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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1589/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16759/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Istituto Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240109416538000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1030/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Istituto Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240109416538 recante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020 (modello ENC 2021), ex art. 36 bis DPR n. 600/73, per il pagamento della somma complessiva di euro 4.802,99, per aver la contribuente riportato un presunto maggior credito IRES di euro 4.320,00 nel quadro RXI della dichiarazione.
Il disconosciuto maggior credito IRES di euro 4.320,00 si riferisce a crediti di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (ex art. 28 del DL 34/2020) che l'ente in qualità di locatore aveva ricevuto dal conduttore a seguito di cessione e aveva utilizzato nella dichiarazione dei redditi riportando tale importo al rigo RS450 del modello ENC 2021.
La parte ricorrente espone di aver ricevuto una comunicazione di irregolarità e di aver richiesto assistenza al servizio Società_1 che, tuttavia, ha concluso la richiesta di assistenza confermando le irregolarità, in quanto il credito non è presente nella dichiarazione del soggetto cedente, nello specifico motivando come segue:
“il credito non è presente nella dichiarazione del soggetto cedente. Sarà possibile presentare istanza di riesame dopo l'invio, da parte di quest'ultimo, di dichiarazione integrativa con il quadro RU correttamente compilato”.
Parte ricorrente deduce di aver appreso dell'esistenza della cartella di pagamento impugnata in questa sede solo da un controllo sulla propria situazione presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La medesima parte ricorrente ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela, chiedendo il riesame del provvedimento emesso dal servizio Società_1, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia proceduto allo sgravio.
2. Parte ricorrente ha proposto i motivi di ricorso che seguono.
In via preliminare ha dedotto il vizio di notifica dell'atto impugnato, in quanto quest'ultimo è stato notificato presso un indirizzo errato, ovverosia in indirizzo 1, nel quale il destinatario
è risultato sconosciuto, anziché al numero civico n. 21.
Nel merito sostiene che la pretesa risulterebbe infondata in quanto la circostanza, sostenuta dall'Amministrazione, secondo cui la cessione non sarebbe presente nella dichiarazione del soggetto cedente, sarebbe irrilevante ai fini della deducibilità del credito d'imposta da parte della cessionaria parte ricorrente.
3. Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
4. La parte ricorrente ha depositato note di replica.
5. All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è infondato.
7. Da rigettare si presenta la censura incentrata sull'assenza o, in ogni caso, la nullità della notifica della cartella di pagamento gravata, in quanto notificata presso un indirizzo errato indirizzo 1 indirizzo 1 anziché al numero civico n. 21), nel quale l'Istituto ricorrente è risultato sconosciuto.
La notifica dell'atto costituisce, infatti, condizione di efficacia e non di validità dello stesso.
Il vizio della notificazione di un atto tributario determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull' "esistenza" dello stesso (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854; Cass. Civile, Sez.
Trib., n. 16370/2012), né tantomeno costituisce, di per sé, motivo di invalidità dell'atto.
Ciò tanto più nel caso di specie in cui la cartella di pagamento è stato impugnata dal ricorrente che, quindi, ne ha puntualmente conosciuto l'esistenza e il contenuto.
8. Quanto al merito, giova ricordare che il beneficio fiscale previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, c.d.
Decreto Rilancio, qui in questione, introdotto quale misura di sostegno a favore delle imprese e dei professionisti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto agli esercenti attività
d'impresa, arte o professione che, nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 5.000.000,00.
La disposizione in esame prevede il riconoscimento di un credito d'imposta determinato in misura pari al
60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione relativi a immobili ad uso non abitativo, nonché nella misura del 30% dei canoni derivanti da contratti di servizi a prestazioni complesse ovvero da contratti di affitto d'azienda.
Il credito d'imposta è commisurato agli importi dei canoni effettivamente versati nel corso dell'anno 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;
per le strutture turistico-ricettive con attività esercitata esclusivamente in forma stagionale, il beneficio è invece parametrato ai canoni corrisposti nei mesi di aprile, maggio e giugno.
Presupposto essenziale per l'accesso alla misura agevolativa è che i soggetti esercenti attività economica abbiano registrato, in ciascuno dei mesi di riferimento, una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente. Tale diminuzione deve essere verificato per ogni singolo mese contemplato ai fini dell'agevolazione.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta, è inoltre richiesto che il canone oggetto di agevolazione sia stato effettivamente corrisposto;
in caso di mancato pagamento, la possibilità di utilizzare il credito resta sospesa fino al momento dell'avvenuto versamento.
La prova dell'effettivo pagamento dei canoni deve essere fornita nel rispetto dei principi stabiliti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, tenendo conto, per ciascuna categoria di soggetti, delle specifiche regole di determinazione del reddito. A tal fine, i beneficiari sono tenuti a conservare la relativa documentazione contabile, corredata dalla quietanza attestante il pagamento.
Il credito d'imposta può essere ceduto dal beneficiario al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
9. Parte ricorrente ha dedotto in sede di ricorso che l'Agenzia delle Entrate ha contestato il credito d'imposta per locazioni non abitative in sede di controllo formale della dichiarazione, in quanto la cessione non sarebbe presente nella dichiarazione del soggetto cedente.
Al riguardo, tuttavia, l'art. 122, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020 prevede testualmente che la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relative al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'erogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
In altri termini, il ricorrente lamenta che il locatore, in qualità di cessionario, non ha alcuna responsabilità in merito all'effettiva spettanza del credito in capo al conduttore beneficiario, ma risponde esclusivamente per eventuali irregolari utilizzi del credito ricevuto.
In sostanza, la circostanza che il credito d'imposta locazioni non sia stato correttamente riportato nella direzione del beneficiario cedente non può comportare il recupero dello stesso credito nella dichiarazione dei redditi del cessionario.
Infatti, sempre secondo il ricorrente, una volta verificata l'efficacia della cessione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in quanto comunicata dal cedente alla medesima agenzia mediante il modulo appositamente previsto, inviato telematicamente, e regolarmente accettata dal cessionario, quest'ultimo non può e non deve rispondere del fatto del beneficiario cedente, se l'utilizzo del credito ricevuto è stato effettivamente attuato legittimamente ottemperando agli obblighi la legge pone a suo carico.
10. La resistente Agenzia delle Entrate sostiene che il cedente non ha presentato la dichiarazione integrativa, richiesta in sede di risposta all'istanza di autotutela presentata con il canale Società_1, al fine di indicare correttamente, nel modello unico quadro RU, il credito spettante poi utilizzato in compensazione.
Pertanto, non avendo il cedente indicato nella propria dichiarazione il credito utilizzato, lo stesso risulta inesistente e indebitamente utilizzato.
Se la parte avesse ottemperato all'invito dell'Ufficio alla presentazione della dichiarazione integrativa, avrebbe potuto richiedere un riesame della questione;
riesame sempre comunque subordinato alla presentazione della documentazione dimostrativa della sussistenza del credito.
Nel caso oggetto del presente giudizio, dunque, sempre secondo la parte resistente, non si potrebbe arrivare a discutere sulla debenza o meno nel merito del credito utilizzato ex art. 28 D.L. n. 34/2020, ma si dovrebbe discutere solamente sulla mancata presentazione della dichiarazione integrativa, con la corretta esposizione nel quadro RU del credito asseritamente vantato, che è necessaria e prodromica a indagarne la spettanza nel merito della misura. L'inerzia del cedente nell'assolvimento del proprio onere, avrebbe reso le doglianze avanzate infondate.
11. In note di replica la parte ricorrente ha insistito per l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento e di conseguenza dell'inesistenza dell'atto impugnato.
Nel merito, il ricorrente ha replicato che l'Agenzia delle Entrate imputerebbe alla ricorrente (cessionaria del credito cd. “bonus locazioni” in qualità di parte locatrice) “la mancata presentazione della dichiarazione integrativa, con la corretta esposizione nel quadro RU del credito asseritamente vantato”.
Tale onere, come emerge dalla risposta all'istanza di autotutela presentata con il canale Società_1, sarebbe invece posto a carico solo del beneficiario e cedente del credito e cioè della parte conduttrice del contratto di locazione.
La medesima ricorrente ha ribadito che la cessionaria non è tenuta a rispondere di eventuali violazioni commesse dal beneficiario cedente nella propria dichiarazione dei redditi (mancata compilazione quadro
RU), ma solo per eventuali irregolari utilizzi del credito ricevuto (ex art. 122, comma 4, del D.L. n. 34/2020; cfr. circ.
6.6.2020 n. 14, § 7). 12. Alla luce di quanto indicato il ricorso deve essere rigettato.
L'Amministrazione resistente, infatti, ha negato il riconoscimento in favore del beneficiario del credito di imposta per circostanze inerenti alla dimostrazione del presupposto sostanziale di spettanza del beneficio del credito di imposta, sostenendo che il credito non era presente nella dichiarazione del soggetto cedente.
Nel caso di specie, peraltro, non è stata presentata la dichiarazione integrativa, richiesta in sede di risposta all'istanza di autotutela presentata con il canale Società_1, al fine di indicare correttamente, nel modello unico quadro RU, il credito spettante poi utilizzato in compensazione.
Di contro, come indicato, la ricorrente sostiene che, in quanto cessionaria, il riconoscimento degli effetti della cessione gli spetterebbe a prescindere dalle carenze dichiarative del beneficiario, in quanto l'omessa comunicazione in questione è fatto proprio del cedente, inidoneo a influire sul diritto acquisito da parte del cessionario al riconoscimento in suo favore del credito di imposta.
Ciò ai sensi del comma 4 dell'art. 122 del già citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale
“La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto”, anche in conformità a quanto contenuto, con intento chiarificatorio, nella circolare del 6 giugno 2020 n. 14, la quale, al paragrafo 7, rileva che “Con le previsioni contenute nel comma 4 dell'articolo 122 del Decreto rilancio viene ribadito che anche in ipotesi di cessione del credito restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi «al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari». Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività dell'amministrazione finanziaria: - in capo al cedente, verificherà l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti si procederà al recupero del credito fruito;
- in capo al cessionario, verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione”.
Al riguardo, presupposto per la deducibilità del credito di imposta è la sua esistenza spettanza, ovverosia che si sia perfezionata in ogni suo elemento la fattispecie costitutiva del medesimo credito, anche se successivamente ceduto. Devono quindi essere presenti tutti i presupposti previsti dalla norma e devono essere stati assolti gli adempimenti necessari, anche se rientranti nell'ambito di disponibilità del soggetto beneficiario, che successivamente cede il credito.
La posizione del cessionario, infatti, è una posizione derivata da quella del cedente e presuppone l'esistenza del credito e chelo stesso venga comprovato, tanto è vero che il cessionario deve accettare la cessione, essendo onerato, peraltro, in tale sede verificare l'esistenza dei suoi presupposti costitutivi del beneficio.
L'indicazione normativa del comma 4 dell'art. 122 citato non è volta a determinare l'autonomia della posizione del cedente rispetto a quella del cessionario, ovverosia a far sorgere un diritto di credito del tutto autonomo e non condizionato dal pieno integrarsi della fattispecie costitutiva, nè comporta che il cessionario non debba dimostrare la sussistenza del credito anche in ragione di quegli aspetti ricadenti nell'attività del cedente.
Il senso della norma in questione, infatti, è quello di evitare ogni conseguenza sanzionatoria in capo al cessionario per fatto del cedente, ovverosia quello di evitare che a carico del cessionario possano essere adottate delle sanzioni per fatto non suo, ma tale previsione non è idonea a far sorgere un diritto di credito ex novo, in assenza dei presupposti per il perfezionarsi del credito di imposta o della sua dimostrazione.
L'intervenuta mancata indicazione del beneficio fiscale da parte del cedente mette in dubbio l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio fiscale. Peraltro è principio consolidato quello secondo cui In tema di agevolazioni e benefici fiscali, incombe sul contribuente che li invochi l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi presupposti legali.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Stante la specificità della controversia e l'assenza di precedenti in termini, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16759/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Istituto Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente Del Consiglio Di Amministrazione - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240109416538000 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1030/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Istituto Ricorrente_1 , rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 09720240109416538 recante l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2020 (modello ENC 2021), ex art. 36 bis DPR n. 600/73, per il pagamento della somma complessiva di euro 4.802,99, per aver la contribuente riportato un presunto maggior credito IRES di euro 4.320,00 nel quadro RXI della dichiarazione.
Il disconosciuto maggior credito IRES di euro 4.320,00 si riferisce a crediti di imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo (ex art. 28 del DL 34/2020) che l'ente in qualità di locatore aveva ricevuto dal conduttore a seguito di cessione e aveva utilizzato nella dichiarazione dei redditi riportando tale importo al rigo RS450 del modello ENC 2021.
La parte ricorrente espone di aver ricevuto una comunicazione di irregolarità e di aver richiesto assistenza al servizio Società_1 che, tuttavia, ha concluso la richiesta di assistenza confermando le irregolarità, in quanto il credito non è presente nella dichiarazione del soggetto cedente, nello specifico motivando come segue:
“il credito non è presente nella dichiarazione del soggetto cedente. Sarà possibile presentare istanza di riesame dopo l'invio, da parte di quest'ultimo, di dichiarazione integrativa con il quadro RU correttamente compilato”.
Parte ricorrente deduce di aver appreso dell'esistenza della cartella di pagamento impugnata in questa sede solo da un controllo sulla propria situazione presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
La medesima parte ricorrente ha presentato un'istanza di annullamento in autotutela, chiedendo il riesame del provvedimento emesso dal servizio Società_1, senza che l'Agenzia delle Entrate abbia proceduto allo sgravio.
2. Parte ricorrente ha proposto i motivi di ricorso che seguono.
In via preliminare ha dedotto il vizio di notifica dell'atto impugnato, in quanto quest'ultimo è stato notificato presso un indirizzo errato, ovverosia in indirizzo 1, nel quale il destinatario
è risultato sconosciuto, anziché al numero civico n. 21.
Nel merito sostiene che la pretesa risulterebbe infondata in quanto la circostanza, sostenuta dall'Amministrazione, secondo cui la cessione non sarebbe presente nella dichiarazione del soggetto cedente, sarebbe irrilevante ai fini della deducibilità del credito d'imposta da parte della cessionaria parte ricorrente.
3. Si è costituta in giudizio l'Agenzia delle Entrate resistendo al ricorso.
4. La parte ricorrente ha depositato note di replica.
5. All'udienza del 30 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il ricorso è infondato.
7. Da rigettare si presenta la censura incentrata sull'assenza o, in ogni caso, la nullità della notifica della cartella di pagamento gravata, in quanto notificata presso un indirizzo errato indirizzo 1 indirizzo 1 anziché al numero civico n. 21), nel quale l'Istituto ricorrente è risultato sconosciuto.
La notifica dell'atto costituisce, infatti, condizione di efficacia e non di validità dello stesso.
Il vizio della notificazione di un atto tributario determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull' "esistenza" dello stesso (Cass., un., 5 ottobre 2004 n. 19854; Cass. Civile, Sez.
Trib., n. 16370/2012), né tantomeno costituisce, di per sé, motivo di invalidità dell'atto.
Ciò tanto più nel caso di specie in cui la cartella di pagamento è stato impugnata dal ricorrente che, quindi, ne ha puntualmente conosciuto l'esistenza e il contenuto.
8. Quanto al merito, giova ricordare che il beneficio fiscale previsto dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020, c.d.
Decreto Rilancio, qui in questione, introdotto quale misura di sostegno a favore delle imprese e dei professionisti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto agli esercenti attività
d'impresa, arte o professione che, nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a euro 5.000.000,00.
La disposizione in esame prevede il riconoscimento di un credito d'imposta determinato in misura pari al
60% dei canoni di locazione, di leasing o di concessione relativi a immobili ad uso non abitativo, nonché nella misura del 30% dei canoni derivanti da contratti di servizi a prestazioni complesse ovvero da contratti di affitto d'azienda.
Il credito d'imposta è commisurato agli importi dei canoni effettivamente versati nel corso dell'anno 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio;
per le strutture turistico-ricettive con attività esercitata esclusivamente in forma stagionale, il beneficio è invece parametrato ai canoni corrisposti nei mesi di aprile, maggio e giugno.
Presupposto essenziale per l'accesso alla misura agevolativa è che i soggetti esercenti attività economica abbiano registrato, in ciascuno dei mesi di riferimento, una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente. Tale diminuzione deve essere verificato per ogni singolo mese contemplato ai fini dell'agevolazione.
Ai fini della fruizione del credito d'imposta, è inoltre richiesto che il canone oggetto di agevolazione sia stato effettivamente corrisposto;
in caso di mancato pagamento, la possibilità di utilizzare il credito resta sospesa fino al momento dell'avvenuto versamento.
La prova dell'effettivo pagamento dei canoni deve essere fornita nel rispetto dei principi stabiliti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, tenendo conto, per ciascuna categoria di soggetti, delle specifiche regole di determinazione del reddito. A tal fine, i beneficiari sono tenuti a conservare la relativa documentazione contabile, corredata dalla quietanza attestante il pagamento.
Il credito d'imposta può essere ceduto dal beneficiario al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
9. Parte ricorrente ha dedotto in sede di ricorso che l'Agenzia delle Entrate ha contestato il credito d'imposta per locazioni non abitative in sede di controllo formale della dichiarazione, in quanto la cessione non sarebbe presente nella dichiarazione del soggetto cedente.
Al riguardo, tuttavia, l'art. 122, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2020 prevede testualmente che la cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relative al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'erogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
In altri termini, il ricorrente lamenta che il locatore, in qualità di cessionario, non ha alcuna responsabilità in merito all'effettiva spettanza del credito in capo al conduttore beneficiario, ma risponde esclusivamente per eventuali irregolari utilizzi del credito ricevuto.
In sostanza, la circostanza che il credito d'imposta locazioni non sia stato correttamente riportato nella direzione del beneficiario cedente non può comportare il recupero dello stesso credito nella dichiarazione dei redditi del cessionario.
Infatti, sempre secondo il ricorrente, una volta verificata l'efficacia della cessione nei confronti dell'Agenzia delle entrate, in quanto comunicata dal cedente alla medesima agenzia mediante il modulo appositamente previsto, inviato telematicamente, e regolarmente accettata dal cessionario, quest'ultimo non può e non deve rispondere del fatto del beneficiario cedente, se l'utilizzo del credito ricevuto è stato effettivamente attuato legittimamente ottemperando agli obblighi la legge pone a suo carico.
10. La resistente Agenzia delle Entrate sostiene che il cedente non ha presentato la dichiarazione integrativa, richiesta in sede di risposta all'istanza di autotutela presentata con il canale Società_1, al fine di indicare correttamente, nel modello unico quadro RU, il credito spettante poi utilizzato in compensazione.
Pertanto, non avendo il cedente indicato nella propria dichiarazione il credito utilizzato, lo stesso risulta inesistente e indebitamente utilizzato.
Se la parte avesse ottemperato all'invito dell'Ufficio alla presentazione della dichiarazione integrativa, avrebbe potuto richiedere un riesame della questione;
riesame sempre comunque subordinato alla presentazione della documentazione dimostrativa della sussistenza del credito.
Nel caso oggetto del presente giudizio, dunque, sempre secondo la parte resistente, non si potrebbe arrivare a discutere sulla debenza o meno nel merito del credito utilizzato ex art. 28 D.L. n. 34/2020, ma si dovrebbe discutere solamente sulla mancata presentazione della dichiarazione integrativa, con la corretta esposizione nel quadro RU del credito asseritamente vantato, che è necessaria e prodromica a indagarne la spettanza nel merito della misura. L'inerzia del cedente nell'assolvimento del proprio onere, avrebbe reso le doglianze avanzate infondate.
11. In note di replica la parte ricorrente ha insistito per l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento e di conseguenza dell'inesistenza dell'atto impugnato.
Nel merito, il ricorrente ha replicato che l'Agenzia delle Entrate imputerebbe alla ricorrente (cessionaria del credito cd. “bonus locazioni” in qualità di parte locatrice) “la mancata presentazione della dichiarazione integrativa, con la corretta esposizione nel quadro RU del credito asseritamente vantato”.
Tale onere, come emerge dalla risposta all'istanza di autotutela presentata con il canale Società_1, sarebbe invece posto a carico solo del beneficiario e cedente del credito e cioè della parte conduttrice del contratto di locazione.
La medesima ricorrente ha ribadito che la cessionaria non è tenuta a rispondere di eventuali violazioni commesse dal beneficiario cedente nella propria dichiarazione dei redditi (mancata compilazione quadro
RU), ma solo per eventuali irregolari utilizzi del credito ricevuto (ex art. 122, comma 4, del D.L. n. 34/2020; cfr. circ.
