Articolo 2 della Legge 16 maggio 1977, n. 230
Articolo 1
Versione
14 giugno 1977
Art. 2.
Il comma primo dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491 , e' sostituito con i seguenti:

"I beni di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 sono destinati esclusivamente per scopi di carattere didattico e di ricerca perseguiti dalla Universita' degli studi di Pisa nel campo delle attivita' agrarie con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese, indicati nella planimetria allegata alla presente legge, che possono essere utilizzati per insediamenti anche di altre attivita' didattiche, scientifiche e di ricerca, nei settori delle scienze fisiche e naturali.
I beni predetti non possono essere in nessun caso sub-concessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche".

Entrata in vigore il 14 giugno 1977