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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 237\2025 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sen- tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 8.10.2024 n. 3678), vertente tra c.f. rappresentata e difeesa dall'avv. Giuseppe Zamboli, Parte_1 C.F._1
c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , in persona del sindaco in carica, rappresentato e dife- Controparte_1 P.IVA_1
so dall'avv. Assunta Portento, c.f. , appellato C.F._3
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 21.10.2025.
La vicenda processuale
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.10.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità nella produ- Controparte_1
zione del sinistro verificatosi in data 28.10.2019, alle ore 12:40 circa, allorquando, mentre l'attrice usciva dall'edificio scolastico sito in via Umberto I° insieme a suo nipote, appena do- po aver disceso i tre scalini d'ingresso, nel proseguire, all'improvviso perse l'equilibrio a cau-
1 sa del dislivello che il cortile presenta nella parte frontale destra prospiciente alla scalinata esistente, cadendo rovinosamente al suolo e riportando contusioni varie nonché la frattura del setto nasale, debitamente certificati dal Presidio Ospedaliero “Pineta Grande” di Castel
Volturno dove giunse mediante trasporto in autoambulanza.
Costituitosi in giudizio, il eccepì il difetto di legittimazione attiva, chie- Controparte_1
dendo che la domanda attorea fosse dichiarata improponibile e inammissibile;
nel merito, chiese il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate.
2. All'esito dell'istruttoria (produzione documentale;
prova per testi), il Tribunale ha riget- tato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese in favore del CP_1
In motivazione il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di una situa- zione di obiettiva pericolosità della res, essendo il dislivello ben visibile, percepibile e preve- dibile e, dunque, l'evento evitabile mediante l'uso della dovuta diligenza da parte dell'attrice.
3. ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) in acco- Parte_1
glimento dei motivi di Appello riformare (…) la Sentenza impugnata (…) e, per l'effetto, acco- gliersi la domanda e le richieste della parte appellante e, conseguentemente, condannare il al pagamento in favore dell'appellante di quella somma che sarà quan- Controparte_2
tificata a seguito delle valutazioni espresse dal CTU medico legale la cui richiesta qui si reite- ra, a titolo di risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, patiti dall'appellante in conse- guenza del sinistro di cui al fatto storico rappresentato. Oltre interessi come per legge dal dì del sinistro sino al totale soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetta- rio per spese generali, oltre IVA e CpA come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto avvocato antistatario. B) In via subordinata, in caso di man- cato accoglimento dei motivi di Appello riformare la Sentenza impugnata nella parte relativa alla soccombenza, compensando le spese del doppio grado di giudizio”.
4. Si è costituito il e ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria del- le spese di lite.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta un'errata ricostruzione dei fatti da parte del
Tribunale. Evidenzia che gli scalini di ingresso alla scuola, che costituiscono una vera e pro- pria barriera architettonica, avrebbero dovuto prevedere un dispositivo strutturale diretto a
2 favorire il transito delle persone ed evitare il verificarsi di eventi dannosi.
Con il secondo motivo ritiene che il Tribunale abbia errato laddove non ha considerato che il immediatamente dopo il sinistro, avvertendo la necessità di segnalare con verni- CP_1
ce rossa il punto dove si era verificato l'evento, avesse implicitamente riconosciuto la pre- senza della insidia non facilmente visibile. Ribadisce che l'andamento strutturale irregolare del conglomerato cementizio nella parte di aggrappo all'ingresso pavimentato dell'istituto scolastico era difficile da individuare, tenuto conto della stessa natura strutturale e della medesima tonalità cromatica.
Con l'ultimo motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1
il Tribunale ha ascritto la responsabilità dell'evento alla danneggiata. Sottolinea che il grado di diligenza e attenzione richiesto alla medesima avrebbe dovuto essere commisurato ad elementi psicofisici concreti, quali in primis l'età della persona. Evidenzia, poi, che il CP_1
tenuto conto che l'istituto scolastico è frequentato soprattutto da persone anziane come l'appellante, avrebbe dovuto adottare tutte le necessarie cautele per evitare eventi dannosi come quello verificatosi in concreto in danno di una persona anziana.
6. L'appello è infondato. I tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata nell'alveo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., la quale presuppone la deriva- zione del danno dalla cosa e l'obbligo di custodia in capo al convenuto, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato. In tale ultimo caso, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227, 1° comma, c.c., e deve essere valuta- ta tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio
3 di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Sicché, quanto più la situazione di possi- bile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta- mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord.
13.08.2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concor- rente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa e dunque imputabile al custode), ma anche un'effi- cienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il conte- gno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. ord.
14.12.2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. ord.
27.07.2024, n. 21073; Cass. ord. 9.07.2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia auto- noma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, ma è sufficiente che sia “oggettivamente col- posa”, dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord. 25.07.2025, n.
21464 e Cass. ord. 26.05.2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta interpretazione del materiale istrutto- rio raccolto in giudizio e corretta applicazione dei principi suesposti. Dalle prove acquisite in
4 primo grado (testimonianze, allegati fotografici) si evince che la causa del sinistro è da adde- bitarsi esclusivamente alla responsabilità di il cui comportamento colposo ha Parte_1
integrato il c.d. caso fortuito.
Il testimone , escusso all'udienza del 21.03.2023, in relazione alla dinami- Testimone_1
ca riferisce: “ho visto la signora che aveva preso il nipotino ed era scesa dagli scalini della scuola, giunta alla fine delle scale su un piano cementato delimitato da un gradino più basso dal quale si accede al cortile, la sig.ra non si avvedeva del dislivello e cadeva”. Specifica poi:
“Tale dislivello non era segnalato né visibile”.
, escussa all'udienza del 31.10.2023, riferisce: “Ero insieme alla sig.ra Testimone_2
ed eravamo andati a prendere il bambino, nipote della sig.ra a scuola;
Parte_1 Pt_1
ho visto la signora che, uscendo dall'edificio scolastico, non si avvedeva dell'ultimo gradino e cadeva a terra”.
Dalla documentazione fotografica agli atti emerge che quella che assume es- Parte_1
sere una vera e propria insidia non è altro che un dislivello sussistente tra la scalinata dell'e- dificio scolastico e il piano di calpestio della contigua rampa di accesso. In particolare, così come evidenziato dalla relazione tecnica depositata dal a firma del Geometra CP_1 [...]
, “il dislivello del marciapiede che viene menzionato è ricavato dalla rampa per il CP_3
superamento delle barriere architettoniche da (quota 0,00) del cortile fino ad arrivare al pia- no di ingresso a (quota 0,015)”.
Ritiene questa Corte che il gradino non sia tale da poter essere considerato una fonte di pericolo per la circolazione dei pedoni. Dalla documentazione fotografica emerge che il gra- dino presente sui luoghi dell'infortunio risulta senz'altro visibile anche in assenza di segnala- zioni. E invero, trattasi di un normale gradino, di altezza media e di 15 cm nella parte più alta
(v. relazione tecnica di parte allegata dal Comune di ). Peraltro, sempre dalle fotogra- CP_1
fie in atti, si desume che sia il gradino in questione che l'intera pavimentazione di cui esso fa parte fossero in buono stato manutentivo. Né risulta che nelle circostanze di luogo e di tem- po in cui è avvenuto il sinistro ci fosse qualche elemento idoneo a ostacolarne la visibilità.
Pertanto, è ragionevole ritenere che l'attrice, se avesse utilizzato la dovuta attenzione, avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della presenza del dislivello ed evitare così la caduta, soprattutto considerando che l'infortunio, come dalla stessa dedotto sin dal primo grado, avvenne alle ore 12:40 circa di un giorno di ottobre (il 28).
5 L'accertata visibilità ed evitabilità del pericolo rende superfluo l'esame delle ulteriori dedu- zioni dell'appellante circa la pretesa necessità di accorgimenti tecnici da parte del CP_1
In conclusione, deve quindi ritenersi che il comportamento colposo di abbia Parte_1
interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsa- bilità del . Onde il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche. Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.035,00), introduttiva (€ 715,00) e de- cisionale (€ 1.750,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso la sentenza del Tribu- Parte_1 Controparte_1
nale di Santa Maria Capua Vetere 8.10.2024 n. 3678, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla refusione delle spese processuali in favore del difensore an- Parte_1
tistatario (avv. Assunta Portento) del , liquidate in euro 3.500,00 per com- Controparte_1
pensi ed € 525,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta
6 e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
7
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 237\2025 RG in materia di risarcimento danni (appello avverso sen- tenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 8.10.2024 n. 3678), vertente tra c.f. rappresentata e difeesa dall'avv. Giuseppe Zamboli, Parte_1 C.F._1
c.f. appellante C.F._2
e
, c.f. , in persona del sindaco in carica, rappresentato e dife- Controparte_1 P.IVA_1
so dall'avv. Assunta Portento, c.f. , appellato C.F._3
Conclusioni
Come da note di trattazione per l'udienza cartolare del 21.10.2025.
La vicenda processuale
All'esito dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del 21.10.2025 la causa è stata assegnata alla deci- sione del collegio, il quale osserva quanto segue.
1. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Parte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la sua responsabilità nella produ- Controparte_1
zione del sinistro verificatosi in data 28.10.2019, alle ore 12:40 circa, allorquando, mentre l'attrice usciva dall'edificio scolastico sito in via Umberto I° insieme a suo nipote, appena do- po aver disceso i tre scalini d'ingresso, nel proseguire, all'improvviso perse l'equilibrio a cau-
1 sa del dislivello che il cortile presenta nella parte frontale destra prospiciente alla scalinata esistente, cadendo rovinosamente al suolo e riportando contusioni varie nonché la frattura del setto nasale, debitamente certificati dal Presidio Ospedaliero “Pineta Grande” di Castel
Volturno dove giunse mediante trasporto in autoambulanza.
Costituitosi in giudizio, il eccepì il difetto di legittimazione attiva, chie- Controparte_1
dendo che la domanda attorea fosse dichiarata improponibile e inammissibile;
nel merito, chiese il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate.
2. All'esito dell'istruttoria (produzione documentale;
prova per testi), il Tribunale ha riget- tato la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese in favore del CP_1
In motivazione il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova di una situa- zione di obiettiva pericolosità della res, essendo il dislivello ben visibile, percepibile e preve- dibile e, dunque, l'evento evitabile mediante l'uso della dovuta diligenza da parte dell'attrice.
3. ha proposto appello e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “A) in acco- Parte_1
glimento dei motivi di Appello riformare (…) la Sentenza impugnata (…) e, per l'effetto, acco- gliersi la domanda e le richieste della parte appellante e, conseguentemente, condannare il al pagamento in favore dell'appellante di quella somma che sarà quan- Controparte_2
tificata a seguito delle valutazioni espresse dal CTU medico legale la cui richiesta qui si reite- ra, a titolo di risarcimento dei danni fisici, patrimoniali e non, patiti dall'appellante in conse- guenza del sinistro di cui al fatto storico rappresentato. Oltre interessi come per legge dal dì del sinistro sino al totale soddisfo. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfetta- rio per spese generali, oltre IVA e CpA come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio in favore del sottoscritto avvocato antistatario. B) In via subordinata, in caso di man- cato accoglimento dei motivi di Appello riformare la Sentenza impugnata nella parte relativa alla soccombenza, compensando le spese del doppio grado di giudizio”.
4. Si è costituito il e ha contestato la fondatezza dell'avverso gravame, Controparte_1
chiedendone il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria del- le spese di lite.
Ragioni della decisione
5. Con il primo motivo l'appellante lamenta un'errata ricostruzione dei fatti da parte del
Tribunale. Evidenzia che gli scalini di ingresso alla scuola, che costituiscono una vera e pro- pria barriera architettonica, avrebbero dovuto prevedere un dispositivo strutturale diretto a
2 favorire il transito delle persone ed evitare il verificarsi di eventi dannosi.
Con il secondo motivo ritiene che il Tribunale abbia errato laddove non ha considerato che il immediatamente dopo il sinistro, avvertendo la necessità di segnalare con verni- CP_1
ce rossa il punto dove si era verificato l'evento, avesse implicitamente riconosciuto la pre- senza della insidia non facilmente visibile. Ribadisce che l'andamento strutturale irregolare del conglomerato cementizio nella parte di aggrappo all'ingresso pavimentato dell'istituto scolastico era difficile da individuare, tenuto conto della stessa natura strutturale e della medesima tonalità cromatica.
Con l'ultimo motivo di gravame, deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1
il Tribunale ha ascritto la responsabilità dell'evento alla danneggiata. Sottolinea che il grado di diligenza e attenzione richiesto alla medesima avrebbe dovuto essere commisurato ad elementi psicofisici concreti, quali in primis l'età della persona. Evidenzia, poi, che il CP_1
tenuto conto che l'istituto scolastico è frequentato soprattutto da persone anziane come l'appellante, avrebbe dovuto adottare tutte le necessarie cautele per evitare eventi dannosi come quello verificatosi in concreto in danno di una persona anziana.
6. L'appello è infondato. I tre motivi di gravame, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Giova premettere che la fattispecie va inquadrata nell'alveo della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., la quale presuppone la deriva- zione del danno dalla cosa e l'obbligo di custodia in capo al convenuto, che devono essere provati dal danneggiato.
Incombe, invece, sul custode la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, da intendersi quale fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o anche dalla condotta del danneggiato. In tale ultimo caso, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche officiosa dell'art. 1227, 1° comma, c.c., e deve essere valuta- ta tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio
3 di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Sicché, quanto più la situazione di possi- bile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comporta- mento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. Il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord.
13.08.2024, n. 22764).
Dunque la condotta del danneggiato può assumere un rilievo causale meramente concor- rente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa e dunque imputabile al custode), ma anche un'effi- cienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando, però, che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il conte- gno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (cfr., tra le più recenti, Cass. ord.
14.12.2024, n. 32544 e i richiami giurisprudenziali ivi contenuti;
cfr. anche Cass. ord.
27.07.2024, n. 21073; Cass. ord. 9.07.2024, n. 18808).
In altri termini, riguardo alla condotta del danneggiato, non è richiesto che essa sia auto- noma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, ma è sufficiente che sia “oggettivamente col- posa”, dovendo la colpa intendersi come oggettiva inosservanza di normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (cfr. Cass. ord. 25.07.2025, n.
21464 e Cass. ord. 26.05.2025, n. 13993 nonché i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Ritiene la Corte che il Tribunale abbia fatto corretta interpretazione del materiale istrutto- rio raccolto in giudizio e corretta applicazione dei principi suesposti. Dalle prove acquisite in
4 primo grado (testimonianze, allegati fotografici) si evince che la causa del sinistro è da adde- bitarsi esclusivamente alla responsabilità di il cui comportamento colposo ha Parte_1
integrato il c.d. caso fortuito.
Il testimone , escusso all'udienza del 21.03.2023, in relazione alla dinami- Testimone_1
ca riferisce: “ho visto la signora che aveva preso il nipotino ed era scesa dagli scalini della scuola, giunta alla fine delle scale su un piano cementato delimitato da un gradino più basso dal quale si accede al cortile, la sig.ra non si avvedeva del dislivello e cadeva”. Specifica poi:
“Tale dislivello non era segnalato né visibile”.
, escussa all'udienza del 31.10.2023, riferisce: “Ero insieme alla sig.ra Testimone_2
ed eravamo andati a prendere il bambino, nipote della sig.ra a scuola;
Parte_1 Pt_1
ho visto la signora che, uscendo dall'edificio scolastico, non si avvedeva dell'ultimo gradino e cadeva a terra”.
Dalla documentazione fotografica agli atti emerge che quella che assume es- Parte_1
sere una vera e propria insidia non è altro che un dislivello sussistente tra la scalinata dell'e- dificio scolastico e il piano di calpestio della contigua rampa di accesso. In particolare, così come evidenziato dalla relazione tecnica depositata dal a firma del Geometra CP_1 [...]
, “il dislivello del marciapiede che viene menzionato è ricavato dalla rampa per il CP_3
superamento delle barriere architettoniche da (quota 0,00) del cortile fino ad arrivare al pia- no di ingresso a (quota 0,015)”.
Ritiene questa Corte che il gradino non sia tale da poter essere considerato una fonte di pericolo per la circolazione dei pedoni. Dalla documentazione fotografica emerge che il gra- dino presente sui luoghi dell'infortunio risulta senz'altro visibile anche in assenza di segnala- zioni. E invero, trattasi di un normale gradino, di altezza media e di 15 cm nella parte più alta
(v. relazione tecnica di parte allegata dal Comune di ). Peraltro, sempre dalle fotogra- CP_1
fie in atti, si desume che sia il gradino in questione che l'intera pavimentazione di cui esso fa parte fossero in buono stato manutentivo. Né risulta che nelle circostanze di luogo e di tem- po in cui è avvenuto il sinistro ci fosse qualche elemento idoneo a ostacolarne la visibilità.
Pertanto, è ragionevole ritenere che l'attrice, se avesse utilizzato la dovuta attenzione, avrebbe potuto agevolmente rendersi conto della presenza del dislivello ed evitare così la caduta, soprattutto considerando che l'infortunio, come dalla stessa dedotto sin dal primo grado, avvenne alle ore 12:40 circa di un giorno di ottobre (il 28).
5 L'accertata visibilità ed evitabilità del pericolo rende superfluo l'esame delle ulteriori dedu- zioni dell'appellante circa la pretesa necessità di accorgimenti tecnici da parte del CP_1
In conclusione, deve quindi ritenersi che il comportamento colposo di abbia Parte_1
interrotto il nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsa- bilità del . Onde il rigetto dell'appello. Controparte_1
7. Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modifiche. Scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile.
Vengono liquidati i compensi per le fasi di studio (€ 1.035,00), introduttiva (€ 715,00) e de- cisionale (€ 1.750,00). Nulla viene liquidato per la fase istruttoria/trattazione, che in appello non ha avuto luogo. Questa Corte aderisce infatti all'orientamento di recente espresso da
Cass. 19.09.2025 n. 25664: “In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n.
55 del 2014, il compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione nel giudizio di primo grado è sempre dovuto, a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto, rilevando anche l'esame dei provvedimenti giudiziali, degli scritti avversari e le ulteriori attivi- tà difensive riconducibili a tale fase. Diversamente, nel giudizio di appello, la liquidazione del compenso per la fase istruttoria e/o di trattazione è ammessa unicamente qualora siano ef- fettivamente poste in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle specifiche attività previste dall'art. 350 c.p.c., ovvero sia fissata un'udienza a tal fine, non es- sendo sufficiente la mera produzione di documenti o l'articolazione di istanze istruttorie negli atti introduttivi o in quelli successivi”.
8. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo pari a quanto dovu- to a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del , avverso la sentenza del Tribu- Parte_1 Controparte_1
nale di Santa Maria Capua Vetere 8.10.2024 n. 3678, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla refusione delle spese processuali in favore del difensore an- Parte_1
tistatario (avv. Assunta Portento) del , liquidate in euro 3.500,00 per com- Controparte_1
pensi ed € 525,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre CPA e IVA se dovuta
6 e documentata;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2025.
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firma apposta in modalità digitale
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