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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4784/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Giuseppe PROFETA, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
ATTORE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Sandro ANDREOTTI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
nonché di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Davide Controparte_2 C.F._3
Claudio GI, come da procura in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: pagamento di somme di denaro in materia ereditaria;
CONCLUSIONI: per l'attore come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1
telematicamente; per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_2
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor agendo in qualità di erede legittimo Parte_1
del padre deceduto a Cerete il 3 settembre 2018 (doc. 1 attore), ha adito in giudizio Persona_1 le sorelle e chiedendo all'intestato Tribunale di accertare e CP_1 Controparte_2
dichiarare che, in base agli accordi assunti tra le parti in data 6 giugno 2020 nella regolamentazione
CP_ e divisione dell'asse ereditario paterno, le somme riscosse dalla convenuta dall' e da CP_1
(doc. 5, 6 attore), complessivamente pari a 114.111,51 euro, dovevano essere Controparte_4
ripartite tra gli eredi nella quota di 1/3 ciascuno, con conseguente condanna al pagamento in suo favore dell'importo di 38.037,17 euro, oltre interessi di legge a far data dalla domanda.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande attoree CP_1
perché infondate, contestando la ricostruzione svolta dal fratello e assumendo come la clausola invocata a sostegno della pretesa azionata non potesse estendersi alle somme giacenti alla morte del de cuius sul conto , perché note ai fratelli e non sopravvenute rispetto alla Controparte_4
sottoscrizione della scrittura privata che ha avuto ad oggetto la successione, né tantomeno al credito
CP_
di cui le parti erano a conoscenza.
Anche si è costituita in giudizio, domandando il rigetto delle domande avanzate Controparte_2 dall'attore e di valutare la condanna del medesimo per lite temeraria, poiché le somme cadute in successione e di cui egli pretende il pagamento erano già state considerate o dovevano essere comunque conosciute alle parti nel momento in cui hanno deciso di transigere e dividere l'eredità paterna, non potendosi ritenere sopravvenute.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, all'udienza di prima comparizione dell'11 febbraio 2025, alla quale l'attore non è comparso per problemi di salute
(come affermato dal suo legale), si è discussa con esito negativo la possibilità di addivenire ad un accordo e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Su espressa istanza dell'attore, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, il Giudice ha reputato opportuno fissare una nuova udienza di comparizione onde tentare nuovamente la conciliazione delle parti.
All'udienza del 29 ottobre 2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, non risultando in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla convenuta e l'istanza di esibizione avanzata dall'attore. CP_1
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse, con la precisazione che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulle domande attoree
Le domande attoree risultano parzialmente fondate e pertanto meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti.
Per procedere al corretto inquadramento della vicenda, giova premettere che le parti in causa, secondo quanto dalle stesse dedotto, nonché risultante dall'atto notarile del 24 giugno 2021, sono unici eredi legittimi del padre deceduto a Cerete il 3 settembre 2018 (doc. 1 attore), il quale ha Persona_1
disposto dei propri beni con testamento olografo del 22 maggio 2018.
Nella scheda olografa trascritta nell'atto transattivo concluso dai fratelli il de cuius ha istituito CP_1
eredi universali i figli nelle quote che dalle seguenti attribuzioni tenendo conto del fatto che CP_1
mi ha sempre accudito e le spese per il mio sostentamento e la mia salute, disponendo in favore di ciascuno del suo patrimonio immobiliare e dei beni mobili ivi presenti e concludendo Tutto quanto non previsto, lo lascio a . CP_1
Al fine di risolvere le controversie sorte dopo l'apertura della successione, in data 6 giugno 2020 i fratelli hanno concluso una scrittura privata per la divisione del patrimonio ereditario, pattuendo CP_1 altresì alla condizione n. 10: l'accordo divisionale è dalle parti limitato al solo relictum immobiliare
– ad eccezione della somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) che la Sing.ra CP_1
corrisponderà alla sorella , non appena verrà sbloccato il conto corrente 1091 Banca Controparte_2
Popolare di Bergamo – Agenzia di Rovetta – intestato al de cuius a tacitazione di Persona_1 ogni contestazione circa la lamentata lesione della quota legittima. Resta inteso che l'eventuali liquidità che dovesse sopravvenire, di cui al momento tutti gli eredi non hanno conoscenza (ivi inclusi
i crediti verso terzi), verrà suddivisa tra gli eredi nella misura di 1/3 ciascuno;
questo al netto dell'odierne divisioni degli immobili.
Con successivo atto notarile del 24 giugno 2021 (doc. 4 attore), le parti hanno stipulato un accordo transattivo ex art. 1965 c.c. al fine di prevenire ogni lite, avendo la sorella Controparte_2
lamentato la lesione della propria quota di legittima derivante dalle disposizioni testamentarie assunte dal genitore in favore degli altri figli (lett. G-H). Con lo stesso atto, sia la convenuta Controparte_2
(articolo I, lett. C), sia l'attore e la sorella (articolo II, v. anche articolo IV atto di
[...] CP_1 permuta del 24 giugno 2021, doc. 3 attore) hanno dichiarato di prestare piena, totale e definitiva acquiescenza al testamento redatto dal papà, di rinunciare in via definitiva e irrevocabile ad ogni e qualsiasi azione di riduzione relativamente all'eredità gel genitore e di accettare puramente e semplicemente l'eredità paterna regolata dal testamento olografo redatto dal de cuius.
In pari data, è stata sottoscritta tra le medesime parti una seconda scrittura privata, confermativa dell'accordo assunto il 6 giugno 2020 in relazione al punto 7 e al punto 10 che, lo si è sopra ricordato, contempla la suddivisione tra gli eredi, nella misura di 1/3 ciascuno, dell'eventuale liquidità che dovesse sopravvenire di cui al momento tutti gli eredi non hanno conoscenza (ivi inclusi i crediti verso terzi).
La disputa che oggi il Tribunale è chiamato a risolvere ha riguardo all'interpretazione di questa clausola, sulla quale l'attore fonda il proprio titolo al versamento di 1/3 delle somme percepite dalla sorella assumendo che siano sopravvenute e non conosciute agli eredi. CP_1
Nel dettaglio, secondo la tesi attorea, alla data del 6 giugno 2020, le parti non avevano cognizione né del valore delle somme giacenti al momento della morte sul conto corrente intestato al padre, pari a
113.669,00, come comunicato da il 27 aprile 2021 (doc. 5 attore), né del Controparte_4
CP_ credito maturato dal de cuius nei confronti dell' corrispondente a 442,51 euro, liquidato alla sorella l'11 novembre 2021 (doc. 6 attore), importi che pertanto integrerebbero una CP_1
liquidità sopravvenuta da dividere tra gli eredi in parti uguali, secondo l'intento manifestato con l'accordo transattivo che non mirava, secondo il signor alla divisione dell'intero Parte_1
patrimonio ereditario, bensì allo scioglimento della comunione del solo relictum immobiliare.
In tal senso, viene richiamata la controdichiarazione del 24 giugno 2021, volta ad affermare come i patti raggiunti dinanzi al Notaio non potessero superare l'accordo assunto il 6 giugno 2020 rispetto alla divisione in parti uguali delle liquidità sopravvenute, che non potevano dunque intendersi rinunciate.
In replica alle deduzioni attoree, la sorella ha contestato la sopravvenienza delle liquidità CP_1
relative al conto corrente n. 1091 intestato al padre, perché già giacenti al momento della sua morte e quindi preesistenti alla data del 6 giugno 2020 (v. doc. 3 a-3 f e 4 convenuta e comunque CP_5
note agli eredi, i quali conoscevano la consistenza del patrimonio mobiliare caduto in successione e, precisamente, il saldo del conto corrente suddetto, come dimostra l'email trasmessa dal precedente difensore del fratello in data 5 luglio 2019 (doc. 5 convenuta e com'è possibile evincere CP_5 dalla stessa clausola n. 10, ove si fa espressa menzione del conto corrente e dell'importo riconosciuto alla convenuta a tacitazione di ogni contestazione circa la lamentata lesione. Anche Controparte_2
CP_ rispetto al credito ha sostenuto la piena cognizione di tale voce da parte del fratello, escludendone la sopravvenienza. Ne deriva, secondo la convenuta l'infondatezza della pretesa avversaria sulle somme CP_1 richieste in base agli accordi assunti tra le parti, perché riferiti alle sole “liquidità sopravvenute” e non conosciute.
Aderendo all'impostazione difensiva della sorella, ha affermato che le parti avevano Controparte_2 piena contezza dell'esistenza del conto corrente di titolarità del padre, Controparte_4
espressamente citato nella scrittura privata del 6 giugno 2020 e indicato nella dichiarazione di successione, richiamata nelle premesse dell'atto transattivo (doc. 4 attore) e comprensiva dell'indicazione del patrimonio mobiliare che, dunque, era noto all'attore quando concluse l'accordo per la definizione tombale di ogni controversia sulla successione paterna, riconoscendosi le parti contitolari delle sole sopravvenienze future (accordo del 24 giugno 2021).
