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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2215/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio,
nel proc. n. 2215/2024 V.G.,
promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
,nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1
MUNAZIO PLANCO, N.357 ATINA (FR), presso lo studio dell'Avv. D'AGOSTINI ROBERTO
T. che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
ROMA 12 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. SERA MANLIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 5.03.2025 FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 5.03.2025, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n. 1095 del
28.07.2022);
la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla
1. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole e alle parti appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e della legge (affidamento condiviso della minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico della madre a favore della figlia di euro mensili 300,00, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre;
un assegno divorzile a carico del sig. Pt_1 a favore della sig.ra Parte_2 di euro mensili 50,00, oltre rivalutazione ISTAT);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 24/02/2007
,come in epigrafe generalizzati, e in Cervaro tra Parte_1 e Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR) al n.1, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il 10.10.2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Michela Grillo) (Dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio,
nel proc. n. 2215/2024 V.G.,
promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
,nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1
MUNAZIO PLANCO, N.357 ATINA (FR), presso lo studio dell'Avv. D'AGOSTINI ROBERTO
T. che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
,nata in [...] il [...], elettivamente domiciliato in VIA Parte_2
ROMA 12 PONTECORVO (FR), presso lo studio dell'Avv. SERA MANLIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 5.03.2025 FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso, visti i documenti prodotti e preso atto della dichiarazione sottoscritta dalle parti ed allegata alle note scritte depositate per l'udienza del 5.03.2025, ritiene il Tribunale che il ricorso meriti accoglimento, in quanto:
- i coniugi sono legalmente separati (come da sentenza del Tribunale di Cassino n. 1095 del
28.07.2022);
la separazione si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
-ricorrono pertanto le condizioni (ex artt. 2 e 3, n. 2 lett. b) della l. n. 898/70, come modificati dalla
1. n. 74/87) per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- i provvedimenti relativi alla prole e alle parti appaiono rispondenti all'interesse degli stessi e della legge (affidamento condiviso della minore Per_1 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico della madre a favore della figlia di euro mensili 300,00, da versarsi entro il giorno 5 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
l'assegno unico INPS sarà percepito per intero dalla madre;
un assegno divorzile a carico del sig. Pt_1 a favore della sig.ra Parte_2 di euro mensili 50,00, oltre rivalutazione ISTAT);
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.,
Il Tribunale di Cassino-Sezione Civile, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il 24/02/2007
,come in epigrafe generalizzati, e in Cervaro tra Parte_1 e Parte_2
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR) al n.1, parte II, serie A, dell'anno 2007, alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto depositato il 10.10.2024, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza;
2) manda la cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERVARO (FR), al quale ordina le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Dott.ssa Michela Grillo) (Dott. Virgilio Notari)