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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/07/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 13289/2022
Il Tribunale di PO Nord – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone delle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13289 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
(NA), C.F. , ivi residente a[...]
5, rappresentata e difesa dall'Avv. PIER GIACINTO DI FIORE presso il quale elettivamente domicilia in PO alla via Giovanni Porzio,
Centro Direzionale. F4
ATTRICE
E
pagi na 1 di 6 nato in data [...] in [...] Controparte_1
CAMPANIA (NA), C.F. , ivi residente a[...]
Francesco Cilea nr. 14, Int. 2, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO
PISCOPO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania alla via Aristide Gabelli N. 10;
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2022, chiedeva Parte_1
pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con l'11/8/2008 in Mugnano Controparte_1
di PO (atto n. 64, P. II, S. A, anno 2008) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di PO Nord in data 1/12/2017, era intervenuta separazione in forza di Sentenza n.
1014/2020 pubbl. il 12/05/2020 nell'ambito del procedimento RG n.
4307/2017.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli e chiedeva il riconoscimento di un assegno IL in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 600,00, vittoria di spese con attribuzione
La parte resistente si costituiva chiedendo la Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto delle domande accessorie formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale,
l'addebito alla ricorrente – domanda questa da ritenersi rinunciata in pagi na 2 di 6 quanto non reiterata nelle comparse conclusionali e inammissibile in sede di divorzio.
Le parti comparivano in data 12/9/2023 innanzi al Presidente delegato il quale, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, così provvedeva: autorizza i coniugi a continuare vivere separati nel mutuo rispetto;
rigetta, allo stato, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 27/1/2024, la Giudice delegata concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, rigettate con ordinanza dell'1/6/2024 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, nonché la richiesta di disporre indagini a mezzo polizia tributaria avanzata dalla ricorrente, in quanto inammissibili per le ragioni ivi addotte, con motivazione che il
Collegio condivide e fa proprie, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 21/2/2025, rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Il P.M. concludeva come in atti apponendo il proprio Visto in data
3/3/2025.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno IL in favore della ricorrente, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per il pagi na 3 di 6 riconoscimento e vada, pertanto, rigettata.
Invero, in sede di separazione è stata rigettata la domanda di mantenimento in favore della odierna ricorrente parte ricorrente in quanto donna di giovane età, che presta attività lavorativa in una società operante nel settore edilizio di cui è altresì socia al 50%, alla quale possono riconoscersi specifiche attitudine lavorative, effettive possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche. Non si sono ravvisate ragioni di disparità economica in quanto parte resistente è titolare di un negozio di vendita al dettaglio di generi alimentari, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi, ed è altresì proprietario della casa coniugale.
Ciò posto, non risultano provati effettivi mutamenti della situazione economica delle parti atteso che nessun riscontro probatorio è stato offerto circa l'intervenuto fallimento o estinzione della società di cui la ricorrente è comunque socia al 50%, come pure risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata e diversamente da quanto sostenuto dalla stessa in sede di libero interrogatorio e contestato dal resistente.
Non risulta venuta meno la capacità lavorativa della ricorrente, in possesso di titolo di studio (diploma di ragioniera) spendibile nel mercato lavorativo, anche in considerazione dell'età e della esperienza lavorativa nella società edile di cui è altresì socia.
A fortiori, non può riconoscersi il diritto all'assegno in sede di divorzio,
a una distanza temporale di cinque anni dalla pronuncia di separazione che ha rigettato la domanda di mantenimento, dovendosi ritenere che la ricorrente abbia in questi anni comunque goduto di redditi adeguati al proprio sostentamento.
pagi na 4 di 6 Ciò posto, ritiene il Collegio insussistenti i presupposti per la concessione di assegno IL con funzione assistenziale, né parte ricorrente ha addotto nulla che possa valorizzarsi nel senso di un diritto all'assegno con funzione compensativo-perequativa.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa
(segnatamente il rigetto della domanda accessoria di assegno IL ) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e l'11/08/2008 a Mugnano di Parte_1 Controparte_1
PO (atto n. 64, P. II, S. A, anno 2008); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di
PO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; rigetta le ulteriori domande;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.453,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Aversa, così deciso in camera di consiglio del 2/7/2025.
pagi na 5 di 6 La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
RG 13289/2022
Il Tribunale di PO Nord – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone delle Magistrate:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13289 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2022, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
(NA), C.F. , ivi residente a[...]
5, rappresentata e difesa dall'Avv. PIER GIACINTO DI FIORE presso il quale elettivamente domicilia in PO alla via Giovanni Porzio,
Centro Direzionale. F4
ATTRICE
E
pagi na 1 di 6 nato in data [...] in [...] Controparte_1
CAMPANIA (NA), C.F. , ivi residente a[...]
Francesco Cilea nr. 14, Int. 2, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO
PISCOPO presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in
Campania alla via Aristide Gabelli N. 10;
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di PO Nord
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/12/2022, chiedeva Parte_1
pronunziarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio in relazione al matrimonio contratto con l'11/8/2008 in Mugnano Controparte_1
di PO (atto n. 64, P. II, S. A, anno 2008) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di PO Nord in data 1/12/2017, era intervenuta separazione in forza di Sentenza n.
1014/2020 pubbl. il 12/05/2020 nell'ambito del procedimento RG n.
4307/2017.
Aggiungeva che dall'unione tra le parti non sono nati figli e chiedeva il riconoscimento di un assegno IL in proprio favore da quantificare secondo quanto richiesto in ricorso in euro 600,00, vittoria di spese con attribuzione
La parte resistente si costituiva chiedendo la Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il rigetto delle domande accessorie formulate dalla ricorrente e, in via riconvenzionale,
l'addebito alla ricorrente – domanda questa da ritenersi rinunciata in pagi na 2 di 6 quanto non reiterata nelle comparse conclusionali e inammissibile in sede di divorzio.
Le parti comparivano in data 12/9/2023 innanzi al Presidente delegato il quale, preso atto del fallito tentativo di conciliazione, così provvedeva: autorizza i coniugi a continuare vivere separati nel mutuo rispetto;
rigetta, allo stato, la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente.
Con ordinanza del 27/1/2024, la Giudice delegata concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e, rigettate con ordinanza dell'1/6/2024 le istanze istruttorie avanzate dalle parti, nonché la richiesta di disporre indagini a mezzo polizia tributaria avanzata dalla ricorrente, in quanto inammissibili per le ragioni ivi addotte, con motivazione che il
Collegio condivide e fa proprie, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 21/2/2025, rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c., applicabile ratione temporis.
Il P.M. concludeva come in atti apponendo il proprio Visto in data
3/3/2025.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno IL in favore della ricorrente, il Collegio ritiene non sussistano i presupposti per il pagi na 3 di 6 riconoscimento e vada, pertanto, rigettata.
Invero, in sede di separazione è stata rigettata la domanda di mantenimento in favore della odierna ricorrente parte ricorrente in quanto donna di giovane età, che presta attività lavorativa in una società operante nel settore edilizio di cui è altresì socia al 50%, alla quale possono riconoscersi specifiche attitudine lavorative, effettive possibilità di lavoro personale e sicure potenzialità economiche. Non si sono ravvisate ragioni di disparità economica in quanto parte resistente è titolare di un negozio di vendita al dettaglio di generi alimentari, risultano agli atti le ultime dichiarazioni dei redditi, ed è altresì proprietario della casa coniugale.
Ciò posto, non risultano provati effettivi mutamenti della situazione economica delle parti atteso che nessun riscontro probatorio è stato offerto circa l'intervenuto fallimento o estinzione della società di cui la ricorrente è comunque socia al 50%, come pure risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi depositata e diversamente da quanto sostenuto dalla stessa in sede di libero interrogatorio e contestato dal resistente.
Non risulta venuta meno la capacità lavorativa della ricorrente, in possesso di titolo di studio (diploma di ragioniera) spendibile nel mercato lavorativo, anche in considerazione dell'età e della esperienza lavorativa nella società edile di cui è altresì socia.
A fortiori, non può riconoscersi il diritto all'assegno in sede di divorzio,
a una distanza temporale di cinque anni dalla pronuncia di separazione che ha rigettato la domanda di mantenimento, dovendosi ritenere che la ricorrente abbia in questi anni comunque goduto di redditi adeguati al proprio sostentamento.
pagi na 4 di 6 Ciò posto, ritiene il Collegio insussistenti i presupposti per la concessione di assegno IL con funzione assistenziale, né parte ricorrente ha addotto nulla che possa valorizzarsi nel senso di un diritto all'assegno con funzione compensativo-perequativa.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa
(segnatamente il rigetto della domanda accessoria di assegno IL ) ricorrono giusti motivi per liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza come indicato in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da e l'11/08/2008 a Mugnano di Parte_1 Controparte_1
PO (atto n. 64, P. II, S. A, anno 2008); ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mugnano di
PO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; rigetta le ulteriori domande;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte resistente, che si liquidano in complessivi euro 1.453,00, oltre spese ed accessori come per legge.
Aversa, così deciso in camera di consiglio del 2/7/2025.
pagi na 5 di 6 La Giudice est. La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 6 di 6