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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 90/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.1.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 3.5.2024, unitamente a quello già indennizzato in misura del 6% per altra malattia professionale, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia
(tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 6% che,
cumulato con quello del 6% già riconosciuto per altra malattia professionale (ernie discali lombari, denunziata il 30.10.2023), dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 11%: tanto, con decorrenza dal 27.5.2025 (data successiva a quelle di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziale).
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
2 La maturazione del diritto solo in corso di causa costituisce ex art. 92 c.p.c.
giusto motivo di compensazione delle spese di lite, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alle elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura complessiva del 11% e condanna l' a corrispondere in suo favore il CP_1
relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; spese compensate.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 90/2025 r.g.,
decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. Stefania Pollicoro;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattia professionale.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.1.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l a indennizzare il danno biologico da malattia CP_1
professionale denunziata il 3.5.2024, unitamente a quello già indennizzato in misura del 6% per altra malattia professionale, ex art. 13 d.l.vo
23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la CP_1
domanda. All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L non ha specificamente contestato tipologia e modalità di CP_1
svolgimento delle mansioni lavorative come dedotte in ricorso, restando così l'istante esonerato dal relativo onere probatorio.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha poi accertato che la denunziata malattia
(tendinopatia degenerativa del sovraspinoso bilaterale) ha natura professionale e determina un danno biologico permanente del 6% che,
cumulato con quello del 6% già riconosciuto per altra malattia professionale (ernie discali lombari, denunziata il 30.10.2023), dà luogo a un complessivo danno biologico permanente del 11%: tanto, con decorrenza dal 27.5.2025 (data successiva a quelle di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziale).
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 lett. a) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 6% e inferiori al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento del relativo importo CP_1
differenziale, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
2 La maturazione del diritto solo in corso di causa costituisce ex art. 92 c.p.c.
giusto motivo di compensazione delle spese di lite, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alle elevazione dell'indennizzo in capitale del danno biologico conseguente a malattie professionali nella misura complessiva del 11% e condanna l' a corrispondere in suo favore il CP_1
relativo importo differenziale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; spese compensate.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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