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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5103/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5103/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to SALACCHI GIUSEPPE;
e nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to SALACCHI GIUSEPPE;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Manziana (Roma) in data 21/09/2019 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno la loro residenza in piena autonomia, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi.
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, Persona_1 Per_2 con residenza e collocamento presso l'abitazione, casa coniugale di Roma alla Via Basilio
Puoti n. 20.
La potestà sui minori sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente, in relazione alle questioni di maggior interesse relative alla istruzione, alla educazione, alla salute e alla vita di relazione, mentre per le questioni ordinarie potrà essere esercitata separatamente, sempre nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori.
1 La casa coniugale in Roma alla Via Basilio Puoti n. 20, resterà assegnata alla Signora
il marito se ne è già allontanato, con il consenso della moglie, portando Parte_1 con sé i propri effetti personali e fissato la propria residenza in Manziana, Via Augusto
Silvestrelli n. 55.
Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento.
La Signora ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Findomestic per Parte_1
l'acquisto di mobili per l'arredo della casa coniugale di Roma, Via Basilio Puoti n. 20 e anche per quella di Manziana in Via Augusto Silvestrelli n. 55 con una rata mensile di € 120,40 e con scadenza al mese di agosto del 2027 che il Signor si impegna a rimborsare per la quota CP_1 pari alla metà fino alla scadenza del finanziamento.
Dovranno essere concordate tra i coniugi, le scelte attinenti l'educazione, l'indirizzo scolastico e le questioni determinanti per il futuro dei figli e per il loro sano sviluppo psico-fisico, per i soggiorni estivi e le vacanze invernali.
Il padre potrà vedere e avere con sé i figli minori, presso la propria residenza, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici, sportivi e di vita di relazione dei minori, previo avviso telefonico e, al fine di mantenere un rapporto continuativo e equilibrato con entrambi i genitori, secondo le modalità di seguito riportate.
a) Il padre potrà tenere con se entrambi i figli almeno un pomeriggio a settimana in orario post scolastico e fino a orario post cena.
b) Il padre potrà tenere con se entrambi i figli dalla mattina del sabato e fino alla sera della domenica a fine settimana alternati.
c) Durante il periodo estivo fino a quindici giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre da concordare preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno ed altri quindici giorni, anche non continuativi, da distribuirsi durante l'anno solare, sempre nel rispetto dell'esigenze sia dei minori e sia dei genitori.
d) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni, il primo anno Natale, dalle ore 10,00 del
24 dicembre alle ore 12,00 del 31 dicembre, il secondo anno capodanno dalle ore 12,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio e così via. Per il periodo pasquale alternativamente un anno per la Pasqua ed il successivo la Pasquetta, per tre giorni consecutivi.
e) Durante le festività nazionali infra-settimanali, alternativamente l'una all'altra dalle ore 8,30 sino alle ore 21,00, salvo diversi accordi dei coniugi.
f) I figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del medesimo nonché la festa del papà; con la madre il giorno del compleanno della medesima nonché la festa della mamma.
g) I figli minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori in ragione di un affidamento condiviso e nell'ottica di un progetto educativo comune.
Per quanto riguarda la misura del mantenimento, in favore dei figli, il padre verserà alla madre a tale titolo di contributo la somma di € 1.000,00 (Mille/00) mensile entro il giorno cinque di
2 ogni mese somma che verrà rivalutata di anno in anno in base all'indice Istat. I coniugi, in più, sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie riguardanti i figli, con esse intendendosi a) le spese di istruzione della scuola privata qualora ve ne fosse bisogno, b) le spese mediche - ivi comprese le protesi, i trattamenti terapeutici, gli interventi e le visite specialistiche prescritte, anche fuori sede;
c) i soggiorni estivi, le vacanze invernali, le gite scolastiche e le attività ricreative in genere;
d) lezioni di musica ed attività sportive;
e) attività
e materiali di carattere straordinario.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra i genitori;
è comunque facoltà dei genitori provvedere, in casi d'urgenza, a anticipare le dette spese, fermo l'obbligo di restituzione entro i dieci giorni successivi.
I coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manziana (Rm) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto
11, parte 1);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/03/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5103/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv.to SALACCHI GIUSEPPE;
e nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to SALACCHI GIUSEPPE;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Manziana (Roma) in data 21/09/2019 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che qui si riportano integralmente:
“I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto e fisseranno la loro residenza in piena autonomia, dandosi reciproca comunicazione di eventuali cambi.
I figli minori e vengono affidati congiuntamente ai genitori, Persona_1 Per_2 con residenza e collocamento presso l'abitazione, casa coniugale di Roma alla Via Basilio
Puoti n. 20.
La potestà sui minori sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente, in relazione alle questioni di maggior interesse relative alla istruzione, alla educazione, alla salute e alla vita di relazione, mentre per le questioni ordinarie potrà essere esercitata separatamente, sempre nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei minori.
1 La casa coniugale in Roma alla Via Basilio Puoti n. 20, resterà assegnata alla Signora
il marito se ne è già allontanato, con il consenso della moglie, portando Parte_1 con sé i propri effetti personali e fissato la propria residenza in Manziana, Via Augusto
Silvestrelli n. 55.
Ciascuno dei coniugi, essendo economicamente autosufficienti, provvederà al proprio mantenimento.
La Signora ha sottoscritto un contratto di finanziamento con Findomestic per Parte_1
l'acquisto di mobili per l'arredo della casa coniugale di Roma, Via Basilio Puoti n. 20 e anche per quella di Manziana in Via Augusto Silvestrelli n. 55 con una rata mensile di € 120,40 e con scadenza al mese di agosto del 2027 che il Signor si impegna a rimborsare per la quota CP_1 pari alla metà fino alla scadenza del finanziamento.
Dovranno essere concordate tra i coniugi, le scelte attinenti l'educazione, l'indirizzo scolastico e le questioni determinanti per il futuro dei figli e per il loro sano sviluppo psico-fisico, per i soggiorni estivi e le vacanze invernali.
Il padre potrà vedere e avere con sé i figli minori, presso la propria residenza, quando vorrà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori e con gli impegni scolastici, sportivi e di vita di relazione dei minori, previo avviso telefonico e, al fine di mantenere un rapporto continuativo e equilibrato con entrambi i genitori, secondo le modalità di seguito riportate.
a) Il padre potrà tenere con se entrambi i figli almeno un pomeriggio a settimana in orario post scolastico e fino a orario post cena.
b) Il padre potrà tenere con se entrambi i figli dalla mattina del sabato e fino alla sera della domenica a fine settimana alternati.
c) Durante il periodo estivo fino a quindici giorni anche consecutivi, nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 10 settembre da concordare preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno ed altri quindici giorni, anche non continuativi, da distribuirsi durante l'anno solare, sempre nel rispetto dell'esigenze sia dei minori e sia dei genitori.
d) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni, il primo anno Natale, dalle ore 10,00 del
24 dicembre alle ore 12,00 del 31 dicembre, il secondo anno capodanno dalle ore 12,00 del 31 dicembre alle ore 20,00 del 6 gennaio e così via. Per il periodo pasquale alternativamente un anno per la Pasqua ed il successivo la Pasquetta, per tre giorni consecutivi.
e) Durante le festività nazionali infra-settimanali, alternativamente l'una all'altra dalle ore 8,30 sino alle ore 21,00, salvo diversi accordi dei coniugi.
f) I figli trascorreranno con il padre il giorno del compleanno del medesimo nonché la festa del papà; con la madre il giorno del compleanno della medesima nonché la festa della mamma.
g) I figli minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori in ragione di un affidamento condiviso e nell'ottica di un progetto educativo comune.
Per quanto riguarda la misura del mantenimento, in favore dei figli, il padre verserà alla madre a tale titolo di contributo la somma di € 1.000,00 (Mille/00) mensile entro il giorno cinque di
2 ogni mese somma che verrà rivalutata di anno in anno in base all'indice Istat. I coniugi, in più, sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie riguardanti i figli, con esse intendendosi a) le spese di istruzione della scuola privata qualora ve ne fosse bisogno, b) le spese mediche - ivi comprese le protesi, i trattamenti terapeutici, gli interventi e le visite specialistiche prescritte, anche fuori sede;
c) i soggiorni estivi, le vacanze invernali, le gite scolastiche e le attività ricreative in genere;
d) lezioni di musica ed attività sportive;
e) attività
e materiali di carattere straordinario.
Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra i genitori;
è comunque facoltà dei genitori provvedere, in casi d'urgenza, a anticipare le dette spese, fermo l'obbligo di restituzione entro i dieci giorni successivi.
I coniugi si prestano, sin d'ora, reciproco consenso all'espatrio, al rilascio e/o rinnovo del passaporto.”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e dei figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), alle condizioni C.F._1 CP_1 C.F._2 di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Manziana (Rm) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019, atto
11, parte 1);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11/03/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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