Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 13/03/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2021, proposto da Studiocinque Outdoor S.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelina Di Gifico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Di Marco e dall’Avv. Fabrizio Paolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione
- del “Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione di Suolo Pubblico, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e Canone Mercatale”, approvato con Delibera di C.C. n. 40 del 28.04.2021, limitatamente agli artt. 1, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 20;
- della Delibera di G.M. n. 241 del 19.05.2021, avente ad oggetto la “Determinazione tariffe del canone unico patrimoniale istituito ai sensi dell’art. 1, commi 816 e segg. Della legge 160/2019”;
- ove occorra, della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18.01.2021, avente ad oggetto “Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, del Canone sulle Affissioni Comunali e del Canone d i concessione per l’Occupazione di Aree e degli Spazi Pubblici Destinati a Mercati Realizzati anche in strutture attrezzate art. 1, comma 816, Legge n. 160/2019 Disciplina provvisoria”, limitatamente agli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 9;
- di ogni atto presupposto, prodromico, successivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente e comunque connesso a quelli in epigrafe, su cui si riservano, in ogni caso, motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pescara;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 2 febbraio 2026;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IA OL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. - Con ricorso notificato il 10 luglio 2021 e depositato l’8 agosto successivo, la ricorrente – da tempo operante nel settore della cartellonistica pubblicitaria – impugnava, unitamente alla sottesa delibera istitutiva del canone (n. 4 del 18 gennaio 2021) ed alla delibera di approvazione delle tariffe (n. 241 del 19 maggio2021), il regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all’art. 1, commi da 816 a 836, dell’art. 1 della legge n. 160/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28 aprile 2021. A sostegno del ricorso la ricorrente articolava un’unica composita censura, lamentando inoltre l’illegittimità costituzionale della normativa statale dianzi menzionata.
1.1. – Si costituiva in giudizio il Comune intimato (26 agosto 2021), instando per il rigetto del ricorso e successivamente depositando memoria in vista della camera di consiglio (6 settembre 2021).
1.2. – Il 7 ed il 9 settembre 2021 le parti depositavano memorie e documenti. All’udienza in camera di consiglio del 10 settembre 2021, fissata per la discussione della domanda cautelare, parte ricorrente rinunciava alla richiesta di tutela interinale.
1.3. – Il 2 febbraio 2026, la medesima parte ricorrente depositava memoria con cui, preliminarmente rappresentando di “non serba[re], alla data odierna, più alcun interesse a coltivare il radicato contenzioso e, conseguentemente, a vederlo deciso”, chiedeva dichiararsene l’improcedibilità.
1.4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
1.5. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 2 febbraio 2026, ritiene il Collegio doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
1.6. – Sussistono giusti motivi, considerato il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, con espressa dichiarazione di irripetibilità di quanto versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
NA AR VE, Presidente FF
IA OL MI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA OL MI | NA AR VE |
IL SEGRETARIO