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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4750/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Messina - Via Tommaso Cannizzaro Indirizzo_1 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via U. Bassi N. 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250009249913000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250009249913000, notificata in data 17.04.2025, con cui le veniva intimato il pagamento di € 1.144,42 a titolo di contributo unificato per il giudizio R.G. n. 27456/2016 dinanzi alla Corte di Cassazione.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto l'illegittimità della pretesa per non debenza del tributo, eccependo il proprio diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma
1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, in quanto il giudizio presupposto verteva in materia previdenziale e il suo reddito familiare, nell'anno di riferimento, era inferiore al limite di legge. Ha prodotto a tal fine idonea documentazione fiscale.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, e il Ministero della Giustizia, resistendo all'impugnazione.
Con ordinanza del 07/11/2025, questa Corte ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'atto.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. Ritiene il Giudice che quando l'impugnazione della cartella di pagamento si fonda su vizi che attengono al merito della pretesa tributaria, la legittimazione passiva sussiste in capo sia all'ente titolare del credito (nella specie, il Ministero della Giustizia) sia all'agente della riscossione, in qualità di soggetto che ha formato e notificato l'atto impugnato, essendo entrambi destinatari degli effetti dell'eventuale annullamento. La chiamata in causa di entrambi i soggetti è pertanto corretta.
Nel merito, la pretesa creditoria è palesemente illegittima.
L'art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le parti che, nei processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, siano titolari di un reddito imponibile non superiore al doppio dell'importo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il giudizio presupposto (R.G. n. 27456/2016), promosso dalla ricorrente contro l'INPS, rientri a pieno titolo tra le controversie in materia di previdenza.
Quanto al requisito reddituale, il giudizio è stato instaurato nel 2016. Il reddito di riferimento è dunque quello relativo al periodo d'imposta 2015, risultante dalla dichiarazione presentata nel 2016. Per tale anno, il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era fissato in € 11.528,41. La soglia di esenzione per le controversie previdenziali era, di conseguenza, pari a € 23.056,82 (€ 11.528,41 x 2).
Dalla documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente (Mod. 730/2016), emerge che il reddito complessivo del suo nucleo familiare per l'anno 2015 ammontava a € 15.946,00. Tale importo è indiscutibilmente inferiore alla soglia di esenzione sopra indicata.
La sussistenza di entrambi i presupposti normativi – natura della controversia e limite reddituale – determina il pieno diritto della Sig.ra Ricorrente_1 all'esenzione dal versamento del contributo unificato. La pretesa iscritta a ruolo è, pertanto, del tutto infondata e la cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico dei resistenti in solido tra loro e distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione XI, in funzione m,onocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520250009249913000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Ministero della Giustizia, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice
LÒ EN
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4750/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Tribunale Messina - Via Tommaso Cannizzaro Indirizzo_1 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via U. Bassi N. 137 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250009249913000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520250009249913000, notificata in data 17.04.2025, con cui le veniva intimato il pagamento di € 1.144,42 a titolo di contributo unificato per il giudizio R.G. n. 27456/2016 dinanzi alla Corte di Cassazione.
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto l'illegittimità della pretesa per non debenza del tributo, eccependo il proprio diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma
1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, in quanto il giudizio presupposto verteva in materia previdenziale e il suo reddito familiare, nell'anno di riferimento, era inferiore al limite di legge. Ha prodotto a tal fine idonea documentazione fiscale.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, e il Ministero della Giustizia, resistendo all'impugnazione.
Con ordinanza del 07/11/2025, questa Corte ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione dell'atto.
All'udienza odierna, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione. Ritiene il Giudice che quando l'impugnazione della cartella di pagamento si fonda su vizi che attengono al merito della pretesa tributaria, la legittimazione passiva sussiste in capo sia all'ente titolare del credito (nella specie, il Ministero della Giustizia) sia all'agente della riscossione, in qualità di soggetto che ha formato e notificato l'atto impugnato, essendo entrambi destinatari degli effetti dell'eventuale annullamento. La chiamata in causa di entrambi i soggetti è pertanto corretta.
Nel merito, la pretesa creditoria è palesemente illegittima.
L'art. 9, comma 1-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilisce l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per le parti che, nei processi in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, siano titolari di un reddito imponibile non superiore al doppio dell'importo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che il giudizio presupposto (R.G. n. 27456/2016), promosso dalla ricorrente contro l'INPS, rientri a pieno titolo tra le controversie in materia di previdenza.
Quanto al requisito reddituale, il giudizio è stato instaurato nel 2016. Il reddito di riferimento è dunque quello relativo al periodo d'imposta 2015, risultante dalla dichiarazione presentata nel 2016. Per tale anno, il limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato era fissato in € 11.528,41. La soglia di esenzione per le controversie previdenziali era, di conseguenza, pari a € 23.056,82 (€ 11.528,41 x 2).
Dalla documentazione fiscale prodotta dalla ricorrente (Mod. 730/2016), emerge che il reddito complessivo del suo nucleo familiare per l'anno 2015 ammontava a € 15.946,00. Tale importo è indiscutibilmente inferiore alla soglia di esenzione sopra indicata.
La sussistenza di entrambi i presupposti normativi – natura della controversia e limite reddituale – determina il pieno diritto della Sig.ra Ricorrente_1 all'esenzione dal versamento del contributo unificato. La pretesa iscritta a ruolo è, pertanto, del tutto infondata e la cartella di pagamento deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Esse vanno poste a carico dei resistenti in solido tra loro e distratte in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, Sezione XI, in funzione m,onocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 29520250009249913000.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Ministero della Giustizia, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in € 800,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore_1, procuratore antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026.
Il Giudice
LÒ EN