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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24144/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Braconi Stefania, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in PALERMO il 13/04/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 27.02.1996. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Palermo in data 31.05.2000.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano e concordano che la figlia maggiorenne , Persona_2 economicamente autonoma, si accorderà con il padre per le visite e continuerà ad abitare presso la residenza materna in Torino.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente, per cui non viene formulata alcuna domanda di contenuto economico-patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24144/2024 promossa da:
Controparte_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. Braconi Stefania, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Controparte_2 concordatario in PALERMO il 13/04/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PALERMO (atto n. 16 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 27.02.1996. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Palermo in data 31.05.2000.
pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 11/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Controparte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PALERMO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DÀ ATTO che le parti dichiarano e concordano che la figlia maggiorenne , Persona_2 economicamente autonoma, si accorderà con il padre per le visite e continuerà ad abitare presso la residenza materna in Torino.
DÀ ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere già regolato e definito ogni questione economica e patrimoniale e quindi di non avere nulla da pretendere reciprocamente, per cui non viene formulata alcuna domanda di contenuto economico-patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 4.7.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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