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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 868/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 R. G. dell'anno 2025 tra
(CF.: ) nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], 29;
e
C.F.: ) nato a [...], il [...] ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 29;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. OGGIANI CLAUDIA, presso cui sono elettivamente domiciliati elettivamente domiciliati in Villadossola, via Fabbri, 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“C H I E D O N O che l'Ill'mo Tribunale adito Voglia pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varzo al n. 4 parte II,
Serie A, Anno 2007 dei registri di matrimonio dello Stato Civile, alle seguenti C O N D I Z I O N I
a) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Varzo (VB), il 28/07/2007 con rito iscritto al n. 4 parte II, Serie A, Anno 2007 dei registri di matrimonio dello Stato del Comune di Varzo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza;
b) la casa coniugale, di proprietà della moglie, sita a OS (VB) in Regione Nosere n. 29, rimane in uso alla moglie con i mobili che la arredano;
il marito vive in un'altra abitazione;
c) il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalenza di vita e Per_1 residenza presso la casa coniugale ma il padre potrà vederlo e tenerlo liberamente con sé nel rispetto delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e ricreative del minore;
d) il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figlio, entro il giorno
27 del mese, l'importo di € 500,00 (cinquecento) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento della metà delle spese scolastiche, extrascolastiche e ricreative nonché mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) il pagamento di tutte le utenze della casa coniugale, l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il pagamento delle rate di mutuo del suddetto immobile e degli altri finanziamenti accesi per il pagamento di mobili, arredi, accessori e quant'altro saranno a carico esclusivamente del marito;
f) i coniugi rilasciano reciproco assenso all'ottenimento di passaporto o documento equipollente.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 13/04/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Varzo il 28/07/2007,.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, previo intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio concordatario in data 28/07/2007 nel comune di
OS e si sono separati consensualmente il 17/03/2014, con decreto di omologa del tribunale di Verbania del 17/03/2014 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale (vivendo, da data antecedente alla omologa della separazione, in due appartamenti distinti).
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e il figlio nato il [...]. Persona_2
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse del figlio stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che il pagamento di tutte le utenze della casa coniugale, l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il pagamento delle rate di mutuo del suddetto immobile e degli altri finanziamenti accesi per il pagamento di mobili, arredi, accessori e quant'altro saranno a carico esclusivamente del marito;
e che entrambe le parti rilasciano reciproco assenso all'ottenimento di passaporto documento equipollente.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Varzo il 28/07/2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al CP_1
n. 4 parte II, Serie A, Anno 2007; affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalenza di vita e residenza presso Per_1 la madre;
assegna la casa coniugale sita a OS (VB) in Regione Nosere, 29, alla moglie con i mobili che la arredano;
dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé il figlio liberamente nel rispetto delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e ricreative del minore;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla made, quale contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 27 del mese, l'importo di € 500,00 (cinquecento) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento della metà delle spese scolastiche, extrascolastiche e ricreative nonché mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 868 R. G. dell'anno 2025 tra
(CF.: ) nata a [...], il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], 29;
e
C.F.: ) nato a [...], il [...] ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], 29;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. OGGIANI CLAUDIA, presso cui sono elettivamente domiciliati elettivamente domiciliati in Villadossola, via Fabbri, 7, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“C H I E D O N O che l'Ill'mo Tribunale adito Voglia pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Varzo al n. 4 parte II,
Serie A, Anno 2007 dei registri di matrimonio dello Stato Civile, alle seguenti C O N D I Z I O N I
a) pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Varzo (VB), il 28/07/2007 con rito iscritto al n. 4 parte II, Serie A, Anno 2007 dei registri di matrimonio dello Stato del Comune di Varzo, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di tale Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza;
b) la casa coniugale, di proprietà della moglie, sita a OS (VB) in Regione Nosere n. 29, rimane in uso alla moglie con i mobili che la arredano;
il marito vive in un'altra abitazione;
c) il figlio sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalenza di vita e Per_1 residenza presso la casa coniugale ma il padre potrà vederlo e tenerlo liberamente con sé nel rispetto delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e ricreative del minore;
d) il marito corrisponderà alla moglie, quale contributo al mantenimento dei figlio, entro il giorno
27 del mese, l'importo di € 500,00 (cinquecento) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, oltre al pagamento della metà delle spese scolastiche, extrascolastiche e ricreative nonché mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
e) il pagamento di tutte le utenze della casa coniugale, l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il pagamento delle rate di mutuo del suddetto immobile e degli altri finanziamenti accesi per il pagamento di mobili, arredi, accessori e quant'altro saranno a carico esclusivamente del marito;
f) i coniugi rilasciano reciproco assenso all'ottenimento di passaporto o documento equipollente.”
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 13/04/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Varzo il 28/07/2007,.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, previo intervento del Pubblico
Ministero.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno, infatti, contratto matrimonio concordatario in data 28/07/2007 nel comune di
OS e si sono separati consensualmente il 17/03/2014, con decreto di omologa del tribunale di Verbania del 17/03/2014 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale (vivendo, da data antecedente alla omologa della separazione, in due appartamenti distinti).
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e il figlio nato il [...]. Persona_2
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse del figlio stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che il pagamento di tutte le utenze della casa coniugale, l'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il pagamento delle rate di mutuo del suddetto immobile e degli altri finanziamenti accesi per il pagamento di mobili, arredi, accessori e quant'altro saranno a carico esclusivamente del marito;
e che entrambe le parti rilasciano reciproco assenso all'ottenimento di passaporto documento equipollente.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Varzo il 28/07/2007, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al CP_1
n. 4 parte II, Serie A, Anno 2007; affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con prevalenza di vita e residenza presso Per_1 la madre;
assegna la casa coniugale sita a OS (VB) in Regione Nosere, 29, alla moglie con i mobili che la arredano;
dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé il figlio liberamente nel rispetto delle esigenze scolastiche, extra scolastiche e ricreative del minore;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla made, quale contributo al mantenimento del figlio, entro il giorno 27 del mese, l'importo di € 500,00 (cinquecento) mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento della metà delle spese scolastiche, extrascolastiche e ricreative nonché mediche non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 20.11.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO