla delibera per cui è causa CP_1 sarebbe stato firmato in un momento successivo allo svolgimento della stessa assemblea e comunque inserito in un libro numerato progressivamente dal quale non è emersa, aliunde, prova della manomissione.
Quanto poi all'argomento relativo alla questione per la quale il libro dei verbali contente il documento in questione, sulla facciata sulla quale è impresso il contenuto della delibera e la firma di “…sullo sfondo presenta un tratto verosimilmente riconducibile ad una barratura Controparte_1
a matita, dall'angolo superiore destro, sino all'angolo inferiore sinistro, con un segno a matita, più o meno al centro della suddetta barratura. Sia la barratura, sia il segno grafico appaiono verosimilmente cancellati con la gomma”, deve osservarsi come le prove orali articolate non consentono di provare una previa cancellatura del tratto a matita proprio nell'occasione della sottoscrizione apposta dall'attore e al preciso scopo del riempimento abusivo.
14 Del resto, neppure nel corso del giudizio l'attore ha meglio circoscritto il periodo di ricovero, né ha prodotto la relativa documentazione sanitaria – dallo stesso reperibile anche presso lo stesso ospedale, neanche specificamente individuato – di cui aveva riservato il deposito.
La svolta querela di falso, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di elementi e prove della falsità ex art. 221, comma 2 c.c..
Considerate le peculiarità del caso e le posizioni assunte dalle parti, le spese di lite relative alla presente fase vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. R.G. 1807-1/2020, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta, in via incidentale, da
[...]
CP_1
❖ COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, del 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sara Marzialetti Presidente Dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore Dott.ssa Lucia Rocchi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1807-1/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
O, elett resso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
( ), con il Controparte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. SERGIO izzo in virtù di procura in atti;
CONVENUTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: Querela di Falso Incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento Controparte_2 Controparte_2 delle seguenti conclusioni:
1 “ACCERTARE i fatti come suesposti e, di conseguenza, DICHIARARE la responsabilità extra- contrattuale di ex art. 2395 C.C. nei confronti di per il danno subito per Controparte_2 Controparte_1 la violazione dell'obbligo statutario ex art. 7 del contratto di costituzione della società relativo all'amministrazione sociale nonché DICHIARARE la responsabilità di per gli stessi motivi Controparte_2 per i danni arrecati alla società ex art. 2260 C.C. di cui l'istante è altro unico socio CP_2 accomandante:
- ACCERTARE i fatti come suesposti e, di conseguenza, DICHIARARE la responsabilità contrattuale di in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della per la violazione della Controparte_2 CP_2 scrittura privata del 5.12.2005;
- CONDANNARE, di conseguenza, al ristoro, in favore del socio accomandante Controparte_2
e della a ciascuno per quanto di ragione, dei danni derivati dalla violazione Controparte_1 CP_2 dell'obbligo statutario suindicato consistenti nella differenza di introito che sarebbe derivato per CP_1
e per la dalla vendita in favore di terzi al prezzo di mercato dei beni immobili indicati in
[...] CP_2 premessa quantificato in €. 500.00,00 e/o della diversa somma per la quale sin da ora si chiede idonea CTU al fine di determinare la differenza tra il valore della vendita risultante agli atti ed il valore di mercato;
- CONDANNARE in proprio e nella qualità di al Controparte_2 CP_3 CP_2 risarcimento, in favore di dei danni derivati dalla violazione del preliminare di vendita del Controparte_1
5.12.2005 pari alla perdita di controvalore economico dei beni immobili oggetto della scrittura e quantificato in
€. 700.000,00 e/o della diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche a seguito di eventuale CTU
…”.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− con atto pubblico, a Rogito del Notaio del 12.03.2003, veniva costituita la Persona_1
società in accomandita semplice con denominazione “ , Controparte_2 con sede in Campofilone, Via Saponificio, n. 13, tra i soci – socio Controparte_1 accomandante e titolare del 50% delle quote societarie – e – socio Controparte_2 accomandatario e titolare del restante 50% delle quote, nonché amministratore della società avente ad oggetto l'attività immobiliare ed edilizia;
− l'art. 7 del contratto prevedeva che “per ogni atto ed operazione di straordinaria amministrazione
l'amministratore unico dovrà essere previamente autorizzato dall'assemblea ordinaria dei soci (ossia da tutti i soci accomandatari ed accomandanti) da riportarsi regolarmente nel libro “verbali di assemblea di detta società”, esemplificativamente indicando gli atti di acquisto e vendita di beni immobili;
− la operava al fine di realizzare un fabbricato sito in Cupra Marittima (Ap), CP_2
via Adriatica sud n.19, previo acquisto del terreno su cui edificare. I soci e la società
2 concordavano espressamente e per iscritto che a dovessero andare in uso, a Controparte_1 mezzo dell'acquisto, gli immobili da realizzare a quota +16,50 e che a Controparte_2 dovessero andare in uso, a mezzo dell'acquisto, gli immobili da realizzare a quota +13,50 e l'unico immobile a quota 10,50, lato nord del fabbricato;
− tuttavia, contrariamente alla pattuizione statutaria e alla scrittura, costituente un preliminare di vendita, una volta realizzato quasi per intero il fabbricato, la in CP_2 persona di in data 24.07.2018, con atto a rogito del Notaio Controparte_2 Per_2 vendeva ad figlio del convenuto, i beni compromessi in vendita a CP_4 [...]
e meglio descritti in atti;
CP_1
− l'attore, inoltre, veniva a conoscenza, a mezzo di verifiche presso la Conservatoria del
Registri immobiliari, di altre vendite di cespiti, risalenti al 23.12.2013, fatte dal nella CP_2 qualità e in violazione dell'art. 7, sempre nei confronti del figlio meglio individuate in CP_4 atti;
− nonostante l'esplicita richiesta, fondata sia sulle scritture contabili, sia sui versamenti di denaro a titolo di finanziamento effettuati dal socio accomandante questi non Controparte_1 aveva visto la restituzione della somma prestata pari ad euro 298.222,00, pertanto, era necessario chiederne giudizialmente il rimborso;
− ed invero, era evidente l'illegittimo comportamento del socio accomandatario e amministratore convenuto per la violazione dell'art. 7 dello statuto, con diritto al risarcimento del danno arrecati alla e al socio accomandante;
CP_2
− risultava, inoltre, l'inadempimento contrattuale della società nei confronti dell'attore per la violazione della scrittura privata del 05.12.2005, con il conseguente diritto al risarcimento del danno provocato al promissario acquirente;
− da ultimo, altrettanto dimostrato era l'inadempimento della società nei confronti del per la violazione dell'obbligo di restituzione delle somme conferite dal socio a titolo CP_1 di finanziamento, con conseguente diritto al rimborso delle stesse.
Si costituivano in giudizio e la Controparte_2 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Giudice Unico designato, ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione reietta,
I)- In preliminare ed in rito: Voglia accertare e dichiarare con sentenza l'incompetenza del Tribunale di
Fermo e la competenza esclusiva per materia e per territorio del Tribunale delle imprese Sezione specializzata in materia di impresa in relazione alle azioni proposte per fatti inerenti i rapporti intercorsi tra l'attore quale socio
3 accomandante e la società ed il socio accomandatario comprese le azioni di CP_2 Controparte_2 responsabilità ex art.2395 e 2260 cod.civ. del socio accomandatario promosse dal socio accomandante per pretesa violazione degli obblighi nascenti dall'atto costitutivo della società, e per le azioni di responsabilità e risarcimento in relazioni ad atti di gestione compiuti dall'amministratore e dalla società, nonché per l'azione di restituzione dei finanziamenti socio compresa quella sociale di responsabilità del socio accomandatario, e comunque in relazione a tutte le domande proposte dall'attore.
II)- In via principale nel merito: accertata e dichiarata la nullità e/o inefficacia della previsione contenuta nell'art.7 dell'atto costitutivo della per contrarietà col divieto previsto dall'art.2320 cod.civ. per il CP_2 socio accomandante di partecipare ad una intera categoria di atti di amministrazione, come Controparte_1 quelli di straordinaria amministrazione, e perché il convenuto socio accomandatario era ed è titolare ex lege del potere di compiere individualmente atti di straordinaria amministrazione, voglia rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni azione attorea fondata sul falso ed erroneo presupposto che i convenuti per poter stipulare i contratti di vendita per i quali è causa non necessitavano di alcuna delibera dell'assemblea dei soci, e che in ogni caso entrambi gli atti di vendita contestati erano preceduti da due delibere assembleari che ne autorizzavano la stipula sottoscritte anche dall'attore. Vogli altresì accertare e ritenere che né l'atto costitutivo, né lo statuto sociale, della possono condizionare o subordinare la stipula da parte dell'accomandatario ad una CP_2 preventiva delibera assembleare autorizzativa anche da parte dell'altro socio accomandante, e per l'effetto voglia rigettare le domande attore essendo i due contratti di vendita legittimamente stipulati da Controparte_2
III)- In via ulteriormente principale e nel merito: Voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque infondatezza di tutte le azioni di responsabilità del socio accomandatario e della società e delle conseguenti domande di condanna dei convenuti al risarcimento di imprecisati ed inesistenti danni in conseguenza degli atti di gestione della ed in particolare in conseguenza dei due atti di vendita del 23.12.2013 e del CP_2
24.7.2918. In subordine voglia accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale in relazione alle azioni di responsabilità con riferimento all'atto di gestione sociale costituito dalla vendita stipulata con atto pubblico in data 23.12.2013.
Voglia accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento alle azioni di responsabilità esperite nei confronti dell'amministratore della il sig. essendo tale CP_2 Controparte_2 legittimazione spettante esclusivamente alla società e non essendo il socio accomandatario legittimato ad agire in nome e conto della società né in sua sostituzione processuale, e non essendo ammessa azione surrogatoria da parte del socio accomandante e ciò anche perché agirebbe in conflitto di interessi con la società.
Voglia inoltre accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del socio accomandante in relazione a tutte le azioni di responsabilità proposte uti singulus in quanto relative a danni astrattamente solo indirettamente riferibili al socio e comunque perché la titolarità delle azioni di responsabilità della società nei confronti
4 dell'amministratore spetta soltanto al legale rappresentante della società, e richiede che preventivamente sia stata deliberata dall'assemblea dei soci.
IV)- In via ulteriormente principale e nel merito: Voglia accertare e dichiarare l'inammissibilità e comunque rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto, l'azione e la domanda di responsabilità dei convenuti, socio accomandatario e società, e di condanna degli stessi per aver omesso la restituzione ed il rimborso in favore dell'attore socio accomandante dei finanziamenti dallo stesso effettuati alla società per la esistenza anche attuale di obbligazioni sociali insoddisfatte, e voglia comunque rigettare la domanda attore ed accertare e dichiarare che il preteso credito dell'attore è postergato ex lege anche ai sensi dell'art.2467 cod.civ. rispetto ai crediti sociali che sono stati estinti attraverso l'atto di compravendita per cui è causa.
In ogni caso voglia rigettare la domanda in relazione alla quantificazione dei finanziamenti indicata dall'attore, che non corrisponde alla reale situazione contabile.
III)- In via ulteriormente principale e nel merito: voglia accertare e dichiarare che la scrittura privata sottoscritta in data 5.12.2005 non costituisce un contratto preliminare e non contiene nessuna manifestazione di volontà né obbligo di trasferire la proprietà dell'immobile oggetto della domanda di revocatoria, e conseguentemente voglia accertare che i convenuti non sono inadempienti rispetto a tale scrittura, e che l'attore non ha mai acquisito il diritto al trasferimento in proprietà a suo favore di nessun immobile costruito dalla CP_2
[...]
In via subordinata: per l'eventualità in cui dovesse ritenersi che la scrittura privata del 5.12.2005 costituisce invece un contrato preliminare voglia accertarne e dichiararne la nullità ed inefficacia per indeterminatezza dell'immobile asseritamente promesso in vendita e delle sue caratteristiche essenziali, per indeterminatezza del prezzo, ed in via ulteriormente gradata voglia accertare e dichiarare l'inefficacia del contratto preliminare per estinzione dei diritti da esso nascenti per intervenuta prescrizione, e per l'effetto voglia rigettare la domanda ex art.2932 cod.civ.
IV)- In via assolutamente gradata: in ogni caso in cui si ritenesse la competenza di codesto Tribunale e venisse accertata e ritenuta qualsiasi responsabilità del convenuto si eccepisce in compensazione Controparte_2 il credito dal medesimo vantato nei confronti della società a titolo di finanziamento soci come in premessa indicato con quanto dovesse lo stesso essere condannato a pagare all'attore, il quale è comunque a sua volta debitore nei confronti del socio accomandatario per le maggiori somme versate a titolo di finanziamento socio.
V)- In ogni caso: Voglia condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art.96 cpc, per aver proposto le azioni dinanzi a Giudice manifestamente incompetente per materia, e per aver proposto domande manifestamente inammissibili e comunque infondate nella consapevolezza della infondatezza e dei diritti azionati, e tacendo di aver autorizzato i contratti che ha asserito esser stati stipulati dall'accomandatario senza
l'autorizzazione dell'assemblea, e comunque per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, ed in ogni
5 caso senza la normale prudenza. Per l'effetto voglia condannare l'attore, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da liquidarsi con la sentenza, ivi compresa quella che deciderà sulla competenza, ed in ogni caso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.96 cpc, quando pronuncerà sulle spese, voglia condannare l'attore soccombente al pagamento in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ed adeguata all'entità degli affari oggetto di causa che si indicano in almeno € 51.000,00.
In ogni caso: con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e compensi per difesa del convenuto da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato antistatario in forza di espressa dichiarazione contenuta nella procura.
VI)- In via istruttoria: sin d'ora chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale dell'attore, ed all'esito, in caso di fallanza, l'ammissione della prova testimoniale su tutte le circostanze già articolate nella superiore premessa di fatto, e di quelle in appresso indicate oltre a quelle che verranno capitolate nel termine di cui all'183 cpc che sin d'ora chiede concedersi”.
A sostegno delle proprie difese, deduceva che:
− nonostante la partecipazione paritaria nella il socio sin CP_2 Controparte_1
dall'inizio dell'attività, aveva contribuito in misura minimale alle necessità finanziarie della società e, comunque, in modo notevolmente inferiore al socio accomandatario;
− il convenuto, essendo personalmente ed illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali, era stato costretto ad effettuare ripetuti e consistenti apporti finanziari in considerazione dell'esistenza di debiti sociali che, a fronte della postergazione dei finanziamenti soci non restituibili fino a quando non fossero stati estinti i debiti sociali, obbligavano l'accomandatario a provvedere alla estinzione delle obbligazioni della società;
− l'attività gestoria, pertanto, era stata da sempre svolta dal con la totale CP_2
condivisione del socio accomandante che partecipava a tutte le decisioni amministrative;
− era stato proprio a proporre l'investimento per cui è causa e a curare la Controparte_1
conclusione del contratto di acquisto di un terreno edificabile, sito in Cupra Marittima, via
Adriatica, ove la società aveva costruito un fabbricato destinato a civile abitazione su quattro piani e la cui edificazione e mancata vendita di tutti gli appartamenti aveva generato l'indebitamento sociale;
− la travagliata vicenda edificatoria, con risvolti giudiziari, aveva impedito di concludere, nel corso dell'attività costruttiva, le vendite degli appartamenti, stante anche l'incertezza del destino del titolo edilizio;
tuttavia, per la ultimazione del fabbricato, la aveva, CP_2 comunque, dovuto sostenere gli ingenti costi di costruzione per fronteggiare i quali si era reso
6 necessario un finanziamento dei soci che non aveva coinvolto che, anzi, si era Controparte_1 sottratto allo stesso;
− nonostante le rassicurazioni date dal sul reperimento di acquirenti degli CP_1 appartamenti costruiti, la non riusciva ad alienare gli stessi. In questo contesto, CP_2
l'indebitamento cresceva e, nonostante gli imponenti sforzi finanziari dell'accomandatario, non si riuscivano più a pagare i debiti verso fornitori e verso le banche;
− sul versante del finanziamento soci in favore della le somme erogate da CP_2
ciascun socio, sino al 03.01.2012, erano state riconosciute con la sottoscrizione, anche da parte del socio del verbale dell'assemblea dei soci, allegato sub n. 3 e, sino al giugno 2018, CP_1 il socio accomandatario aveva effettuato finanziamenti in favore della CP_2 CP_2 per complessivi euro 447.725,00, mentre il socio accomandante aveva versato CP_1 soltanto la minor somma di euro 148.222,00;
− a fronte della predetta situazione debitoria della e del rifiuto del socio CP_2 di finanziare la società o di pareggiare il finanziamento dell'altro socio, CP_1 CP_2 si vedeva costretto ad effettuare la vendita dell'appartamento posto al piano quarto,
[...] ancora allo stato grezzo, stante la mancanza di mezzi finanziari per il suo completamento, e ciò al fine di reperire risorse necessarie per estinguere i debiti bancari scaduti ed in scadenza, evitando che i creditori avviassero il pignoramento delle unità immobiliari rimaste invendute;
− si era, allora, offerto di acquistare l'appartamento per un prezzo di euro CP_4
350.000,00 e, prima di accettare questa proposta di acquisto, il socio accomandatario riteneva di preferire in tale acquisto il socio accomandante Inviava, pertanto, in data CP_1
07.06.2018, al socio la raccomandata a.r. contenente anche l'offerta di vendita al medesimo prezzo, con invito di far conoscere entro il prefissato termine l'intenzione di acquistare o meno l'immobile;
− il socio riteneva di non voler acquistare il predetto appartamento tanto che CP_1
neppure aveva mai comunicato alla una sua volontà in tale senso;
CP_2
− era, pertanto, questo il contesto in cui era maturata la necessità di addivenire alla stipula, in data 24.07.2018, dell'atto pubblico di compravendita per notar col quale la Per_2 CP_2 vendeva ad l'immobile in corso di costruzione e allo stato grezzo e
[...] CP_4
l'acquirente pagava contestualmente il prezzo di euro 366.400,00, comprensivo di Iva, a mezzo assegni circolari che venivano versati da sul conto corrente bancario acceso Controparte_2 dalla venditrice presso la Carifermo, n. 40064666; CP_2
7 − con il prezzo ricavato da tale vendita, l'accomandatario estingueva i Controparte_2
debiti accumulati dalla con la alla quale, dopo l'accredito in conto CP_2 CP_5 corrente avvenuto il 24.07.2018 del prezzo versato da bonificava, in data CP_4
27.07.2018, la somma di euro 98.000,00, ad estinzione della esposizione da fido. Inoltre, la differenza del prezzo veniva portata in compensazione dalla Carifermo ad estinzione del relativo debito e, successivamente a tale estinzione, era possibile procedere alla cancellazione dell'ipoteca sull'immobile venduto ad Come risultava dal bilancio della CP_4
al 31.12.2018, il debito verso la si era ridotto ad euro 5.201,02 CP_2 Controparte_6 mentre il debito verso si era ridotto ad euro 3.590,00; CP_5
− nella premessa dell'atto pubblico di vendita del 24.07.2018, si faceva presente che il socio accomandatario era stato legittimato alla stipula dell'atto in virtù dei poteri attribuitigli dai vigenti patti sociali ed in esecuzione della delibera dell'assemblea dei soci in data 25 settembre
2013;
− nessuna violazione era stata messa in atto con riguardo all'art. 7, al contrario, anche il socio con la delibera di assemblea del 25.09.2013, dal medesimo sottoscritta, Controparte_1 aveva autorizzato il socio amministratore unico a vendere tutte le unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito a Cupra Marittima, in via Adriatica Sud;
− non era vero che, con la scrittura sottoscritta in data 05.12.2005, la si era CP_2
obbligata a vendere l'appartamento posto al piano quarto a il quale, del resto, Controparte_1 non aveva voluto acquistarlo neanche dopo che il glielo aveva offerto in vendita per CP_2 iscritto preferendolo a qualsiasi altro acquirente;
− la predetta scrittura privata, oltre a non costituire un contratto preliminare di vendita di immobili, era comunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per indeterminatezza del prezzo. In ogni caso, le obbligazioni asseritamente sorte da tale scrittura erano ampiamente prescritte e, comunque, superate dalla delibera assembleare del 25.09.2013, già oggetto, in altro giudizio, di querela di falso da parte dell'odierno attore;
− prima di introdurre il presente giudizio aveva notificato, in data Controparte_1
30.06.2020, istanza di arbitrato nominando l'arbitro di propria elezione nella persona del rag.
, invitando e la a comunicare Persona_3 Controparte_2 CP_2
l'eventuale accordo sull'arbitro unilateralmente nominato e ottenendo risposta negativa dal convenuto;
8 − anche l'altra vendita di immobile compiuta dall'accomandatario il Controparte_2
23.12.2013, era stata autorizzata espressamente dal socio come risultante dallo CP_1 stesso atto pubblico in virtù di delibera dell'Assemblea dei Soci del 23 dicembre 2013 riportata alla pagina 26 del Libro Verbali dell'Assemblea dei Soci, regolarmente tenuto e vidimato ai sensi di legge;
− in rito, poi, doveva essere eccepita l'incompetenza del Tribunale di Fermo per essere competente il Tribunale delle Imprese;
− nel merito, doveva essere eccepita la nullità della previsione contenuta nell'art.7 dell'atto costitutivo per contrarietà col divieto stabilito dall'art.2320 c.c., per il socio accomandante, di partecipare ad una categoria di atti di amministrazione della società in accomandita semplice e perché il socio accomandatario era titolare ex lege del potere di compiere atti di amministrazione della società in accomandita semplice;
− l'azione di responsabilità e risarcitoria, ex art. 2395 c.c., era inammissibile o, comunque, infondata per difetto di legittimazione attiva in capo al socio accomandante per pretesi danni asseritamente arrecati dal socio accomandatario al patrimonio sociale che costituivano danni solo riflessi nei riguardi del soci. L'azione ex art. 2395 c.c. era, infatti, prevista soltanto per i danni arrecati direttamente al socio, nel caso di specie, neppure dedotti;
− in via subordinata, comunque, doveva eccepirsi la prescrizione dell'azione con riferimento alla vendita stipulata con atto pubblico del 23.12.2013, per decorso del relativo termine quinquennale;
− l'attore era privo di legittimazione anche con riferimento all'azione ex art. 2660 c.c.;
− ancora, la domanda di restituzione dei finanziamenti era inammissibile, improponibile o infondata tenuto conto dell'operatività del divieto per la e per il suo legale CP_2 rappresentante di rimborsare il finanziamento al socio accomandante in Controparte_1 presenza di obbligazioni sociali insoddisfatte. Il credito, infatti, era postergato ai sensi dell'art.2467 c.c. rispetto ai creditori sociali, in assenza di qualsivoglia privilegio;
− doveva, poi, essere contestata la ricostruzione contabile effettuata dall'attore per il tramite della relazione tecnica di parte redatta dal rag. , in quanto non Persona_4 corrispondente alla realtà ed ai versamenti realmente eseguiti dal socio accomandante in favore della società. Piuttosto, la consistenza dei finanziamenti dei due soci era CP_1 quella riconosciuta, anche dall'attore, con la sottoscrizione del verbale di assemblea dei soci del
03.01.2012;
9 − infondata era, ancora, la domanda risarcitoria legata al dedotto inadempimento del contratto preliminare di vendita, del tutto non ricorrente nel caso di specie e, comunque, nullo per i motivi di cui sopra;
− i due contratti di vendita di immobili erano stati legittimamente stipulati dal socio accomandatario nell'esclusivo interesse e vantaggio della società allo scopo di reperire mezzi finanziari da destinare al pagamento dei costi per la costruzione dell'edificio e alla estinzione del mutuo ipotecario e di altri debiti bancari e sociali.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 25.02.2021, dinanzi al giudice precedentemente designato all'istruttoria, la parte attrice proponeva querela di falso sulla delibera assembleare datata 25.09.2013, prodotta dalla controparte sub doc. 8 degli allegati.
In particolare, la parte attrice impugnava la validità della scrittura sia in ordine alla data delle dichiarazioni da essa estrapolabili, sia in quanto non riferibile al sottoscrittore Controparte_1 il quale negava che la dichiarazione resa fosse a lui riconducibile. Nel caso della delibera in questione si lamentava, inoltre, il riempimento abusivo di un foglio in bianco e la difformità tra quanto risultante dalla dichiarazione rispetto alla convenzione, tale da travolgere qualsiasi collegamento tra la dichiarazione e la sottoscrizione.
All'esito dei termini concessi, il giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, trattenuta la causa in decisione, rimetteva la causa sul ruolo e gli atti al Presidente del Tribunale rilevando l'esorbitanza della materia oggetto del fascicolo rispetto a quelle che il Giudice
Onorario poteva conoscere e definire.
Il fascicolo, pertanto, veniva assegnato alla scrivente magistrato la quale, previa reiterazione delle domande da parte dei procuratori dinanzi a sé, sospeso il procedimento principale, istruiva il giudizio incidentale avente ad oggetto la querela di falso, autorizzando la presentazione della querela.
All'udienza del 23.01.2025, fissata ex art. 223 c.p.c., il procuratore della parte attrice ribadiva la presentazione di querela di falso avverso il verbale di assemblea dei soci del 25.09.2013.
Il procuratore delle parti convenute, interpellato, ribadiva di volersi avvalere del documento e chiedeva, preliminarmente, la revoca della ordinanza con la quale era stata disposta la sospensione del giudizio e veniva ammessa la presentazione della querela di falso.
Deduceva che la delibera del 25.09.2013 era documento irrilevante non essendo, nemmeno potenzialmente, idoneo ad incidere sulla validità dell'atto pubblico stipulato Controparte_2 quale socio accomandatario della il 24.07.2018 per Notar derivandogli CP_2 Per_2 il potere di stipulare l'atto pubblico, in nome e per conto della società, direttamente dalla legge
10 (ex art.2318 c.c.) ed essendo vietato al socio accomandante di intervenire nella deliberazione di atti di amministrazione (ex art.2320 c.c.), essendo, altresì, nulla la clausola statutaria che subordinava l'esercizio del potere del socio accomandatario a una autorizzazione del socio accomandante da esprimersi mediante delibera assembleare (cfr. conforme Cass.Civ., Sez.I,
6.6.2000, n.7554, rv.537289).
Richiamava, al riguardo, il principio della inammissibilità della querela di falso nella ipotesi di irrilevanza del documento impugnato affermato da Cass. Civ. n.7186/2022 e n.4310/2002.
In ogni caso, la querela di falso proposta in via incidentale era tardiva, poiché l'esigenza per scaturiva dalla conoscenza dell'atto tacciato di falsità che preesisteva Controparte_1 all'introduzione del presente giudizio, essendo l'attore a conoscenza di tale delibera sin dalla stipula dell'atto pubblico per Notar del 24.7.2018 nel quale la delibera veniva Per_2 espressamente richiamata e, nonostante l'atto pubblico fosse stato depositato dallo stesso con l'atto di citazione, nessuna querela di falso era stata proposta in via principale CP_1 con tale atto.
La querela di falso era inammissibile, ancora, in quanto palesemente pretestuosa considerato che aveva sottoscritto anche tutti i verbali successivi a quello del 25.9.2013, Controparte_1 inseriti nel registro delle adunanze costituito da pagine numerate, bollate e vidimate, senza mai rilevare alcuna falsità del verbale del 25.9.2013.
Ulteriori profili di inammissibilità derivavano dalla circostanza per la quale la controparte nemmeno aveva indicato il giorno esatto in cui sarebbe stato sottoscritto dal il CP_1 preteso “foglio in bianco” essendosi limitato ad indicare, solo nel capitolo di prova formulato all'udienza, il “periodo novembre 2014” laddove il verbale oggetto di querela era dell'anno 2013 ed era in inserito in un libro Verbali delle assemblee con pagine numerate e contenente, alle pagine successive a quella oggetto di querela, i verbali delle adunanze tenutesi dopo l'assemblea del
15.09.2013, alle quali adunanze pure il aveva partecipato sottoscrivendone i relativi CP_1 verbali senza nulla rilevare in ordine al contenuto del precedente verbale del 15.09.2013.
Da ultimo, in base al principio di non contestazione, il richiamo nell'atto pubblico del
24.07.2018, prodotto dall'attore, alla delibera assembleare del 25.09.2013 senza contestarne la veridicità con l'atto di citazione costituiva anche una tacita ammissione della sua autenticità.
Previa esibizione del documento e descrizione dello stesso, il giudice si riservava sull'ammissione delle prove.
11 All'esito, ritenute inammissibile le prove testimoniali articolate dall'attore, veniva ammessa la sola prova per interpello, dopo l'assunzione della quale la causa veniva fissata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni, quindi, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum ed alle vicende processuali intercorse, la domanda svolta dall'attore va dichiarata inammissibile.
Il Collegio ai fini del decidere intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale "la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c."(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del
09/01/2019).
Preliminarmente e in punto di diritto va rilevato che l'art. 221 c.p.c. prevede al secondo comma che “la querela deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale di udienza”.
Pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente, ai fini della valida proposizione della querela di falso, l'art. 221 c.p.c. pone a carico dell'attore l'obbligo di indicare tutti gli elementi e le prove a supporto della dedotta falsità, secondo i modi stabiliti dalla legge processuale – fermo che il querelante può valersi di ogni mezzo ordinario di prova, e, quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento del documento fuori di qualsiasi intesa, con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore (cfr. Cass. 6050/1998; Cass. n.
4571/1983; Cass. n. 3833/1994).
La richiamata giurisprudenza ha pertanto ritenuto che: a) ai fini dell'ammissibilità della
CTU (cfr. Cass. II, n. 3131/1980), l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura) - atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della
12 scrittura (cfr. Cass. VI, n. 13078/2016); b) la prova testimoniale va richiesta mediante indicazione specifica, ai sensi dell'art. 244 c.p.c. delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata (cfr. Cass. III, n.
4720/2019; Cass. lav., n. 1537/2001).
L'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, che il comma 2 dell'art. 221 c.p.c. richiede a pena di nullità (e, quindi, di inammissibilità della querela), risulta non necessaria solo allorché la falsità sia rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione (cfr.
Cass. II, n. 10874/2018; Cass. II, n. 8230/1990).
In specie, la domanda svolta dall'attore va dichiarata inammissibile, non risultando offerta dallo stesso alcuna congrua prova della falsità.
In sede di proposizione della querela, nonché all'udienza del 23.01.2025 l'attore, a dimostrazione del riempimento del foglio costituente verbale di assemblea dei soci, si è limitato ad affermare che avrebbe sottoscritto una serie di fogli in bianco del libro dei Controparte_1 verbali, nel periodo di novembre 2014 e, dunque, successivamente allo stesso svolgimento dell'assemblea – risalente al 25.09.2013 – poi oggetto del verbale di cui al documento impugnato con la querela, allorché lo stesso si trovava ricoverato in ospedale.
Secondo le prospettazioni dell'attore, più nello specifico, si sarebbe Controparte_2 recato nell'ospedale ove era ricoverato e avrebbe sottoposto al socio, ai fini Controparte_1 della sottoscrizione, fogli in bianco del libro “verbali di assemblea” societario ai fini dell'autorizzazione di non meglio precisate attività necessarie all'attività d'impresa.
In questi termini, si desume come la querela di falso non abbia ad oggetto la paternità della sottoscrizione bensì la paternità delle dichiarazioni contenute nel verbale in quanto incompatibili con la volontà di del tutto opposta a quella di autorizzare la Controparte_1 vendita generalizzata degli immobili siti in Cupra Marittima, Via Adriatica Sud, n. 13.
La suddetta incompatibilità tra le volontà espresse in momenti diversi, anche emergente dallo statuto e dalle successive delibere, peraltro, non può essere da sola idonea a dimostrare il riempimento abusivo del verbale in questione, laddove si tenga conto delle plurime vicende che, nel corso dei periodi in cui si snoda l'attività societaria, possono far emergere situazioni di fatto foriere di rivisitazioni in capo ai soci, in merito alle scelte da compiere.
Procedendo nell'analisi delle circostanze poste a fondamento della richiesta querela, allora, deve osservarsi che, quali elementi probatori, l'attore ha formulato capitoli sia da
13 sottoporre alla controparte, in sede di prova per interrogatorio formale, sia da sottoporre ai testimoni individuati nel verbale dell'udienza del 23.01.2025.
Sentito all'udienza del 12.03.2025, sui capitoli ammessi limitatamente Controparte_2 all'interrogatorio formale delle parti convenute, lo stesso ha negato di essersi mai recato in ospedale a far visita a con ciò, com'è ovvio, negando la stessa circostanza Controparte_1 relativa alla sottoposizione al socio, per la firma, del libro dei verbali. La sola circostanza affermata dal relativa alla sua conoscenza di un ricovero del neppure CP_2 CP_1 individuato temporalmente, nulla aggiunge in termini di prova confessoria circa la fondatezza delle ragioni fatte valere dall'attore in sede di proposizione della querela di falso.
Nessun altro elemento probatorio della falsità è stato offerto nel corso del giudizio dall'attore in quanto nessun valore probatorio appare potersi attribuire ai capitoli articolati ai fini della richiesta prova per testimoni.
Ed invero, con riguardo ai capitoli di prova testimoniale articolati dall'attore, gli stessi sono stati formulati in termini del tutto generici. In particolare, i detti capitoli di prova non appaiono decisivi, considerato che essi non sono in grado di individuare temporalmente il menzionato ricovero dell'attore – asseritamente risalente al novembre 2014 – rispetto alla data in cui si sarebbe tenuta l'assemblea (25.09.2013; cfr. verbale di udienza del 23.01.2025: “vero è che” nel periodo novembre 2014 si recava nell'ospedale ove era ricoverato e Controparte_2 Controparte_1 sottoponeva allo stesso fogli in bianco del libro “verbali di assemblea” societario, da sottoscrivere e che CP_1 provvedeva a farlo esponendo che era necessario per l'attività d'impresa?”).
[...]
Ancora, gli stessi non consentono di chiarire quali e quanti fogli in bianco
[...] avesse sottoscritto, rilevato come il documento relativo alla delibera per cui è causa CP_1 sarebbe stato firmato in un momento successivo allo svolgimento della stessa assemblea e comunque inserito in un libro numerato progressivamente dal quale non è emersa, aliunde, prova della manomissione.
Quanto poi all'argomento relativo alla questione per la quale il libro dei verbali contente il documento in questione, sulla facciata sulla quale è impresso il contenuto della delibera e la firma di “…sullo sfondo presenta un tratto verosimilmente riconducibile ad una barratura Controparte_1
a matita, dall'angolo superiore destro, sino all'angolo inferiore sinistro, con un segno a matita, più o meno al centro della suddetta barratura. Sia la barratura, sia il segno grafico appaiono verosimilmente cancellati con la gomma”, deve osservarsi come le prove orali articolate non consentono di provare una previa cancellatura del tratto a matita proprio nell'occasione della sottoscrizione apposta dall'attore e al preciso scopo del riempimento abusivo.
14 Del resto, neppure nel corso del giudizio l'attore ha meglio circoscritto il periodo di ricovero, né ha prodotto la relativa documentazione sanitaria – dallo stesso reperibile anche presso lo stesso ospedale, neanche specificamente individuato – di cui aveva riservato il deposito.
La svolta querela di falso, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di elementi e prove della falsità ex art. 221, comma 2 c.c..
Considerate le peculiarità del caso e le posizioni assunte dalle parti, le spese di lite relative alla presente fase vengono integralmente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. R.G. 1807-1/2020, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
❖ DICHIARA inammissibile la querela di falso proposta, in via incidentale, da
[...]
CP_1
❖ COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del Tribunale, del 17.07.2025.
Il Presidente dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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