A dire della convenuta la pretesa avanzata dall'attore non è fondata neppure rispetto Controparte_2
CP_ al credito vantato dal de cuius nei confronti dell' e riscosso da perché non CP_1
sopravvenuto, considerato che gli eredi erano a conoscenza dei benefici pensionistici goduti dal genitore e la voce creditoria in oggetto si riferisce ai ratei di tredicesima maturati dal padre defunto fino alla data del decesso.
Tanto premesso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 457 c.c., l'eredità si devolve per legge o per testamento e non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Dal disposto normativo discende il principio della prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima, salvo il diritto del chiamato all'eredità ad impugnare il testamento quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, a prescindere dalla convenienza di tale scelta (Cass. 13 luglio
2017, n. 17392).
In virtù di tale principio, la successione del signor deve ritenersi regolata dal Persona_1
testamento olografo, non impugnato e al quale le parti hanno prestato piena, totale e definitiva acquiescenza con atto pubblico del 24 giugno 2021, intendendo così accettare e dare attuazione alla volontà del de cuius, il quale ha disposto: Tutto quanto non previsto, lo lascio a . CP_1
Ciò significa che, esclusi i singoli beni, mobili e immobili, attribuiti ai figli con le disposizioni testamentarie, il patrimonio relitto residuo spetta per espressa volontà del testatore alla figlia , CP_1
la quale aveva dunque diritto alla riscossione delle somme giacenti sul conto corrente intestato al padre al momento della morte, come indicate nella dichiarazione di successione (doc. 1 attore).
Va da sé che, in forza del testamento al quale l'attore ha prestato acquiescenza con rinuncia definitiva e irrevocabile all'azione di riduzione, anche con riferimento alle donazioni dirette e/o indirette fatte in vita dal genitore in qualunque forma e con qualunque modalità (v. doc. 3, 4 attore), l'importo di 113.669,00 euro, caduto in successione e non oggetto di un'espressa disposizione testamentaria, è di esclusiva titolarità della sorella che lo ha riscosso, senza che il fratello possa vantare alcun CP_6
titolo ereditario su tali somme.
Assunto ciò, l'accordo raggiunto dalle parti prima della formale acquiescenza e rinuncia alle azioni volte a far valere la lesione dei propri diritti di legittima, confermato anche successivamente quanto alla condizione n. 10 sopra trascritta, merita di essere letto e interpretato tenendo conto dell'intenzione delle parti e nel senso di conservarne gli effetti ex art. 1362 e 1367 c.c.
Ora, ad avviso di questo Giudice, a fronte dell'espressa acquiescenza al testamento e della rinuncia irrevocabile espressa in atto pubblico il 24 giugno 2021, la volontà delle parti non può essere intesa in senso derogatorio rispetto a quanto ivi affermato, tenuto conto che il titolo che regola l'eredità è, come detto, il testamento, per cui, ove la clausola n. 10 fosse interpretata nel senso che il relictum mobiliare, non oggetto dell'accordo, dovesse essere diviso inter partes si andrebbe contro il significato derivante dal testamento e dalla transazione raggiunta in pari data.
Una tale pattuizione risulterebbe anche in contrasto con l'ulteriore intesa secondo cui “l'eventuale liquidità che dovesse sopravvenire di cui al momento tutti gli eredi non hanno conoscenza (ivi inclusi
i credi verso terzi) verrà suddivisa tra gli eredi nella misura di un terzo ciascuno;
questo al netto delle odierne divisioni immobiliari”.
Invero, se la volontà fosse stata quella di escludere dall'accordo divisionale il patrimonio mobiliare, così sottintendendo il diritto di ciascun erede a una quota del relictum, allora non avrebbe avuto senso precisare che la liquidità sopravvenuta dovesse essere equamente divisa tra i fratelli, trattandosi di beni che cadono automaticamente in successione e appartengono alla titolarità degli eredi, né tantomeno avrebbe avuto senso prestare acquiescenza al testamento e rinunciare a far valere i propri diritti in sede giudiziale.
La clausola in esame assume invece significato e conserva i suoi effetti se letta nel senso che le parti contraenti abbiano concordato di ripartire tra loro le liquidità sopravvenute di cui al momento non avessero conoscenza (questo è, oltretutto, il suo significato letterale), fermo che quanto caduto in eredità e noto alle stesse alla data dell'accordo sarebbe stato ripartito in base al testamento e agli accordi divisionali raggiunti.
Non si tratta dunque di una rinuncia ad una quota ereditaria, come sostenuto dall'attore in contrasto alla tesi delle convenute, poiché il padre ha voluto attribuire tutto quanto non previsto nel suo testamento a , escludendo così il figlio (e ), che non avrebbe potuto CP_1 Pt_1 Controparte_2
rinunciare a un diritto che non gli spettava se non dopo aver impugnato il testamento.
Interpretando nei termini illustrati la clausola n. 10 della scrittura privata del 6 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 (doc. 2 attrice), la pretesa avanzata dal signor nei confronti della convenuta Parte_1 rispetto al saldo risultante dal conto corrente paterno al momento della morte si reputa CP_1
infondata, perché non si tratta di liquidità sopravvenuta alla data del 6 giugno 2020 ma già esistente nel momento in cui il padre è deceduto e conosciuta alle parti, come si evince dall'email inoltrata dal precedente difensore dell'attore ai legali delle sorelle (doc. 5 convenuta , avente ad oggetto CP_5
di estratti dei conti correnti del genitore, e ad ogni modo pacificamente nota alla data del 24 giugno
2021, sebbene non sia stato precisato di voler comprendere tra le “sopravvenienze” oggetto di accordo anche tali somme (che sopravvenute non erano), clausola quantomai opportuna onde chiarire la portata dell'accordo.
Del resto, la deduzione attorea volta a smentire tale interpretazione, secondo cui, dopo la morte del de cuius, non potrebbero sorgere ulteriori liquidità a lui riconducibili, non appare condivisibile perché fondata sull'erroneo presupposto che non sia giuridicamente possibile la sopravvenienza di un credito alla morte del suo titolare, ipotesi in realtà configurabile in diverse fattispecie: si pensi a titolo esemplificativo al diritto che potrebbe discendere dal verificarsi della condizione sospensiva apposta a un contratto o da una polizza avente quale beneficiario il de cuius o, come avvenuto, al diritto
CP_ maturato nei confronti dell' a seguito dell'evento morte.
In linea con tale lettura, si ritiene infatti che la domanda attorea possa essere accolta solo rispetto al
CP_ credito di titolarità del de cuius riscosso dalla figlia da parte dell' CP_1
Si tratta, infatti, di una posta creditoria sopravvenuta rispetto alla data di sottoscrizione dell'accordo del 6 giugno 2020 e del 24 giugno 2021, sorta dopo la morte del padre e divenuta liquida ed esigibile quando l'erede e odierna convenuta, in data 9 novembre 2021, ha proposto domanda all'ente previdenziale per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal genitore (doc. 6 attore).
Non convince sul punto l'argomentazione delle convenute, secondo cui si tratterebbe di un credito già esistente e noto alle parti, per il fatto stesso di essere il genitore titolare del diritto alla pensione, in quanto il credito è sorto o comunque è divenuto esigibile in seguito, come sopra chiarito.
Operando il duplice requisito della “sopravvenienza” e della “non conoscenza”, l'importo di 442,51 euro integra una liquidità che, secondo quanto concordato dagli eredi, è da ripartire tra loro nella quota di 1/3 ciascuno.
L'attore ha dunque diritto al versamento da parte della sorella della quota di 1/3 della CP_1
suddetta somma, pari a 147,503333 euro, arrotondati a 147,51 euro, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino al saldo, secondo quanto richiesto e dovuto ex art. 2033 c.c.
Sulle spese di lite
In virtù del principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. 11 marzo 2025, n. 6486; Cass. 27 agosto 2025, n. 23697), le spese di lite vengono integralmente compensate.
Dall'accoglimento, benché parziale della domanda, discende l'insussistenza dei presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della quota di 1/3 della somma CP_1 di 442,51 euro derivante dall'eredità paterna, pari a 147,51 euro, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino al saldo;
rigetta per il resto;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso a Bergamo, il 24 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con atto di citazione da:
, c.f. , assistito e difeso dall'avv. Giuseppe PROFETA, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
ATTORE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Sandro ANDREOTTI, CP_1 C.F._2
come da procura in atti;
nonché di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Davide Controparte_2 C.F._3
Claudio GI, come da procura in atti;
CONVENUTE
OGGETTO: pagamento di somme di denaro in materia ereditaria;
CONCLUSIONI: per l'attore come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente;
Parte_1
per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato CP_1
telematicamente; per la convenuta come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_2
telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in fatto Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor agendo in qualità di erede legittimo Parte_1
del padre deceduto a Cerete il 3 settembre 2018 (doc. 1 attore), ha adito in giudizio Persona_1 le sorelle e chiedendo all'intestato Tribunale di accertare e CP_1 Controparte_2
dichiarare che, in base agli accordi assunti tra le parti in data 6 giugno 2020 nella regolamentazione
CP_ e divisione dell'asse ereditario paterno, le somme riscosse dalla convenuta dall' e da CP_1
(doc. 5, 6 attore), complessivamente pari a 114.111,51 euro, dovevano essere Controparte_4
ripartite tra gli eredi nella quota di 1/3 ciascuno, con conseguente condanna al pagamento in suo favore dell'importo di 38.037,17 euro, oltre interessi di legge a far data dalla domanda.
Regolarmente costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande attoree CP_1
perché infondate, contestando la ricostruzione svolta dal fratello e assumendo come la clausola invocata a sostegno della pretesa azionata non potesse estendersi alle somme giacenti alla morte del de cuius sul conto , perché note ai fratelli e non sopravvenute rispetto alla Controparte_4
sottoscrizione della scrittura privata che ha avuto ad oggetto la successione, né tantomeno al credito
CP_
di cui le parti erano a conoscenza.
Anche si è costituita in giudizio, domandando il rigetto delle domande avanzate Controparte_2 dall'attore e di valutare la condanna del medesimo per lite temeraria, poiché le somme cadute in successione e di cui egli pretende il pagamento erano già state considerate o dovevano essere comunque conosciute alle parti nel momento in cui hanno deciso di transigere e dividere l'eredità paterna, non potendosi ritenere sopravvenute.
Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, all'udienza di prima comparizione dell'11 febbraio 2025, alla quale l'attore non è comparso per problemi di salute
(come affermato dal suo legale), si è discussa con esito negativo la possibilità di addivenire ad un accordo e la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
Su espressa istanza dell'attore, formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni, il Giudice ha reputato opportuno fissare una nuova udienza di comparizione onde tentare nuovamente la conciliazione delle parti.
All'udienza del 29 ottobre 2025, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto
Sulle istanze istruttorie
Preliminarmente si rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, non risultando in alcun modo rilevanti, ai fini della decisione, le richieste di istruttoria orale reiterate con le conclusioni in via definitiva assunte dalla convenuta e l'istanza di esibizione avanzata dall'attore. CP_1
Il materiale probatorio, composto dalla documentazione prodotta e ammessa, risulta dunque adeguato e consente al Tribunale di addivenire ad una motivata decisione su tutte le questioni controverse, con la precisazione che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati e i documenti non richiamati sono stati ritenuti non rilevanti e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Sulle domande attoree
Le domande attoree risultano parzialmente fondate e pertanto meritano di essere accolte nei limiti di seguito esposti.
Per procedere al corretto inquadramento della vicenda, giova premettere che le parti in causa, secondo quanto dalle stesse dedotto, nonché risultante dall'atto notarile del 24 giugno 2021, sono unici eredi legittimi del padre deceduto a Cerete il 3 settembre 2018 (doc. 1 attore), il quale ha Persona_1
disposto dei propri beni con testamento olografo del 22 maggio 2018.
Nella scheda olografa trascritta nell'atto transattivo concluso dai fratelli il de cuius ha istituito CP_1
eredi universali i figli nelle quote che dalle seguenti attribuzioni tenendo conto del fatto che CP_1
mi ha sempre accudito e le spese per il mio sostentamento e la mia salute, disponendo in favore di ciascuno del suo patrimonio immobiliare e dei beni mobili ivi presenti e concludendo Tutto quanto non previsto, lo lascio a . CP_1
Al fine di risolvere le controversie sorte dopo l'apertura della successione, in data 6 giugno 2020 i fratelli hanno concluso una scrittura privata per la divisione del patrimonio ereditario, pattuendo CP_1 altresì alla condizione n. 10: l'accordo divisionale è dalle parti limitato al solo relictum immobiliare
– ad eccezione della somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) che la Sing.ra CP_1
corrisponderà alla sorella , non appena verrà sbloccato il conto corrente 1091 Banca Controparte_2
Popolare di Bergamo – Agenzia di Rovetta – intestato al de cuius a tacitazione di Persona_1 ogni contestazione circa la lamentata lesione della quota legittima. Resta inteso che l'eventuali liquidità che dovesse sopravvenire, di cui al momento tutti gli eredi non hanno conoscenza (ivi inclusi
i crediti verso terzi), verrà suddivisa tra gli eredi nella misura di 1/3 ciascuno;
questo al netto dell'odierne divisioni degli immobili.
Con successivo atto notarile del 24 giugno 2021 (doc. 4 attore), le parti hanno stipulato un accordo transattivo ex art. 1965 c.c. al fine di prevenire ogni lite, avendo la sorella Controparte_2
lamentato la lesione della propria quota di legittima derivante dalle disposizioni testamentarie assunte dal genitore in favore degli altri figli (lett. G-H). Con lo stesso atto, sia la convenuta Controparte_2
(articolo I, lett. C), sia l'attore e la sorella (articolo II, v. anche articolo IV atto di
[...] CP_1 permuta del 24 giugno 2021, doc. 3 attore) hanno dichiarato di prestare piena, totale e definitiva acquiescenza al testamento redatto dal papà, di rinunciare in via definitiva e irrevocabile ad ogni e qualsiasi azione di riduzione relativamente all'eredità gel genitore e di accettare puramente e semplicemente l'eredità paterna regolata dal testamento olografo redatto dal de cuius.
In pari data, è stata sottoscritta tra le medesime parti una seconda scrittura privata, confermativa dell'accordo assunto il 6 giugno 2020 in relazione al punto 7 e al punto 10 che, lo si è sopra ricordato, contempla la suddivisione tra gli eredi, nella misura di 1/3 ciascuno, dell'eventuale liquidità che dovesse sopravvenire di cui al momento tutti gli eredi non hanno conoscenza (ivi inclusi i crediti verso terzi).
La disputa che oggi il Tribunale è chiamato a risolvere ha riguardo all'interpretazione di questa clausola, sulla quale l'attore fonda il proprio titolo al versamento di 1/3 delle somme percepite dalla sorella assumendo che siano sopravvenute e non conosciute agli eredi. CP_1
Nel dettaglio, secondo la tesi attorea, alla data del 6 giugno 2020, le parti non avevano cognizione né del valore delle somme giacenti al momento della morte sul conto corrente intestato al padre, pari a
113.669,00, come comunicato da il 27 aprile 2021 (doc. 5 attore), né del Controparte_4
CP_ credito maturato dal de cuius nei confronti dell' corrispondente a 442,51 euro, liquidato alla sorella l'11 novembre 2021 (doc. 6 attore), importi che pertanto integrerebbero una CP_1
liquidità sopravvenuta da dividere tra gli eredi in parti uguali, secondo l'intento manifestato con l'accordo transattivo che non mirava, secondo il signor alla divisione dell'intero Parte_1
patrimonio ereditario, bensì allo scioglimento della comunione del solo relictum immobiliare.
In tal senso, viene richiamata la controdichiarazione del 24 giugno 2021, volta ad affermare come i patti raggiunti dinanzi al Notaio non potessero superare l'accordo assunto il 6 giugno 2020 rispetto alla divisione in parti uguali delle liquidità sopravvenute, che non potevano dunque intendersi rinunciate.
In replica alle deduzioni attoree, la sorella ha contestato la sopravvenienza delle liquidità CP_1
relative al conto corrente n. 1091 intestato al padre, perché già giacenti al momento della sua morte e quindi preesistenti alla data del 6 giugno 2020 (v. doc. 3 a-3 f e 4 convenuta e comunque CP_5
note agli eredi, i quali conoscevano la consistenza del patrimonio mobiliare caduto in successione e, precisamente, il saldo del conto corrente suddetto, come dimostra l'email trasmessa dal precedente difensore del fratello in data 5 luglio 2019 (doc. 5 convenuta e com'è possibile evincere CP_5 dalla stessa clausola n. 10, ove si fa espressa menzione del conto corrente e dell'importo riconosciuto alla convenuta a tacitazione di ogni contestazione circa la lamentata lesione. Anche Controparte_2
CP_ rispetto al credito ha sostenuto la piena cognizione di tale voce da parte del fratello, escludendone la sopravvenienza. Ne deriva, secondo la convenuta l'infondatezza della pretesa avversaria sulle somme CP_1 richieste in base agli accordi assunti tra le parti, perché riferiti alle sole “liquidità sopravvenute” e non conosciute.
Aderendo all'impostazione difensiva della sorella, ha affermato che le parti avevano Controparte_2 piena contezza dell'esistenza del conto corrente di titolarità del padre, Controparte_4
espressamente citato nella scrittura privata del 6 giugno 2020 e indicato nella dichiarazione di successione, richiamata nelle premesse dell'atto transattivo (doc. 4 attore) e comprensiva dell'indicazione del patrimonio mobiliare che, dunque, era noto all'attore quando concluse l'accordo per la definizione tombale di ogni controversia sulla successione paterna, riconoscendosi le parti contitolari delle sole sopravvenienze future (accordo del 24 giugno 2021).
A dire della convenuta la pretesa avanzata dall'attore non è fondata neppure rispetto Controparte_2
CP_ al credito vantato dal de cuius nei confronti dell' e riscosso da perché non CP_1
sopravvenuto, considerato che gli eredi erano a conoscenza dei benefici pensionistici goduti dal genitore e la voce creditoria in oggetto si riferisce ai ratei di tredicesima maturati dal padre defunto fino alla data del decesso.
Tanto premesso, si ricorda che, ai sensi dell'art. 457 c.c., l'eredità si devolve per legge o per testamento e non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
Dal disposto normativo discende il principio della prevalenza della successione testamentaria rispetto a quella legittima, salvo il diritto del chiamato all'eredità ad impugnare il testamento quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, a prescindere dalla convenienza di tale scelta (Cass. 13 luglio
2017, n. 17392).
In virtù di tale principio, la successione del signor deve ritenersi regolata dal Persona_1
testamento olografo, non impugnato e al quale le parti hanno prestato piena, totale e definitiva acquiescenza con atto pubblico del 24 giugno 2021, intendendo così accettare e dare attuazione alla volontà del de cuius, il quale ha disposto: Tutto quanto non previsto, lo lascio a . CP_1
Ciò significa che, esclusi i singoli beni, mobili e immobili, attribuiti ai figli con le disposizioni testamentarie, il patrimonio relitto residuo spetta per espressa volontà del testatore alla figlia , CP_1
la quale aveva dunque diritto alla riscossione delle somme giacenti sul conto corrente intestato al padre al momento della morte, come indicate nella dichiarazione di successione (doc. 1 attore).
Va da sé che, in forza del testamento al quale l'attore ha prestato acquiescenza con rinuncia definitiva e irrevocabile all'azione di riduzione, anche con riferimento alle donazioni dirette e/o indirette fatte in vita dal genitore in qualunque forma e con qualunque modalità (v. doc. 3, 4 attore), l'importo di 113.669,00 euro, caduto in successione e non oggetto di un'espressa disposizione testamentaria, è di esclusiva titolarità della sorella che lo ha riscosso, senza che il fratello possa vantare alcun CP_6
titolo ereditario su tali somme.
Assunto ciò, l'accordo raggiunto dalle parti prima della formale acquiescenza e rinuncia alle azioni volte a far valere la lesione dei propri diritti di legittima, confermato anche successivamente quanto alla condizione n. 10 sopra trascritta, merita di essere letto e interpretato tenendo conto dell'intenzione delle parti e nel senso di conservarne gli effetti ex art. 1362 e 1367 c.c.
Ora, ad avviso di questo Giudice, a fronte dell'espressa acquiescenza al testamento e della rinuncia irrevocabile espressa in atto pubblico il 24 giugno 2021, la volontà delle parti non può essere intesa in senso derogatorio rispetto a quanto ivi affermato, tenuto conto che il titolo che regola l'eredità è, come detto, il testamento, per cui, ove la clausola n. 10 fosse interpretata nel senso che il relictum mobiliare, non oggetto dell'accordo, dovesse essere diviso inter partes si andrebbe contro il significato derivante dal testamento e dalla transazione raggiunta in pari data.
Una tale pattuizione risulterebbe anche in contrasto con l'ulteriore intesa secondo cui “l'eventuale liquidità che dovesse sopravvenire di cui al momento tutti gli eredi non hanno conoscenza (ivi inclusi
i credi verso terzi) verrà suddivisa tra gli eredi nella misura di un terzo ciascuno;
questo al netto delle odierne divisioni immobiliari”.
Invero, se la volontà fosse stata quella di escludere dall'accordo divisionale il patrimonio mobiliare, così sottintendendo il diritto di ciascun erede a una quota del relictum, allora non avrebbe avuto senso precisare che la liquidità sopravvenuta dovesse essere equamente divisa tra i fratelli, trattandosi di beni che cadono automaticamente in successione e appartengono alla titolarità degli eredi, né tantomeno avrebbe avuto senso prestare acquiescenza al testamento e rinunciare a far valere i propri diritti in sede giudiziale.
La clausola in esame assume invece significato e conserva i suoi effetti se letta nel senso che le parti contraenti abbiano concordato di ripartire tra loro le liquidità sopravvenute di cui al momento non avessero conoscenza (questo è, oltretutto, il suo significato letterale), fermo che quanto caduto in eredità e noto alle stesse alla data dell'accordo sarebbe stato ripartito in base al testamento e agli accordi divisionali raggiunti.
Non si tratta dunque di una rinuncia ad una quota ereditaria, come sostenuto dall'attore in contrasto alla tesi delle convenute, poiché il padre ha voluto attribuire tutto quanto non previsto nel suo testamento a , escludendo così il figlio (e ), che non avrebbe potuto CP_1 Pt_1 Controparte_2
rinunciare a un diritto che non gli spettava se non dopo aver impugnato il testamento.
Interpretando nei termini illustrati la clausola n. 10 della scrittura privata del 6 giugno 2020 e del 24 giugno 2021 (doc. 2 attrice), la pretesa avanzata dal signor nei confronti della convenuta Parte_1 rispetto al saldo risultante dal conto corrente paterno al momento della morte si reputa CP_1
infondata, perché non si tratta di liquidità sopravvenuta alla data del 6 giugno 2020 ma già esistente nel momento in cui il padre è deceduto e conosciuta alle parti, come si evince dall'email inoltrata dal precedente difensore dell'attore ai legali delle sorelle (doc. 5 convenuta , avente ad oggetto CP_5
di estratti dei conti correnti del genitore, e ad ogni modo pacificamente nota alla data del 24 giugno
2021, sebbene non sia stato precisato di voler comprendere tra le “sopravvenienze” oggetto di accordo anche tali somme (che sopravvenute non erano), clausola quantomai opportuna onde chiarire la portata dell'accordo.
Del resto, la deduzione attorea volta a smentire tale interpretazione, secondo cui, dopo la morte del de cuius, non potrebbero sorgere ulteriori liquidità a lui riconducibili, non appare condivisibile perché fondata sull'erroneo presupposto che non sia giuridicamente possibile la sopravvenienza di un credito alla morte del suo titolare, ipotesi in realtà configurabile in diverse fattispecie: si pensi a titolo esemplificativo al diritto che potrebbe discendere dal verificarsi della condizione sospensiva apposta a un contratto o da una polizza avente quale beneficiario il de cuius o, come avvenuto, al diritto
CP_ maturato nei confronti dell' a seguito dell'evento morte.
In linea con tale lettura, si ritiene infatti che la domanda attorea possa essere accolta solo rispetto al
CP_ credito di titolarità del de cuius riscosso dalla figlia da parte dell' CP_1
Si tratta, infatti, di una posta creditoria sopravvenuta rispetto alla data di sottoscrizione dell'accordo del 6 giugno 2020 e del 24 giugno 2021, sorta dopo la morte del padre e divenuta liquida ed esigibile quando l'erede e odierna convenuta, in data 9 novembre 2021, ha proposto domanda all'ente previdenziale per la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi dal genitore (doc. 6 attore).
Non convince sul punto l'argomentazione delle convenute, secondo cui si tratterebbe di un credito già esistente e noto alle parti, per il fatto stesso di essere il genitore titolare del diritto alla pensione, in quanto il credito è sorto o comunque è divenuto esigibile in seguito, come sopra chiarito.
Operando il duplice requisito della “sopravvenienza” e della “non conoscenza”, l'importo di 442,51 euro integra una liquidità che, secondo quanto concordato dagli eredi, è da ripartire tra loro nella quota di 1/3 ciascuno.
L'attore ha dunque diritto al versamento da parte della sorella della quota di 1/3 della CP_1
suddetta somma, pari a 147,503333 euro, arrotondati a 147,51 euro, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino al saldo, secondo quanto richiesto e dovuto ex art. 2033 c.c.
Sulle spese di lite
In virtù del principio secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. (Cass. 11 marzo 2025, n. 6486; Cass. 27 agosto 2025, n. 23697), le spese di lite vengono integralmente compensate.
Dall'accoglimento, benché parziale della domanda, discende l'insussistenza dei presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della quota di 1/3 della somma CP_1 di 442,51 euro derivante dall'eredità paterna, pari a 147,51 euro, oltre interessi legali a far data dalla domanda fino al saldo;
rigetta per il resto;
dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso a Bergamo, il 24 novembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo