Art. 45. (Riduzione dei contingenti di personale degli organi centrali)
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sara' determinato il contingente di personale di ciascuna carriera applicato - alla stessa data - negli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
In conseguenza dell'assegnazione alle direzioni compartimentali del personale occorrente per l'assolvimento di compiti diversi da quelli propri degli organi che, ai sensi dell'articolo 12 - comma terzo - della presente legge, diventano parte integrante delle stesse direzioni compartimentali dovra' gradualmente - e comunque non oltre tre anni dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale - operarsi una corrispondente riduzione numerica del contingente di cui al primo comma.
Gli assegni del personale occorrente agli uffici delle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento dei compiti di collaborazione, di competenza degli impiegati della carriera direttiva con qualifica inferiore a direttore di divisione e degli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva, nonche' per i compiti propri della carriera ausiliaria sono fissati con provvedimento del competente direttore generale sentito il comitato consultivo.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sara' determinato il contingente di personale di ciascuna carriera applicato - alla stessa data - negli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
In conseguenza dell'assegnazione alle direzioni compartimentali del personale occorrente per l'assolvimento di compiti diversi da quelli propri degli organi che, ai sensi dell'articolo 12 - comma terzo - della presente legge, diventano parte integrante delle stesse direzioni compartimentali dovra' gradualmente - e comunque non oltre tre anni dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale - operarsi una corrispondente riduzione numerica del contingente di cui al primo comma.
Gli assegni del personale occorrente agli uffici delle direzioni compartimentali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'espletamento dei compiti di collaborazione, di competenza degli impiegati della carriera direttiva con qualifica inferiore a direttore di divisione e degli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva, nonche' per i compiti propri della carriera ausiliaria sono fissati con provvedimento del competente direttore generale sentito il comitato consultivo.