TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4632 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa CA AV
PO, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito della camera di consiglio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1862 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALAMIA EMANUELA , giusta procura generale alle liti in atti, Pt_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. LUBELLI CP_1
MI , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N. 676/2024
In data 02.01.2024, la sig.ra ha notificato all' decreto ingiuntivo 676/2024 reso CP_1 CP_2 dall'Intestato Tribunale nell'ambito del giudizio monitorio R.G. n. 13065 /2024 con cui la ha CP_1 chiesto la restituzione di somme indebitamente trattenute dall' , per un importo complessivo di € CP_2
1.073,96; in particolare, secondo la prospettazione della odierna opposta, il predetto importo sarebbe stato trattenuto in virtù dell'art.1, comma 41, della L. n. 335/1995, per superamento dei limiti reddituali derivanti dal cumulo tra la pensione ex INPDAP e la pensione di reversibilità dalla stessa percepite;
con sentenza n.
1200/20, pubblicata il 12/5/2020, del Tribunale di Napoli Nord, è stata tuttavia accertata l'inapplicabilità al caso di specie del predetto divieto di cumulo per applicazione, in forza dello stesso all'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, della c.d. clausola di salvaguardia.
Con ricorso in opposizione depositato dall' in data ha dedotto che nella citata sentenza sarebbe stata Pt_1 affermata l'inapplicabilità del divieto di cumulo di cui alla citata disposizione, in virtù dell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dalla stessa norma.
1 Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'insussistenza integrale/parziale del credito azionato dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, quindi, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 676/2024 R.G n. 13065/2024, notificato in data 2.01.2025, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 23.12.2024, per i motivi di cui in narrativa.”
Deve, tuttavia, rilevarsi che – a fronte delle trattenute operate in via centralizzata - sono state periodicamente operate delle ricostituzioni, in virtù delle quali sono stati restituiti, ai sensi dell'art.1 della legge 335/1995, dall' le seguenti somme: € 127,00 lordi (con la ricostituzione di luglio 2024); € CP_2
429,58 (con la ricostituzione di luglio 2023).
La parte opposta costituendosi nel presente giudizio ricostruiva il quadro fattuale evidenziando che per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto a suo credito con la sopra citata sentenza n. 234/2022 la medesima, espletata tutta la trafila preliminare di cui ai privilegi dilatori riconosciuti all' Pt_1 dall'Ordinamento, ha dovuto procedere a pignoramento presso terzi attivando presso lo stesso Tribunale di
Napoli Nord la procedura esecutiva n.1130/2023, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 14/11/2023
(doc.4-5-6).
Le somme oggetto di ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n.747/2022 non sono state ancora pagate, per il che la comparente, per tale titolo, è tuttora creditrice insoddisfatta per €.2'008,46, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con il tempo le trattenute operate sul trattamento pensionistico sono andate progressivamente riducendosi nell'ammontare a mano a mano che gli adeguamenti della pensione determinavano il fenomeno del riassorbimento sui miglioramenti.
Quella del luglio 2024 è stata l'ultima mensilità interessata dalla trattenuta per “quota non cumulabile con i redditi”.
Con riferimento al secondo decreto ingiuntivo, l' avrebbe impugnato il provvedimento monitorio Pt_1 sollevando un unico motivo di impugnativa, eccependo l'intervenuto pagamento.
***
Tanto premesso, esaminando le somme ingiunte, quelle pagate e quelle trattenute va rilevato che in relazione alle decurtazioni del trattamento pensionistico operato in danno della opposta con le trattenute indicate con la dizione “quote non cumulabili con i redditi”, il credito rispetto al quale va valutata l'eccezione di pagamento dell'opponente, si riferisce alle seguenti somme:
• €.2'008,46 (oltre rivalutazione ed interessi) in virtù di un titolo giudiziale definitivo quale è il decreto ingiuntivo n. 747/2022, tuttora non ottemperato nonostante la precettazione del pagamento (doc.7);
• €.1'073,96 (oltre interessi e spese di procedura) in virtù del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto del fatto che la maturazione del credito non è stata minimamente contestata, essendo l'opposizione fondata unicamente su una eccezione di adempimento.
A fronte di tale incontestato credito l'opponente sostiene di avere pagato, in due riprese, rispettivamente le somme di “€ 127,00 lordi (con la ricostituzione diluglio 2024); € 429,58 (con la ricostituzione di luglio
2023).”
Andando ad esaminare le comunicazioni dell' (documenti nn.1 e 2 della produzione di parte CP_2 opponente) sono due note di analogo contenuto (che la comparente, ad ogni buon conto, contesta di avere ricevuto), rispettivamente datate 9/7/2023 e 2/7/2024, con le quali si sarebbe dovuto rendere edotta la
2 destinataria della avvenuta “riliquidazione d'ufficio” dell'importo del trattamento pensionistico con il riconoscimento a credito delle somme sopra indicate.
I documenti sub.3 e 4 sono gli statini di agosto 2023 e agosto 2024 nei quali sono rispettivamente riportate le predette cifre a credito sotto la dizione “conguaglio per arretrati”.
In nessuno dei predetti documenti è dato di rinvenire un qualche riferimento alla causale restitutoria delle trattenute indebite.
La parte opponente, al contrario, non esibisce e/o deposita alcuna ricevuta , bonifico o assegno corrisposto al ricorrente né dichiara, in comparsa, di aver effettuato alcun pagamento riferibile alla resitituzione delle somme indebitamente trattenute nel tempo.
***
Va pertanto, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura dell' della somma di €. 1073,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Pt_1 data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna della società opponente al pagamento delle somme che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. N. 676/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord dichiarandolo esecutivo;
- dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della società Controparte_3 opponente, della somma di €. 1073,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_2
1.769,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari dell'opposta.
Aversa 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa CA AV PO)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa CA AV
PO, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito della camera di consiglio nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1862 /2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. CALAMIA EMANUELA , giusta procura generale alle liti in atti, Pt_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
,in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. LUBELLI CP_1
MI , presso il cui studio elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: OPPOSIZIONE DECRETO ING N. 676/2024
In data 02.01.2024, la sig.ra ha notificato all' decreto ingiuntivo 676/2024 reso CP_1 CP_2 dall'Intestato Tribunale nell'ambito del giudizio monitorio R.G. n. 13065 /2024 con cui la ha CP_1 chiesto la restituzione di somme indebitamente trattenute dall' , per un importo complessivo di € CP_2
1.073,96; in particolare, secondo la prospettazione della odierna opposta, il predetto importo sarebbe stato trattenuto in virtù dell'art.1, comma 41, della L. n. 335/1995, per superamento dei limiti reddituali derivanti dal cumulo tra la pensione ex INPDAP e la pensione di reversibilità dalla stessa percepite;
con sentenza n.
1200/20, pubblicata il 12/5/2020, del Tribunale di Napoli Nord, è stata tuttavia accertata l'inapplicabilità al caso di specie del predetto divieto di cumulo per applicazione, in forza dello stesso all'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del 1995, della c.d. clausola di salvaguardia.
Con ricorso in opposizione depositato dall' in data ha dedotto che nella citata sentenza sarebbe stata Pt_1 affermata l'inapplicabilità del divieto di cumulo di cui alla citata disposizione, in virtù dell'applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dalla stessa norma.
1 Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'insussistenza integrale/parziale del credito azionato dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, quindi, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 676/2024 R.G n. 13065/2024, notificato in data 2.01.2025, emesso dal Tribunale di Napoli Nord, in data 23.12.2024, per i motivi di cui in narrativa.”
Deve, tuttavia, rilevarsi che – a fronte delle trattenute operate in via centralizzata - sono state periodicamente operate delle ricostituzioni, in virtù delle quali sono stati restituiti, ai sensi dell'art.1 della legge 335/1995, dall' le seguenti somme: € 127,00 lordi (con la ricostituzione di luglio 2024); € CP_2
429,58 (con la ricostituzione di luglio 2023).
La parte opposta costituendosi nel presente giudizio ricostruiva il quadro fattuale evidenziando che per ottenere il pagamento di quanto riconosciuto a suo credito con la sopra citata sentenza n. 234/2022 la medesima, espletata tutta la trafila preliminare di cui ai privilegi dilatori riconosciuti all' Pt_1 dall'Ordinamento, ha dovuto procedere a pignoramento presso terzi attivando presso lo stesso Tribunale di
Napoli Nord la procedura esecutiva n.1130/2023, conclusasi con ordinanza di assegnazione del 14/11/2023
(doc.4-5-6).
Le somme oggetto di ingiunzione di pagamento di cui al decreto ingiuntivo n.747/2022 non sono state ancora pagate, per il che la comparente, per tale titolo, è tuttora creditrice insoddisfatta per €.2'008,46, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Con il tempo le trattenute operate sul trattamento pensionistico sono andate progressivamente riducendosi nell'ammontare a mano a mano che gli adeguamenti della pensione determinavano il fenomeno del riassorbimento sui miglioramenti.
Quella del luglio 2024 è stata l'ultima mensilità interessata dalla trattenuta per “quota non cumulabile con i redditi”.
Con riferimento al secondo decreto ingiuntivo, l' avrebbe impugnato il provvedimento monitorio Pt_1 sollevando un unico motivo di impugnativa, eccependo l'intervenuto pagamento.
***
Tanto premesso, esaminando le somme ingiunte, quelle pagate e quelle trattenute va rilevato che in relazione alle decurtazioni del trattamento pensionistico operato in danno della opposta con le trattenute indicate con la dizione “quote non cumulabili con i redditi”, il credito rispetto al quale va valutata l'eccezione di pagamento dell'opponente, si riferisce alle seguenti somme:
• €.2'008,46 (oltre rivalutazione ed interessi) in virtù di un titolo giudiziale definitivo quale è il decreto ingiuntivo n. 747/2022, tuttora non ottemperato nonostante la precettazione del pagamento (doc.7);
• €.1'073,96 (oltre interessi e spese di procedura) in virtù del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, tenuto conto del fatto che la maturazione del credito non è stata minimamente contestata, essendo l'opposizione fondata unicamente su una eccezione di adempimento.
A fronte di tale incontestato credito l'opponente sostiene di avere pagato, in due riprese, rispettivamente le somme di “€ 127,00 lordi (con la ricostituzione diluglio 2024); € 429,58 (con la ricostituzione di luglio
2023).”
Andando ad esaminare le comunicazioni dell' (documenti nn.1 e 2 della produzione di parte CP_2 opponente) sono due note di analogo contenuto (che la comparente, ad ogni buon conto, contesta di avere ricevuto), rispettivamente datate 9/7/2023 e 2/7/2024, con le quali si sarebbe dovuto rendere edotta la
2 destinataria della avvenuta “riliquidazione d'ufficio” dell'importo del trattamento pensionistico con il riconoscimento a credito delle somme sopra indicate.
I documenti sub.3 e 4 sono gli statini di agosto 2023 e agosto 2024 nei quali sono rispettivamente riportate le predette cifre a credito sotto la dizione “conguaglio per arretrati”.
In nessuno dei predetti documenti è dato di rinvenire un qualche riferimento alla causale restitutoria delle trattenute indebite.
La parte opponente, al contrario, non esibisce e/o deposita alcuna ricevuta , bonifico o assegno corrisposto al ricorrente né dichiara, in comparsa, di aver effettuato alcun pagamento riferibile alla resitituzione delle somme indebitamente trattenute nel tempo.
***
Va pertanto, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo e dichiarato il diritto dell'opposta al pagamento, a cura dell' della somma di €. 1073,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Pt_1 data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento.
***
Le spese di giudizio seguono la soccombenza con condanna della società opponente al pagamento delle somme che si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. N. 676/2024 emesso dal Tribunale di Napoli Nord dichiarandolo esecutivo;
- dichiara il diritto della parte opposta al pagamento, a cura della società Controparte_3 opponente, della somma di €. 1073,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti al saldo, con condanna della società medesima al relativo pagamento;
- condanna l' opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_2
1.769,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori antistatari dell'opposta.
Aversa 20/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(d.ssa CA AV PO)
3