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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/09/2025, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Raffaella Genovese Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello l'11/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 97/2025 r.g. sez. lav., vertente tra
- – - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 appresentati e difesi dall'Avv. SILVESTRE ANNA elettivamente domiciliato in
[...]
Pomigliano D'Arco via Trieste n. 102
Appellante
e
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. To ALLOCCA PASQUALE, elettivamente domiciliato in NAPOLI CORSO
GARIBALDI 387 Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellanti convenivano in giudizio l' Controparte_1
CP_ esponendo ciascuno di essere dipendente dell' resistente, inquadrato nel profilo professionale di “professional ferroviario”, con parametro retributivo 230, del CCNL
Autoferrotranvieri; che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali, non avevano percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta nei periodi di servizio, in quanto la datrice non aveva ricompreso nella indennità per i periodi di fruizione delle ferie annuali,
l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011
1 e l'indennità di turno;
che, anche alla luce della giurisprudenza eurocomunitaria, sussisteva il diritto, nei periodi di ferie, al pagamento di un'indennità pari non solo alla retribuzione base, ma anche a tutti gli emolumenti intrinsecamente connessi all'espletamento delle mansioni, comprensiva di tutti gli elementi retributivi collegati al suo status personale e professionale riconosciuti durante i normali periodi di lavoro;
che l'indennità perequativa e compensativa, di turno non potevano ritenersi connesse alla presenza fisica, in quanto indennità introdotte dall'Accordo Regionale per garantire condizioni economiche equivalenti a quelle godute in virtù degli accordi di secondo livello precedentemente in vigore;
che tali indennità, pur se inserite dall'Accordo nella retribuzione variabile, in realtà, secondo il C.C.N.L. di categoria rientravano nella retribuzione “normale” perché “competenze accessorie corrisposte a carattere fisso e continuativo, esclusi i premi, le indennità e tutti gli altri compensi corrisposti in modo saltuario o variabile, per specifiche prestazioni di servizio”. Concludevano chiedendo la condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
Regolarmente costituito l' ccepiva la prescrizione Controparte_1
e nel merito l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Con la sentenza n. 5251/2024, pubblicata il 10/07/2024, il GL adito rigettava il ricorso.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto tempestivo appello i lavoratori. Censuravano
l'interpretazione effettuata dal Giudice di prime cure, invocando la nozione europea di retribuzione ed evidenziando che le indennità reclamate avevano natura di retribuzione ordinaria collegata all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore.
Pertanto, chiedevano l'integrale riforma della sentenza.
Radicatosi nuovamente il contraddittorio si è costituito l'appellato che ha resistito punto per punto all'avverso dedotto chiedendo dichiararsi: A) inammissibile l'appello proposto da
[...]
, e per intervenuta transazione, siglata tra le Pt_1 Parte_2 Parte_4 parti in sede protetta in data 28 febbraio 2025; B) il rigetto dell'appello proposto dal Parte_3
e la conferma della sentenza impugnata, vinte le spese.
Trattata la causa con modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ha deciso nei seguenti termini.
***
A) In via preliminare, deve darsi atto che gli appellanti , e Parte_1 Parte_2 hanno sottoscritto verbali di transazione in sede protetta in data 28 Parte_4
Contr febbraio 2025 nei quali, a fronte della percezione di una somma offerta da anche a
2 tacitazione della domanda avente ad oggetto la corresponsione di differenze retributive durante il periodo feriale, rinunciavano “ad impugnare la sentenza n. 5251/2024”. L'appello, tuttavia, veniva notificato in data 28.4.25.
Ebbene, tenendo conto della circostanza che l'appello è stato depositato in data 16.1.2025, antecedente alla conclusione dell'accordo sindacale - allorquando il gravame era ammissibile, sussistendo l'interesse ad agire ex art. 100 cpc nè ricorreva alcuna preclusione all'azione ex art. 2113 cc - e che, nel rito del lavoro, il solo deposito dell'atto introduttivo determina la litispendenza, può concludersi per una pronunzia di cessata materia del contendere per difetto sopravvenuto di interesse, come richiesta dagli appellanti.
B) L'appello dovrà esser deciso, quindi, limitatamente al ricorrente . Parte_3
1. Il thema decidendum concerne il trattamento retributivo riservato al dipendente di CP_3
durante le ferie usufruite.
[...]
1.1 Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha Persona_1 precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003, si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri). CP_4
La giurisprudenza della Cassazione – ex multis: Cass. civ. sez. lav 17/05/2019 n.13425; Cass. civ. sez. lav. 30/11/2021 n.30/11/2021; Cass. civ. sez. lav. 23/06/2022 n.20216; da ultimo Cass. civ. sez.lav. 11/07/2023 n.19663 - nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di
"retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
2.2 Dunque, nel caso di retribuzione composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato
3 all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore.
Diversamente gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Detta interpretazione intende salvaguardare il diritto all'effettivo godimento delle ferie da parte dei lavoratori e, dunque, evitare che una retribuzione "non paragonabile" a quella "ordinaria" abbia un effetto dissuasivo sull'esercizio effettivo del diritto alle stesse e non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore.
Una retribuzione feriale inferiore a quella ordinaria, tuttavia, ben potrebbe essere in linea con la giurisprudenza Europea a condizione che le diminuzioni non siano tali da dissuadere il lavoratore dall'esercitare il suo diritto alle ferie.
Invero, ove il giudice comunitario avesse inteso ritenere che la retribuzione dovesse essere identica/uguale con quella erogata durante il servizio non avrebbe utilizzato aggettivi come
"paragonabile" o "in linea di principio" o, ancora, non avrebbe fatto riferimento alla diminuzione di retribuzione che fosse idonea a dissuadere i lavoratori dal godimento delle ferie.
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr.
C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del Per_2
13/12/2018, C-385/17).
2.2.1 Occorre, quindi, anche verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie;
in tale prospettiva un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione, essendo idonea a dissuadere il lavoratore dal beneficiare del diritto irrinunciabile alle ferie.
4 Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-
514/20).
2.3 È appena il caso di ricordare - come già ritenuto nella sentenza Cass. 20216/2022 citata -
"che le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò "valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità" (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE.
L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del
Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa
C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von Colson p. 26, CGUE CP_5
28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più CP_6 estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
3. Fatte queste brevi premesse sui principi da applicare per la soluzione del caso in esame, venendo agli specifici motivi di gravame è indiscusso che dalla retribuzione corrisposta all'originario ricorrente nei giorni di ferie sono state escluse le due voci salariali denominate
“indennità perequativa” e “indennità compensativa”.
Tali voci salariali risalgono, infatti, all'accordo regionale del 15 dicembre 2011, recepito e tradotto in clausole collettive dall'accordo aziendale siglato il 25 luglio 2012. L'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel
5 comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 statuiva la perdita di efficacia degli accordi di secondo livello e delle conseguenti disposizioni aziendali fonte di trattamenti di miglior favore rispetto alle previsioni della legge e della contrattazione collettiva. Allo scopo di garantire ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo regionale condizioni economiche complessivamente equivalenti, lo stesso introduceva le due indennità per cui è causa, quale emolumento fisso e pensionabile da determinarsi sulla scorta delle prestazioni lavorative e legate alle mansioni svolte e/o alla presenza.
L'allegato n.1 all'ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 delineava la struttura della retribuzione normale, non includendovi le due voci salariali in contesa.
L'Allegato 2 all'ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del
16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale.
Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa.
Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa: -
-sarà determinata in cifra fissa;
-non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
6 3.2 Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
La lettura combinata delle disposizioni pattizie, effettuata alla luce della ratio della previsione Contr negoziale, non consente l'adozione della interpretazione restrittiva proposta dall' , ribadita anche in questa sede ed accolta dal giudice di prime cure.
3.2.1 L'interpretazione propugnata dalla Difesa di parte datoriale – nel senso di riconoscere le indennità in parola, solo ed esclusivamente in caso di effettiva prestazione di lavoro – sarebbe avvalorata dalla terminologia adoperata nell'accordo, laddove si fa riferimento alla ”effettiva presenza media annua”.
In realtà, il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”.
3.2.2 A sostegno della propria testi la medesima Difesa richiama ancora giurisprudenza di primo grado, che ha osservato come al fine di omogeneizzare il costo del lavoro e garantire le condizioni economiche equivalenti a quelle in godimento al 2011, sono state computate le stesse voci per tutti i lavoratori con il medesimo livello professionale e non anche le indennità effettivamente percepite dal singolo dipendente e presenti mensilmente in busta paga prima dell'applicazione dell'accordo, “Conseguentemente può ritenersi che l'indennità perequativa e compensativa non sia correlata allo svolgimento effettivo di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria resa dal singolo dipendente, ma a quelle voci che sino al 2011 sono state previste dalla contrattazione di II livello in favore di dipendenti al fine di garantire l'equivalenza delle condizioni economiche” (cfr.per tutte sent. Trib. Napoli nn. 602/2022; 1130/2022).
3.3 Invero l'interpretazione delle citate norme collettive induce a ritenere che tutte le indennità precedentemente riconosciute ed assorbite nelle indennità perequativa e compensativa sono attribuite per compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, nell'ottica di una omogeneizzazione del costo del lavoro con abolizione delle precedenti indennità e riconoscimento ai lavoratori dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa.
7 Ebbene da questa stessa osservazione non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR - è senza dubbio collegata allo status professionale del lavoratore, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria e alla nozione di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali dall'art.7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Evidente si palesa la ratio interpretativa delle direttive eurounitarie desumibile dalle statuizioni sentenziali sopra sintetizzate.
Le componenti fisse e continuative del trattamento retributivo – è opportuno rimarcarlo - comunque le si definiscano, non possono essere scomputate dal concetto di retribuzione normale da agganciare al periodo delle ferie tenuto conto della loro intima connessione con il trattamento riconosciuto al dipendente in funzione della sua qualifica, del suo status personale, dell'espletamento delle sue mansioni. Cioè a dire, con il trattamento “ordinario”.
Di guisa che ogni interpretazione delle disposizioni dell'accordo regionale del 2011 e delle clausole dell'accordo aziendale del 2012 che dovesse condurre al disconoscimento di quelle indennità nel trattamento retributivo dovuto durante le ferie si troverebbe in contrasto con le direttive eurounitarie.
3.4 Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che come quelle in disamina:
-sono pacificamente correlate allo “status personale e professionale del lavoratore”;
laddove ex adverso,
- non coprono spese occasionali ed accessorie connesse all'espletamento delle mansioni disimpegnate dal lavoratore.
Pare doversi concludere, anche per tale via, che l'interpretazione delle intese aziendali del luglio
2012 approdi alla riconducibilità delle suddette indennità ad un concetto di “retribuzione normale-ordinaria” coerente con le direttive eurounitarie siccome perimetrate dalla Corte
Regolatrice.
8 3.5 È appena il caso di segnalare che in diversi passaggi espositivi la Corte Regolatrice, nelle pronunce appena in premessa richiamate, si è riferita al concetto di “retribuzione complessiva”, piuttosto che “normale”. Circostanza, questa, che potrebbe aprire ulteriori scenari interpretativi,
a loro volta incompatibili con le tesi propugnate dalla resistente, atteso che il C.C.N.L. evocato dalla resistente espressamente ricomprende nella retribuzione delineata a livello negoziale, id est: nella retribuzione “complessiva”, le indennità attualmente vigenti, legate ad effettive e/o particolari prestazioni, stabilite dalla contrattazione nazionale.
Laddove, evidentemente, il termine “effettive” va collegato, sulla scia dell'intervento della
Corte Regolatrice, all'espletamento ordinario delle mansioni del dipendente, alla sua qualifica, al suo status personale.
Si impone, dunque, di riconoscere al lavoratore in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, atteso che, poiché, la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite.
3.6 Insomma, la questione va risolta sulla base del riconoscimento della valenza generale della
“nozione europea” di remunerazione delle ferie in misura tale, per un verso, da garantire al lavoratore le medesime condizioni economiche di cui gode quando è in servizio e, per altro verso, da evitare qualsiasi opzione negativa in capo al dipendente connessa al diverso e minore trattamento retributivo durante il periodo minimo di ferie previsto dalla contrattazione collettiva.
Assodato, dunque, che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società le ridette indennità e verificata la pacifica incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile, ritiene allora questa Corte che l'interpretazione delle norme collettive aziendali che regolano gli istituti di cui era stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale oltre ad essere del tutto plausibile è in linea con le indicazioni provenienti dalla Corte di
Lussemburgo ed in sintonia con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, che è innanzi tutto quella di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Valutazione questa che in concreto appartiene al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione (cfr.
Cassazione civile sez. lav., 11/07/2023 -ud. 16/03/2023, dep. 11/07/2023- n.19663
9 3.7 Il motivo di appello è, pertanto, fondato alla luce della normativa eurounitaria, come interpretata dalla Suprema Corte di Cassazione che, onerata di verificare se alcune indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione possano essere escluse dal compito della retribuzione dei giorni per ferie annuali (così testualmente la citata sentenza n.20216/2022), ha concluso valorizzando una soluzione chiaramente incompatibile con l'assunto della società. Tutto questo secondo una traccia ermeneutica che sfocia nella seguente ulteriore precisazione dei Giudici di legittimità "Al riguardo … deve sottolinearsi che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti." Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Osserva, infine, il Collegio che le argomentazioni suesposte hanno trovato piena conferma nelle pronunce della Suprema Corte, emesse in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio proprio in relazione a sentenze della Corte d'appello partenopea (Cass. n. 19716/2023;
Cass. n. 25840/2024).
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui “la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425)” ed in applicazione di tale principio ha ritenuto corretto il computo, nella retribuzione feriale, di indennità connesse allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, e ciò sul presupposto che la mancata
10 erogazione di tali compensi, con la correlata diminuzione della retribuzione, sarebbe stata idonea a dissuadere il lavoratore dal godere delle ferie.
4. Con riguardo alla censura mossa alla sentenza impugnata nella parte in cui non riconosce la corresponsione dell'indennità di turno, prevista dall'Accordo Nazionale del 21.5.1981, valgono le medesime conclusioni rispetto a quelle rassegnate al precedente punto 4.
Detta indennità appare, invero, intrinsecamente connessa all'esecuzione delle mansioni di lavoro del ricorrente e va a compensare specifiche penosità che sono ordinariamente proprie dell'organizzazione del lavoro (stabilmente impostata, secondo il contratto di lavoro, su turni avvicendati ed implicanti anche lavoro domenicale) ed è, quindi, assimilabile a quelle
"integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
L'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, ricomprendenti anche la domenica, costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente e stabilmente collegato all'esecuzioni delle mansioni che il lavoratore, oggi appellante, è tenuto normalmente ed ordinariamente ad espletare in forza del suo contratto di lavoro.
Dunque, non si tratta di indennità connesse a modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, sicchè devono esser computate nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Deve pertanto ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva - Accordo
Nazionale del 21.5.1981 - che escludono, o meglio non includono, il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, appaiono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, con conseguente nullità di esse.
5. Con riguardo ai conteggi prodotti dal ricorrente, che quantificano le differenze dovute dal
2012 al 2022 in euro 7.759,18, va rilevato che l'Ente resistente ha mosso rilievi mirati e corretti rispetto ai dati ex adverso desunti dai limitati cedolini paga prodotti in giudizio.
Contr In particolare, ha correttamente eccepito che parte ricorrente ha computato il valore dell'indennità perequativa in € 7,00 senza tener conto che tale valore ha subito una variazione negli anni in virtù della progressione di carriera;
ed invero, come risulta dalle stesse buste paga depositate agli atti, per il ricorrente l'importo era inizialmente di € 1,00 per gli anni Parte_3
2013/2019, poi aumentato da luglio 2019 ad € 6,00 e solo a partire dal 2021 ad € 7,00. Inoltre,
11 pur avendo ammesso che a partire dall'1 luglio 2022 veniva riconosciuta l'indennità retribuzione ferie pari ad € 8,00, il ricorrente erroneamente ha considerato nel calcolo l'annualità del 2022 per intero e non limitata sino al 30 giugno 2022.
Per tali rilievi, sui quali nessuna prova contraria è stata offerta dall'appellante (che nemmeno si è peritato da fornire conteggi analitici per singole voci e singole annualità), la Corte ritiene Contr di poter aderire ai conteggi dettagliati e corretti di e, dunque, dichiarare spettante la somma di euro 4.953,20 oltre accessori come in dispositivo.
5. Va, infine, rilevata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte datoriale sin dal primo grado e riproposta in questa sede;
deve, invero, evidenziarsi che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.
Ed invero la Suprema Corte, proprio affrontando la questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, ha recentemente affermato per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012 e poi dal D.Lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, di tal che questo non è assistito da un regime di stabilità. Ne consegue che per tutti quei diritti che, come nella specie, non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. 06/09/2022 n. 26246.
6. Con riguardo al governo delle spese di entrambi i gradi di giudizio sussistono gravi ed eccezionali ragioni - considerata la natura interpretativa delle questioni trattate ed il contrasto della giurisprudenza di merito sulla fattispecie, come documentato dai precedenti depositati da entrambe le parti - che impongono la compensazione delle stesse. A ciò si aggiunga il comportamento processuale dei ricorrenti che hanno notificato il gravame nonostante l'intervenuta conciliazione nonché, quanto al , l'accoglimento solo parziale della Parte_3 domanda originaria.
P.Q.M.
La Corte così decide in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di I grado:
12 -condanna l pagamento dell'importo di € 4.953,20 Controparte_1 in favore di oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed Parte_3 interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli 11/09/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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