Articolo 2 della Legge 26 maggio 1998, n. 167
Articolo 1Articolo 3
Versione
16 giugno 1998
Art. 2. 1. La somma di cui all'articolo 1 e' versata su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale sono effettuati i versamenti per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 16 giugno 1998
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