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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4629 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59982 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Bonavitacola e dall'Avv. Sabrina
Bonavitacola, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Antonio Gramsci n. 29, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a nato a [...] il [...] CP_1 Resistente contumace
Con l'intervento del curatore speciale del minore avv. Marcella Per_1
Attisano
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18.12.24
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.11.20, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 30.5.2005 contraeva con Pt_1 CP_1
matrimonio in IL (Repubblica Popolare Cinese), trascritto in Italia presso il registro dello Stato Civile di Roma;
che dall'unione erano nati i figli Per_2
(19.9.2002) e (1.06.2007); che la convivenza tra i coniugi era divenuta Per_1
intollerabile, tanto da vivere separati sin dall'anno 2018, quando il marito si trasferiva in Inghilterra, portando con sé il figlio minore che tale Per_1
decisione veniva presa unilateralmente dal padre, così che era stata costretta ad avviare procedura di rientro ai sensi della Convenzione dell'Aja per sottrazione illecita di minore;
che a seguito di episodi di violenza posti in essere in Inghilterra dal padre ai danni del figlio, per i quali le autorità inglesi disponevano l'allontanamento del minore dal padre e lo stesso scontava pena detentiva, fatto rientro il minore in Italia, la madre aveva, altresì, intrapreso procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, ove richiedeva l'adozione di provvedimenti de potestate e di protezione nei confronti del figlio;
che la madre, quindi, si allontanava dalla casa coniugale unitamente ai figli e , quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autonomo, e si stabiliva con gli stessi in altro immobile, ove viveva con un nuovo compagno, da cui aveva avuto un'altra figlia;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore la sospensione del diritto di visita padre-minore, ovvero la Per_1
disposizione degli incontri in modalità protetta, l'adozione di provvedimenti di protezione, nonché la previsione in capo al marito di un contributo di mantenimento per i figli pari ad euro 800,00 mensili, di cui 400,00 euro per ciascun figlio, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Concessi diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica, dapprima ex art. 142 c.p.c. e, successivamente, nelle forme di cui all' art. 143 c.p.c.,
avendo parte ricorrente rappresentato il rientro del resistente in Italia, come da certificato di residenza in atti, per essere cessata la misura detentiva a lui applicata in Inghilterra, all'udienza presidenziale del 15.2.22 nessuno compariva per il resistente ritualmente citato, ed il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e della rinuncia di parte ricorrente alla richiesta di misure a tutela, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in modo esclusivo alla madre, con collocazione Per_1
prevalente presso la stessa, sospendeva le frequentazioni padre-figlio, atteso anche il rifiuto espresso dal minore in sede di audizione dinnanzi al Tribunale
per i Minorenni di Roma, disponendone l'eventuale ripresa previo idoneo accertamento dei Servizi Sociali, con incontri da svolgersi, almeno nella prima fase, in spazio neutro ed alla presenza di operatori, secondo le indicazioni fornite dai responsabili del Servizio Sociale;
determinava in euro
550,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
incaricava i
Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento di indagine socio-ambientale sul nucleo familiare, con particolare riguardo alle condizioni del figlio minore e la relazione di questi con ciascuna delle figure genitoriali, con relazione da inviare entro il 10.9.22; mandava all'Ufficio
della Procura della Repubblica Affari Civili, segnalando la pendenza del procedimento al fine di valutare l'intervento ed ogni eventuale iniziativa di competenza e per la trasmissione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti relativo a , nonché degli atti relativi ai CP_1
procedimenti penali a carico di ) e rimetteva le parti dinnanzi a sé CP_1
quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 25.1.23, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, che chiedeva la dichiarazione di decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale sul minore e, qualora non ritenuta la Per_1
causa matura per la decisione, la sentenza parziale sullo status e concessione dei termini ex art. 183 VI, co. c.p.c.; letta la relazione dei Servizi Sociali
pervenuta in data 23.1.23; rilevata la mancata costituzione del resistente,
ritualmente citato, ed il mancato pervenimento della documentazione richiesta alla Procura della Repubblica;
rilevato, altresì, che attesa de potestate era necessaria la nomina di curatore speciale per il minore, da riservarsi al Collegio;
il G.I. dichiarava la contumacia di , CP_1
ritualmente citato ex art. 143 c.p.c., e riservava la decisione al Collegio sullo status e per la nomina di curatore speciale, con i termini ridotti di giorni 20 di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza parziale del 6.3.23 era dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza,
per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
contestualmente nominando curatore speciale per il minore con termine per la costituzione.
Successivamente, costituitosi il curatore speciale del minore, non richiesti dalla parte ricorrente termini istruttori, svolto approfondimento a mezzo dei
Servizi Sociali e del TSMREE Asl, disposta ed effettuato ascolto del minore con l'ausilio di psicologa dello Spazio Famiglia e Minori del Tribunale alla presenza del curatore speciale e del P.M. in sede, acquisitene le valutazioni,
ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 18.12.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa, sulle conclusioni delle parti e del curatore ed acquisita relazione conclusiva dei
Servizi Sociali era rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art.190
c.p.c. di giorni 40+20.
Preliminarmente, la decisione attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 6.3.23 pronuncia parziale sullo status.
Deve rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla ricorrente – non espressamente rinunciata, essendo rimasta sfornita di supporto probatorio
(nessuna richiesta è stata articolata) l'allegazione dell'attribuzione al resistente in via esclusiva della responsabilità dell'intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alle domande relative all'affidamento, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita della prole, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, atteso che la giurisdizione su tali domande appartiene al giudice del luogo (nel caso di specie l'Italia) in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n.
2201/2003, da ritenersi applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario,
se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal
Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, IN Lopez v. ). Persona_3
E' italiana anche la legge applicabile alle suddette domande, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione
dell'Aja del 1996, in virtù del richiamo alla Convenzione dell'Aja del 1961,
sostituita dalla Convenzione del 1996, contenuto nell'art. 42 della legge
218/1995, in punto di legge applicabile alla protezione dei minori.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento dei figli (oltre al minore, il maggiorenne ). Per_2
L'art.4 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva dalla
L. 18 giugno 2015, n. 101, e richiamata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 42, esclude, infatti, dall'ambito di applicabilità le obbligazioni alimentari.
Conseguentemente, in assenza di norme convenzionali, la residenza del padre in Italia giustifica, ai sensi degli artt. 36 bis, lett. b), e 37, della legge n. 218
del 1995 il riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle domande di determinazione dell'assegno e alla ripartizione delle spese straordinarie
(cfr., in termini, SU 19/10/2022, n.30903). Accertata la giurisdizione, per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009, rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007,
che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo sia la madre adito l'autorità giurisdizionale italiana luogo di residenza abituale del padre -
debitore alimentare, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Relativamente all'affidamento del figlio minore ritiene il Tribunale che,
all'esito del giudizio e alla luce degli approfondimenti effettuati per il tramite dei Servizi Sociali e del TSMREE, nel limitatissimo lasso di tempo che intercorrerà tra la pronuncia e la maggiore età (il prossimo giugno) debba confermarsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, che pur con delle criticità ha mantenuto negli anni, anche con il prezioso ausilio degli organi territoriali e, da ultimo, con l'intervento del curatore speciale, capacità di accudimento del figlio, nella sostanziale assenza del padre, ciò anche successivamente ed a ragione delle vicende che avevano riguardato il nucleo familiare ed in special modo il minore, anche di rilievo penale.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione in atti, di quanto riferito dal minore sia dinnanzi al TM che nel presente giudizio in ordine agli agiti violenti ed aggressivi del padre (per cui lo stesso ha subito procedimento penale in Regno Unito), unitamente alla condotta del tutto negletta della cura e dei bisogni di entrambi i figli, in tal senso dimostrando totale incapacità di attendere alle funzioni genitoriali, debba trovare accoglimento la richiesta di decadenza formulata dalla madre, cui il curatore ha aderito.
Va confermato il collocamento del ragazzo, prossimo alla maggiore età, presso la madre, registrandosi l'acquisita consapevolezza della ricorrente della necessità di operare fattivamente all'inserimento del figlio nella realtà
sociale di riferimento, con adeguata frequentazione dei pari, evitando comportamenti elusivi e non confacenti all'interesse del ragazzo, invitandola a proseguire nei percorsi curativi e di sostegno indicati dai Servizi sociali.
Deve confermarsi la sospensione degli incontri padre-figlio, che potranno riprendere, ad iniziativa del padre, soltanto per il tramite dei Servizi Sociali,
in prima battuta in forma protetta, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore.
Relativamente al contributo di mantenimento per i figli (oltre anche il Per_1
figlio maggiorenne ), ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi Per_2
significativi sopravvenuti relativamente alla capacità economico-
patrimoniale delle parti rispetto allo scrutinio svolto in sede presidenziale,
debbano confermarsi i provvedimenti in tale sede resi, così disponendosi come da dispositivo.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la mancata costituzione del resistente,
per dichiarare irripetibili le spese di lite, mentre quelle del curatore speciale,
da distrarsi allo Stato ex art.133 TUSG sono poste per il principio di causalità
a carico del resistente per i 2/3 e della ricorrente per 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59982/2020 R.G.A.C., così provvede:
A) rigetta la richiesta di addebito;
B) dichiara ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio
Per_1
C) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre presso cui è fissata la sua residenza, cui spetteranno le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;
D) sospende le frequentazioni padre-figlio disponendone l'eventuale ripresa previo idoneo accertamento dei Servizi Sociali ai quali il resistente dovrà
rivolgersi qualora voglia riprendere le frequentazioni, qualora ciò non sia contrario all'interesse del figlio, con incontri da svolgersi, almeno nella prima fase, in spazio neutro assicurando la presenza di operatori, secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili del Servizio Sociale;
E) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal novembre 2020, della somma mensile di euro 550,00,
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base novembre 2020;
F) pone a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014;
G) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
H) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
I) condanna le parti a rifondere al curatore speciale le spese di lite, liquidate in euro 2400,00, per i 2/3 a carico del padre e per 1/3 della madre, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge, con distrazione allo Stato ex art.133 TUSG Così deciso in Roma il 13.3.25
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59982 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Bonavitacola e dall'Avv. Sabrina
Bonavitacola, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via
Antonio Gramsci n. 29, giusta procura in calce all'atto introduttivo
Ricorrente
E
, nato a nato a [...] il [...] CP_1 Resistente contumace
Con l'intervento del curatore speciale del minore avv. Marcella Per_1
Attisano
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 18.12.24
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.11.20, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 30.5.2005 contraeva con Pt_1 CP_1
matrimonio in IL (Repubblica Popolare Cinese), trascritto in Italia presso il registro dello Stato Civile di Roma;
che dall'unione erano nati i figli Per_2
(19.9.2002) e (1.06.2007); che la convivenza tra i coniugi era divenuta Per_1
intollerabile, tanto da vivere separati sin dall'anno 2018, quando il marito si trasferiva in Inghilterra, portando con sé il figlio minore che tale Per_1
decisione veniva presa unilateralmente dal padre, così che era stata costretta ad avviare procedura di rientro ai sensi della Convenzione dell'Aja per sottrazione illecita di minore;
che a seguito di episodi di violenza posti in essere in Inghilterra dal padre ai danni del figlio, per i quali le autorità inglesi disponevano l'allontanamento del minore dal padre e lo stesso scontava pena detentiva, fatto rientro il minore in Italia, la madre aveva, altresì, intrapreso procedimento dinnanzi al Tribunale per i minorenni di Roma, ove richiedeva l'adozione di provvedimenti de potestate e di protezione nei confronti del figlio;
che la madre, quindi, si allontanava dalla casa coniugale unitamente ai figli e , quest'ultimo maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 autonomo, e si stabiliva con gli stessi in altro immobile, ove viveva con un nuovo compagno, da cui aveva avuto un'altra figlia;
chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi e disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore la sospensione del diritto di visita padre-minore, ovvero la Per_1
disposizione degli incontri in modalità protetta, l'adozione di provvedimenti di protezione, nonché la previsione in capo al marito di un contributo di mantenimento per i figli pari ad euro 800,00 mensili, di cui 400,00 euro per ciascun figlio, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento.
Concessi diversi rinvii per consentire il rinnovo della notifica, dapprima ex art. 142 c.p.c. e, successivamente, nelle forme di cui all' art. 143 c.p.c.,
avendo parte ricorrente rappresentato il rientro del resistente in Italia, come da certificato di residenza in atti, per essere cessata la misura detentiva a lui applicata in Inghilterra, all'udienza presidenziale del 15.2.22 nessuno compariva per il resistente ritualmente citato, ed il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e della rinuncia di parte ricorrente alla richiesta di misure a tutela, adottava i provvedimenti provvisori (e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava il figlio minore in modo esclusivo alla madre, con collocazione Per_1
prevalente presso la stessa, sospendeva le frequentazioni padre-figlio, atteso anche il rifiuto espresso dal minore in sede di audizione dinnanzi al Tribunale
per i Minorenni di Roma, disponendone l'eventuale ripresa previo idoneo accertamento dei Servizi Sociali, con incontri da svolgersi, almeno nella prima fase, in spazio neutro ed alla presenza di operatori, secondo le indicazioni fornite dai responsabili del Servizio Sociale;
determinava in euro
550,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento dei figli, da corrispondersi alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie, mentre ciascun coniuge avrebbe provveduto al proprio mantenimento;
incaricava i
Servizi Sociali territorialmente competenti per lo svolgimento di indagine socio-ambientale sul nucleo familiare, con particolare riguardo alle condizioni del figlio minore e la relazione di questi con ciascuna delle figure genitoriali, con relazione da inviare entro il 10.9.22; mandava all'Ufficio
della Procura della Repubblica Affari Civili, segnalando la pendenza del procedimento al fine di valutare l'intervento ed ogni eventuale iniziativa di competenza e per la trasmissione del certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti relativo a , nonché degli atti relativi ai CP_1
procedimenti penali a carico di ) e rimetteva le parti dinnanzi a sé CP_1
quale G.I. per il proseguo.
Disposta la trattazione scritta del procedimento per l'udienza del 25.1.23, ex art.221, L.77/20 e succ. mod., lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, che chiedeva la dichiarazione di decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale sul minore e, qualora non ritenuta la Per_1
causa matura per la decisione, la sentenza parziale sullo status e concessione dei termini ex art. 183 VI, co. c.p.c.; letta la relazione dei Servizi Sociali
pervenuta in data 23.1.23; rilevata la mancata costituzione del resistente,
ritualmente citato, ed il mancato pervenimento della documentazione richiesta alla Procura della Repubblica;
rilevato, altresì, che attesa de potestate era necessaria la nomina di curatore speciale per il minore, da riservarsi al Collegio;
il G.I. dichiarava la contumacia di , CP_1
ritualmente citato ex art. 143 c.p.c., e riservava la decisione al Collegio sullo status e per la nomina di curatore speciale, con i termini ridotti di giorni 20 di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza parziale del 6.3.23 era dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa era rimessa dinnanzi al G.I., come da separata ordinanza,
per l'istruzione in merito alle ulteriori questioni agitate tra le parti,
contestualmente nominando curatore speciale per il minore con termine per la costituzione.
Successivamente, costituitosi il curatore speciale del minore, non richiesti dalla parte ricorrente termini istruttori, svolto approfondimento a mezzo dei
Servizi Sociali e del TSMREE Asl, disposta ed effettuato ascolto del minore con l'ausilio di psicologa dello Spazio Famiglia e Minori del Tribunale alla presenza del curatore speciale e del P.M. in sede, acquisitene le valutazioni,
ritenuta la causa matura per la decisione, era rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 18.12.24.
A detta udienza, trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. la causa, sulle conclusioni delle parti e del curatore ed acquisita relazione conclusiva dei
Servizi Sociali era rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art.190
c.p.c. di giorni 40+20.
Preliminarmente, la decisione attiene alle sole questioni accessorie, essendo intervenuta in data 6.3.23 pronuncia parziale sullo status.
Deve rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla ricorrente – non espressamente rinunciata, essendo rimasta sfornita di supporto probatorio
(nessuna richiesta è stata articolata) l'allegazione dell'attribuzione al resistente in via esclusiva della responsabilità dell'intollerabilità della convivenza.
Con riferimento alle domande relative all'affidamento, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita della prole, va ritenuta la sussistenza della giurisdizione italiana, atteso che la giurisdizione su tali domande appartiene al giudice del luogo (nel caso di specie l'Italia) in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento CE n.
2201/2003, da ritenersi applicabile anche ove le azioni ivi disciplinate vengano intentate da parte o nei confronti di un cittadino extracomunitario,
se sussista uno dei collegamenti con lo Stato membro previsti dal
Regolamento (cfr. Corte giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, nel procedimento C-68/07, IN Lopez v. ). Persona_3
E' italiana anche la legge applicabile alle suddette domande, trattandosi della legge di residenza abituale del minore, ex artt. 5 e 15 della Convenzione
dell'Aja del 1996, in virtù del richiamo alla Convenzione dell'Aja del 1961,
sostituita dalla Convenzione del 1996, contenuto nell'art. 42 della legge
218/1995, in punto di legge applicabile alla protezione dei minori.
Del pari sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda di mantenimento dei figli (oltre al minore, il maggiorenne ). Per_2
L'art.4 della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, resa esecutiva dalla
L. 18 giugno 2015, n. 101, e richiamata dalla L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 42, esclude, infatti, dall'ambito di applicabilità le obbligazioni alimentari.
Conseguentemente, in assenza di norme convenzionali, la residenza del padre in Italia giustifica, ai sensi degli artt. 36 bis, lett. b), e 37, della legge n. 218
del 1995 il riconoscimento della giurisdizione italiana in ordine alle domande di determinazione dell'assegno e alla ripartizione delle spese straordinarie
(cfr., in termini, SU 19/10/2022, n.30903). Accertata la giurisdizione, per determinare la legge applicabile all'obbligazione alimentare, l'articolo 15 del regolamento n.4/2009, rinvia al Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007,
che individua una serie di criteri, applicabili a cascata, per la determinazione della legge applicabile alle obbligazioni alimentari, il primo dei quali dispone che qualora il creditore abbia adito l'autorità dello Stato di residenza abituale del debitore si applicherà la lex fori. Nel caso di specie, avendo sia la madre adito l'autorità giurisdizionale italiana luogo di residenza abituale del padre -
debitore alimentare, per l'individuazione e la determinazione dell'obbligazione alimentare si applicherà la legge italiana.
Relativamente all'affidamento del figlio minore ritiene il Tribunale che,
all'esito del giudizio e alla luce degli approfondimenti effettuati per il tramite dei Servizi Sociali e del TSMREE, nel limitatissimo lasso di tempo che intercorrerà tra la pronuncia e la maggiore età (il prossimo giugno) debba confermarsi l'affidamento esclusivo del minore alla madre, che pur con delle criticità ha mantenuto negli anni, anche con il prezioso ausilio degli organi territoriali e, da ultimo, con l'intervento del curatore speciale, capacità di accudimento del figlio, nella sostanziale assenza del padre, ciò anche successivamente ed a ragione delle vicende che avevano riguardato il nucleo familiare ed in special modo il minore, anche di rilievo penale.
Al riguardo, ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione in atti, di quanto riferito dal minore sia dinnanzi al TM che nel presente giudizio in ordine agli agiti violenti ed aggressivi del padre (per cui lo stesso ha subito procedimento penale in Regno Unito), unitamente alla condotta del tutto negletta della cura e dei bisogni di entrambi i figli, in tal senso dimostrando totale incapacità di attendere alle funzioni genitoriali, debba trovare accoglimento la richiesta di decadenza formulata dalla madre, cui il curatore ha aderito.
Va confermato il collocamento del ragazzo, prossimo alla maggiore età, presso la madre, registrandosi l'acquisita consapevolezza della ricorrente della necessità di operare fattivamente all'inserimento del figlio nella realtà
sociale di riferimento, con adeguata frequentazione dei pari, evitando comportamenti elusivi e non confacenti all'interesse del ragazzo, invitandola a proseguire nei percorsi curativi e di sostegno indicati dai Servizi sociali.
Deve confermarsi la sospensione degli incontri padre-figlio, che potranno riprendere, ad iniziativa del padre, soltanto per il tramite dei Servizi Sociali,
in prima battuta in forma protetta, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore.
Relativamente al contributo di mantenimento per i figli (oltre anche il Per_1
figlio maggiorenne ), ritiene il Tribunale che, in assenza di elementi Per_2
significativi sopravvenuti relativamente alla capacità economico-
patrimoniale delle parti rispetto allo scrutinio svolto in sede presidenziale,
debbano confermarsi i provvedimenti in tale sede resi, così disponendosi come da dispositivo.
Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento in difetto di domanda.
Sussistono giustificati motivi, attesa la mancata costituzione del resistente,
per dichiarare irripetibili le spese di lite, mentre quelle del curatore speciale,
da distrarsi allo Stato ex art.133 TUSG sono poste per il principio di causalità
a carico del resistente per i 2/3 e della ricorrente per 1/3.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 59982/2020 R.G.A.C., così provvede:
A) rigetta la richiesta di addebito;
B) dichiara ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio
Per_1
C) affida il figlio minore in via esclusiva alla madre presso cui è fissata la sua residenza, cui spetteranno le decisioni di maggiore interesse per il figlio afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute, tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo;
D) sospende le frequentazioni padre-figlio disponendone l'eventuale ripresa previo idoneo accertamento dei Servizi Sociali ai quali il resistente dovrà
rivolgersi qualora voglia riprendere le frequentazioni, qualora ciò non sia contrario all'interesse del figlio, con incontri da svolgersi, almeno nella prima fase, in spazio neutro assicurando la presenza di operatori, secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili del Servizio Sociale;
E) dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli attraverso la corresponsione, in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal novembre 2020, della somma mensile di euro 550,00,
annualmente rivalutata secondo gli indici Istat con base novembre 2020;
F) pone a carico del padre, nella misura del 50%, le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti i figli, con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto il 17
dicembre 2014;
G) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
H) dichiara l'irripetibilità delle spese di lite;
I) condanna le parti a rifondere al curatore speciale le spese di lite, liquidate in euro 2400,00, per i 2/3 a carico del padre e per 1/3 della madre, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali di legge, con distrazione allo Stato ex art.133 TUSG Così deciso in Roma il 13.3.25
Il Giudice relatore
Dott.ssa Simona Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi