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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/12/2025, n. 5311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5311 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4603/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4603/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. VACCANEO ALESSANDRO in virtù di procura Parte_1 in atti.
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARISI TOMMASO in virtù di procura in atti CP_1 P.IVA_1
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo CAGNO ed Elisa LOMBARDO Controparte_2 in virtù di procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note congiunte del 30/11-1/12/2025
Per l' : come da atto introduttivo del 16/5/2025 e da note dell'1/12/2025 CP_1
“Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, CP_1 ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.” pagina 1 di 4 Conclusioni comparsa di costituzione e risposta del 16/5/2025
“L' sin d'ora conclude pertanto, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice in ordine CP_3 alla determinazione delle quote di spettanza dei coniugi superstiti, di cui terrà conto ai fini della liquidazione ripartita della prestazione pensionistica previo accertamento, da parte del Tribunale adito, dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto vantato.” Per il P.M.:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha adito il Tribunale, chiedendo che le fosse riconosciuto il diritto a Parte_1 percepire una quota della pensione di reversibilità nella misura dell'80% del defunto signor Persona_1
ex coniuge a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 2021.
[...]
Si è costituita in giudizio la sig.ra eccependo la ricostruzione in fatto di parte Controparte_2 attorea e chiedendo a sua volta che le fosse riconosciuto il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità in seguito al decesso del coniuge sig. nella misura pari all'80% in suo favore Per_1
e 20% in favore dell'ex coniuge.
Si è altresì costituita in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice del CP_1
Lavoro e la conseguente inammissibilità della domanda;
nel merito, si è dichiarata disponibile a corrispondere la pensione di reversibilità nella misura percentuale determinata dal Tribunale.
Con provvedimento presidenziale in data 5/ 3/2025 la causa è stata assegnata alla presente Sezione del Tribunale Ordinario.
Alla prima udienza, comparivano le parti con i difensori che sollevavano questioni processuali e, inoltre, insistevano nelle rispettive istanze;
il giudice relatore, pertanto, si riservava. A scioglimento della riserva il giudice relatore ammetteva le istanze istruttorie.
Nelle more del procedimento, la parte ricorrente e resistente addivenivano ad un accordo sulle quote di riparto della pensione di reversibilità oggetto di causa.
Con note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato dal Giudice Relatore, tutte le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e con provvedimento del 1.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
Sussistono i presupposti per il riparto delle quote della pensione di reversibilità fra la ricorrente e la resistente in seguito al decesso del sig. Parte_1 Controparte_2 [...]
intervento il 2/2/2024. Persona_1
La ricorrente ha divorziato dal sig. in forza di sentenza. n. Parte_1 Per_1
4101/2021 pubblicata il 16/09/2021 con la quale le è stato riconosciuto un assegno divorzile di E. 1200 al mese.
La ricorrente è il coniuge superstite del sig. avendo i due Controparte_2 Per_1 contratto matrimonio in data 24.11.2023
pagina 2 di 4 In quanto tale, ha diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto.
La resistente, in qualità di coniuge divorziato superstite, non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ha diritto anch'ella ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Ciò premesso, le parti hanno raggiunto un accordo sul riparto delle quote della pensione di reversibilità loro spettante e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Di talchè, in conformità a detto accordo, la pensione di reversibilità del defunto del sig. Persona_1
va ripartita nella misura del 60% a favore della ricorrente, sig.ra , e nella
[...] Pt_1 residua misura del 40% a favore della resistente, sig.ra . CP_2
Hanno altresì domandato di dichiararsi l'attribuzione con effetto retroattivo, dalla decorrenza del diritto di entrambe le parti titolari, ovvero dal decesso del signor , dando mandato ad Persona_1
di eseguire conformemente l'attribuzione con ogni Controparte_4 necessaria ripetizione, restituzione, compensazione e ripartizione tra le aventi diritto
Appena il caso di precisare che la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio 2007 n. 2092) ha evidenziato come la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite abbia carattere costitutivo necessario ed attribuisca ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero l'art. 9 L.898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al Giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato. Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza citata, il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale cui compete l'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta;
solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare le somme eventualmente versate in eccesso ad una parte e pagare all'altra quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal Giudice, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 2092/2007 cit.; conf. Cass. Civ. n. 22259 del 27/09/2013).
Atteso l'accordo raggiunto fra parte ricorrente e parte resistente, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite nei confronti dell' , attesa la natura del procedimento e CP_1 la non soccombenza dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 commi 3 della l. 898/1970, Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, preso atto dell'accordo raggiunto fra e . Parte_1 Controparte_2 ed in conformità ad esso, così provvede: pagina 3 di 4 RIPARTISCE la pensione di reversibilità del defunto da erogarsi da parte Persona_1 dell' , ai sensi dell'art. 9 co. 3 L. 898/1970, nella misura del 60% a favore della ricorrente CP_1 [...]
e nella residua misura del 40% a favore della resistente , con Pt_1 Controparte_2 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del de cuius;
DICHIARA tenuta l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere nelle quote CP_1 sopra indicate la pensione di reversibilità del defunto sig. a far data dal primo giorno del Per_1 mese successivo a quello del decesso del de cuius;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. NULLA in punto spese di lite nei confronti dell' . CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4603/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dall' avv. VACCANEO ALESSANDRO in virtù di procura Parte_1 in atti.
RICORRENTE
Nei confronti di
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PARISI TOMMASO in virtù di procura in atti CP_1 P.IVA_1
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Edoardo CAGNO ed Elisa LOMBARDO Controparte_2 in virtù di procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note congiunte del 30/11-1/12/2025
Per l' : come da atto introduttivo del 16/5/2025 e da note dell'1/12/2025 CP_1
“Visto il provvedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' rappresentato e difeso come in epigrafe, CP_1 ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.” pagina 1 di 4 Conclusioni comparsa di costituzione e risposta del 16/5/2025
“L' sin d'ora conclude pertanto, rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice in ordine CP_3 alla determinazione delle quote di spettanza dei coniugi superstiti, di cui terrà conto ai fini della liquidazione ripartita della prestazione pensionistica previo accertamento, da parte del Tribunale adito, dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto vantato.” Per il P.M.:
nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La signora ha adito il Tribunale, chiedendo che le fosse riconosciuto il diritto a Parte_1 percepire una quota della pensione di reversibilità nella misura dell'80% del defunto signor Persona_1
ex coniuge a seguito di sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 2021.
[...]
Si è costituita in giudizio la sig.ra eccependo la ricostruzione in fatto di parte Controparte_2 attorea e chiedendo a sua volta che le fosse riconosciuto il diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità in seguito al decesso del coniuge sig. nella misura pari all'80% in suo favore Per_1
e 20% in favore dell'ex coniuge.
Si è altresì costituita in giudizio l' , eccependo in via preliminare l'incompetenza del Giudice del CP_1
Lavoro e la conseguente inammissibilità della domanda;
nel merito, si è dichiarata disponibile a corrispondere la pensione di reversibilità nella misura percentuale determinata dal Tribunale.
Con provvedimento presidenziale in data 5/ 3/2025 la causa è stata assegnata alla presente Sezione del Tribunale Ordinario.
Alla prima udienza, comparivano le parti con i difensori che sollevavano questioni processuali e, inoltre, insistevano nelle rispettive istanze;
il giudice relatore, pertanto, si riservava. A scioglimento della riserva il giudice relatore ammetteva le istanze istruttorie.
Nelle more del procedimento, la parte ricorrente e resistente addivenivano ad un accordo sulle quote di riparto della pensione di reversibilità oggetto di causa.
Con note scritte d'udienza depositate nel termine ex art. 127 ter cpc assegnato dal Giudice Relatore, tutte le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e con provvedimento del 1.12.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione
***
Sussistono i presupposti per il riparto delle quote della pensione di reversibilità fra la ricorrente e la resistente in seguito al decesso del sig. Parte_1 Controparte_2 [...]
intervento il 2/2/2024. Persona_1
La ricorrente ha divorziato dal sig. in forza di sentenza. n. Parte_1 Per_1
4101/2021 pubblicata il 16/09/2021 con la quale le è stato riconosciuto un assegno divorzile di E. 1200 al mese.
La ricorrente è il coniuge superstite del sig. avendo i due Controparte_2 Per_1 contratto matrimonio in data 24.11.2023
pagina 2 di 4 In quanto tale, ha diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità del coniuge defunto.
La resistente, in qualità di coniuge divorziato superstite, non passato a nuove nozze e titolare di assegno divorzile, ha diritto anch'ella ad una quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge.
Ciò premesso, le parti hanno raggiunto un accordo sul riparto delle quote della pensione di reversibilità loro spettante e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Di talchè, in conformità a detto accordo, la pensione di reversibilità del defunto del sig. Persona_1
va ripartita nella misura del 60% a favore della ricorrente, sig.ra , e nella
[...] Pt_1 residua misura del 40% a favore della resistente, sig.ra . CP_2
Hanno altresì domandato di dichiararsi l'attribuzione con effetto retroattivo, dalla decorrenza del diritto di entrambe le parti titolari, ovvero dal decesso del signor , dando mandato ad Persona_1
di eseguire conformemente l'attribuzione con ogni Controparte_4 necessaria ripetizione, restituzione, compensazione e ripartizione tra le aventi diritto
Appena il caso di precisare che la Suprema Corte (Sez I, 31 gennaio 2007 n. 2092) ha evidenziato come la sentenza che ripartisce la pensione di reversibilità tra il coniuge divorziato ed il coniuge superstite abbia carattere costitutivo necessario ed attribuisca ad entrambi un diritto iure proprio sulla pensione di reversibilità. Tale sentenza, pur avendo natura costitutiva, non ha efficacia ex nunc bensì ex tunc, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato;
invero l'art. 9 L.898/70 ha esteso all'ex coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità demandando al Giudice la ripartizione di essa tra i due aventi diritto, ma non ne ha modificato la decorrenza non avendo previsto nulla al riguardo;
la decorrenza rimane pertanto quella stabilita dalla normativa pensionistica che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato. Come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza citata, il soggetto tenuto all'adempimento di una prestazione previdenziale non può che essere l'ente previdenziale cui compete l'erogazione della pensione di reversibilità e non l'assistito cui, in un primo momento, la pensione sia stata integralmente corrisposta;
solo l'ente previdenziale, del resto, ha titolo per effettuare in modo corretto i conteggi relativi al computo delle somme nello specifico spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa e potrà quindi recuperare le somme eventualmente versate in eccesso ad una parte e pagare all'altra quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal Giudice, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall'art. 2033 cod. civ. (cfr. Cass. civ. n. 2092/2007 cit.; conf. Cass. Civ. n. 22259 del 27/09/2013).
Atteso l'accordo raggiunto fra parte ricorrente e parte resistente, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
Nulla si dispone in merito alle spese di lite nei confronti dell' , attesa la natura del procedimento e CP_1 la non soccombenza dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Visto l'art. 9 commi 3 della l. 898/1970, Il Tribunale di Torino, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, preso atto dell'accordo raggiunto fra e . Parte_1 Controparte_2 ed in conformità ad esso, così provvede: pagina 3 di 4 RIPARTISCE la pensione di reversibilità del defunto da erogarsi da parte Persona_1 dell' , ai sensi dell'art. 9 co. 3 L. 898/1970, nella misura del 60% a favore della ricorrente CP_1 [...]
e nella residua misura del 40% a favore della resistente , con Pt_1 Controparte_2 decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso del de cuius;
DICHIARA tenuta l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere nelle quote CP_1 sopra indicate la pensione di reversibilità del defunto sig. a far data dal primo giorno del Per_1 mese successivo a quello del decesso del de cuius;
DICHIARA le spese di lite interamente compensate fra le parti. NULLA in punto spese di lite nei confronti dell' . CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 04/12/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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