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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 312/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 312/2025 e vertente tra
, C. F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 16.08.1958, ivi residente in [...].
Montesano, n. 9 e , C. F. nata a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria in data 24.09.1961, ivi residente in [...]
Tratto II Trav. Montesano, n. 9, entrambi elettivamente domiciliati in Via
Monsignor De Lorenzo, n. 60 Reggio Calabria, presso e nello studio dell'avv. Mario Perlina, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
INTERVENUTO
1 OGGETTO: appello avverso alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria,
Sez. V. G., n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 – Sentenza n. cronol.
510/2025 del 12.02.2025, non notificata, con la quale è stata dichiarata “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria (R.C.) il 22.06.1986 tra e , Parte_1 Controparte_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986”.
Conclusioni delle parti: le parti appellanti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, per l'udienza del 24.11.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.06.2025, adivano la Corte d'Appello di Reggio
Calabria e , proponendo appello avverso Parte_1 Controparte_1
alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. V. G., n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 – Sentenza n. cronol. 510/2025 del
12.02.2025, non notificata, con la quale è stata dichiarata “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria
(R.C.) il 22.06.1986 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
(R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986”.
Riferivano gli istanti di avere contratto matrimonio concordatario in data
22.06.1986 in località Reggio Calabria, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria quale atto n. 340 p. 2 s. A u. 1, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che allegavano in atti;
aggiungevano di avere adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a Persona_1
Reggio Calabria in data 21.09.1987) e (nato a [...] Controparte_2
Calabria in data 24.12.1990); che nel corso dell'unione, il matrimonio si era rivelato poco felice ed i continui litigi avevano reso insopportabile la
2 situazione venutasi a creare;
che non essendoci -allo stato- alcuna possibilità di ricreare l'originaria armonia coniugale né tanto meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi, avevano inteso proporre, dinanzi al competente Tribunale di Reggio Calabria, ricorso cumulativo per la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 - 51 c.p.c.; che la causa, iscritta a ruolo in data 16.05.2024, veniva contraddistinta dal n. 1339/2024 R.G.V.G. ed assegnata alla Prima
Sezione Civile che, con provvedimento datato 05.06.2024 fissava l'udienza del giorno 02.07.2024, sostituendola con il deposito di note scritte, per l'omologa della separazione;
che, a seguito del deposito delle suddette note il
Tribunale adito, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale, pronunciava sentenza non definitiva recante il n. 46/2024 pubblicata in data
08.07.2024, con la quale “definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 16.05.2024 da e , così provvede: - dichiara la separazione Parte_1 Controparte_1
personale tra e , il cui atto di matrimonio Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Parte II, Serie A, u. 1, n. 340, anno 1986; - dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile”; che, con successiva ordinanza datata
08.07.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo “per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898” e veniva fissata apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte, per il giorno 21.01.2025, da depositarsi entro il giorno 16.01.2025, unitamente a
“dichiarazione di non volersi riconciliare e dichiarazione di non voler
3 comparire personalmente all'udienza”; che, tuttavia, nelle more del procedimento, gli odierni appellanti si erano riappacificati ed avevano deciso di riconciliarsi e non voler, conseguentemente, proseguire nella precedente richiesta di divorzio;
che, a tal fine, il loro procuratore aveva provveduto a depositare in data 10.01.2025 (e dunque entro il termine assegnato) “note scritte in sostituzione dell'udienza”, unitamente a “dichiarazione delle parti”, nelle quali veniva espressamente riportato che i coniugi “manifestano la volontà di riconciliarsi e non procedere oltre nel giudizio”; che, in funzione di tale decisione sottoscritta personalmente dalle parti, venivano rassegnate, nelle suddette note, le seguenti conclusioni: “il sottoscritto legale, nell'interesse delle parti rappresentate e difese, che confermano la volontà di rinunciare alla comparizione personale e di volersi riconciliare (come da dichiarazione sottoscritta dalle parti che si allega), chiede che l'On.le
Giudice adito voglia adottare gli opportuni provvedimenti”; che a mezzo della sentenza recante il n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 – Sentenza
n. cronol. 510/2025 del 12.02.2025 tuttavia, il Tribunale adito, riunito in
Camera di Consiglio in composizione collegiale, dichiarava la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria
(R.C.) il 22.06.1986 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
(R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986”.
Avverso a tale sentenza proponevano appello formulando un unico motivo:
Violazione di legge ex art. 112 c.p.c. ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza appellata afferma che “ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale”.
Facevano presente, in particolare, come sopra accennato, che tale motivazione non corrispondeva assolutamente alle reali intenzioni dei coniugi, tempestivamente manifestate e comunicate mediante deposito della
4 dichiarazione sottoscritta dalle parti stesse e delle note in sostituzione d'udienza; che, in particolare, in tali atti era chiaramente ed espressamente indicata l'avvenuta riconciliazione e la conseguente volontà di non proseguire nel giudizio;
che evidentemente il Giudice di prime cure non si era avveduto della documentazione depositata in data 10.01.2025 ed aveva emesso una pronuncia completamente contraria alla reale volontà delle parti, in aperta e palese violazione dell'art. 112 c.p.c. che prevede l'espressa corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
che la pronuncia era ancor più abnorme in quanto, considerata la materia e l'oggetto del giudizio, gli odierni appellanti si ritroverebbero ad essere divorziati contro la loro espressa volontà.
Sulla scorta di ciò, gli appellanti chiedevano alla Corte, in accoglimento dei suesposti motivi, di: “1) annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria Sez. V. G., n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 –
Sentenza n. cronol. 510/2025 del 12.02.2025, indicata in epigrafe;
2) conseguentemente, riconoscere e dichiarare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi;
3) disporre, ove necessario, la trasmissione dell'emananda sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge. Con compensazione delle spese.
Fissata l'udienza per la discussione, sostituita con la trattazione scritta, riscontrato il visto ed il parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del Procuratore Generale, cui il ricorso è stato notificato, sul deposito di note scritte da parte dei ricorrenti che hanno insistito in atti, con ordinanza collegiale del giorno 3.12.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini ai sensi dell'art. 473bis. 34 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, e come sopra limitato il perimetro dell'odierna procedura,
l'appello è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
5 Invero, con l'unico motivo d'appello, gli istanti censurano la sentenza di primo grado per violazione di legge ex art. 112 c.p.c. e per erronea motivazione nella parte in cui la sentenza appellata afferma che “ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale”.
Fanno presente, in particolare, come sopra accennato, che tale motivazione non corrisponde assolutamente alle reali intenzioni dei coniugi, tempestivamente manifestate e comunicate mediante deposito della dichiarazione sottoscritta dalle parti stesse e delle note in sostituzione d'udienza; che, in particolare, in tali atti era chiaramente ed espressamente indicata l'avvenuta riconciliazione e la conseguente volontà di non proseguire nel giudizio;
che evidentemente il Giudice di prime cure non si è avveduto della documentazione depositata in data 10.01.2025 ed ha emesso una pronuncia completamente contraria alla reale volontà delle parti, in aperta e palese violazione dell'art. 112 c.p.c. che prevede l'espressa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ora, le argomentazioni degli appellanti appaiono a questa Corte essere persuasivi, e ciò per quanto appresso.
In primo luogo, si osserva che, come è noto, l'art. 112 c.p.c. invocato dagli istanti stabilisce che: “ Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”(cfr.).
Nella specie, vero è che i coniugi odierni appellanti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 - 51 c.p.c. (cfr.).
E' anche vero, tuttavia, il loro procuratore, in data 10.01.2025 (entro il termine assegnato), aveva depositato agli atti “note scritte in sostituzione dell'udienza”, unitamente a “dichiarazione delle parti”, nelle quali veniva espressamente riportato che i coniugi “manifestano la volontà di riconciliarsi
6 e non procedere oltre nel giudizio”; che, in funzione di tale decisione sottoscritta personalmente dalle parti, venivano rassegnate, nelle suddette note, le seguenti conclusioni: “il sottoscritto legale, nell'interesse delle parti rappresentate e difese, che confermano la volontà di rinunciare alla comparizione personale e di volersi riconciliare (come da dichiarazione sottoscritta dalle parti che si allega), chiede che l'On.le Giudice adito voglia adottare gli opportuni provvedimenti”.
Palese, dunque, appare l'errore in cui è incorso il primo giudice nella sentenza appellata con cui è stata dichiarata la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
22.06.1986 tra e ,”, avendo -come detto- in Parte_1 Controparte_1
maniera incontestabile gli stessi espresso la volontà di riconciliarsi, come da dichiarazione da essi sottoscritta e versata in atti tempestivamente.
Al riguardo, e solo per completezza, va rilevato come era stato lo stesso tribunale ad assegnare termine sino al 16.1.2025 “per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare e dichiarazione di non voler comparire personalmente all'udienza” (cfr. ordinanza dell'8.7.2024).
Infine, va pure dato atto del visto e del parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del Procuratore Generale(cfr.).
Per quanto sopra, l'appello va accolto con la riforma della sentenza appellata con la declaratoria dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi.
Non si provvede sulle spese per entrambi i gradi trattandosi di ricorso cumulativo
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. 312/2025, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
7 - dichiara la riconciliazione dei coniugi C. F. Parte_1
, nato a [...] in data [...], ivi C.F._1
residente in [...], e CP_1
, C. F. nata a Reggio Calabria in [...]
[...] C.F._2
24.09.1961, ivi residente in [...]. Montesano,
n. 9;
- nulla sulle spese di entrambi i gradi.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Mauro Mirenna dott. ssa Patrizia Morabito
8
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
***
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. ssa PATRIZIA MORABITO Presidente
Dr. NATALINO SAPONE Consigliere
Dr. MAURO MIRENNA Consigliere rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 312/2025 e vertente tra
, C. F. , nato a [...] in Parte_1 C.F._1
data 16.08.1958, ivi residente in [...].
Montesano, n. 9 e , C. F. nata a Controparte_1 C.F._2
Reggio Calabria in data 24.09.1961, ivi residente in [...]
Tratto II Trav. Montesano, n. 9, entrambi elettivamente domiciliati in Via
Monsignor De Lorenzo, n. 60 Reggio Calabria, presso e nello studio dell'avv. Mario Perlina, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
APPELLANTI
NEI CONFRONTI DI
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
INTERVENUTO
1 OGGETTO: appello avverso alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria,
Sez. V. G., n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 – Sentenza n. cronol.
510/2025 del 12.02.2025, non notificata, con la quale è stata dichiarata “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Reggio Calabria (R.C.) il 22.06.1986 tra e , Parte_1 Controparte_1
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986”.
Conclusioni delle parti: le parti appellanti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, per l'udienza del 24.11.2025
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 4.06.2025, adivano la Corte d'Appello di Reggio
Calabria e , proponendo appello avverso Parte_1 Controparte_1
alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Sez. V. G., n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 – Sentenza n. cronol. 510/2025 del
12.02.2025, non notificata, con la quale è stata dichiarata “la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria
(R.C.) il 22.06.1986 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
(R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986”.
Riferivano gli istanti di avere contratto matrimonio concordatario in data
22.06.1986 in località Reggio Calabria, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Reggio Calabria quale atto n. 340 p. 2 s. A u. 1, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che allegavano in atti;
aggiungevano di avere adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata a Persona_1
Reggio Calabria in data 21.09.1987) e (nato a [...] Controparte_2
Calabria in data 24.12.1990); che nel corso dell'unione, il matrimonio si era rivelato poco felice ed i continui litigi avevano reso insopportabile la
2 situazione venutasi a creare;
che non essendoci -allo stato- alcuna possibilità di ricreare l'originaria armonia coniugale né tanto meno la comunione materiale e spirituale, i coniugi, avevano inteso proporre, dinanzi al competente Tribunale di Reggio Calabria, ricorso cumulativo per la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 - 51 c.p.c.; che la causa, iscritta a ruolo in data 16.05.2024, veniva contraddistinta dal n. 1339/2024 R.G.V.G. ed assegnata alla Prima
Sezione Civile che, con provvedimento datato 05.06.2024 fissava l'udienza del giorno 02.07.2024, sostituendola con il deposito di note scritte, per l'omologa della separazione;
che, a seguito del deposito delle suddette note il
Tribunale adito, riunito in Camera di Consiglio in composizione collegiale, pronunciava sentenza non definitiva recante il n. 46/2024 pubblicata in data
08.07.2024, con la quale “definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 16.05.2024 da e , così provvede: - dichiara la separazione Parte_1 Controparte_1
personale tra e , il cui atto di matrimonio Parte_1 Controparte_1
risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria, Parte II, Serie A, u. 1, n. 340, anno 1986; - dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile”; che, con successiva ordinanza datata
08.07.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo “per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898” e veniva fissata apposita udienza, sostituita dal deposito di note scritte, per il giorno 21.01.2025, da depositarsi entro il giorno 16.01.2025, unitamente a
“dichiarazione di non volersi riconciliare e dichiarazione di non voler
3 comparire personalmente all'udienza”; che, tuttavia, nelle more del procedimento, gli odierni appellanti si erano riappacificati ed avevano deciso di riconciliarsi e non voler, conseguentemente, proseguire nella precedente richiesta di divorzio;
che, a tal fine, il loro procuratore aveva provveduto a depositare in data 10.01.2025 (e dunque entro il termine assegnato) “note scritte in sostituzione dell'udienza”, unitamente a “dichiarazione delle parti”, nelle quali veniva espressamente riportato che i coniugi “manifestano la volontà di riconciliarsi e non procedere oltre nel giudizio”; che, in funzione di tale decisione sottoscritta personalmente dalle parti, venivano rassegnate, nelle suddette note, le seguenti conclusioni: “il sottoscritto legale, nell'interesse delle parti rappresentate e difese, che confermano la volontà di rinunciare alla comparizione personale e di volersi riconciliare (come da dichiarazione sottoscritta dalle parti che si allega), chiede che l'On.le
Giudice adito voglia adottare gli opportuni provvedimenti”; che a mezzo della sentenza recante il n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 – Sentenza
n. cronol. 510/2025 del 12.02.2025 tuttavia, il Tribunale adito, riunito in
Camera di Consiglio in composizione collegiale, dichiarava la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria
(R.C.) il 22.06.1986 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria
(R.C.), atto n. 340, Parte 2, Serie A, u. 1, anno 1986”.
Avverso a tale sentenza proponevano appello formulando un unico motivo:
Violazione di legge ex art. 112 c.p.c. ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza appellata afferma che “ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale”.
Facevano presente, in particolare, come sopra accennato, che tale motivazione non corrispondeva assolutamente alle reali intenzioni dei coniugi, tempestivamente manifestate e comunicate mediante deposito della
4 dichiarazione sottoscritta dalle parti stesse e delle note in sostituzione d'udienza; che, in particolare, in tali atti era chiaramente ed espressamente indicata l'avvenuta riconciliazione e la conseguente volontà di non proseguire nel giudizio;
che evidentemente il Giudice di prime cure non si era avveduto della documentazione depositata in data 10.01.2025 ed aveva emesso una pronuncia completamente contraria alla reale volontà delle parti, in aperta e palese violazione dell'art. 112 c.p.c. che prevede l'espressa corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
che la pronuncia era ancor più abnorme in quanto, considerata la materia e l'oggetto del giudizio, gli odierni appellanti si ritroverebbero ad essere divorziati contro la loro espressa volontà.
Sulla scorta di ciò, gli appellanti chiedevano alla Corte, in accoglimento dei suesposti motivi, di: “1) annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di
Reggio Calabria Sez. V. G., n. 43/2025 pubblicata in data 12.02.2025 –
Sentenza n. cronol. 510/2025 del 12.02.2025, indicata in epigrafe;
2) conseguentemente, riconoscere e dichiarare l'avvenuta riconciliazione tra i coniugi;
3) disporre, ove necessario, la trasmissione dell'emananda sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge. Con compensazione delle spese.
Fissata l'udienza per la discussione, sostituita con la trattazione scritta, riscontrato il visto ed il parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del Procuratore Generale, cui il ricorso è stato notificato, sul deposito di note scritte da parte dei ricorrenti che hanno insistito in atti, con ordinanza collegiale del giorno 3.12.2025, la causa è stata assegnata in decisione senza termini ai sensi dell'art. 473bis. 34 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò detto, e come sopra limitato il perimetro dell'odierna procedura,
l'appello è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini di seguito esposti.
5 Invero, con l'unico motivo d'appello, gli istanti censurano la sentenza di primo grado per violazione di legge ex art. 112 c.p.c. e per erronea motivazione nella parte in cui la sentenza appellata afferma che “ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale”.
Fanno presente, in particolare, come sopra accennato, che tale motivazione non corrisponde assolutamente alle reali intenzioni dei coniugi, tempestivamente manifestate e comunicate mediante deposito della dichiarazione sottoscritta dalle parti stesse e delle note in sostituzione d'udienza; che, in particolare, in tali atti era chiaramente ed espressamente indicata l'avvenuta riconciliazione e la conseguente volontà di non proseguire nel giudizio;
che evidentemente il Giudice di prime cure non si è avveduto della documentazione depositata in data 10.01.2025 ed ha emesso una pronuncia completamente contraria alla reale volontà delle parti, in aperta e palese violazione dell'art. 112 c.p.c. che prevede l'espressa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Ora, le argomentazioni degli appellanti appaiono a questa Corte essere persuasivi, e ciò per quanto appresso.
In primo luogo, si osserva che, come è noto, l'art. 112 c.p.c. invocato dagli istanti stabilisce che: “ Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”(cfr.).
Nella specie, vero è che i coniugi odierni appellanti hanno proposto ricorso cumulativo per la separazione dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 - 51 c.p.c. (cfr.).
E' anche vero, tuttavia, il loro procuratore, in data 10.01.2025 (entro il termine assegnato), aveva depositato agli atti “note scritte in sostituzione dell'udienza”, unitamente a “dichiarazione delle parti”, nelle quali veniva espressamente riportato che i coniugi “manifestano la volontà di riconciliarsi
6 e non procedere oltre nel giudizio”; che, in funzione di tale decisione sottoscritta personalmente dalle parti, venivano rassegnate, nelle suddette note, le seguenti conclusioni: “il sottoscritto legale, nell'interesse delle parti rappresentate e difese, che confermano la volontà di rinunciare alla comparizione personale e di volersi riconciliare (come da dichiarazione sottoscritta dalle parti che si allega), chiede che l'On.le Giudice adito voglia adottare gli opportuni provvedimenti”.
Palese, dunque, appare l'errore in cui è incorso il primo giudice nella sentenza appellata con cui è stata dichiarata la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) il
22.06.1986 tra e ,”, avendo -come detto- in Parte_1 Controparte_1
maniera incontestabile gli stessi espresso la volontà di riconciliarsi, come da dichiarazione da essi sottoscritta e versata in atti tempestivamente.
Al riguardo, e solo per completezza, va rilevato come era stato lo stesso tribunale ad assegnare termine sino al 16.1.2025 “per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare e dichiarazione di non voler comparire personalmente all'udienza” (cfr. ordinanza dell'8.7.2024).
Infine, va pure dato atto del visto e del parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del Procuratore Generale(cfr.).
Per quanto sopra, l'appello va accolto con la riforma della sentenza appellata con la declaratoria dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi.
Non si provvede sulle spese per entrambi i gradi trattandosi di ricorso cumulativo
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. R.G. 312/2025, in riforma della sentenza appellata, così provvede:
7 - dichiara la riconciliazione dei coniugi C. F. Parte_1
, nato a [...] in data [...], ivi C.F._1
residente in [...], e CP_1
, C. F. nata a Reggio Calabria in [...]
[...] C.F._2
24.09.1961, ivi residente in [...]. Montesano,
n. 9;
- nulla sulle spese di entrambi i gradi.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 10 dicembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Mauro Mirenna dott. ssa Patrizia Morabito
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