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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2862 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 37972/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 da
1) Parte_1
Nata a MA (MI) il 21.02.1977
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Maria Vignati, C.F. CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a MA (MI), il 16.12.1975
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Barbara Baroni, C.F. C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MA il 07.09.2003
(anno 2003 atto n. 51 reg. / parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, nato il [...] a [...], cittadino italiano;
Persona_1 , nata il [...] a [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO
In data 29.10.2024, la NOa , con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di: dichiarare la separazione personale dal Sig. ; affido super esclusivo della Parte_2 figlia minore;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella Per_2 misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 28.02.2025 si costituiva in giudizio il Sig. , il quale si associava alla domanda Parte_2 di separazione ma si opponeva sulle restanti domande della ricorrente.
All'udienza del 17.03.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 47 bis 17 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo per ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso della figlia , nata a [...] il [...], con collocamento e Per_2 residenza stabile presso la madre e diritto di visita da concordare direttamente con il padre, tenuto conto dell'età della minore.
2) Contributo al mantenimento, a carico del padre, in favore di , per € 300,00 Per_2
(trecento/00) mensili, da corrispondere alla madre con cui la stessa vive stabilmente entro il
15 di ogni mese a decorrere dal 15.04.2025, importo soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere dall'aprile 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida
Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere.
Nessun contributo al mantenimento per il figlio , che, al momento, è Per_1 economicamente autosufficiente.
3) Rinuncia del NO alla restituzione (salvo che per l'importo di € 9.000,00 e di € Pt_2
30.050,78 come di seguito) delle somme prelevate dal conto corrente comune presso Credit
Agricole dalla NOa e che la stessa trattiene, in conto del dovuto sino a tutto il Pt_1 marzo 2025, dal NO per il contributo arretrato dei figli, spese extra comprese, per Pt_2 la quota di spettanza delle rate del mutuo del 27.09.2013 a rogito del Dott. Persona_3
Rep. 167617/19100 contratto da entrambi i coniugi con Cassa Risparmio per CP_1
l'acquisto dell'immobile di MA, Strada del CC (fg. 3, mapp. 20 sub. 2, sub.3 e sub.701, mapp.19, intestato per il 90% al Sig. e per il 10% in un primo tempo alla Pt_2
NOa ed ora al figlio ). Pt_1 Persona_1
L'importo di € 9.000,00 (novemila/00), prelevato dal citato conto corrente comune, viene trattenuto dalla NOa a copertura della quota delle rate a scadere dall'aprile 2025 Pt_1 del mutuo di cui sopra di spettanza del NO;
quando l'immobile di MA, Strada Pt_2 del CC, già stato posto in vendita, sarà venduto, le parti effettueranno il conguaglio e
l'eventuale residuo attivo verrà corrisposto dalla NOa al NO entro 10 Pt_1 Pt_2 giorni dalla sottoscrizione della vendita.
In merito alla somma di € 30.050,78 (trentamilazerocinquanta/78), di cui alla polizza
Alleanza Assicurazioni intestata al NO ed accreditata sul conto corrente comune il Pt_2
29.07.2024, le parti concordano che, entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione condivise, la NOa verserà al NO la minor Pt_1 Pt_2 somma di € 15.000,00 (quindicimila/00); il residuo importo di € 15.050,78
(quindicimilazerocinquanta/78) verrà trattenuto dalla NOa a garanzia del Pt_1 pagamento di ogni contributo al mantenimento dovuto dall'aprile 2025, da parte del NO
, per la figlia e restituito allo stesso al venir meno di tale obbligo contributivo, Pt_2 Per_2 previa compensazione di eventuali arretrati dovuti e non corrisposti.
4) Il padre rinuncia all'assegno unico universale della figlia che sarà trattenuto Per_2 interamente dalla madre.
5) Salvo quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura economica
e di non avere alcuna reciproca pretesa a riguardo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 19.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in MA (MI) il 07.09.2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 da
1) Parte_1
Nata a MA (MI) il 21.02.1977
Cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Maria Vignati, C.F. CodiceFiscale_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a MA (MI), il 16.12.1975
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Barbara Baroni, C.F. C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in MA il 07.09.2003
(anno 2003 atto n. 51 reg. / parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, nato il [...] a [...], cittadino italiano;
Persona_1 , nata il [...] a [...], cittadina italiana. Persona_2
FATTO
In data 29.10.2024, la NOa , con ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c., ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di: dichiarare la separazione personale dal Sig. ; affido super esclusivo della Parte_2 figlia minore;
porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella Per_2 misura di € 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 28.02.2025 si costituiva in giudizio il Sig. , il quale si associava alla domanda Parte_2 di separazione ma si opponeva sulle restanti domande della ricorrente.
All'udienza del 17.03.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 47 bis 17 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo per ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso della figlia , nata a [...] il [...], con collocamento e Per_2 residenza stabile presso la madre e diritto di visita da concordare direttamente con il padre, tenuto conto dell'età della minore.
2) Contributo al mantenimento, a carico del padre, in favore di , per € 300,00 Per_2
(trecento/00) mensili, da corrispondere alla madre con cui la stessa vive stabilmente entro il
15 di ogni mese a decorrere dal 15.04.2025, importo soggetto a rivalutazione ISTAT a decorrere dall'aprile 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida
Tribunale di Milano che le parti dichiarano di conoscere.
Nessun contributo al mantenimento per il figlio , che, al momento, è Per_1 economicamente autosufficiente.
3) Rinuncia del NO alla restituzione (salvo che per l'importo di € 9.000,00 e di € Pt_2
30.050,78 come di seguito) delle somme prelevate dal conto corrente comune presso Credit
Agricole dalla NOa e che la stessa trattiene, in conto del dovuto sino a tutto il Pt_1 marzo 2025, dal NO per il contributo arretrato dei figli, spese extra comprese, per Pt_2 la quota di spettanza delle rate del mutuo del 27.09.2013 a rogito del Dott. Persona_3
Rep. 167617/19100 contratto da entrambi i coniugi con Cassa Risparmio per CP_1
l'acquisto dell'immobile di MA, Strada del CC (fg. 3, mapp. 20 sub. 2, sub.3 e sub.701, mapp.19, intestato per il 90% al Sig. e per il 10% in un primo tempo alla Pt_2
NOa ed ora al figlio ). Pt_1 Persona_1
L'importo di € 9.000,00 (novemila/00), prelevato dal citato conto corrente comune, viene trattenuto dalla NOa a copertura della quota delle rate a scadere dall'aprile 2025 Pt_1 del mutuo di cui sopra di spettanza del NO;
quando l'immobile di MA, Strada Pt_2 del CC, già stato posto in vendita, sarà venduto, le parti effettueranno il conguaglio e
l'eventuale residuo attivo verrà corrisposto dalla NOa al NO entro 10 Pt_1 Pt_2 giorni dalla sottoscrizione della vendita.
In merito alla somma di € 30.050,78 (trentamilazerocinquanta/78), di cui alla polizza
Alleanza Assicurazioni intestata al NO ed accreditata sul conto corrente comune il Pt_2
29.07.2024, le parti concordano che, entro 10 giorni dalla sottoscrizione delle presenti condizioni di separazione condivise, la NOa verserà al NO la minor Pt_1 Pt_2 somma di € 15.000,00 (quindicimila/00); il residuo importo di € 15.050,78
(quindicimilazerocinquanta/78) verrà trattenuto dalla NOa a garanzia del Pt_1 pagamento di ogni contributo al mantenimento dovuto dall'aprile 2025, da parte del NO
, per la figlia e restituito allo stesso al venir meno di tale obbligo contributivo, Pt_2 Per_2 previa compensazione di eventuali arretrati dovuti e non corrisposti.
4) Il padre rinuncia all'assegno unico universale della figlia che sarà trattenuto Per_2 interamente dalla madre.
5) Salvo quanto sopra, le parti dichiarano di avere definito ogni rapporto di natura economica
e di non avere alcuna reciproca pretesa a riguardo.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 19.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in MA (MI) il 07.09.2003
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG