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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8363 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27110 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Parte_1 C.F._1
Mita e Cristiano la Marca
ATTRICE
E
, rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia Controparte_1
da (p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Dominicis
CONVENUTA
NONCHE'
( Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è in massima parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice risulta l'adempimento delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 in ordine alla proponibilità della domanda.
In ordine alla legittimazione delle parti deve ritenersi che quella attiva è pienamente provata dalla documentazione medica esibita (oltre che dai rapporti di Pubblica Autorità intervenuti sul luogo del sinistro in atti) mentre quella passiva (sia del Controparte_3 quale proprietario del motoveicolo sui cui viaggiava quale trasportata la parte istante che della compagnia assicuratrice) è stata sostanzialmente ammessa dalla convenuta compagnia che non ha disconosciuto la sussistenza di un valido rapporto assicurativo per la rca avente ad oggetto il motoveicolo di proprietà dell'altra parte convenuta.
Nel merito deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la parte istante mentre viaggiava quale trasportata a bordo del motoveicolo di proprietà e condotto da veniva coinvolta in un Controparte_3 sinistro stradale all'esito dello scontro tra il predetto motoveicolo ed altra autovettura
(Renault Clio tg. CH863JJ).
In effetti, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione.
La parte istante ha espressamente inteso esercitare l'azione diretta prevista dall'art. 141
Codice Assicurazioni.
In effetti l'azione diretta prevista dal menzionato art. 141 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dal nostro ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore per ottenere il risarcimento dei danni a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito (cfr. Cass. S.U. n. 35318/2022; Cass. n. 104472024).
E' evidente – come dedotto dalla convenuta compagnia e riconosciuto in linea astratta dalla stessa difesa attorea – che nell'ampio concetto di caso fortuito rientri anche il fatto colposo o doloso del danneggiato che, in virtù del principio generale sancito dall'art. 1227 comma 1 cc, può far escludere o ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno.
Nel caso di specie il comportamento colposo della istante danneggiata sarebbe costituito dalla incontestata circostanza che la viaggiava quale trasportata sul motoveicolo Pt_1
condotto e di proprietà del anche unitamente alla sua figlia minore (ulteriore CP_3
trasportata) e quindi in evidente violazione del Codice della Strada. Secondo quanto dedotto dalla convenuta compagnia la si sarebbe, perciò, volontariamente posta in Pt_1
condizioni di insicurezza quanto meno concorrendo a cagionare l'evento lesivo.
A tale proposito deve però ritenersi che la circostanza che sul motoveicolo viaggiassero in tre persone non abbia in alcun modo inciso sul verificarsi dell'evento dannoso come ricostruito sulla base delle deposizioni dei due testi escussi- Invero, come prescritto dall'art. 1227 comma 1 cc, è pur sempre necessario il nesso causale tra l'azione colposa del danneggiato e l'evento dannoso (cfr. Cass. ord. n. 138 del
2024; Cass. ord. n. 26013 del 2023; Cass. n. 2970 del 2025). Tale nesso causale, sulla base della dinamica del sinistro verificatosi, non è in alcun modo riscontrabile. Invero – all'esito della istruttoria espletata – può affermarsi che il motoveicolo su cui viaggiava l'istante come trasportata percorreva la strada ad andatura regolare allorchè veniva investito da un autoveicolo che proveniva da destra a forte velocità e senza fermarsi al segnale di STOP.
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione esibita e dalla relazione tecnica in atti è emerso che la parte attrice, che indossava il casco, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato le lesioni riferite nella premessa della citazione e sostanzialmente confermate, seppure in modo non
“tecnico” dai testimoni escussi (esiti trauma facciale con esiti di frattura ossa nasali trattati chirurgicamente;
esiti ferita lacero contusa labiale inferiore e sezione mentoniera;
avulsione 11 elemento dentario e frattura elementi dentari 21, 31 e 41). Il nesso di causalità è stata riconosciuto dal CTU.
Possono essere tuttavia condivise le conclusioni rese nella relazione peritale da parte del
CTU – adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico e logico e non specificamente contestate dalle difese delle parti costituite - che, tenuto conto della natura della lesione, ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente complessiva nella misura del 9 % nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 10 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del
50% di giorni 15 e nella misura media del 25% per ulteriori giorni 15.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, trattandosi di cd. micropermanenti, in conformità del disposto di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005, va applicata la tabella attualmente in vigore che tiene conto non solo dell'entità della lesione ma anche dell'età del danneggiato al momento del sinistro (nel caso di specie anni 36).
Alla luce di tali criteri il danno biologico da invalidità permanente va liquidato, all'attualità, in Euro16.924,50. Alla stregua degli stessi criteri legali deve liquidarsi l'invalidità temporanea, totale (ITT)
e parziale (ITP) sulla base di una indennità giornaliera di Euro 54,80.
