TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/09/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 194/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 611/2016 del Giudice di Pace di Sarno in materia di risarcimento da circolazione di veicoli
TRA
"rappresentato e difeso dall'avv. Luca Alfano Parte_1
APPELLANTE
E
,rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Controparte_1
Dominicis
APPELLATA
residente in [...]
,
140
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla 1. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante e Parte_2 و
in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio [...] CP_3 assumevano che in data 18.07.2013, verso le ore 21,00 circa, in Sarno (SA),
,
alla Via San Vito, il conducente l'autoveicolo Fiat 500 tg. DZ340LF, risultato di proprietà della Sig.ra Controparte_2 ed assicurato per la R.c.a. con la [...] 66
nelle circostanze di tempo Controparte_4 و
indicate, nel mentre effettuava una repentina manovra di retromarcia per immettersi sulla Via San Vito, proveniente da una strada privata, non si avvedeva della bicicletta di proprietà del Sig. Parte_1 e condotta dal figlio minore TR '
investendola e facendola rovinare al suolo. A seguito dell'urto subito, la bicicletta subiva danni in più parti, mentre il suo conducente, TR subiva lesioni personali a causa dell'urto e della successiva caduta a terra, tanto da rendersi necessario il suo accompagnamento al Pronto Soccorso dell'Asl di Salerno, Presidio Ospedaliero
“Martiri di Villa Malta”, con conseguente danno biologico con postumi di invalidità permanente. La responsabilità del sinistro de quo, secondo parte attrice, era da addebitarsi esclusivamente alla imprudenza ed imperizia del conducente di proprietà convenuta, il quale non curante delle elementari norme del Codice della Strada, non prestava la dovuta attenzione, causando il sinistro oggetto del giudizio.
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Sarno, con numero di R.g.
469/2015. In giudizio si costituiva la sola 66
Controparte_4
[...] compagnia che garantiva per la R.c.a. l'autovettura di proprietà convenuta al
,
momento del sinistro.
La compagnia di assicurazioni contestava le modalità del sinistro e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Sarno, giusta sentenza n. 611/2016, accoglieva la domanda attorea nella sola parte riguardante il risarcimento delle lesioni personali subite dal minore e condannava in solido le convenute al pagamento anche delle speseControparte_3 di lite, comprese quelle di CTU.
Avverso detta sentenza l'attore proponeva atto di citazione in appello ritualmente notificato deducendo a motivi “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - violazione del principio di correlazione ex art. 112 c.p.c” e dolendosi della "omessa pronuncia sulla domanda del Sig. Parte_1 volta ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla bicicletta di sua proprietà, una “Colnago” anno 2003/2004 numero di serie OF478".
Anche in secondo grado si costituiva solo la compagnia assicurativa mentre restava contumace, nonostante la regolare notifica, Controparte_2
(già Controparte_4La Controparte_1
[...] ) eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e la nullità dell'atto di appello per indeterminatezza. Nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto ed in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate, i motivi e la ulteriore domanda che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Passando al merito, l'odierno appellante nel giudizio di primo grado così concludeva:
"Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, contrariis rejectis, dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la Sig.ra Controparte_2 e per l'effetto condannarla, in solido alla 66
Controparte_4
[...] - in persona del Legale Rapp.te p.t.- al risarcimento di tutti i danni subiti sia dalla bicicletta di proprietà del Sig. Persona_1 da quantificarsi, il tutto nella وو
.....
misura superiore ad € 1.100,00 ed inferiore ad € 5.200,00, comunque da precisare in occasione della prima udienza, o in quella maggiore o minore somma che l'On
Giudicante riterrà di giustizia, e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria".
Il Giudice di prime cure, con la sentenza appellata, statuiva in ordine alla responsabilità dei convenuti e in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa, riconoscendo nella convenuta la responsabile civile del sinistro, condannando la Controparte_2
stessa, in solido con la compagnia di assicurazioni, al risarcimento delle lesioni subite dal senza statuire in alcun modo sul risarcimento dei danni materialiTR
subiti dalla bicicletta di proprietà dell'odierno appellante Sig. Parte_1 neanche provvedendo e motivando con il rigetto della specifica pretesa attorea.
In sostanza, è da ritenersi che il giudice di primo grado abbia semplicemente dimenticato di pronunciarsi sui danni subiti dalla bicicletta dell'odierno appellante, nonostante le richieste da quest'ultimo avanzate e le risultanze probatorie offerte alla sua attenzione.
In ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda ed in tal senso la sentenza appellata deve essere riformata come richiesto dall'appellante (la responsabilità di parte convenuta non è stata contestata da parte appellata) anche alla luce del preventivo e delle foto della bicicletta gravemente danneggiata, a dimostrazione della necessaria spesa di euro
1300,00 per acquistarne una nuova.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva,
conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, accoglie totalmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante e condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante anche della ulteriore somma di euro 1300,00 dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla bicicletta di sua proprietà, Pt_3 anno 2003/2004 numero di serie OF478", oltre 66 "
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 15.09.2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 194/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 611/2016 del Giudice di Pace di Sarno in materia di risarcimento da circolazione di veicoli
TRA
"rappresentato e difeso dall'avv. Luca Alfano Parte_1
APPELLANTE
E
,rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Controparte_1
Dominicis
APPELLATA
residente in [...]
,
140
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla 1. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante e Parte_2 و
in proprio ed in qualità di esercenti la potestà genitoriale nei confronti del figlio [...] CP_3 assumevano che in data 18.07.2013, verso le ore 21,00 circa, in Sarno (SA),
,
alla Via San Vito, il conducente l'autoveicolo Fiat 500 tg. DZ340LF, risultato di proprietà della Sig.ra Controparte_2 ed assicurato per la R.c.a. con la [...] 66
nelle circostanze di tempo Controparte_4 و
indicate, nel mentre effettuava una repentina manovra di retromarcia per immettersi sulla Via San Vito, proveniente da una strada privata, non si avvedeva della bicicletta di proprietà del Sig. Parte_1 e condotta dal figlio minore TR '
investendola e facendola rovinare al suolo. A seguito dell'urto subito, la bicicletta subiva danni in più parti, mentre il suo conducente, TR subiva lesioni personali a causa dell'urto e della successiva caduta a terra, tanto da rendersi necessario il suo accompagnamento al Pronto Soccorso dell'Asl di Salerno, Presidio Ospedaliero
“Martiri di Villa Malta”, con conseguente danno biologico con postumi di invalidità permanente. La responsabilità del sinistro de quo, secondo parte attrice, era da addebitarsi esclusivamente alla imprudenza ed imperizia del conducente di proprietà convenuta, il quale non curante delle elementari norme del Codice della Strada, non prestava la dovuta attenzione, causando il sinistro oggetto del giudizio.
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi al Giudice di Pace di Sarno, con numero di R.g.
469/2015. In giudizio si costituiva la sola 66
Controparte_4
[...] compagnia che garantiva per la R.c.a. l'autovettura di proprietà convenuta al
,
momento del sinistro.
La compagnia di assicurazioni contestava le modalità del sinistro e chiedeva il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Sarno, giusta sentenza n. 611/2016, accoglieva la domanda attorea nella sola parte riguardante il risarcimento delle lesioni personali subite dal minore e condannava in solido le convenute al pagamento anche delle speseControparte_3 di lite, comprese quelle di CTU.
Avverso detta sentenza l'attore proponeva atto di citazione in appello ritualmente notificato deducendo a motivi “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto - violazione del principio di correlazione ex art. 112 c.p.c” e dolendosi della "omessa pronuncia sulla domanda del Sig. Parte_1 volta ad ottenere il risarcimento dei danni arrecati alla bicicletta di sua proprietà, una “Colnago” anno 2003/2004 numero di serie OF478".
Anche in secondo grado si costituiva solo la compagnia assicurativa mentre restava contumace, nonostante la regolare notifica, Controparte_2
(già Controparte_4La Controparte_1
[...] ) eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 cpc e la nullità dell'atto di appello per indeterminatezza. Nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto ed in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione senza termini.
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, atteso che con esso l'appellante ha chiaramente indicato le parti della sentenza censurate, i motivi e la ulteriore domanda che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere. D'altra parte, l'appellata si è difesa in modo completo, comprendendo in pieno le ragioni dell'impugnazione.
Passando al merito, l'odierno appellante nel giudizio di primo grado così concludeva:
"Voglia l'Ill.mo Signor Giudice, contrariis rejectis, dichiarare unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa la Sig.ra Controparte_2 e per l'effetto condannarla, in solido alla 66
Controparte_4
[...] - in persona del Legale Rapp.te p.t.- al risarcimento di tutti i danni subiti sia dalla bicicletta di proprietà del Sig. Persona_1 da quantificarsi, il tutto nella وو
.....
misura superiore ad € 1.100,00 ed inferiore ad € 5.200,00, comunque da precisare in occasione della prima udienza, o in quella maggiore o minore somma che l'On
Giudicante riterrà di giustizia, e comunque nei limiti della competenza del Giudice adito, oltre interessi e rivalutazione monetaria".
Il Giudice di prime cure, con la sentenza appellata, statuiva in ordine alla responsabilità dei convenuti e in ordine alla causazione del sinistro oggetto di causa, riconoscendo nella convenuta la responsabile civile del sinistro, condannando la Controparte_2
stessa, in solido con la compagnia di assicurazioni, al risarcimento delle lesioni subite dal senza statuire in alcun modo sul risarcimento dei danni materialiTR
subiti dalla bicicletta di proprietà dell'odierno appellante Sig. Parte_1 neanche provvedendo e motivando con il rigetto della specifica pretesa attorea.
In sostanza, è da ritenersi che il giudice di primo grado abbia semplicemente dimenticato di pronunciarsi sui danni subiti dalla bicicletta dell'odierno appellante, nonostante le richieste da quest'ultimo avanzate e le risultanze probatorie offerte alla sua attenzione.
In ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda ed in tal senso la sentenza appellata deve essere riformata come richiesto dall'appellante (la responsabilità di parte convenuta non è stata contestata da parte appellata) anche alla luce del preventivo e delle foto della bicicletta gravemente danneggiata, a dimostrazione della necessaria spesa di euro
1300,00 per acquistarne una nuova.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 1101,00 ed euro 5200,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva,
conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, accoglie totalmente la domanda risarcitoria proposta in primo grado dall'appellante e condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante anche della ulteriore somma di euro 1300,00 dovuta a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla bicicletta di sua proprietà, Pt_3 anno 2003/2004 numero di serie OF478", oltre 66 "
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo, secondo i criteri di cui Cass. S.U. 1712/1995.
2) Condanna le appellate in solido al pagamento in favore dell'appellante delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali,
Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nocera Inferiore, 15.09.2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo