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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/09/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.09.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1412/2025
TRA
rappresentato e difeso dall' avv.to Daniela Ferraro, come Parte_1 in atti ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso, giusta procura CP_1 generale alle liti dall'avv. Agostino Di Feo, come in atti resistente
OGGETTO: opposizione ATP
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.23 parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici della legge n. 104/92, art. 3 co.
3. L' , costituitosi in giudizio, resisteva all'avverso ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Il C.T.U. nominato al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario sin dalla data della domanda amministrativa, concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza delle condizioni per il riconoscimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato l'11.03.25, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le motivazioni che seguono. Le censure del ricorrente si sostanziano essenzialmente nella considerazione che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente valutato il quadro patologico da cui sarebbe affetto. Osserva il Tribunale che parte ricorrente non supporta di elementi probanti le sue deduzioni. Invero, il CTU ha affermato che : “ ... il sig. è affetto dalle Parte_1 seguenti fondamentali infermità: • obesità classe I (BMI 33.59) con complicanze artrosiche a prevalente localizzazione vertebrale (spondilodiscoartrosi lombare) e secondario deficit deambulatorio;
• cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico e buon compenso emodinamico;
• bronchite cronica in tabagista, in assenza di compromissione dei parametri ventilatori;
• esiti di tiroidectomia totale per gozzo, in trattamento ormonale sostitutivo;
• vasculopatia cerebrale cronica, in assenza di significative sequele neuro-psichiche.
... il complesso delle infermità accertate nel corso dei presenti accertamenti medico- legali sia di entità tale da consentire comunque a parte ricorrente di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di attendere autonomamente agli atti cosiddetti “elementari” della vita quotidiana (quali sono da intendersi, per esempio, la cura dell'igiene personale, il prepararsi il cibo, l'aver un minimo di vita relazionale, etc.).”
Le valutazioni del CTU sono scrupolose e coerenti con i dati documentali. Il giudizio del CTU è dunque del tutto aderente alle risultanze dell'esame obiettivo e documentale.
In difetto di comprovati elementi contrari, le censure si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU ma che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano invece eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche o in affermazioni illogiche e scientificamente errate o che conseguano alla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Peraltro, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia In definitiva, alla stregua dei documenti versati in atti e delle risultanze dell'esame obiettivo, nulla suggerisce un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
L'opposizione va dunque rigettata. Le spese dell'intero giudizio sono compensate in misura della metà in ragione dell'intrinseca controvertibilità della valutazione delle specifiche patologie poste a carico del ricorrente e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (tenuto conto della inoperatività dell'art. 152 disp. att, c.p.c., stante la documentazione reddituale versata dall' nel corso del procedimento CP_1 per Atp e la dichiarazione sostitutiva allegata al presente procedimento).
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso in opposizione;
b) Condanna parte ricorrente a rimborsare all' metà delle spese dell'intera CP_1 procedura, liquidate in complessivi euro 900,00, compensando la restante parte. c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Si comunichi Torre Annunziata, 11.09.25 Il giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molé