CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 19/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 531/2022
PROMOSSA DA Part (per brevità , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Luccarini, elettivamente domiciliata nel di lui studio in
Perugia, Via della Treggia 42 , attrice appellante
CONTRO
(per brevità ), tramite la mandataria già Controparte_1 CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Baglioni 24, convenuta appellata,
e , convenuti appellati contumaci Controparte_4 Controparte_5
e , convenuti appellati contumaci Controparte_6 Controparte_7
AVVERSO la sentenza n. 677/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Luca
Marzullo, depositata il 10.05.2022 nella causa civile n. 777/2019 R.g., la quale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della dei seguenti contratti di compravendita Controparte_1
immobiliare: contratto a rogito Notaio dott. di Assisi, rep. 260604, racc. 57507 del 14 aprile Persona_1
2015, trascritto a Spoleto al n. 1644 di formalità del 25 maggio 2015;
1 contratto a rogito Notaio dott. di Assisi, rep. 260606, racc. 57509 del 14 aprile Persona_1
2015, trascritto a Spoleto al n. 1517 di formalità del 14 maggio 2015 e in rettifica al n. 1182 di formalità del 16 giugno 2015; contratto a rogito Notaio dott. di Assisi, rep. 260605, racc. 57508 del 14 aprile Persona_1
2015, trascritto a Perugia al n. 7772 di formalità del 15 maggio 2015; ha ordinato l'annotazione della sentenza al competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
Ha condannato tutti i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali oltre alle spese sostenute pari ad € 1.214,00.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: All'Udienza del 3.4.2025 l'Avvocato Luccarini, in rappresentanza e difesa di Parte_3
nuovamente rilevato quanto dedotto dall'appellato nelle note irritualmente Parte_3 depositate il 15.2.2023, in replica non autorizzata a quelle depositate il giorno prima dall'odierno appellante, evidenzia come il deposito della sentenza 104/2017 del Tribunale di Spoleto, lungi dall'apparire inammissibile è diretta conseguenza del fatto che nella sua comparsa di costituzione e risposta controparte ha ritenuto di versare in atti la sentenza n. 122/2022 di codesta Ecc.ma Corte, al fine di farne valere il carattere di precedente, rispetto all'oggetto del presente giudizio e quindi in qualche modo condizionarne la decisione. Pur trattandosi di sentenza non definitiva, in quanto impugnata nel ricorso 13835/2022 R.G. Corte di Cassazione. Riguardo poi alla questione del ne bis in idem fatto valere dall'appellante in relazione alla predetta sentenza 104/2017 del Tribunale di Spoleto
(di cui si deposita attestazione di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria) si fa rilevare che per giurisprudenza delle SS.UU. l'esistenza del giudicato esterno è al pari di quella del giudicato interno rilevabile d'ufficio persino nel giudizio di cassazione, in quanto il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Premesso quanto sopra ribadisce le proprie conclusioni come da atto di appello e Parte_3 quindi affinché codesta Ecc.ma corte d'Appello Voglia ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza n. 677/2022 pubblicata il 10.5.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Par Perugia, Seconda Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 777/2019, notificata a il 5.7.2022, per i motivi tutti specificati nella parte narrativa dell'atto di appello e di quanto dedotto a seguito dell'atto di costituzione dell'appellato, rigettare la domanda di revocatoria degli atti di compravendita immobiliare stipulati il 14.4.2015 per rogito Dott. Notaio in Assisi, da e Persona_1 Controparte_8 Par
da un lato e dall'altra. Controparte_9
2 Con vittoria di spese e compensi professionali anche in relazione al precedente grado del giudizio e con opposizione a qualsiasi domanda nuova o da ritenere tale che le controparti dovesse proporre in questa fase del processo.
Fino 1 Securitization, Note. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, Giudice Luca Marzullo, n. 677/2022 Parte_3 resa all'esito del giudizio R.G. 777/2019. Con la condanna della parte appellante al rimborso delle spese
e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 31.1.2019 la evocava davanti al Tribunale di Controparte_10
Perugia e , , e la società Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7 CP_11
Parte_3
Allegava di essere creditrice nei confronti di e , Controparte_4 Controparte_9
fideiussori della società Sogel Srl, per la somma di € 343.616,27, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo n. 1334/2012 del Tribunale di Perugia, non opposto e irrevocabile.
Il credito riguardava rapporti bancari con linee di credito sorti il 13.7.2009 tra la e CP_3 la So.Gel. Srl, con contestuale rilascio di fideiussioni sottoscritte dai Sigg.ri e CP_4 CP_9 fino alla concorrenza di euro 700.000,00.
Il 12.5.2012, poco prima della presentazione della So.Gel. srl della domanda di concordato del
16.7.2012, i sigg.ri e vevano concluso tre preliminari di compravendita con CP_4 CP_9
cui avevano promesso in vendita ai promissari acquirenti o a persona o società da nominare, la totalità del proprio patrimonio.
Dopo che il 17.06.2014 sigg.ri e promissari acquirenti, Controparte_7 CP_11 avevano designato la quale terzo acquirente, il 14 aprile 2015 venivano Parte_3 conclusi i contratti definitivi. Nello specifico:
(i) con atto rep. 260604 racc. 57057 del notaio aveva alienato alla Persona_2
i diritti immobiliari sugli immobili posti in Corciano;
Parte_3
(ii) con atto rep. 260606, racc. 57509 del notaio aveva trasferito Persona_3
alla , i diritti immobiliari relativi ad altri immobili posti in Corciano;
Parte_3
(iii) con atto rep. 260605 racc. 57058 del notaio e Persona_3 CP_9 avevano trasferito alla i diritti su alcuni beni immobili posti in
[...] Parte_3
Gualdo Cattaneo, frazione Pozzo, via Putuense nn.11/a e 11/b.
Stante la sussistenza dei requisiti della revocatoria, i ricorrenti concludevano chiedendo al
Tribunale di dichiarare inefficaci, ex art. 2901 c.c. nei loro confronti i contratti descritti.
3 e si costituivano in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_8 Controparte_9 della domanda. Allegavano in particolare:
- che il 12.06.2002 aveva proposto di acquistare irrevocabilmente CP_11
l'appartamento sito in Gualdo Catteneo, fraz. Pozzo, via Putuense, n. 11/b, “…il tutto come sarà analiticamente indicato catastalmente nel preliminare di compravendita…” al prezzo di €
240.000,00, offrendo un acconto di € 4.000,00 e impegnandosi a corrispondere la quota residua di € 236.000,00 entro il 31.12.2012, in rate annuali. Nel medesimo accordo, le parti convenivano che al termine del pagamento del corrispettivo pattuito avrebbero concordato la data del preliminare, mentre il “…possesso dell'immobile in questione avverrà solo al momento del trasferimento notarile di proprietà…”. La proposta era stata accettata con scrittura del 18 luglio 2002, avente data certa risultante dal timbro dell'ufficio postale. Con scrittura del 18 febbraio 2006, avente data certa, il sig. dichiarava di aver ricevuto CP_4
l'importo di € 5.000,00 in contanti a saldo del prezzo.
Il 7 settembre 2004 aveva proposto irrevocabilmente di acquistare dai sigg.ri Controparte_7
e gli immobili posti in Corciano, loc. San Mariano Via Belfiore 23, “…il tutto CP_4 CP_9 come sarà analiticamente indicato catastalmente nel preliminare di compravendita…” al prezzo complessivo di € 181.000,00 (€ 110.000,00 per l'immobile indicato al punto a della proposta ed € 71.000,00 per quello indicato al punto b), offrendo l'importo di € 4.000,00 al momento dell'accettazione della proposta ed impegnandosi corrispondere la quota residua, pari ad € 177.000,00 entro il 31.12.2012. in rate annuali. Anche in tal caso le parti convenivano che “…al termine del pagamento del corrispettivo pattuito…” avrebbero concordato la data del preliminare, mentre il “…possesso dell'immobile in questione avverrà solo al momento del trasferimento notarile di proprietà…”. La proposta era stata accettata dai sig.ri e CP_4 in data 10.12.2004. Con scrittura avente data certa risultante dal timbro postale del CP_9
23 agosto 2006 i sig.ri e dichiaravano di aver ricevuto l'importo di € CP_4 CP_9
5.000,00 in contanti a saldo del prezzo;
- il 18.2.2002 aveva proposto irrevocabilmente di acquistare dai sig.ri Controparte_7
e il bene immobile di cui erano comproprietari posto in Corciano, loc. San CP_4 CP_9
Mariano Via Giolitti 8, “…il tutto come sarà analiticamente indicato catastalmente nel preliminare di compravendita…” al prezzo di € 112.000,00, offrendo l'importo di € 4.000,00 al momento dell'accettazione e corrispondendo la somma residua in rate annuali entro il
31.12.2012. Anche in tal caso le parti convenivano che “…al termine del pagamento del corrispettivo pattuito…” avrebbero concordato la data del preliminare, mentre il “…possesso
4 dell'immobile in questione avverrà solo al momento del trasferimento notarile di proprietà…”.
Detta proposta veniva accettata in data 14.3.2002, e con atto avente data certa del 19 maggio
2006 i sig.ri e ilasciavano quietanza a saldo del dovuto. CP_4 CP_9
Si costituiva altresì la la quale concludeva per il rigetto della domanda. Parte_3
Allegava in particolare la inopponibilità ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. nei propri confronti degli atti e delle procedure esecutive, rilevando che i contratti preliminari risalivano al mese di maggio 2012 e che il contratto definitivo era stato concluso nel mese di Aprile 2015, dunque entro il triennio utile a consentire la conservazione dell'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare. Per il resto si allineava a tutto quanto esposto e dedotto da Controparte_7
e deducendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto i contratti CP_11
preliminari del 2002 erano precedenti rispetto alla nascita del rapporto obbligatorio.
Restavano contumaci e Controparte_7 CP_11
Il giudizio veniva istruito con la acquisizione dei documenti prodotti, e quindi definito con la sentenza gravata, di accoglimento della domanda. In sintesi il Tribunale, respinta la eccezione di inopponibilità ai sensi dell'art. 2645 bis. c.c. al terzo acquirente della azione revocatoria, fondava il proprio ragionamento sulle seguenti considerazioni: a) Sussisteva il pregiudizio delle ragioni creditorie, a causa della alienazione in blocco di beni immobili di ingente valore, che avevano ridotto la garanzia patrimoniale dei Sigg.ri e b) Gli atti dispositivi CP_4 CP_9
erano successivi al credito, non assumendo rilevanza lo scambio di proposta ed accettazione risalente al 2002/2004, ma solo la sequenza contrattuale avviata il 2012 e conclusasi nel 2015.
Il preliminare del 2012 aveva infatti introdotto un programma contrattuale nuovo, che aveva superato la pregressa fase del 2002, con lo scopo di porre i beni al riparo da attacchi dei creditori. c) al momento della conclusione dei preliminari del 2012 i promittenti venditori e quali garanti, sapevano della esposizione debitoria della So.ge.l. s.r.l.. d) CP_4 CP_9
quanto ai promissari acquirenti e , esistevano plurime CP_11 Controparte_7
anomalie indizianti della loro scientia damni, riscontrate dal Tribunale nel punto 4.5 della sentenza (pagg. 29 e seguenti), inerenti: la distanza ravvicinata tra la nomina del terzo e la conclusione dei contratti definitivi del 2015 (par. 4.5.2); la presenza su un immobile di una ipoteca iscritta nel 2007 (punto 4.5.4) che non poteva passare inosservata;
le contraddizioni inerenti il pagamento del prezzo (4.5.5.), interamente pagato secondo le quietanze delle scritture private del 2004-2006 e le dichiarazioni dei preliminari del 2012, mentre i contratti definitivi del 2015, in contraddizione con tali dichiarazioni, ne avevano affermato il pagamento una seconda volta con effetti cambiari emessi alla data del rogito;
la assenza, da parte dei
5 promissari acquirenti, della titolarità giuridica dei beni già pagati a seguito dei preliminari del
2002-2004; la conclusione di un nuovo contratto preliminare nel 2012.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha interposto appello, fondato Parte_3 sui seguenti motivi: a) omessa considerazione delle proposte di acquisto e delle accettazioni come “preliminari di preliminari” del 2002-2004 e della unicità della vicenda negoziale conclusa con la stipula dei contratti definitivi di compravendita del 2015. Sulla violazione del principio massimato dalla sentenza 4628/2015; b) mancanza di prova circa la scientia damni e/o il consilium fraudis in capo alla parte promissaria acquirente e al terzo nominato nel contratto. Il momento di accertamento dell'elemento psicologico.
La si è costituita in giudizio, contestando quanto esposto e dedotto da Controparte_1
parte appellante, e concludendo per il rigetto della impugnazione.
e sono rimasti Controparte_4 Controparte_9 Controparte_7 CP_11
contumaci.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per i motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla omessa considerazione dei “preliminari di preliminari” del 2002-
2004 e della unicità della vicenda negoziale conclusa con la stipula dei contratti definitivi di compravendita del 2015. Sulla violazione del principio di diritto contenuto nella sentenza
4628/2015 della Suprema Corte.
Il primo motivo censura la sentenza in quanto il Tribunale ha erroneamente escluso che gli accordi del 2002 e del 2004 configurassero un contratto preliminare di preliminare, sul rilievo che il preliminare del 2012 aveva introdotto una nuova sequenza negoziale, che aveva superato quella del 2002-2004, finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia generica.
Part Nella premessa dell'atto di appello la osserva che i contratti preliminari del 12 maggio
2012 e i contratti definitivi del 14 aprile 2015, ai rogiti dello stesso notaio, devono essere ricondotti agli accordi preliminari intercorsi tra il 2002 ed il 2004, e l'intera vicenda all'art. 6 2901, comma 3, c.c., che escluderebbe la revocabilità di un atto compiuto in adempimento di un debito scaduto.
Citando quindi la sentenza delle SS. UU. n. 4628 del 6.3.2015, la quale ha riconosciuto validità al preliminare di preliminare come accordo con cui le parti fissano il contenuto di una prima
Part fase della trattativa negoziale e si obbligano a proseguirla, la sostiene che la vicenda si è articolata in tre fasi successive. La prima, nel 2002-2004, costituita dalla proposta seguita dalla accettazione, nella quale era consentito formalizzare l'impegno assunto senza definirne subito gli elementi. La seconda, nel 2012, coincidente con la stipula del preliminari per atto notarile.
La terza, nel 2015, coincidente con il rogito notarile.
La ulteriore critica mossa alla sentenza è che, seppure in modo carsico, adombrerebbe la convinzione che la sequenza delle proposte dei Sigg.ri e e delle accettazioni dei CP_11 CP_7
Sigg.ri e tra il 2002 e il 2004, sarebbe simulata. Per tale ragione il Tribunale CP_4 CP_9
avrebbe escluso la riconducibilità dei contratti di compravendita del 2015 ai preliminari intercorsi tra il 2002 ed il 2004, riconoscendone il carattere simulato. Tuttavia nessuna domanda tesa all'accertamento della simulazione di tali operazioni risulta essere stata formulata dalla . Per cui manca una statuizione esplicita sul punto. Controparte_1
Dalle superiori considerazioni discenderebbe quanto segue: a) l'analisi dell'elemento soggettivo della revocatoria e del pregiudizio a danno dei creditori dovrebbero essere ancorati ai primi preliminari articolati nelle proposte di acquisto e nelle accettazioni del 2002 e del
2004. b) non risultando nel 2002-2004 alcuna esposizione debitoria della So.Gel. Srl, costituita nel 2007, e dei Sigg.ri e nei confronti di e in difetto di prova del CP_4 CP_9 CP_3
requisito della scientia fraudis (meglio, del consilium fraudis e della participatio fraudis) da parte dei debitori e del terzo, la sentenza dovrebbe essere riformata attribuendo piena
Part efficacia agli atti stipulati il 14 aprile 2015 tra i Sigg.ri e e nei confronti CP_4 CP_9
CP_ di 1.
Il motivo non ha consistenza.
1.1 I contratti preliminari del 2002-2004 non contenevano alcuna riserva di nomina del terzo, introdotta per la prima volta dai contratti preliminari notarili del 2012, contenenti la riserva di Part nomina concretizzata nel 2015 con l'accettazione della Ciò risulta dal punto 1 di ciascuna delle tre proposte del 2002 dei Sigg.ri e CP_11 Controparte_7
In proposito la S.C. ha puntualizzato che in ordine all'indagine dell'elemento soggettivo della revocatoria ordinaria di contratto per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di
7 priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuato solo ove il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo. (Cass. civ. n. 13265 del 14/05/2024; Cass. Civ. n. 12120 del 2020).
In applicazione di tale principio l'indagine sull'elemento soggettivo dei debitori e degli stipulanti, sotteso alla revocatoria ordinaria, deve essere quindi fissata non al 2002-2004, ma al
12 Maggio 2012, data dei contratti preliminari contenenti la riserva di nomina del terzo.
1.2 A prescindere dal rilievo assorbente che precede, sul piano generale è opportuno sottolineare che nel contratto preliminare di preliminare l'interesse alla differenziazione progressiva dei contenuti negoziali deve trovare riscontro nella minore estensione del regolamento del primo preliminare, cui fanno riferimento la Sezioni Unite nella sentenza 4628 del 06/03/2015.
L'utilità e la validità del primo contratto deve quindi essere ravvisata in questo rapporto di continenza: se il preliminare di preliminare ha un perimetro meno esteso del preliminare successivo, perché le parti non sono ancora in grado di regolare ogni aspetto dell'operazione e perciò si impegnano a contrattare e a contrarre un successivo preliminare con un perimetro più ampio del precedente, allora la sequenza sarà da considerare meritevole di tutela e il preliminare di preliminare valido. Viceversa se il preliminare di preliminare non divergerà dal successivo preliminare, allora la sequenza non avrà alcuna utilità, ma il primo contratto costituirà un impegno già vincolante per la conclusione del definitivo.
1.3 Nel caso di specie la configurabilità della sequenza a) preliminare di preliminare b) preliminare si desume dal fatto che le parti hanno inteso vincolarsi sui profili in ordine ai quali avevano raggiunto l'accordo (obbligo di alienazione di un determinato bene immobile direttamente al promissario acquirente a un dato prezzo, da pagare in rate anticipate rispetto al definitivo), rimandando a un futuro contratto preliminare la regolamentazione di ulteriori profili, inerenti la indicazione specifica degli immobili con individuazione catastale, e la conclusione con rogito notarile. In questa ottica la stipula del successivo preliminare (nel 2012) serviva in sostanza a creare uno strumento negoziale idoneo a essere trascritto o utilizzato per l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. Infatti i preliminari del 2002-2004, oltre a non potere essere trascritti, non avrebbero consentito l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 cc., per la quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo
8 la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto (Cass. Civ. n. 18681 del
09/07/2024; Cass. Civ. n. 21449 del 2017).
1.4 Tuttavia i preliminari del 2012 contengono una ulteriore integrazione dei preliminari del
2002-2004, costituita dalla riserva di nomina del terzo, assente nel programma contrattuale del 2002-2004. La clausola ha consentito ai promissari acquirenti di sostituire a sé “persona o società che si riserva di nominare contestualmente alla stipula dell'atto formale di trasferimento”, ed ha avuto esito positivo nei contratti definitivi del 2015, nei quali, a seguito Part della accettazione della nomina, l'effetto traslativo si è prodotto in capo alla subentrata ex tunc nei diritti e negli obblighi di e Controparte_7 CP_11
Tale ulteriore modifica ha orientato i preliminari verso la parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, dovuta alla alternatività dei contraenti (in argomento Cass. Civ. n. 8410 del 1998;
Cass. n. 81 del 1998).
1.5 Ne consegue che i contratti preliminari notarili del 12 Maggio 2012, pur inquadrandosi nella sequenza preliminare di preliminare, non possono qualificarsi come ripetitivi (o riproduttivi, come sostiene l'appellante a pag. 20 dell'atto di citazione) dei precedenti preliminari del 2002-2004, in quanto, oltre alla specificazione dell'oggetto, programmata, hanno introdotto la riserva di nomina del terzo, che è un quid novi assente nel programma del
2002-2004.
I contratti preliminari del 2012 sono quindi contratti modificativi, che, segnatamente con la riserva di nomina del terzo. hanno risposto al mutamento degli interessi delle parti, della ragione concreta dell'operazione e della volontà contrattuale.
Inoltre nessuna delle previsioni contenute nei preliminari del 2002-2004 è sopravvissuta nella nuova disciplina del 2012.
Di conseguenza, come ha esattamente ritenuto il Tribunale, essi costituiscono una nuova sequenza contrattuale che, in quanto non meramente ripetitiva o riproduttiva, ha superato e sostituito quella del 2002-2004.
Ne deriva quale corollario che, mentre l'eventus damni coincide con gli atti dispositivi del
2015, l'elemento psicologico della revocatoria deve essere accertato con riferimento ai preliminari notarili conclusi il 12 Maggio 2012, successivi al sorgere del credito garantito.
2. Il secondo motivo. Sulla prova della scientia damni e/o del consilium fraudis in capo alla parte promissaria acquirente e al terzo nominato. Il momento di accertamento dell'elemento psicologico. Gli indicatori della scientia damni dei debitori e degli stipulanti.
9 Nel secondo motivo, conseguente al primo, l'indagine sull'elemento psicologico del Tribunale viene censurata per la valorizzazione della contiguità temporale dei contratti del 2012 e 2015, in concomitanza col sorgere dell'esposizione debitoria dei Sigg.ri e nei CP_4 CP_9 confronti di finendo per rendere la scienza damni quasi provato in re ipsa. CP_3
Secondo l'appellante, rapportando l'elemento soggettivo alle proposte/accettazioni del 2002- Part 2004, nei promittenti venditori, nei promissari acquirenti e nel terzo nominato difetterebbe la prova della scientia damni e della partecipatio fraudis.
Il motivo di appello, conseguente al primo, è inammissibile e infondato.
2.1 E' inammissibile, in quanto non sottopone a critica ragionata i molteplici dati da cui il
Tribunale ha desunto gli indicatori della scientia damni dei promissari acquirenti/stipulanti, riscontrati nel punto 4.5 della sentenza (pagg. 29 e seguenti), e inerenti: la distanza ravvicinata tra la nomina del terzo e la conclusione dei contratti definitivi del 2015 (par. 4.5.2); la presenza su uno degli immobili di una ipoteca iscritta nel 2007 (punto 4.5.4) che non poteva passare inosservata;
le contraddizioni inerenti il pagamento del prezzo (4.5.5.), interamente pagato in base alle quietanze delle scritture private del 2004-2006 e alle dichiarazioni dei preliminari del
2012, mentre i contratti definitivi del 2015, in contraddizione con tali dichiarazioni, ne affermerebbero il pagamento una seconda volta, con effetti cambiari emessi alla data del rogito. la assenza, da parte dei promissari acquirenti, della titolarità giuridica dei beni già pagati a seguito dei preliminari con scritture separate del 2002-2004; la conclusione di un nuovo contratto preliminare nel 2012.
Tale genericità assertiva contrasta con il principio di specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c., secondo cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. Civ. n. 23781 del
28/10/2020; Cass. Civ. n. 2814 del 12/02/2016).
2.2 In ogni caso è del tutto evidente come sia i contratti preliminari del 2012 che gli atti dispositivi del 2015 fossero posteriori al sorgere del credito della , che già a CP_3 maggio 2012 aveva raggiunto un cospicuo ammontare.
La morosità della SO.Gel. Srl al 31.05.2012 era infatti pari a euro 343.616,27, segno evidente che era maturata già prima dei preliminari del 12.05.2012.
10 Ciò aveva portato, poco tempo dopo, il 6.6.2012, alla revoca delle linee di credito, seguita dal decreto ingiuntivo n. 1334/2012 del Tribunale di Perugia.
Per cui è necessaria e sufficiente la scientia damni, vale a dire la consapevolezza del debitore e del terzo di recare pregiudizio agli interessi dei creditori, che emerge dai seguenti indicatori:
a) in primo luogo la contestualità delle date dei preliminari di compravendita, conclusi il 12
Maggio 2012, delle nomine del terzo da parte dei promissari acquirenti, formalizzate il 17
Giugno 2014 (come specificano i contratti definitivi), e dei contratti definitivi del 14 aprile
2015, e la pluralità dei beni venduti.
Tali dati sono sintomatici della programmazione della vendita in blocco del patrimonio, riduttiva della garanzia patrimoniale, che non poteva sfuggire né ai venditori né ai Sigg.ri CP_7
e E la S. C. afferma che in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il CP_11
debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (Cass. Civ. n. 18034 del 25/07/2013; Cass. Civ. n.
7507 del 27/03/2007; Cass. Civ. n. 10430 del 18/05/2005).
b) la presenza negli immobili, rispetto al 2002, di iscrizioni pregiudizievoli, a cominciare dall'ipoteca volontaria nel 2007, che non potevano sguggire ai terzi acquirenti CP_7
e sia perché probabilmente informati dal notaio, sia per i pregressi
[...] CP_11
contatti con i promittenti venditori.
c) il pagamento del prezzo, in quanto se nelle scritture del 2002, come pure nei preliminari del
2012 si dà atto che la somma risultava stata già versata, nei contratti definitivi si era affermato che il corrispettivo pattuito era stato pagato mediante il rilascio di effetti cambiari i vari importi ed emessi alla data del rogito;
da ultimo è del tutto indimostrata la girata degli effetti cambiari in favore dei sig.ri e che non è stata provata documentalmente. CP_7 CP_11
2.3 Di conseguenza le considerazioni di parte appellante sull'elemento soggettivo dei promittenti venditori ( e ) e dei terzi acquirenti Controparte_4 Controparte_9
( e , tese a escludere nel 2002 la participatio fraudis degli Controparte_7 CP_11
stipulanti e il consilium fraudis dei promittenti venditori, non colgono nel segno.
2.3.1 Anzitutto l'appellante assume che nelle operazioni del 2002-2004 difetterebbe il consilium fraudis, sia perché all'epoca non vi era alcuna esposizione debitoria della società
P.B.S. S.n.c., esistente tra i Sigg. ri e , sia perché la Controparte_4 Controparte_9
SO.Gel. Srl, società garantita, fu costituita nel 2007, sia perché il controvalore degli immobili
11 ottenuto dai Sigg.ri e aveva fornito loro i mezzi per sopperire CP_11 Controparte_7 alle loro necessità finanziarie (premessa, pagina 11 appello). Una eventuale modifica dello stato soggettivo dei contraenti nel 2012 non avrebbe assunto rilevanza, in quanto i contratti del 2012 e del 2015 costituivano atti meramente riproduttivi ai fini della trascrizione, di contratti conclusi nel 2002-2004 (pag. 19-20).
Tale obiezione è priva di pregio, in quanto, come detto, a) per la loro natura modificativa e non ripetitiva o riproduttiva i contratti preliminari notarili del 2012 si sono sostituiti a quelli del
2002-2004; pertanto l'indagine dell'elemento soggettivo degli stipulanti e Controparte_7 si è svolta con riferimento ai contratti preliminari notarili del 2012, contenenti CP_11 per la prima volta la riserva di nomina. b) nella revocatoria ordinaria di contratto per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma,
n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata prioritariamente con riguardo alla posizione dello stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di
"electio amici", e solo in caso di esito negativo di tale indagine l'analisi si sposterà sul terzo nominato (Cass. civ. n. 13265 del 14/05/2024; Cass. Civ. n. 12120 del 2020).
2.3.2 Priva di fondamento è l'obiezione secondo cui, a norma dell'art. 1405 c.c., nel contratto per persona da nominare il soggetto nominato acquista gli obblighi relativi ai rapporti con l'altro contraente con effetto retroattivo, e quindi dal 2002-2004. Pertanto l'eventuale conoscenza da parte della nel 2012 o nel 2015 della iscrizione o trascrizione di Parte_3
gravami immobiliari a carico dei sigg.ri e on avrebbe rilevanza. CP_4 CP_9
Anzitutto l'esito positivo dell'indagine sull'atteggiamento psicologico degli stipulanti esclude la necessità di approfondire l'elemento psicologico del terzo nominato.
In secondo luogo l'effetto retroattivo della nomina si produce con riferimento ai contratti preliminari del 2012, che contenevano la clausola per persona da nominare, e non ai contratti preliminari del 2002-2004, che non prevedevano né la riserva di nomina del terzo né
l'eventuale inserimento di tale clausola nel secondo preliminare.
2.3.3 Il Tribunale ha ragionato correttamente anche nell'escludere che l'effetto prenotativo conseguente alla trascrizione dei contratti preliminari del 2012, previsto dall'art. 2645 bis cpc, vanificasse gli effetti della revocatoria. A prescindere dalla non revocabilità ex art 2901 c.c. del contratto preliminare, che non è atto dispositivo, dall'art. 2645 bis c.c. non è possibile ricavare il principio della sopravvivenza del preliminare trascritto alla inefficacia dell'atto dispositivo in conseguenza della revocatoria.
12 2.3.4 Parte appellante afferma infine che il Tribunale avrebbe errato nel relegare nell'ambito dei motivi interni la asserita natura di investimento speculativo dei preliminari di acquisto dei beni conclusi nel 2002-2004 dai sigg.ri e i quali non avrebbero Controparte_7 CP_11 inteso intestarsi i beni e miravano a reperire un acquirente che potesse formalmente acquistare dai Sigg.ri e evitando un doppio passaggio di proprietà e una CP_4 CP_9
doppia tassazione. Tale giustificazione spiegherebbe la contiguità temporale della nomina del terzo e della stipula dei definitivi, e non invece, come ritenuto dal Tribunale, una anomalia Part avvalorante la mala fede della
Tale congettura non è condivisibile, sia in quanto l'indagine sull'elemento soggettivo della revocatoria deve avvenire nei confronti dello stipulante e non del terzo nominato, sia in quanto non è stata spiegata la natura della speculazione, né fornita la prova di essa.
Anzi, tale interesse sembra smentito in modo eclatante dal fatto a) che il prezzo versato dalla Part terzo nominato, ai venditori Sigg.ri e per i tre immobili, a mezzo CP_4 CP_9
cambiali, fosse uguale a quello peraltro già pagato dai Sigg.ri e Controparte_7 CP_11
b) che, poiché il prezzo di vendita dei contratti del 2015 era stato versato ai venditori Sigg.ri e i sigg.ri e non hanno dimostrato di CP_4 CP_9 Controparte_7 CP_11
Part ricevuto alcun controvalore sul prezzo di vendita alla degli immobili, che essi avevano peraltro già pagato.
3. Considerazioni conclusive. Regolazione delle spese di lite
L'appello deve essere respinto.
La soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, Parte_3 liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 677/2022 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del convenuto appellato delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
13 3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 08 Maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
14
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Perugia
Sezione unica civile
Riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
1) dott. Simone Salcerini presidente
2) dott. Ombretta Paini consigliere
3) dott. Piero Aguzzi giudice ausiliario rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n. r. g. a. c. 531/2022
PROMOSSA DA Part (per brevità , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Luccarini, elettivamente domiciliata nel di lui studio in
Perugia, Via della Treggia 42 , attrice appellante
CONTRO
(per brevità ), tramite la mandataria già Controparte_1 CP_1 CP_2 in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini elettivamente domiciliata nel di lui studio in Perugia, Via Baglioni 24, convenuta appellata,
e , convenuti appellati contumaci Controparte_4 Controparte_5
e , convenuti appellati contumaci Controparte_6 Controparte_7
AVVERSO la sentenza n. 677/2022, pronunciata dal Tribunale di Perugia, in persona del Dr. Luca
Marzullo, depositata il 10.05.2022 nella causa civile n. 777/2019 R.g., la quale ha dichiarato l'inefficacia nei confronti della dei seguenti contratti di compravendita Controparte_1
immobiliare: contratto a rogito Notaio dott. di Assisi, rep. 260604, racc. 57507 del 14 aprile Persona_1
2015, trascritto a Spoleto al n. 1644 di formalità del 25 maggio 2015;
1 contratto a rogito Notaio dott. di Assisi, rep. 260606, racc. 57509 del 14 aprile Persona_1
2015, trascritto a Spoleto al n. 1517 di formalità del 14 maggio 2015 e in rettifica al n. 1182 di formalità del 16 giugno 2015; contratto a rogito Notaio dott. di Assisi, rep. 260605, racc. 57508 del 14 aprile Persona_1
2015, trascritto a Perugia al n. 7772 di formalità del 15 maggio 2015; ha ordinato l'annotazione della sentenza al competente Conservatore dei Registri Immobiliari;
Ha condannato tutti i convenuti alla refusione in favore dell'attrice delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali oltre alle spese sostenute pari ad € 1.214,00.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Note: All'Udienza del 3.4.2025 l'Avvocato Luccarini, in rappresentanza e difesa di Parte_3
nuovamente rilevato quanto dedotto dall'appellato nelle note irritualmente Parte_3 depositate il 15.2.2023, in replica non autorizzata a quelle depositate il giorno prima dall'odierno appellante, evidenzia come il deposito della sentenza 104/2017 del Tribunale di Spoleto, lungi dall'apparire inammissibile è diretta conseguenza del fatto che nella sua comparsa di costituzione e risposta controparte ha ritenuto di versare in atti la sentenza n. 122/2022 di codesta Ecc.ma Corte, al fine di farne valere il carattere di precedente, rispetto all'oggetto del presente giudizio e quindi in qualche modo condizionarne la decisione. Pur trattandosi di sentenza non definitiva, in quanto impugnata nel ricorso 13835/2022 R.G. Corte di Cassazione. Riguardo poi alla questione del ne bis in idem fatto valere dall'appellante in relazione alla predetta sentenza 104/2017 del Tribunale di Spoleto
(di cui si deposita attestazione di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria) si fa rilevare che per giurisprudenza delle SS.UU. l'esistenza del giudicato esterno è al pari di quella del giudicato interno rilevabile d'ufficio persino nel giudizio di cassazione, in quanto il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione.
Premesso quanto sopra ribadisce le proprie conclusioni come da atto di appello e Parte_3 quindi affinché codesta Ecc.ma corte d'Appello Voglia ogni contraria deduzione ed eccezione disattesa, in totale riforma della sentenza n. 677/2022 pubblicata il 10.5.2022 dal Giudice Unico del Tribunale di Par Perugia, Seconda Sezione Civile, nel procedimento R.G. n. 777/2019, notificata a il 5.7.2022, per i motivi tutti specificati nella parte narrativa dell'atto di appello e di quanto dedotto a seguito dell'atto di costituzione dell'appellato, rigettare la domanda di revocatoria degli atti di compravendita immobiliare stipulati il 14.4.2015 per rogito Dott. Notaio in Assisi, da e Persona_1 Controparte_8 Par
da un lato e dall'altra. Controparte_9
2 Con vittoria di spese e compensi professionali anche in relazione al precedente grado del giudizio e con opposizione a qualsiasi domanda nuova o da ritenere tale che le controparti dovesse proporre in questa fase del processo.
Fino 1 Securitization, Note. Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia respingere l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Perugia, Giudice Luca Marzullo, n. 677/2022 Parte_3 resa all'esito del giudizio R.G. 777/2019. Con la condanna della parte appellante al rimborso delle spese
e dei compensi professionali dei due gradi di giudizio.
SINTESI DELLO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione del 31.1.2019 la evocava davanti al Tribunale di Controparte_10
Perugia e , , e la società Controparte_8 Controparte_9 Controparte_7 CP_11
Parte_3
Allegava di essere creditrice nei confronti di e , Controparte_4 Controparte_9
fideiussori della società Sogel Srl, per la somma di € 343.616,27, oltre accessori, in forza del decreto ingiuntivo n. 1334/2012 del Tribunale di Perugia, non opposto e irrevocabile.
Il credito riguardava rapporti bancari con linee di credito sorti il 13.7.2009 tra la e CP_3 la So.Gel. Srl, con contestuale rilascio di fideiussioni sottoscritte dai Sigg.ri e CP_4 CP_9 fino alla concorrenza di euro 700.000,00.
Il 12.5.2012, poco prima della presentazione della So.Gel. srl della domanda di concordato del
16.7.2012, i sigg.ri e vevano concluso tre preliminari di compravendita con CP_4 CP_9
cui avevano promesso in vendita ai promissari acquirenti o a persona o società da nominare, la totalità del proprio patrimonio.
Dopo che il 17.06.2014 sigg.ri e promissari acquirenti, Controparte_7 CP_11 avevano designato la quale terzo acquirente, il 14 aprile 2015 venivano Parte_3 conclusi i contratti definitivi. Nello specifico:
(i) con atto rep. 260604 racc. 57057 del notaio aveva alienato alla Persona_2
i diritti immobiliari sugli immobili posti in Corciano;
Parte_3
(ii) con atto rep. 260606, racc. 57509 del notaio aveva trasferito Persona_3
alla , i diritti immobiliari relativi ad altri immobili posti in Corciano;
Parte_3
(iii) con atto rep. 260605 racc. 57058 del notaio e Persona_3 CP_9 avevano trasferito alla i diritti su alcuni beni immobili posti in
[...] Parte_3
Gualdo Cattaneo, frazione Pozzo, via Putuense nn.11/a e 11/b.
Stante la sussistenza dei requisiti della revocatoria, i ricorrenti concludevano chiedendo al
Tribunale di dichiarare inefficaci, ex art. 2901 c.c. nei loro confronti i contratti descritti.
3 e si costituivano in giudizio, concludendo per il rigetto Controparte_8 Controparte_9 della domanda. Allegavano in particolare:
- che il 12.06.2002 aveva proposto di acquistare irrevocabilmente CP_11
l'appartamento sito in Gualdo Catteneo, fraz. Pozzo, via Putuense, n. 11/b, “…il tutto come sarà analiticamente indicato catastalmente nel preliminare di compravendita…” al prezzo di €
240.000,00, offrendo un acconto di € 4.000,00 e impegnandosi a corrispondere la quota residua di € 236.000,00 entro il 31.12.2012, in rate annuali. Nel medesimo accordo, le parti convenivano che al termine del pagamento del corrispettivo pattuito avrebbero concordato la data del preliminare, mentre il “…possesso dell'immobile in questione avverrà solo al momento del trasferimento notarile di proprietà…”. La proposta era stata accettata con scrittura del 18 luglio 2002, avente data certa risultante dal timbro dell'ufficio postale. Con scrittura del 18 febbraio 2006, avente data certa, il sig. dichiarava di aver ricevuto CP_4
l'importo di € 5.000,00 in contanti a saldo del prezzo.
Il 7 settembre 2004 aveva proposto irrevocabilmente di acquistare dai sigg.ri Controparte_7
e gli immobili posti in Corciano, loc. San Mariano Via Belfiore 23, “…il tutto CP_4 CP_9 come sarà analiticamente indicato catastalmente nel preliminare di compravendita…” al prezzo complessivo di € 181.000,00 (€ 110.000,00 per l'immobile indicato al punto a della proposta ed € 71.000,00 per quello indicato al punto b), offrendo l'importo di € 4.000,00 al momento dell'accettazione della proposta ed impegnandosi corrispondere la quota residua, pari ad € 177.000,00 entro il 31.12.2012. in rate annuali. Anche in tal caso le parti convenivano che “…al termine del pagamento del corrispettivo pattuito…” avrebbero concordato la data del preliminare, mentre il “…possesso dell'immobile in questione avverrà solo al momento del trasferimento notarile di proprietà…”. La proposta era stata accettata dai sig.ri e CP_4 in data 10.12.2004. Con scrittura avente data certa risultante dal timbro postale del CP_9
23 agosto 2006 i sig.ri e dichiaravano di aver ricevuto l'importo di € CP_4 CP_9
5.000,00 in contanti a saldo del prezzo;
- il 18.2.2002 aveva proposto irrevocabilmente di acquistare dai sig.ri Controparte_7
e il bene immobile di cui erano comproprietari posto in Corciano, loc. San CP_4 CP_9
Mariano Via Giolitti 8, “…il tutto come sarà analiticamente indicato catastalmente nel preliminare di compravendita…” al prezzo di € 112.000,00, offrendo l'importo di € 4.000,00 al momento dell'accettazione e corrispondendo la somma residua in rate annuali entro il
31.12.2012. Anche in tal caso le parti convenivano che “…al termine del pagamento del corrispettivo pattuito…” avrebbero concordato la data del preliminare, mentre il “…possesso
4 dell'immobile in questione avverrà solo al momento del trasferimento notarile di proprietà…”.
Detta proposta veniva accettata in data 14.3.2002, e con atto avente data certa del 19 maggio
2006 i sig.ri e ilasciavano quietanza a saldo del dovuto. CP_4 CP_9
Si costituiva altresì la la quale concludeva per il rigetto della domanda. Parte_3
Allegava in particolare la inopponibilità ai sensi dell'art. 2645 bis c.c. nei propri confronti degli atti e delle procedure esecutive, rilevando che i contratti preliminari risalivano al mese di maggio 2012 e che il contratto definitivo era stato concluso nel mese di Aprile 2015, dunque entro il triennio utile a consentire la conservazione dell'effetto prenotativo della trascrizione del preliminare. Per il resto si allineava a tutto quanto esposto e dedotto da Controparte_7
e deducendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto i contratti CP_11
preliminari del 2002 erano precedenti rispetto alla nascita del rapporto obbligatorio.
Restavano contumaci e Controparte_7 CP_11
Il giudizio veniva istruito con la acquisizione dei documenti prodotti, e quindi definito con la sentenza gravata, di accoglimento della domanda. In sintesi il Tribunale, respinta la eccezione di inopponibilità ai sensi dell'art. 2645 bis. c.c. al terzo acquirente della azione revocatoria, fondava il proprio ragionamento sulle seguenti considerazioni: a) Sussisteva il pregiudizio delle ragioni creditorie, a causa della alienazione in blocco di beni immobili di ingente valore, che avevano ridotto la garanzia patrimoniale dei Sigg.ri e b) Gli atti dispositivi CP_4 CP_9
erano successivi al credito, non assumendo rilevanza lo scambio di proposta ed accettazione risalente al 2002/2004, ma solo la sequenza contrattuale avviata il 2012 e conclusasi nel 2015.
Il preliminare del 2012 aveva infatti introdotto un programma contrattuale nuovo, che aveva superato la pregressa fase del 2002, con lo scopo di porre i beni al riparo da attacchi dei creditori. c) al momento della conclusione dei preliminari del 2012 i promittenti venditori e quali garanti, sapevano della esposizione debitoria della So.ge.l. s.r.l.. d) CP_4 CP_9
quanto ai promissari acquirenti e , esistevano plurime CP_11 Controparte_7
anomalie indizianti della loro scientia damni, riscontrate dal Tribunale nel punto 4.5 della sentenza (pagg. 29 e seguenti), inerenti: la distanza ravvicinata tra la nomina del terzo e la conclusione dei contratti definitivi del 2015 (par. 4.5.2); la presenza su un immobile di una ipoteca iscritta nel 2007 (punto 4.5.4) che non poteva passare inosservata;
le contraddizioni inerenti il pagamento del prezzo (4.5.5.), interamente pagato secondo le quietanze delle scritture private del 2004-2006 e le dichiarazioni dei preliminari del 2012, mentre i contratti definitivi del 2015, in contraddizione con tali dichiarazioni, ne avevano affermato il pagamento una seconda volta con effetti cambiari emessi alla data del rogito;
la assenza, da parte dei
5 promissari acquirenti, della titolarità giuridica dei beni già pagati a seguito dei preliminari del
2002-2004; la conclusione di un nuovo contratto preliminare nel 2012.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha interposto appello, fondato Parte_3 sui seguenti motivi: a) omessa considerazione delle proposte di acquisto e delle accettazioni come “preliminari di preliminari” del 2002-2004 e della unicità della vicenda negoziale conclusa con la stipula dei contratti definitivi di compravendita del 2015. Sulla violazione del principio massimato dalla sentenza 4628/2015; b) mancanza di prova circa la scientia damni e/o il consilium fraudis in capo alla parte promissaria acquirente e al terzo nominato nel contratto. Il momento di accertamento dell'elemento psicologico.
La si è costituita in giudizio, contestando quanto esposto e dedotto da Controparte_1
parte appellante, e concludendo per il rigetto della impugnazione.
e sono rimasti Controparte_4 Controparte_9 Controparte_7 CP_11
contumaci.
Dopo alcuni rinvii, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 02.05.2024, la causa è stata assunta in decisione.
A seguito del trasferimento del Presidente del Collegio ad altra sede, la causa è stata rimessa suol ruolo istruttorio per l'udienza del 03 Aprile 2025, in cui i procuratori delle parti hanno concluso come da note telematiche, con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 cpc.
La riserva è sciolta con il seguente provvedimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'impugnazione è infondata e deve essere respinta per i motivi in appresso.
1. Il primo motivo. Sulla omessa considerazione dei “preliminari di preliminari” del 2002-
2004 e della unicità della vicenda negoziale conclusa con la stipula dei contratti definitivi di compravendita del 2015. Sulla violazione del principio di diritto contenuto nella sentenza
4628/2015 della Suprema Corte.
Il primo motivo censura la sentenza in quanto il Tribunale ha erroneamente escluso che gli accordi del 2002 e del 2004 configurassero un contratto preliminare di preliminare, sul rilievo che il preliminare del 2012 aveva introdotto una nuova sequenza negoziale, che aveva superato quella del 2002-2004, finalizzata a sottrarre i beni alla garanzia generica.
Part Nella premessa dell'atto di appello la osserva che i contratti preliminari del 12 maggio
2012 e i contratti definitivi del 14 aprile 2015, ai rogiti dello stesso notaio, devono essere ricondotti agli accordi preliminari intercorsi tra il 2002 ed il 2004, e l'intera vicenda all'art. 6 2901, comma 3, c.c., che escluderebbe la revocabilità di un atto compiuto in adempimento di un debito scaduto.
Citando quindi la sentenza delle SS. UU. n. 4628 del 6.3.2015, la quale ha riconosciuto validità al preliminare di preliminare come accordo con cui le parti fissano il contenuto di una prima
Part fase della trattativa negoziale e si obbligano a proseguirla, la sostiene che la vicenda si è articolata in tre fasi successive. La prima, nel 2002-2004, costituita dalla proposta seguita dalla accettazione, nella quale era consentito formalizzare l'impegno assunto senza definirne subito gli elementi. La seconda, nel 2012, coincidente con la stipula del preliminari per atto notarile.
La terza, nel 2015, coincidente con il rogito notarile.
La ulteriore critica mossa alla sentenza è che, seppure in modo carsico, adombrerebbe la convinzione che la sequenza delle proposte dei Sigg.ri e e delle accettazioni dei CP_11 CP_7
Sigg.ri e tra il 2002 e il 2004, sarebbe simulata. Per tale ragione il Tribunale CP_4 CP_9
avrebbe escluso la riconducibilità dei contratti di compravendita del 2015 ai preliminari intercorsi tra il 2002 ed il 2004, riconoscendone il carattere simulato. Tuttavia nessuna domanda tesa all'accertamento della simulazione di tali operazioni risulta essere stata formulata dalla . Per cui manca una statuizione esplicita sul punto. Controparte_1
Dalle superiori considerazioni discenderebbe quanto segue: a) l'analisi dell'elemento soggettivo della revocatoria e del pregiudizio a danno dei creditori dovrebbero essere ancorati ai primi preliminari articolati nelle proposte di acquisto e nelle accettazioni del 2002 e del
2004. b) non risultando nel 2002-2004 alcuna esposizione debitoria della So.Gel. Srl, costituita nel 2007, e dei Sigg.ri e nei confronti di e in difetto di prova del CP_4 CP_9 CP_3
requisito della scientia fraudis (meglio, del consilium fraudis e della participatio fraudis) da parte dei debitori e del terzo, la sentenza dovrebbe essere riformata attribuendo piena
Part efficacia agli atti stipulati il 14 aprile 2015 tra i Sigg.ri e e nei confronti CP_4 CP_9
CP_ di 1.
Il motivo non ha consistenza.
1.1 I contratti preliminari del 2002-2004 non contenevano alcuna riserva di nomina del terzo, introdotta per la prima volta dai contratti preliminari notarili del 2012, contenenti la riserva di Part nomina concretizzata nel 2015 con l'accettazione della Ciò risulta dal punto 1 di ciascuna delle tre proposte del 2002 dei Sigg.ri e CP_11 Controparte_7
In proposito la S.C. ha puntualizzato che in ordine all'indagine dell'elemento soggettivo della revocatoria ordinaria di contratto per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata, in via di
7 priorità, con riferimento alla posizione dello stipulante in occasione della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di "electio amici", mentre il controllo dello stato soggettivo del terzo nominato va effettuato solo ove il primo giudizio nei confronti dello stipulante abbia dato esito negativo. (Cass. civ. n. 13265 del 14/05/2024; Cass. Civ. n. 12120 del 2020).
In applicazione di tale principio l'indagine sull'elemento soggettivo dei debitori e degli stipulanti, sotteso alla revocatoria ordinaria, deve essere quindi fissata non al 2002-2004, ma al
12 Maggio 2012, data dei contratti preliminari contenenti la riserva di nomina del terzo.
1.2 A prescindere dal rilievo assorbente che precede, sul piano generale è opportuno sottolineare che nel contratto preliminare di preliminare l'interesse alla differenziazione progressiva dei contenuti negoziali deve trovare riscontro nella minore estensione del regolamento del primo preliminare, cui fanno riferimento la Sezioni Unite nella sentenza 4628 del 06/03/2015.
L'utilità e la validità del primo contratto deve quindi essere ravvisata in questo rapporto di continenza: se il preliminare di preliminare ha un perimetro meno esteso del preliminare successivo, perché le parti non sono ancora in grado di regolare ogni aspetto dell'operazione e perciò si impegnano a contrattare e a contrarre un successivo preliminare con un perimetro più ampio del precedente, allora la sequenza sarà da considerare meritevole di tutela e il preliminare di preliminare valido. Viceversa se il preliminare di preliminare non divergerà dal successivo preliminare, allora la sequenza non avrà alcuna utilità, ma il primo contratto costituirà un impegno già vincolante per la conclusione del definitivo.
1.3 Nel caso di specie la configurabilità della sequenza a) preliminare di preliminare b) preliminare si desume dal fatto che le parti hanno inteso vincolarsi sui profili in ordine ai quali avevano raggiunto l'accordo (obbligo di alienazione di un determinato bene immobile direttamente al promissario acquirente a un dato prezzo, da pagare in rate anticipate rispetto al definitivo), rimandando a un futuro contratto preliminare la regolamentazione di ulteriori profili, inerenti la indicazione specifica degli immobili con individuazione catastale, e la conclusione con rogito notarile. In questa ottica la stipula del successivo preliminare (nel 2012) serviva in sostanza a creare uno strumento negoziale idoneo a essere trascritto o utilizzato per l'esecuzione in forma specifica di cui all'art. 2932 c.c. Infatti i preliminari del 2002-2004, oltre a non potere essere trascritti, non avrebbero consentito l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 cc., per la quale occorre che l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo
8 la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto (Cass. Civ. n. 18681 del
09/07/2024; Cass. Civ. n. 21449 del 2017).
1.4 Tuttavia i preliminari del 2012 contengono una ulteriore integrazione dei preliminari del
2002-2004, costituita dalla riserva di nomina del terzo, assente nel programma contrattuale del 2002-2004. La clausola ha consentito ai promissari acquirenti di sostituire a sé “persona o società che si riserva di nominare contestualmente alla stipula dell'atto formale di trasferimento”, ed ha avuto esito positivo nei contratti definitivi del 2015, nei quali, a seguito Part della accettazione della nomina, l'effetto traslativo si è prodotto in capo alla subentrata ex tunc nei diritti e negli obblighi di e Controparte_7 CP_11
Tale ulteriore modifica ha orientato i preliminari verso la parziale indeterminatezza soggettiva del contratto, dovuta alla alternatività dei contraenti (in argomento Cass. Civ. n. 8410 del 1998;
Cass. n. 81 del 1998).
1.5 Ne consegue che i contratti preliminari notarili del 12 Maggio 2012, pur inquadrandosi nella sequenza preliminare di preliminare, non possono qualificarsi come ripetitivi (o riproduttivi, come sostiene l'appellante a pag. 20 dell'atto di citazione) dei precedenti preliminari del 2002-2004, in quanto, oltre alla specificazione dell'oggetto, programmata, hanno introdotto la riserva di nomina del terzo, che è un quid novi assente nel programma del
2002-2004.
I contratti preliminari del 2012 sono quindi contratti modificativi, che, segnatamente con la riserva di nomina del terzo. hanno risposto al mutamento degli interessi delle parti, della ragione concreta dell'operazione e della volontà contrattuale.
Inoltre nessuna delle previsioni contenute nei preliminari del 2002-2004 è sopravvissuta nella nuova disciplina del 2012.
Di conseguenza, come ha esattamente ritenuto il Tribunale, essi costituiscono una nuova sequenza contrattuale che, in quanto non meramente ripetitiva o riproduttiva, ha superato e sostituito quella del 2002-2004.
Ne deriva quale corollario che, mentre l'eventus damni coincide con gli atti dispositivi del
2015, l'elemento psicologico della revocatoria deve essere accertato con riferimento ai preliminari notarili conclusi il 12 Maggio 2012, successivi al sorgere del credito garantito.
2. Il secondo motivo. Sulla prova della scientia damni e/o del consilium fraudis in capo alla parte promissaria acquirente e al terzo nominato. Il momento di accertamento dell'elemento psicologico. Gli indicatori della scientia damni dei debitori e degli stipulanti.
9 Nel secondo motivo, conseguente al primo, l'indagine sull'elemento psicologico del Tribunale viene censurata per la valorizzazione della contiguità temporale dei contratti del 2012 e 2015, in concomitanza col sorgere dell'esposizione debitoria dei Sigg.ri e nei CP_4 CP_9 confronti di finendo per rendere la scienza damni quasi provato in re ipsa. CP_3
Secondo l'appellante, rapportando l'elemento soggettivo alle proposte/accettazioni del 2002- Part 2004, nei promittenti venditori, nei promissari acquirenti e nel terzo nominato difetterebbe la prova della scientia damni e della partecipatio fraudis.
Il motivo di appello, conseguente al primo, è inammissibile e infondato.
2.1 E' inammissibile, in quanto non sottopone a critica ragionata i molteplici dati da cui il
Tribunale ha desunto gli indicatori della scientia damni dei promissari acquirenti/stipulanti, riscontrati nel punto 4.5 della sentenza (pagg. 29 e seguenti), e inerenti: la distanza ravvicinata tra la nomina del terzo e la conclusione dei contratti definitivi del 2015 (par. 4.5.2); la presenza su uno degli immobili di una ipoteca iscritta nel 2007 (punto 4.5.4) che non poteva passare inosservata;
le contraddizioni inerenti il pagamento del prezzo (4.5.5.), interamente pagato in base alle quietanze delle scritture private del 2004-2006 e alle dichiarazioni dei preliminari del
2012, mentre i contratti definitivi del 2015, in contraddizione con tali dichiarazioni, ne affermerebbero il pagamento una seconda volta, con effetti cambiari emessi alla data del rogito. la assenza, da parte dei promissari acquirenti, della titolarità giuridica dei beni già pagati a seguito dei preliminari con scritture separate del 2002-2004; la conclusione di un nuovo contratto preliminare nel 2012.
Tale genericità assertiva contrasta con il principio di specificità dei motivi d'appello di cui all'art. 342 c.p.c., secondo cui l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. Civ. n. 23781 del
28/10/2020; Cass. Civ. n. 2814 del 12/02/2016).
2.2 In ogni caso è del tutto evidente come sia i contratti preliminari del 2012 che gli atti dispositivi del 2015 fossero posteriori al sorgere del credito della , che già a CP_3 maggio 2012 aveva raggiunto un cospicuo ammontare.
La morosità della SO.Gel. Srl al 31.05.2012 era infatti pari a euro 343.616,27, segno evidente che era maturata già prima dei preliminari del 12.05.2012.
10 Ciò aveva portato, poco tempo dopo, il 6.6.2012, alla revoca delle linee di credito, seguita dal decreto ingiuntivo n. 1334/2012 del Tribunale di Perugia.
Per cui è necessaria e sufficiente la scientia damni, vale a dire la consapevolezza del debitore e del terzo di recare pregiudizio agli interessi dei creditori, che emerge dai seguenti indicatori:
a) in primo luogo la contestualità delle date dei preliminari di compravendita, conclusi il 12
Maggio 2012, delle nomine del terzo da parte dei promissari acquirenti, formalizzate il 17
Giugno 2014 (come specificano i contratti definitivi), e dei contratti definitivi del 14 aprile
2015, e la pluralità dei beni venduti.
Tali dati sono sintomatici della programmazione della vendita in blocco del patrimonio, riduttiva della garanzia patrimoniale, che non poteva sfuggire né ai venditori né ai Sigg.ri CP_7
e E la S. C. afferma che in tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il CP_11
debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana (Cass. Civ. n. 18034 del 25/07/2013; Cass. Civ. n.
7507 del 27/03/2007; Cass. Civ. n. 10430 del 18/05/2005).
b) la presenza negli immobili, rispetto al 2002, di iscrizioni pregiudizievoli, a cominciare dall'ipoteca volontaria nel 2007, che non potevano sguggire ai terzi acquirenti CP_7
e sia perché probabilmente informati dal notaio, sia per i pregressi
[...] CP_11
contatti con i promittenti venditori.
c) il pagamento del prezzo, in quanto se nelle scritture del 2002, come pure nei preliminari del
2012 si dà atto che la somma risultava stata già versata, nei contratti definitivi si era affermato che il corrispettivo pattuito era stato pagato mediante il rilascio di effetti cambiari i vari importi ed emessi alla data del rogito;
da ultimo è del tutto indimostrata la girata degli effetti cambiari in favore dei sig.ri e che non è stata provata documentalmente. CP_7 CP_11
2.3 Di conseguenza le considerazioni di parte appellante sull'elemento soggettivo dei promittenti venditori ( e ) e dei terzi acquirenti Controparte_4 Controparte_9
( e , tese a escludere nel 2002 la participatio fraudis degli Controparte_7 CP_11
stipulanti e il consilium fraudis dei promittenti venditori, non colgono nel segno.
2.3.1 Anzitutto l'appellante assume che nelle operazioni del 2002-2004 difetterebbe il consilium fraudis, sia perché all'epoca non vi era alcuna esposizione debitoria della società
P.B.S. S.n.c., esistente tra i Sigg. ri e , sia perché la Controparte_4 Controparte_9
SO.Gel. Srl, società garantita, fu costituita nel 2007, sia perché il controvalore degli immobili
11 ottenuto dai Sigg.ri e aveva fornito loro i mezzi per sopperire CP_11 Controparte_7 alle loro necessità finanziarie (premessa, pagina 11 appello). Una eventuale modifica dello stato soggettivo dei contraenti nel 2012 non avrebbe assunto rilevanza, in quanto i contratti del 2012 e del 2015 costituivano atti meramente riproduttivi ai fini della trascrizione, di contratti conclusi nel 2002-2004 (pag. 19-20).
Tale obiezione è priva di pregio, in quanto, come detto, a) per la loro natura modificativa e non ripetitiva o riproduttiva i contratti preliminari notarili del 2012 si sono sostituiti a quelli del
2002-2004; pertanto l'indagine dell'elemento soggettivo degli stipulanti e Controparte_7 si è svolta con riferimento ai contratti preliminari notarili del 2012, contenenti CP_11 per la prima volta la riserva di nomina. b) nella revocatoria ordinaria di contratto per persona da nominare, la verifica dello stato soggettivo del terzo, ai sensi dell'art. 2901, primo comma,
n. 2, ultima parte, c.c., va effettuata prioritariamente con riguardo alla posizione dello stipulante al momento della conclusione del contratto preliminare contenente la riserva di
"electio amici", e solo in caso di esito negativo di tale indagine l'analisi si sposterà sul terzo nominato (Cass. civ. n. 13265 del 14/05/2024; Cass. Civ. n. 12120 del 2020).
2.3.2 Priva di fondamento è l'obiezione secondo cui, a norma dell'art. 1405 c.c., nel contratto per persona da nominare il soggetto nominato acquista gli obblighi relativi ai rapporti con l'altro contraente con effetto retroattivo, e quindi dal 2002-2004. Pertanto l'eventuale conoscenza da parte della nel 2012 o nel 2015 della iscrizione o trascrizione di Parte_3
gravami immobiliari a carico dei sigg.ri e on avrebbe rilevanza. CP_4 CP_9
Anzitutto l'esito positivo dell'indagine sull'atteggiamento psicologico degli stipulanti esclude la necessità di approfondire l'elemento psicologico del terzo nominato.
In secondo luogo l'effetto retroattivo della nomina si produce con riferimento ai contratti preliminari del 2012, che contenevano la clausola per persona da nominare, e non ai contratti preliminari del 2002-2004, che non prevedevano né la riserva di nomina del terzo né
l'eventuale inserimento di tale clausola nel secondo preliminare.
2.3.3 Il Tribunale ha ragionato correttamente anche nell'escludere che l'effetto prenotativo conseguente alla trascrizione dei contratti preliminari del 2012, previsto dall'art. 2645 bis cpc, vanificasse gli effetti della revocatoria. A prescindere dalla non revocabilità ex art 2901 c.c. del contratto preliminare, che non è atto dispositivo, dall'art. 2645 bis c.c. non è possibile ricavare il principio della sopravvivenza del preliminare trascritto alla inefficacia dell'atto dispositivo in conseguenza della revocatoria.
12 2.3.4 Parte appellante afferma infine che il Tribunale avrebbe errato nel relegare nell'ambito dei motivi interni la asserita natura di investimento speculativo dei preliminari di acquisto dei beni conclusi nel 2002-2004 dai sigg.ri e i quali non avrebbero Controparte_7 CP_11 inteso intestarsi i beni e miravano a reperire un acquirente che potesse formalmente acquistare dai Sigg.ri e evitando un doppio passaggio di proprietà e una CP_4 CP_9
doppia tassazione. Tale giustificazione spiegherebbe la contiguità temporale della nomina del terzo e della stipula dei definitivi, e non invece, come ritenuto dal Tribunale, una anomalia Part avvalorante la mala fede della
Tale congettura non è condivisibile, sia in quanto l'indagine sull'elemento soggettivo della revocatoria deve avvenire nei confronti dello stipulante e non del terzo nominato, sia in quanto non è stata spiegata la natura della speculazione, né fornita la prova di essa.
Anzi, tale interesse sembra smentito in modo eclatante dal fatto a) che il prezzo versato dalla Part terzo nominato, ai venditori Sigg.ri e per i tre immobili, a mezzo CP_4 CP_9
cambiali, fosse uguale a quello peraltro già pagato dai Sigg.ri e Controparte_7 CP_11
b) che, poiché il prezzo di vendita dei contratti del 2015 era stato versato ai venditori Sigg.ri e i sigg.ri e non hanno dimostrato di CP_4 CP_9 Controparte_7 CP_11
Part ricevuto alcun controvalore sul prezzo di vendita alla degli immobili, che essi avevano peraltro già pagato.
3. Considerazioni conclusive. Regolazione delle spese di lite
L'appello deve essere respinto.
La soccombente, deve essere condannata alla refusione delle spese di lite, Parte_3 liquidate in base al valore della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando sul giudizio di impugnazione avverso la sentenza n. 677/2022 del Tribunale di Perugia, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa, provvede come segue:
1) Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante alla refusione in favore del convenuto appellato delle spese di lite del presente grado, che vengono liquidate in euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario al 15 %.
13 3) Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Perugia, camera di consiglio del 08 Maggio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
14