In conseguenza il danno biologico da invalidità temporanea, tenuto conto del numero di giorni riconosciuti dal CTU e della percentuale, va liquidato, all'attualità, in complessive
Euro 1.164,50 (54,80 x 10 + 50% di 54,80 x 15 + 25% di 54,80 x 15)
Alla stregua dei principi da ultimo affermati dalla Suprema Corte appare equo procedere, pur in assenza di allegazione specifica da parte dell'istante e tenuto conto di quanto affermato nella perizia medica, ad una ulteriore personalizzazione del suddetto “danno biologico” (da invalidità permanente e temporanea) per tenere conto – anche in via presuntiva alla luce delle modalità del fatto e del tipo di infortunio subito – delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso (e cioè di quella componente del danno non patrimoniale comunemente descritta come “danno morale”).
I suddetti importi pari a Euro 18.089,oo (16.924,50 + 1.164,50) vanno in conseguenza aumentati di un terzo.
In definitiva il danno non patrimoniale subito dalla parte istante va liquidato, già ai valori monetari attuali (e quindi senza necessità di ulteriore rivalutazione) in complessive Euro
24.118,67 (18.089,oo + 6.029,67).
Infine può riconoscersi alla parte istante una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) già sostenute in conseguenza dell'incidente e certamente da sostenere per ricostruzione dentaria (tali spese di ricostruzione dentaria sono state quantificate dal CTU in Euro 5.000,oo) in assenza di qualsiasi minima prova sul punto.
Tale voce di danno può essere quantificata, già ai valori monetari attuali e senza necessità di ulteriore rivalutazione, in Euro 6.000,oo.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 30.118,67 (Euro
24.118,67 + 6.000,oo) devono decorrere gli interessi, di natura compensativa, da calcolare nella misura media del 1% annuo dalla data del sinistro (18-06-2018) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannata la convenuta compagnia assicurativa. Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale (lieve) difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della rappresentata per la gestione dei sinistri in Controparte_4
Italia dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e di , così provvede: Controparte_3
condanna la convenuta come rappresentata dalla Controparte_4 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore Controparte_2 dell'istante , della somma complessiva di Euro 30.118,67 oltre interessi Parte_1
da calcolarsi nella misura del 1% annuo dalla data del 18-06-2018 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 4.100,oo (di cui Euro 4.500,oo per compensi già compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.500,oo per spese vive, già compreso onorario al CTU come liquidato in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa), oltre iva e cpa con attribuzione agli avv.ti Giovanni De Mita e
Cristiano La Marca.
Così deciso in Napoli lì 26 settembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27110 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni De Parte_1 C.F._1
Mita e Cristiano la Marca
ATTRICE
E
, rappresentata per la gestione dei sinistri in Italia Controparte_1
da (p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Dominicis
CONVENUTA
NONCHE'
( Controparte_3 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è in massima parte fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice risulta l'adempimento delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 in ordine alla proponibilità della domanda.
In ordine alla legittimazione delle parti deve ritenersi che quella attiva è pienamente provata dalla documentazione medica esibita (oltre che dai rapporti di Pubblica Autorità intervenuti sul luogo del sinistro in atti) mentre quella passiva (sia del Controparte_3 quale proprietario del motoveicolo sui cui viaggiava quale trasportata la parte istante che della compagnia assicuratrice) è stata sostanzialmente ammessa dalla convenuta compagnia che non ha disconosciuto la sussistenza di un valido rapporto assicurativo per la rca avente ad oggetto il motoveicolo di proprietà dell'altra parte convenuta.
Nel merito deve ritenersi, sulla base della documentazione esibita e della prova orale espletata, che effettivamente la parte istante mentre viaggiava quale trasportata a bordo del motoveicolo di proprietà e condotto da veniva coinvolta in un Controparte_3 sinistro stradale all'esito dello scontro tra il predetto motoveicolo ed altra autovettura
(Renault Clio tg. CH863JJ).
In effetti, sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione.
La parte istante ha espressamente inteso esercitare l'azione diretta prevista dall'art. 141
Codice Assicurazioni.
In effetti l'azione diretta prevista dal menzionato art. 141 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dal nostro ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore per ottenere il risarcimento dei danni a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito (cfr. Cass. S.U. n. 35318/2022; Cass. n. 104472024).
E' evidente – come dedotto dalla convenuta compagnia e riconosciuto in linea astratta dalla stessa difesa attorea – che nell'ampio concetto di caso fortuito rientri anche il fatto colposo o doloso del danneggiato che, in virtù del principio generale sancito dall'art. 1227 comma 1 cc, può far escludere o ridurre proporzionalmente il risarcimento del danno.
Nel caso di specie il comportamento colposo della istante danneggiata sarebbe costituito dalla incontestata circostanza che la viaggiava quale trasportata sul motoveicolo Pt_1
condotto e di proprietà del anche unitamente alla sua figlia minore (ulteriore CP_3
trasportata) e quindi in evidente violazione del Codice della Strada. Secondo quanto dedotto dalla convenuta compagnia la si sarebbe, perciò, volontariamente posta in Pt_1
condizioni di insicurezza quanto meno concorrendo a cagionare l'evento lesivo.
A tale proposito deve però ritenersi che la circostanza che sul motoveicolo viaggiassero in tre persone non abbia in alcun modo inciso sul verificarsi dell'evento dannoso come ricostruito sulla base delle deposizioni dei due testi escussi- Invero, come prescritto dall'art. 1227 comma 1 cc, è pur sempre necessario il nesso causale tra l'azione colposa del danneggiato e l'evento dannoso (cfr. Cass. ord. n. 138 del
2024; Cass. ord. n. 26013 del 2023; Cass. n. 2970 del 2025). Tale nesso causale, sulla base della dinamica del sinistro verificatosi, non è in alcun modo riscontrabile. Invero – all'esito della istruttoria espletata – può affermarsi che il motoveicolo su cui viaggiava l'istante come trasportata percorreva la strada ad andatura regolare allorchè veniva investito da un autoveicolo che proveniva da destra a forte velocità e senza fermarsi al segnale di STOP.
In ordine alla quantificazione del danno deve osservarsi quanto segue.
Dalla documentazione esibita e dalla relazione tecnica in atti è emerso che la parte attrice, che indossava il casco, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato le lesioni riferite nella premessa della citazione e sostanzialmente confermate, seppure in modo non
“tecnico” dai testimoni escussi (esiti trauma facciale con esiti di frattura ossa nasali trattati chirurgicamente;
esiti ferita lacero contusa labiale inferiore e sezione mentoniera;
avulsione 11 elemento dentario e frattura elementi dentari 21, 31 e 41). Il nesso di causalità è stata riconosciuto dal CTU.
Possono essere tuttavia condivise le conclusioni rese nella relazione peritale da parte del
CTU – adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico e logico e non specificamente contestate dalle difese delle parti costituite - che, tenuto conto della natura della lesione, ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente complessiva nella misura del 9 % nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 10 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del
50% di giorni 15 e nella misura media del 25% per ulteriori giorni 15.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno, gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, biologico, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, trattandosi di cd. micropermanenti, in conformità del disposto di cui all'art. 139 del Dlgs 209/2005, va applicata la tabella attualmente in vigore che tiene conto non solo dell'entità della lesione ma anche dell'età del danneggiato al momento del sinistro (nel caso di specie anni 36).
Alla luce di tali criteri il danno biologico da invalidità permanente va liquidato, all'attualità, in Euro16.924,50. Alla stregua degli stessi criteri legali deve liquidarsi l'invalidità temporanea, totale (ITT)
e parziale (ITP) sulla base di una indennità giornaliera di Euro 54,80.
In conseguenza il danno biologico da invalidità temporanea, tenuto conto del numero di giorni riconosciuti dal CTU e della percentuale, va liquidato, all'attualità, in complessive
Euro 1.164,50 (54,80 x 10 + 50% di 54,80 x 15 + 25% di 54,80 x 15)
Alla stregua dei principi da ultimo affermati dalla Suprema Corte appare equo procedere, pur in assenza di allegazione specifica da parte dell'istante e tenuto conto di quanto affermato nella perizia medica, ad una ulteriore personalizzazione del suddetto “danno biologico” (da invalidità permanente e temporanea) per tenere conto – anche in via presuntiva alla luce delle modalità del fatto e del tipo di infortunio subito – delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso (e cioè di quella componente del danno non patrimoniale comunemente descritta come “danno morale”).
I suddetti importi pari a Euro 18.089,oo (16.924,50 + 1.164,50) vanno in conseguenza aumentati di un terzo.
In definitiva il danno non patrimoniale subito dalla parte istante va liquidato, già ai valori monetari attuali (e quindi senza necessità di ulteriore rivalutazione) in complessive Euro
24.118,67 (18.089,oo + 6.029,67).
Infine può riconoscersi alla parte istante una somma a titolo di danno emergente per le spese mediche e varie (particolare alimentazione, trasporto ecc...) già sostenute in conseguenza dell'incidente e certamente da sostenere per ricostruzione dentaria (tali spese di ricostruzione dentaria sono state quantificate dal CTU in Euro 5.000,oo) in assenza di qualsiasi minima prova sul punto.
Tale voce di danno può essere quantificata, già ai valori monetari attuali e senza necessità di ulteriore rivalutazione, in Euro 6.000,oo.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 30.118,67 (Euro
24.118,67 + 6.000,oo) devono decorrere gli interessi, di natura compensativa, da calcolare nella misura media del 1% annuo dalla data del sinistro (18-06-2018) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice va condannata la convenuta compagnia assicurativa. Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale (lieve) difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della rappresentata per la gestione dei sinistri in Controparte_4
Italia dalla , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
e di , così provvede: Controparte_3
condanna la convenuta come rappresentata dalla Controparte_4 [...]
al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore Controparte_2 dell'istante , della somma complessiva di Euro 30.118,67 oltre interessi Parte_1
da calcolarsi nella misura del 1% annuo dalla data del 18-06-2018 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 4.100,oo (di cui Euro 4.500,oo per compensi già compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.500,oo per spese vive, già compreso onorario al CTU come liquidato in virtù di apposito decreto emesso in corso di causa), oltre iva e cpa con attribuzione agli avv.ti Giovanni De Mita e
Cristiano La Marca.
Così deciso in Napoli lì 26 settembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco