Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8557 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08557/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05549/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5549 del 2022, proposto da
AL Acqua S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Lipani, Eugenio Bruti Liberati e Nicola Battista Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Caserta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza sindacale n. 37 del 1° settembre 2022, avente a oggetto la “messa in sicurezza e ripristino del tratto di marciapiede e del muro di sostegno compreso tra il civico 207/b e il corrispondente civico n. 168 di via Ferrarecce”,
notificata a AL Acqua S.p.A. a mezzo nota prot. 95395 del 2 settembre 2022;
- ove occorrer possa, della comunicazione del Comune di Caserta prot. 95679 del 2 settembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. DO IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La AL Acqua spa è l’ente gestore del servizio idrico del Comune di Caserta, con esclusione del servizio fognario, esulante dal rapporto concessorio istituito tramite convenzione del 6 giugno 1991 conclusa con l’allora gestore Napoletana gas spa, in cui è succeduto la ricorrente.
1.1 In punto di fatto, la ricorrente deduce che:
- in data 11 luglio 2022, la AL spa veniva contattata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Caserta per una perdita idrica verificatasi alla via Ferraracce, all’altezza del civico 192, nel contesto di opere di scavo eseguite dallo stesso Comune di Caserta per la verifica dello stato dell’impianto fognario;
- i tecnici recatisi sul posto riscontravano la presenza di acqua nello scavo operato dal Comune e, da successivi accertamenti, non venivano riscontrati ulteriori dispersioni idriche;
- in data 13 luglio 2022, la ricorrente veniva di nuovo contattata per una nuova perdita idrica;
- tuttavia, i tecnici effettuavano saggi in profondità da cui emergeva che, con ogni probabilità, la dispersione idrica riscontrata era addebitabile agli stessi scavi eseguiti dal Comune di Caserta per la collocazione della fibra ottica;
- in ogni caso, la ricorrente provvedeva alle riparazioni necessarie per ovviare alle perdite riscontrate;
- da ulteriori accertamenti, AL aveva modo di verificare che le dispersioni idriche riscontrate riguardavano l’impianto fognario e che esse erano da ascrivere a cause risalenti, per le quali era in essere un annoso contenzioso tra il Comune di Caserta e il condominio di via Ferraracce n. 207;
- dopo circa due mesi dai predetti interventi, la ricorrente riceveva la notifica dell’ordinanza extra ordinem adottata dal Sindaco del Comune di Caserta, che, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del TUEL, le ingiungeva l’esecuzione ad horas dei “ lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto di marciapiede e del muro di tufo avente funzioni di sostegno, compresi tra il civico 207/b e il corrispondente civico 168 di via Ferrarecce. Si puntualizza che, detti lavori, dovranno essere eseguiti sotto la direzione di tecnico abilitato. Quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità ”.
2. Avverso il provvedimento impugnato, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi:
- “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e 30 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Eccesso di potere per difetto dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Eccesso di potere per sviamento. ”.
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di legittimazione sostanziale.
In particolare, la ricorrente deduce che le ordinanze contingibili e urgenti hanno quali loro esclusivi destinatari i soggetti che abbiano la materiale disponibilità dei beni ove insistono le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in modo che, dalla disponibilità diretta del bene derivi la possibilità materiale di procedere all’immediata eliminazione della situazione di pericolo.
Peraltro, il provvedimento sarebbe gravemente lacunoso quanto a supporto motivazionale, considerato che l’ordinanza gravata non reca alcun riferimento da cui possa emergere un coinvolgimento della ricorrente nella esecuzione delle opere di ripristino.
Inoltre, gli interventi sul demanio stradale competono al Comune, quale ente proprietario.
- “ II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sotto un distinto profilo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. ”.
Con il secondo mezzo, parte ricorrente ritiene che nel caso di specie difetterebbero anche i requisiti dell’indifferibilità e dell’urgenza, quali connotati necessari per il legittimo esercizio del potere extra ordinem .
3. Pur ritualmente evocato in giudizio, il Comune di Caserta non si è costituito.
4. Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito, la ricorrente ha allegato che il Comune di Caserta ha provveduto al ripristino del marciapiede e del muro di tufo e che, tuttavia, essa conserva integro il proprio interesse alla decisione, atteso che il Comune potrebbe sempre agire per la ripetizione di quanto pagato per il predetto ripristino.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
6. Il ricorso è fondato sulla base delle seguenti ragioni.
7. In premessa il Collegio rileva che, quanto a natura giuridica e a presupposti delle ordinanze di necessità e d’urgenza, in giurisprudenza si afferma che: “ Le ordinanze contingibili e urgenti sono, invero, rivolte alla disciplina del caso concreto e sono connotate da atipicità: la fonte primaria non disciplina in maniera specifica né i presupposti di applicazione di tali provvedimenti, facendosi riferimento genericamente alla necessità, urgenza e contingibilità, la cui individuazione concreta compete all’autorità amministrativa deputata, né tantomeno il contenuto, che può estrinsecarsi in una serie di provvedimenti che si rivelino idonei a fronteggiare quella determinata situazione. È indubbio, tuttavia, che il fondamento del potere di ordinanza debba comunque essere identificato nella legge, non potendo esso risiedere nella necessità in sé.
Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all’uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.
I presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente risiedono nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, nonché nella provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.
In altri termini, il potere di urgenza, di cui agli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, può essere esercitato solo rispetto a circostanze di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti un’effettiva minaccia per la pubblica incolumità, e unicamente in presenza di un preventivo accertamento delle condizioni concrete, fondato su prove empiriche e non su mere presunzioni. Tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa far fronte alla situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri. ” (Tar Campania – Napoli – V Sezione – sentenza del 10 gennaio 2024, nr. 275).
In sintesi, si può affermare che l’atipicità contenutistica delle ordinanze di necessità e di urgenza impone all’amministrazione titolare del corrispondente potere di assolvere in maniera puntuale all’obbligo motivazionale, in modo da dare compiuto riscontro dei presupposti che, sulla base della norma attributiva del potere, ne legittimano l’adozione.
7.1 Nel caso di specie, il Comune di Caserta non ha dato conto nel corpo motivazionale dell’ordinanza impugnata delle ragioni di indifferibilità e d’urgenza su cui l’esercizio del potere extra ordinem fonda la sua legittimazione ordinamentale, limitandosi ad uno scarno richiamo ai verbali dei Vigili del Fuoco del 22 gennaio 2021 e del 8 gennaio 2022.
Peraltro, nell’ordinanza impugnata non vi è alcun riferimento alla situazione di pericolo per la pubblica incolumità né alla impossibilità di far fronte alla situazione riscontrata con il ricorso agli ordinari strumenti ordinamentali, riferimento del pari necessario, attesa la natura residuale e sussidiaria del potere extra ordinem in esame.
Il riscontrato difetto motivazionale ha portata sostanziale e non meramente formale, considerato che la motivazione delle ordinanze di necessità e di urgenza “ compensa ” l’atipicità contenutistica di detta peculiare tipologia di provvedimento.
8. Peraltro, è fondato anche il motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale.
Sul punto, in giurisprudenza è stato affermato che: “ secondo la giurisprudenza in materia, la legittimazione passiva rispetto alle ordinanze extra ordinem è in capo al soggetto che è in diretto rapporto con il bene, in quanto proprietario e gestore, salva la possibilità di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 14 ottobre 2013, n. 4603, secondo cui “ai fini dell'emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54, T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal soggetto interessato. L'ordinanza de qua, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica. Pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, e cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata”). ” (Tar Napoli, V Sezione, sentenza del 21 aprile 2021, n. 2525).
Nel caso di specie, gli interventi di messa in sicurezza del muretto e del marciapiede competevano in via diretta all’ente proprietario, cioè allo stesso Comune di Caserta, e non alla ricorrente, che non ha alcuna relazione con il demanio stradale interessato dall’intervento di messa in sicurezza in esame.
9. In definitiva, il ricorso è complessivamente fondato e meritevole di accoglimento.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna il Comune di Caserta al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OL RI, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
DO IE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DO IE | OL RI |
IL SEGRETARIO