6.6.2020 n. 14, § 7). 12. Alla luce di quanto indicato il ricorso deve essere rigettato.
L'Amministrazione resistente, infatti, ha negato il riconoscimento in favore del beneficiario del credito di imposta per circostanze inerenti alla dimostrazione del presupposto sostanziale di spettanza del beneficio del credito di imposta, sostenendo che il credito non era presente nella dichiarazione del soggetto cedente.
Nel caso di specie, peraltro, non è stata presentata la dichiarazione integrativa, richiesta in sede di risposta all'istanza di autotutela presentata con il canale Società_1, al fine di indicare correttamente, nel modello unico quadro RU, il credito spettante poi utilizzato in compensazione.
Di contro, come indicato, la ricorrente sostiene che, in quanto cessionaria, il riconoscimento degli effetti della cessione gli spetterebbe a prescindere dalle carenze dichiarative del beneficiario, in quanto l'omessa comunicazione in questione è fatto proprio del cedente, inidoneo a influire sul diritto acquisito da parte del cessionario al riconoscimento in suo favore del credito di imposta.
Ciò ai sensi del comma 4 dell'art. 122 del già citato decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, ai sensi del quale
“La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto”, anche in conformità a quanto contenuto, con intento chiarificatorio, nella circolare del 6 giugno 2020 n. 14, la quale, al paragrafo 7, rileva che “Con le previsioni contenute nel comma 4 dell'articolo 122 del Decreto rilancio viene ribadito che anche in ipotesi di cessione del credito restano fermi i poteri dell'amministrazione finanziaria relativi «al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari». Pertanto, nello svolgimento dell'ordinaria attività dell'amministrazione finanziaria: - in capo al cedente, verificherà l'esistenza dei presupposti, delle condizioni previste dalla legge per usufruire dell'agevolazione, la corretta determinazione dell'ammontare del credito e il suo esatto utilizzo. Nel caso in cui si riscontri la mancata sussistenza dei requisiti si procederà al recupero del credito fruito;
- in capo al cessionario, verificherà l'utilizzo irregolare in misura maggiore rispetto all'ammontare ricevuto in sede di cessione”.
Al riguardo, presupposto per la deducibilità del credito di imposta è la sua esistenza spettanza, ovverosia che si sia perfezionata in ogni suo elemento la fattispecie costitutiva del medesimo credito, anche se successivamente ceduto. Devono quindi essere presenti tutti i presupposti previsti dalla norma e devono essere stati assolti gli adempimenti necessari, anche se rientranti nell'ambito di disponibilità del soggetto beneficiario, che successivamente cede il credito.
La posizione del cessionario, infatti, è una posizione derivata da quella del cedente e presuppone l'esistenza del credito e chelo stesso venga comprovato, tanto è vero che il cessionario deve accettare la cessione, essendo onerato, peraltro, in tale sede verificare l'esistenza dei suoi presupposti costitutivi del beneficio.
L'indicazione normativa del comma 4 dell'art. 122 citato non è volta a determinare l'autonomia della posizione del cedente rispetto a quella del cessionario, ovverosia a far sorgere un diritto di credito del tutto autonomo e non condizionato dal pieno integrarsi della fattispecie costitutiva, nè comporta che il cessionario non debba dimostrare la sussistenza del credito anche in ragione di quegli aspetti ricadenti nell'attività del cedente.
Il senso della norma in questione, infatti, è quello di evitare ogni conseguenza sanzionatoria in capo al cessionario per fatto del cedente, ovverosia quello di evitare che a carico del cessionario possano essere adottate delle sanzioni per fatto non suo, ma tale previsione non è idonea a far sorgere un diritto di credito ex novo, in assenza dei presupposti per il perfezionarsi del credito di imposta o della sua dimostrazione.
L'intervenuta mancata indicazione del beneficio fiscale da parte del cedente mette in dubbio l'esistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio fiscale. Peraltro è principio consolidato quello secondo cui In tema di agevolazioni e benefici fiscali, incombe sul contribuente che li invochi l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi presupposti legali.
8. Per quanto suindicato il ricorso deve essere rigettato.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Stante la specificità della controversia e l'assenza di precedenti in termini, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione III, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri