Art. 2.
Per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, e' richiesto come titolo di studio il diploma rilasciato dai licei classici, dei licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910 .
In relazione a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto universitario, e' consentita altresi' l'ammissione ai concorsi suddetti a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ritenuto valido dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia - su proposta del direttore di istituto o clinica - con motivata deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
Per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, e' richiesto come titolo di studio il diploma rilasciato dai licei classici, dei licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910 .
In relazione a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto universitario, e' consentita altresi' l'ammissione ai concorsi suddetti a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ritenuto valido dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia - su proposta del direttore di istituto o clinica - con motivata deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.