TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4775/2024 R.G. promossa
DA
(rappresentata da Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Badon, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Mauro Fiorona, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso in opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, da intendersi integralmente trascritte.
Per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Rammentato che, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n.
14404), il Tribunale osserva quanto appresso.
Fermo restando che è incontestato che i lotti stimati dalla resistente, in qualità di esperta, nella procedura esecutiva n. 50/2024 R.G.Es. ammontano a ventisei (vd. anche sub doc n. 5 fasc.
ricorrente e n. 5 fasc. resistente), non vi è evidenza agli atti della omogeneità di caratteristiche dei plurimi immobili – siti, peraltro, in due diversi comuni della provincia di Bergamo - oggetto di stima da parte della resistente.
Appare, anzi, dalla lettura delle perizia redatta dalla che, differentemente dalla allegazione CP_1
della ricorrente, non può certo dirsi che tali immobili abbiano caratteristiche uguali od analoghe, tali da giustificare una liquidazione unitaria del compenso spettante alla resistente.
Quest'ultima, pertanto, ha fatto corretta applicazione, nella istanza di liquidazione oggetto della presente opposizione, delle previsioni dettate dall'art. 13 del D.M. 30.05.2002 in tema di estimo,
attenendosi al valore massimo, e ciò in ragione dell'elevato numero di cespiti oggetto di stima e della non omogeneità dei medesimi quanto alle loro caratteristiche (vd. sub doc. n. 6 fasc.
ricorrente). Parimenti, la – in piena conformità, peraltro, alle indicazioni operative del Tribunale di CP_1
Bergamo, seconda sezione civile, del 18.01.2019 in tema di redazione delle istanze di liquidazione dei compensi da parte degli esperti stimatori mediante utilizzo del format predisposto, siccome in effetti avvenuto nel caso de quo (vd. sub doc. n. 6 fasc. ricorrente e nn. 2, 7 fasc. – ha fatto CP_1
corretta applicazione nella istanza citata dei parametri di cui all'art. 12, I e II c., dell'indicato decreto ministeriale, e ciò in relazione agli accertamenti di verifica della conformità
urbanistica/edilizia e catastale dei singoli lotti oggetti di analisi, siccome richiesti all'atto del conferimento dell'incarico da parte del giudice della esecuzione immobiliare, nonché dell'onorario a vacazione in ragione delle attività di verifica compiute nel corso dell'espletata perizia, e ciò entro il limite di cui alle indicazioni operative della sezione seconda del locale Tribunale.
Rebus sic stantibus, ne consegue la reiezione della domanda proposta dalla ricorrente, priva di fondamento.
Segue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere alla le spese di lite, CP_1
liquidate siccome in dispositivo secondo i valori minimi – attesa la non complessità della controversia – di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato col
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta la domanda della ricorrente perché infondata;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna la ricorrente a rifondere alla le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per CP_1
compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 16.02.2025.
Il Giudice dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 4775/2024 R.G. promossa
DA
(rappresentata da Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Badon, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Stefano Menghini e Davide Sarina giusta procura in atti,
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1
elett.te domiciliata presso lo studio dell'avv. Mauro Fiorona, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso in opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011, da intendersi integralmente trascritte.
Per la resistente: come da comparsa di costituzione e risposta, da intendersi integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Rammentato che, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n.
14404), il Tribunale osserva quanto appresso.
Fermo restando che è incontestato che i lotti stimati dalla resistente, in qualità di esperta, nella procedura esecutiva n. 50/2024 R.G.Es. ammontano a ventisei (vd. anche sub doc n. 5 fasc.
ricorrente e n. 5 fasc. resistente), non vi è evidenza agli atti della omogeneità di caratteristiche dei plurimi immobili – siti, peraltro, in due diversi comuni della provincia di Bergamo - oggetto di stima da parte della resistente.
Appare, anzi, dalla lettura delle perizia redatta dalla che, differentemente dalla allegazione CP_1
della ricorrente, non può certo dirsi che tali immobili abbiano caratteristiche uguali od analoghe, tali da giustificare una liquidazione unitaria del compenso spettante alla resistente.
Quest'ultima, pertanto, ha fatto corretta applicazione, nella istanza di liquidazione oggetto della presente opposizione, delle previsioni dettate dall'art. 13 del D.M. 30.05.2002 in tema di estimo,
attenendosi al valore massimo, e ciò in ragione dell'elevato numero di cespiti oggetto di stima e della non omogeneità dei medesimi quanto alle loro caratteristiche (vd. sub doc. n. 6 fasc.
ricorrente). Parimenti, la – in piena conformità, peraltro, alle indicazioni operative del Tribunale di CP_1
Bergamo, seconda sezione civile, del 18.01.2019 in tema di redazione delle istanze di liquidazione dei compensi da parte degli esperti stimatori mediante utilizzo del format predisposto, siccome in effetti avvenuto nel caso de quo (vd. sub doc. n. 6 fasc. ricorrente e nn. 2, 7 fasc. – ha fatto CP_1
corretta applicazione nella istanza citata dei parametri di cui all'art. 12, I e II c., dell'indicato decreto ministeriale, e ciò in relazione agli accertamenti di verifica della conformità
urbanistica/edilizia e catastale dei singoli lotti oggetti di analisi, siccome richiesti all'atto del conferimento dell'incarico da parte del giudice della esecuzione immobiliare, nonché dell'onorario a vacazione in ragione delle attività di verifica compiute nel corso dell'espletata perizia, e ciò entro il limite di cui alle indicazioni operative della sezione seconda del locale Tribunale.
Rebus sic stantibus, ne consegue la reiezione della domanda proposta dalla ricorrente, priva di fondamento.
Segue alla soccombenza la condanna della ricorrente a rifondere alla le spese di lite, CP_1
liquidate siccome in dispositivo secondo i valori minimi – attesa la non complessità della controversia – di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato col
D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta la domanda della ricorrente perché infondata;
- rigetta le altre domande ed istanze proposte dalle parti;
- condanna la ricorrente a rifondere alla le spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per CP_1
compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Così deciso in Bergamo il 16.02.2025.
Il Giudice dr. Luca Verzeni