CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/02/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2054/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), quale procuratore speciale di Parte_1 C.F._1 [...]
e , con l'avv. De Meco Natale Pt_2 Parte_3
Appellante contro
(C.F. ) già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Campise Sergio
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 785/23 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 08/05/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via preliminare riformare la sentenza nella parte in cui non ha inteso sospendere e/o revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 18.06.2021 nel fascicolo n. RG. esec. 4424/2021, riconoscendo, al contrario, il diritto all'assegnazione delle somme effettivamente dovute al così come richieste e contestualmente Pt_1 rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile, intempestiva oltre ad essere infondata in fatto ed in diritto.
Accertare e dichiarare, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, e in riforma della sentenza sul punto, e previo rigetto in toto dell'opposizione proposta in primo grado dalla il diritto delle sigg.re e Parte_4 Parte_2
e per esse del loro procuratore speciale odierno Parte_3 Parte_5
appellante, il diritto ad agire esecutivamente per la somma pro-capite di € 28.707,93, per un totale complessivo come da precetto di € 57.415,86, decurtato dell'acconto ricevuto di € 29.830,04, per un totale avere di € 27.585,82. E pertanto riformare la sentenza nella parte in cui stabilisce al contrario il diritto del di agire in via Pt_1 esecutiva nei confronti della solo per la somma € 4.538,24. Controparte_1
Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione resa dal G.E. nella procedura esecutiva n. RG. 4424/2021 opposta nella parte in cui il sig. è Pt_1
stato condannato al pagamento delle spese legali, dichiarando che nulla è dovuto in favore della CP_1
Condannare la , al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
grado di giudizio e quelle di primo grado, previa riforma della sentenza di primo grado sul punto e precisamente a pag. 5, in cui erroneamente il giudice di prime cure ha stabilito la compensazione delle spese.
In subordine in caso di rigetto dell'Appello compensare le spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per l'appellata
1) Rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca della ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 18/06/2021 nel giudizio recante RG esec 4424/2021 nonché la richiesta di assegnazioni somme in quanto inammissibili nel presente giudizio
2) Rigettare e respingere i motivi di gravame proposti dall'odierno appellante, sia sull'an che sul quantum debeatur perché infondati in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni ampiamente esposte in premessa, e per l'effetto rigettare il gravame spiegato con ogni consequenziale statuizione e confermare la sentenza del Tribunale di
Treviso
pag. 2/9 3) Nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza, dichiarare e dare atto che una eventuale condanna di , deve essere contenuta entro i massimali di Controparte_1 polizza vigenti all'epoca del sinistro detratte le somme già corrisposte
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con sentenza n. 1056/17 della Corte di Appello di CA, Controparte_1
veniva condannata al pagamento in favore di e a titolo Parte_2 Parte_3
di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 28.707,93 oltre interessi e spese legali.
quale procuratore di e notificava atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
precetto in data 08.03.2019 a per la somma di euro 27.585,82 e Controparte_1
promuoveva incardinava il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Treviso. proponeva opposizione contestando l'esattezza delle somme Controparte_1
richieste e sostenendo di aver già provveduto a dare esecuzione alla sentenza n.
1056/2017 della Corte di Appello di CA.
Con ordinanza del 17.06.2021 il g.e. sospendeva l'esecuzione, assegnando alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 28.07.2021 introduceva il giudizio di merito Parte_1 chiedendo la sospensione o la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione con assegnazione delle somme dovute e il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
con rifusione delle spese di lite.
[...]
Si costituiva chiedendo di accertare e dichiarare l'improponibilità Controparte_1
e/o inammissibilità e/o nullità della domanda di revoca della ordinanza di sospensione e nel merito di accertare e dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di pignoramento per tardiva iscrizione a ruolo,per violazione dell'art. 543 c.p.c.
n. 1) e di accertare e dichiarare che il Sig. non può ottenere la somma Parte_1
dedotta nel pignoramento presso terzi, da parte delle , posto Controparte_1
l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione della sentenza, e, in pag. 3/9 subordine preso atto della sentenza n 826/2019 del Tribunale di Crotone accertare e dichiarare che la somma eventualmente ancora dovuta ammonta complessivamente ad euro 4.538,24 Con vittoria o compensazione totale e/parziale delle spese legali.
Con la sentenza n. 785/23 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibili le domande proposte da di sospensione o revoca dell'ordinanza del g.e. del Parte_1
08.06.2021 e di assegnazione delle somme pignorate nel procedimento esecutivo r.g.e.
2067/2019 e accogliendo parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta da accertava il diritto di a procedere all'esecuzione Controparte_1 Parte_1
forzata per la minor somma di euro 4.538,24 con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava l'inammissibilità delle domande di sospensione o revoca dell'ordinanza di sospensione del processo esecutivo e di assegnazione delle somme pignorate stante la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione ex artt. 624 e
669-terdecies c.p.c. e la competenza del giudice dell'esecuzione sull'assegnazione delle somme pignorate. Rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo sollevata da e Controparte_1
l'eccezione di insufficiente indicazione del credito. Quanto al merito assumeva che la compagnia assicurativa aveva depositato nel corso del giudizio le quietanze relative a due acconti di euro 11.421,00 ciascuno riducendo il proprio debito ad euro 4.538,24 assumendo che l'esistenza di eventuali pagamenti “in acconto” sul dovuto non poteva ritenersi coperta dal giudicato relativo al titolo esecutivo posto in esecuzione e poteva essere eccepita con il supporto della prova documentale.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 785/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione o la revoca dell'ordinanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione emessa in data 18.06.2021 nel fascicolo r.g.e. 4424/2021 e insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata. In subordine, nella sola ipotesi di riforma della sentenza ha chiesto di contenere la condanna entro i massimali di polizza vigenti all'epoca del sinistro, con detrazione delle somme già corrisposte.
pag. 4/9 All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto effettuati e non contestati gli acconti di euro
11.421,00 versati il 10.07.2013.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe errata inoltre per non aver considerato l'esito sfavorevole nei confronti della della sentenza n. Controparte_1
1354/2022 emessa dalla Corte di Appello di CA nel giudizio di opposizione a precetto, sentenza passata in giudicato, ove veniva ritenuto non provato l'avvenuto pagamento degli acconti.
Inoltre secondo l'appellante la pretesa ad ottenere la riduzione degli acconti risulterebbe esclusa in quanto coperta da giudicato sul titolo esecutivo (in forza dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 19436/2019 ) tenuto conto che la corresponsione degli acconti doveva farsi valere quale motivo di impugnazione. L'appellante rileva che gli acconti versati nell'anno 2013 non erano stati valutati dalla Corte di Appello di CA che aveva emesso la sentenza accertando e quantificando il credito, sentenza utilizzata come titolo esecutivo (n. 1056/2017) e poi confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 19436/2019 passata in giudicato. Pertanto l'eventuale errore di calcolo, riguardante il mancato defalco di acconti già corrisposti, avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione della sentenza attestante il credito.
Rileva inoltre la consequenziale erroneità del rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza emessa dal G.E. che ha sospeso l'esecuzione per le medesime ragioni e della consequenziale condanna alle spese.
Con ulteriore motivo d'appello impugna il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite contestando la ritenuta reciproca soccombenza poiché non sarebbe posto in discussione il diritto del ad agire, ma solo un” diverso calcolo delle Pt_1
somme”.
Motivi della decisione.
pag. 5/9 Va preliminarmente ribadita l'inammissibilità delle questioni, in questa sede riproposte, relativamente alla sospensione e revoca dell'ordinanza di sospensione del processo esecutivo tenuto conto che, come già evidenziato nella pronuncia impugnata, e senza che l'appellante si sia in alcun modo confrontato con la ratio decidendi, l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615
e 624 c.p.c., non è sindacabile nella sede del merito dell'opposizione ed è unicamente reclamabile quale provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 624 cpv. e 669-terdecies c.p.c.
Tanto premesso l'appello va integralmente rigettato perché infondato.
Come evidenziato dal giudice di prime cure sono state depositate in giudizio le quietanze di pagamento relative ai due acconti (doc. 3 e 4 allegati alla memoria istruttoria 26/04/2022 depositata in primo grado da ), quietanze alle quali Controparte_1
va attribuita valenza probatoria del pagamento effettuato da . Controparte_1
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione. Invero il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735
c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione. (cfr. Cass. civ. n.5945/2023).
Va rilevato come nei documenti depositati risulta indicato espressamente che le quietanze del 10 luglio 2013 si riferivano, ciascuna, al pagamento di euro 11.421,00 effettuato in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone n.324/2014 del
13.3.2013. Come indicato dall'appellata e comprovato documentalmente Controparte_1 ha provveduto a corrispondere in favore di la somma di € 11.421,00 a Parte_3
mezzo assegno numero 0230002595 del 03/07/2013 con valuta al beneficiario in data
12/07/2013 che risulta incassato;
in favore di in proprio ed in qualità di Parte_1 procuratore speciale di l'importo di € 11.421,00 cadauno con due distinti Parte_2
pag. 6/9 assegni del 10/07/2013 recanti numero 0230003225 e numero 0230003226 con data valuta beneficiario al 16/07/2013 che risultano entrambi incassati.
Né l'appellante ha effettivamente contestato di aver percepito tali somme sostenendo che in forza del passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il titolo esecutivo dovrebbe corrispondersi l'intera somma sì come indicata nel provvedimento (euro
28.707,93 per e la medesima cifra per ,). Parte_2 Parte_3
L'assunto è infondato. In proposito va ricordato come la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata pur potendo proporsi in sede d'impugnazione può essere altresì riproposta in separato giudizio senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (cfr.
Cass 14253/2019)
Come osservato dalla Suprema Corte “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.” ( cfr. Cass. civ. n.
24898/2023)
Ebbene nel caso di specie, come risulta dalla sentenza n.1056/2017 della Corte
d'Appello di CA (già dimessa dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado unitamente alla memoria ex art 183 n. 2 c.p.c.), nel giudizio di appello non è stata proposta alcuna domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e pertanto, diversamente da quanto opinato dal patrocinio dell'appellante, non vi è luogo ad alcuna preclusione.
pag. 7/9 Correttamente dunque il giudice di prime cure ha indicato che dalla somma dovuta secondo quanto indicato dalla sentenza n.1056/2017 della Corte d'Appello di CA
(pari ad euro 28.707,93 per capitale e interessi) andavano detratte le somme già corrisposte rivalutate alla medesima data con conseguente declaratoria della legittimità dell'esecuzione intrapresa limitatamente alla somma di euro 4.538,24.
Va infine rilevato come risulta altresì del tutto infondato il motivo di appello relativo alla pronuncia sulle spese sulla base del mero rilievo che la pronuncia del giudice dell'opposizione non è consistita in “un mero ricalcolo” delle somme dovute da ma nell'accoglimento, ancorchè parziale, dell'opposizione al Controparte_1
pignoramento presso terzi, opposizione ritualmente proposta da In Controparte_1
proposito va osservato come nel giudizio di opposizione all'esecuzione di primo grado l'attore sostanziale è ovvero la parte che ha proposto il ricorso in Controparte_1
opposizione ed è tale parte processuale che è risultata vittoriosa nel giudizio.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 10-03-
2014 (come modificato dal D.M. 147/22), scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00, individuato sulla base dell'ammontare del credito precettato , esclusa fase istruttoria in appello perché non tenuta in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.785/2023, pubblicata in data 8/5/2023, del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 8/9 2) condanna , quale procuratore speciale di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
a rifondere a le spese di lite del presente grado, liquidate
[...] Controparte_1
in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante , quale procuratore speciale Parte_1
di e Parte_2 Parte_3
Venezia, 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 2054/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), quale procuratore speciale di Parte_1 C.F._1 [...]
e , con l'avv. De Meco Natale Pt_2 Parte_3
Appellante contro
(C.F. ) già in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Campise Sergio
Appellata
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 785/23 del Tribunale di Treviso pubblicata in data 08/05/2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante
In via preliminare riformare la sentenza nella parte in cui non ha inteso sospendere e/o revocare l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 18.06.2021 nel fascicolo n. RG. esec. 4424/2021, riconoscendo, al contrario, il diritto all'assegnazione delle somme effettivamente dovute al così come richieste e contestualmente Pt_1 rigettare l'opposizione proposta in quanto inammissibile, intempestiva oltre ad essere infondata in fatto ed in diritto.
Accertare e dichiarare, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di prime cure, e in riforma della sentenza sul punto, e previo rigetto in toto dell'opposizione proposta in primo grado dalla il diritto delle sigg.re e Parte_4 Parte_2
e per esse del loro procuratore speciale odierno Parte_3 Parte_5
appellante, il diritto ad agire esecutivamente per la somma pro-capite di € 28.707,93, per un totale complessivo come da precetto di € 57.415,86, decurtato dell'acconto ricevuto di € 29.830,04, per un totale avere di € 27.585,82. E pertanto riformare la sentenza nella parte in cui stabilisce al contrario il diritto del di agire in via Pt_1 esecutiva nei confronti della solo per la somma € 4.538,24. Controparte_1
Dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione resa dal G.E. nella procedura esecutiva n. RG. 4424/2021 opposta nella parte in cui il sig. è Pt_1
stato condannato al pagamento delle spese legali, dichiarando che nulla è dovuto in favore della CP_1
Condannare la , al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1
grado di giudizio e quelle di primo grado, previa riforma della sentenza di primo grado sul punto e precisamente a pag. 5, in cui erroneamente il giudice di prime cure ha stabilito la compensazione delle spese.
In subordine in caso di rigetto dell'Appello compensare le spese e competenze dei due gradi di giudizio.
Per l'appellata
1) Rigettare la richiesta di sospensione e/o revoca della ordinanza di sospensione dell'esecuzione emessa in data 18/06/2021 nel giudizio recante RG esec 4424/2021 nonché la richiesta di assegnazioni somme in quanto inammissibili nel presente giudizio
2) Rigettare e respingere i motivi di gravame proposti dall'odierno appellante, sia sull'an che sul quantum debeatur perché infondati in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni ampiamente esposte in premessa, e per l'effetto rigettare il gravame spiegato con ogni consequenziale statuizione e confermare la sentenza del Tribunale di
Treviso
pag. 2/9 3) Nella denegata ipotesi di riforma della Sentenza, dichiarare e dare atto che una eventuale condanna di , deve essere contenuta entro i massimali di Controparte_1 polizza vigenti all'epoca del sinistro detratte le somme già corrisposte
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con sentenza n. 1056/17 della Corte di Appello di CA, Controparte_1
veniva condannata al pagamento in favore di e a titolo Parte_2 Parte_3
di risarcimento del danno, della somma pari ad euro 28.707,93 oltre interessi e spese legali.
quale procuratore di e notificava atto di Parte_1 Parte_2 Parte_3
precetto in data 08.03.2019 a per la somma di euro 27.585,82 e Controparte_1
promuoveva incardinava il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Treviso. proponeva opposizione contestando l'esattezza delle somme Controparte_1
richieste e sostenendo di aver già provveduto a dare esecuzione alla sentenza n.
1056/2017 della Corte di Appello di CA.
Con ordinanza del 17.06.2021 il g.e. sospendeva l'esecuzione, assegnando alle parti il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 28.07.2021 introduceva il giudizio di merito Parte_1 chiedendo la sospensione o la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione con assegnazione delle somme dovute e il rigetto dell'opposizione proposta da CP_1
con rifusione delle spese di lite.
[...]
Si costituiva chiedendo di accertare e dichiarare l'improponibilità Controparte_1
e/o inammissibilità e/o nullità della domanda di revoca della ordinanza di sospensione e nel merito di accertare e dichiarare la improponibilità e/o inammissibilità e/o nullità dell'atto di pignoramento per tardiva iscrizione a ruolo,per violazione dell'art. 543 c.p.c.
n. 1) e di accertare e dichiarare che il Sig. non può ottenere la somma Parte_1
dedotta nel pignoramento presso terzi, da parte delle , posto Controparte_1
l'avvenuto pagamento di tutte le somme dovute in esecuzione della sentenza, e, in pag. 3/9 subordine preso atto della sentenza n 826/2019 del Tribunale di Crotone accertare e dichiarare che la somma eventualmente ancora dovuta ammonta complessivamente ad euro 4.538,24 Con vittoria o compensazione totale e/parziale delle spese legali.
Con la sentenza n. 785/23 il Tribunale di Treviso dichiarava inammissibili le domande proposte da di sospensione o revoca dell'ordinanza del g.e. del Parte_1
08.06.2021 e di assegnazione delle somme pignorate nel procedimento esecutivo r.g.e.
2067/2019 e accogliendo parzialmente l'opposizione all'esecuzione proposta da accertava il diritto di a procedere all'esecuzione Controparte_1 Parte_1
forzata per la minor somma di euro 4.538,24 con compensazione delle spese di lite.
Il giudice di prime cure rilevava l'inammissibilità delle domande di sospensione o revoca dell'ordinanza di sospensione del processo esecutivo e di assegnazione delle somme pignorate stante la reclamabilità dell'ordinanza di sospensione ex artt. 624 e
669-terdecies c.p.c. e la competenza del giudice dell'esecuzione sull'assegnazione delle somme pignorate. Rilevava inoltre l'infondatezza dell'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo sollevata da e Controparte_1
l'eccezione di insufficiente indicazione del credito. Quanto al merito assumeva che la compagnia assicurativa aveva depositato nel corso del giudizio le quietanze relative a due acconti di euro 11.421,00 ciascuno riducendo il proprio debito ad euro 4.538,24 assumendo che l'esistenza di eventuali pagamenti “in acconto” sul dovuto non poteva ritenersi coperta dal giudicato relativo al titolo esecutivo posto in esecuzione e poteva essere eccepita con il supporto della prova documentale.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 785/23 del Tribunale di Treviso ha interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione o la revoca dell'ordinanza di sospensione Parte_1 dell'esecuzione emessa in data 18.06.2021 nel fascicolo r.g.e. 4424/2021 e insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame con la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata. In subordine, nella sola ipotesi di riforma della sentenza ha chiesto di contenere la condanna entro i massimali di polizza vigenti all'epoca del sinistro, con detrazione delle somme già corrisposte.
pag. 4/9 All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa veniva rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi d'appello
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto effettuati e non contestati gli acconti di euro
11.421,00 versati il 10.07.2013.
Secondo l'appellante la sentenza impugnata sarebbe errata inoltre per non aver considerato l'esito sfavorevole nei confronti della della sentenza n. Controparte_1
1354/2022 emessa dalla Corte di Appello di CA nel giudizio di opposizione a precetto, sentenza passata in giudicato, ove veniva ritenuto non provato l'avvenuto pagamento degli acconti.
Inoltre secondo l'appellante la pretesa ad ottenere la riduzione degli acconti risulterebbe esclusa in quanto coperta da giudicato sul titolo esecutivo (in forza dell'ordinanza della
Corte di Cassazione n. 19436/2019 ) tenuto conto che la corresponsione degli acconti doveva farsi valere quale motivo di impugnazione. L'appellante rileva che gli acconti versati nell'anno 2013 non erano stati valutati dalla Corte di Appello di CA che aveva emesso la sentenza accertando e quantificando il credito, sentenza utilizzata come titolo esecutivo (n. 1056/2017) e poi confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia n. 19436/2019 passata in giudicato. Pertanto l'eventuale errore di calcolo, riguardante il mancato defalco di acconti già corrisposti, avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione della sentenza attestante il credito.
Rileva inoltre la consequenziale erroneità del rigetto della richiesta di sospensione dell'ordinanza emessa dal G.E. che ha sospeso l'esecuzione per le medesime ragioni e della consequenziale condanna alle spese.
Con ulteriore motivo d'appello impugna il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite contestando la ritenuta reciproca soccombenza poiché non sarebbe posto in discussione il diritto del ad agire, ma solo un” diverso calcolo delle Pt_1
somme”.
Motivi della decisione.
pag. 5/9 Va preliminarmente ribadita l'inammissibilità delle questioni, in questa sede riproposte, relativamente alla sospensione e revoca dell'ordinanza di sospensione del processo esecutivo tenuto conto che, come già evidenziato nella pronuncia impugnata, e senza che l'appellante si sia in alcun modo confrontato con la ratio decidendi, l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, emessa dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 615
e 624 c.p.c., non è sindacabile nella sede del merito dell'opposizione ed è unicamente reclamabile quale provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 624 cpv. e 669-terdecies c.p.c.
Tanto premesso l'appello va integralmente rigettato perché infondato.
Come evidenziato dal giudice di prime cure sono state depositate in giudizio le quietanze di pagamento relative ai due acconti (doc. 3 e 4 allegati alla memoria istruttoria 26/04/2022 depositata in primo grado da ), quietanze alle quali Controparte_1
va attribuita valenza probatoria del pagamento effettuato da . Controparte_1
Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione. Invero il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735
c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione. (cfr. Cass. civ. n.5945/2023).
Va rilevato come nei documenti depositati risulta indicato espressamente che le quietanze del 10 luglio 2013 si riferivano, ciascuna, al pagamento di euro 11.421,00 effettuato in esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone n.324/2014 del
13.3.2013. Come indicato dall'appellata e comprovato documentalmente Controparte_1 ha provveduto a corrispondere in favore di la somma di € 11.421,00 a Parte_3
mezzo assegno numero 0230002595 del 03/07/2013 con valuta al beneficiario in data
12/07/2013 che risulta incassato;
in favore di in proprio ed in qualità di Parte_1 procuratore speciale di l'importo di € 11.421,00 cadauno con due distinti Parte_2
pag. 6/9 assegni del 10/07/2013 recanti numero 0230003225 e numero 0230003226 con data valuta beneficiario al 16/07/2013 che risultano entrambi incassati.
Né l'appellante ha effettivamente contestato di aver percepito tali somme sostenendo che in forza del passaggio in giudicato della sentenza che costituisce il titolo esecutivo dovrebbe corrispondersi l'intera somma sì come indicata nel provvedimento (euro
28.707,93 per e la medesima cifra per ,). Parte_2 Parte_3
L'assunto è infondato. In proposito va ricordato come la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata pur potendo proporsi in sede d'impugnazione può essere altresì riproposta in separato giudizio senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato (cfr.
Cass 14253/2019)
Come osservato dalla Suprema Corte “La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, in quanto conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, se l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione; in tal caso, qualora il giudice d'appello abbia omesso di provvedere sulla predetta istanza, la parte può, alternativamente, denunciare la minuspetizione con ricorso per cassazione oppure riproporla in un autonomo giudizio (posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale), mentre, nell'ipotesi in cui tale domanda sia stata rigettata (anche implicitamente), il relativo giudicato non può essere contrastato in un separato giudizio, neppure allo scopo di accertare in via incidentale l'estinzione di un controcredito opposto in compensazione.” ( cfr. Cass. civ. n.
24898/2023)
Ebbene nel caso di specie, come risulta dalla sentenza n.1056/2017 della Corte
d'Appello di CA (già dimessa dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado unitamente alla memoria ex art 183 n. 2 c.p.c.), nel giudizio di appello non è stata proposta alcuna domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado e pertanto, diversamente da quanto opinato dal patrocinio dell'appellante, non vi è luogo ad alcuna preclusione.
pag. 7/9 Correttamente dunque il giudice di prime cure ha indicato che dalla somma dovuta secondo quanto indicato dalla sentenza n.1056/2017 della Corte d'Appello di CA
(pari ad euro 28.707,93 per capitale e interessi) andavano detratte le somme già corrisposte rivalutate alla medesima data con conseguente declaratoria della legittimità dell'esecuzione intrapresa limitatamente alla somma di euro 4.538,24.
Va infine rilevato come risulta altresì del tutto infondato il motivo di appello relativo alla pronuncia sulle spese sulla base del mero rilievo che la pronuncia del giudice dell'opposizione non è consistita in “un mero ricalcolo” delle somme dovute da ma nell'accoglimento, ancorchè parziale, dell'opposizione al Controparte_1
pignoramento presso terzi, opposizione ritualmente proposta da In Controparte_1
proposito va osservato come nel giudizio di opposizione all'esecuzione di primo grado l'attore sostanziale è ovvero la parte che ha proposto il ricorso in Controparte_1
opposizione ed è tale parte processuale che è risultata vittoriosa nel giudizio.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014 in assenza di nota spese, applicando i parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 10-03-
2014 (come modificato dal D.M. 147/22), scaglione da euro 1.101,00 a 5.200,00, individuato sulla base dell'ammontare del credito precettato , esclusa fase istruttoria in appello perché non tenuta in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA .
Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.785/2023, pubblicata in data 8/5/2023, del Tribunale di Treviso, lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
pag. 8/9 2) condanna , quale procuratore speciale di e Parte_1 Parte_2 Pt_3
a rifondere a le spese di lite del presente grado, liquidate
[...] Controparte_1
in euro 1.923,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico dell'appellante , quale procuratore speciale Parte_1
di e Parte_2 Parte_3
Venezia, 22 gennaio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 9/9