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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 18/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 184/2022 introdotta con ricorso depositato in data 10.02.2022 da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.02.1957 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Paolanti del Foro Di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ciampini del Foro Di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.04.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On. Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della presente istanza, così disporre: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva del SI. , per tutte le motivazioni premesse in CP_1
narrativa e comunque per aver contravvenuto agli obblighi di fedeltà coniugale;
2) assegnare, in via esclusiva e sine vincolo alcuno, la casa coniugale sita in Ascoli
Piceno alla Piazza Costantino Rozzi n° 3, alla SI.ra ; 3) Parte_1
disporre l'obbligo del SI. , di donare l'immobile sito in Ascoli Piceno alla CP_1
Via Piacenza n° 2, distinto catastalmente al N.C.E.U. di detto comune al Foglio 78,
p.lle 94 sub 65 e 34, al figlio della coppia SI. , il quale lo occupa sin dal Parte_2
2014 e continuerà a vivervi per la realizzazione dei propri obiettivi di vita;
4) disporre
l'obbligo di intestazione del libretto postale n° 000044117899 alla sola SI.ra
, essendone la medesima l'unica e legittima titolare e come Parte_1
tale meritevole ad attingerne alle sostanze ivi depositate;
5) riconoscere in favore della
SI.ra , a cagione del danno psicologico e morale recato alla Parte_1
sua persona, atteso il clamor foris dei tradimenti e l'assunta contezza da parte finanche di soggetti terzi dei medesimi, di un risarcimento del danno che si quantifica nella misura di € 30.000,00, salvo diversa rivalutazione del Giudice in misura equitativa. 6) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
PER IL RESISTENTE: “In via preliminare/pregiudiziale di rito: 1) dichiarare inammissibili, in quanto non suscettibili di essere trattate nell'ambito del procedimento di separazione per i motivi esplicitati in narrativa, le domande della IG.ra
[...]
di: − disporre l'obbligo del IG. di donare al figlio Parte_1 CP_1 Pt_2
l'immobile sito in Ascoli Piceno alla via Piacenza n. 2; − disporre l'ulteriore
[...]
obbligo di intestazione alla IG.ra del libretto postale n. Parte_1
000044117899, ad oggi cointestato ad entrambi i coniugi;
− riconoscere in favore sempre della IG.ra un risarcimento del danno per asseriti Parte_1
tradimenti subiti quantificato in € 30.000,00, salvo diversa valutazione del giudice;
Nel merito: 2) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito della separazione in capo al marito;
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare / pregiudiziale di rito di cui al punto
1) delle presenti conclusioni, rigettare comunque la richiesta della IG.ra Parte_1
di risarcimento del danno per asseriti tradimenti subiti quantificato in €
[...]
30.000,00, salvo diversa valutazione del giudice, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via riconvenzionale: 4) pronunciare l'addebito della separazione in capo alla moglie per i motivi esposti in Parte_1
narrativa, e ciò con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2022 sulla Parte_1
premessa che:
- in data 22.01.1983 contraeva matrimonio concordatario in Rieti (RI) con il IG. CP_1
, C.F. , nato a Modugno (BA) il [...], in [...]
[...] C.F._2
patrimoniale della separazione dei beni a far data dal 1994;
- dall'unione coniugale nasceva il loro unico figlio C.F. Parte_2
, in Trieste (TS) il 31.12.1988 e residente in [...]alla C.F._3
Via Piacenza n. 2; - l'ultimo domicilio comune dei coniugi era stato in Folignano (AP) in Piazza
Costantino Rozzi n. 3, presso l'unità immobiliare attualmente occupata dalla ricorrente;
- a far data dal mese di luglio 2021, l'affectio coniugalis tra i coniugi era risultata essere definitivamente compromessa, di talché – alla luce di reiterati tradimenti perpetrati dal IG. – il prosieguo della vita coniugale si era rivelato impossibile o CP_1
comunque tale da pregiudicare potenzialmente la serenità della IG.ra Parte_1
per esclusiva colpa del marito;
- in particolare, la ricorrente riferiva di molteplici tradimenti del coniuge già a partire dagli anni novanta, da lui tuttavia sempre negati e dei quali la moglie non ha mai avuto prove certe;
di conseguenza, per amore del e per il bene della famiglia e del figlio, CP_1
aveva deciso di restare insieme al marito;
nel 2007, dopo aver scoperto che quest'ultimo intratteneva, a detta della ricorrente, una relazione extraconiugale con un'altra donna, che era solito portare con sé in moto – stante il rifiuto della moglie per paura e anche a seguito di un malore da ella avuto a Force dopo un'uscita in motocicletta –, la scriveva al una lettera in cui, di fatto, lo lasciava Parte_1 CP_1
“libero” di vivere la sua vita;
nondimeno, riferisce che, anche in quell'occasione, il marito, oltre a non aver risposto alla missiva, aveva negato qualunque ipotesi di adulterio, di talché la moglie, seppure delusa dai comportamenti del resistente ma ancora innamorata di lui, aveva deciso di ricostituire il consorzio coniugale;
successivamente, nel 2019, aveva scoperto di avere una grave malattia per cui era necessario sottoporsi a cure sperimentali;
malgrado il suo stato di salute, riferisce che il non le avrebbe dato adeguato supporto, anzi avrebbe intrattenuto una nuova CP_1
relazione extraconiugale con una donna residente a [...]del Tronto, alla quale aveva pure donato l'auto intestata alla madre della ricorrente (affermando che l'autovettura sarebbe stata donata ad un non meglio identificato “ragazzo dell'ospedale” in stato di bisogno); tale relazione era stata scoperta dalla IG.ra Pt_1
a partire dal mese di novembre 2020, a seguito di alcuni post pubblicati su
[...]
Facebook dal e ad una conversazione sulla chat “Messenger” con l'amante del CP_1
marito, la quale aveva confermato la circostanza;
di fronte a quella ennesima violazione dell'obbligo di fedeltà, di cui ora aveva certezza, la convivenza era divenuta definitivamente intollerabile e per tale ragione il marito, dopo tre lettere inviategli dalla ricorrente nel mese di luglio 2021, lasciava la casa coniugale a partire dal mese di settembre 2021.
- A tutela del figlio atteso che il resistente non era stato presente con lui da un Pt_2
punto di vista morale e affettivo, la ricorrente chiedeva inoltre che il donasse al CP_1
ragazzo l'immobile sito in Ascoli Piceno in Via Piacenza n.2, ove il figlio già viveva.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 cod. civ., alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di addebito, in quanto non aveva mai avuto una relazione extraconiugale, essendo invece imputabile la crisi del matrimonio ai comportamenti e agli atteggiamenti tenuti dalla moglie, la quale aveva impedito alla coppia di avere una serena e appagante vita sessuale essendosi ella mostrata sempre anaffettiva;
pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, che la separazione fosse addebitata alla moglie;
chiedeva altresì il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, in quanto il figlio Pt_2
risiedeva in altra abitazione – come ammesso dalla stessa ricorrente –, sicché non vi erano i presupposti per una pronuncia da parte del Tribunale. In merito alla richiesta di risarcimento del danno, di intestazione del libretto postale e di donazione dell'immobile di via Piacenza al figlio, sosteneva che tali domande erano tutte inammissibili nel presente giudizio, in quanto non connesse alla richiesta di separazione;
in ogni caso, riteneva che le stesse dovessero essere rigettate, poiché infondate in fatto e in diritto.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 13.07.2022; fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
in merito all'assegnazione della casa coniugale, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti della coppia, veniva invece dichiarato il non luogo a provvedere.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
10.11.2022, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 15.06.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori;
con ordinanza del
15.06.2023 il Giudice, ritenuto che le prove proposte dalle parti non fossero rilevanti e ritenuto, pertanto, che la causa fosse matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.03.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione personale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ciò posto, poiché non ci sono interessi del figlio da tutelare, il Giudice Parte_2
non può provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, come già stabilito dal
Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, la cui relativa statuizione va dunque confermata.
In merito alle domande di addebito proposte da entrambe le parti, va invece rilevato quanto segue.
La domanda proposta in via riconvenzionale dal resistente deve essere rigettata, in quanto il non ha provato che la crisi irreversibile del matrimonio sia imputabile CP_1
alla mancanza di una vita sessuale appagante e serena oltre che alla riferita anaffettività della moglie.
In relazione alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che in base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che tale comportamento è idoneo, anche da solo, a determinare l'addebito della separazione, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394; Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021).
Invero, in tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale. Ciò sta a IGnificare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (in questi termini, si veda Tribunale Modena sez.
II, 13/07/2017, n.1248).
Nel caso di specie, si ritiene provato l'adulterio da parte del quantomeno con la CP_1
IG.ra , alla luce della documentazione prodotta dalla parte Persona_1
ricorrente, in particolare lo screenshot della conversazione tra quest'ultima e la
, da cui si evince con certezza che il marito aveva avuto una relazione Per_1 extraconiugale con la donna, durata circa un anno e nel corso della quale, il resistente aveva anche regalato all'amante degli orecchini e le aveva donato l'autovettura intestata alla madre della IG.ra circostanza non contestata Parte_1
specificatamente dal CP_1
Rileva il Collegio che, per giurisprudenza costante, i messaggi “whatsapp”, gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (si veda, Cass. Sez.
Unite, Sentenza n. 11197 del 27.04.2023).
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (da ultimo, Cass. sez. II, 18/01/2025, n.1254;ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16.07.2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 cod. civ.
Nondimeno, in relazione al disconoscimento di uno screenshot non è sufficiente limitarsi ad invocarlo, ma è indispensabile che questo sia chiaro, circostanziato, esplicito, dovendosi caratterizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex multis, si veda Cass. Civ., Sez.
VI – 5, Ord., 10/1/2020, n. 308; Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 2/10/2019, n. 24613; T.
Taranto, Sez. Lav., Sent. 30/6/2020; T. Venezia, Sent., 13/5/2020; T. Roma, Sez. XVII,
Sent., 24/3/2020). Nella vicenda in esame, il resistente si è limitato a dichiarare che lo screenshot della chat messenger di facebook, prodotto dalla ricorrente, deve essere disconosciuto “per evidente non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta” (cfr. pag. 3 memoria ex art. 706 c.p.c. ), senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo CP_1
a dimostrare tale riferita non corrispondenza. Di conseguenza, l'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito può legittimamente fondarsi, ex art. 2712 c.c., su quanto rappresentato nell'anzidetto screeshot (si veda, Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, n.17526, ove la Corte ha fondato l'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore sui contenuti dei dischi cronotachigrafi, in quanto controparte aveva contestato in maniera soltanto generica – e non supportata da adeguati elementi in contrasto – la conformità di tali risultanze ai fatti in essi registrati e rappresentati).
Parimenti deve ritenersi provato il nesso di causalità tra l'infedeltà del e CP_1
l'intollerabilità della convivenza. D'altra parte, come stabilito da recente giurisprudenza di legittimità, non giustifica di per sé il rigetto della domanda di addebito il fatto che la ricorrente, come da ella dichiarato, abbia tollerato per anni i tradimenti del marito, di cui tuttavia non aveva le prove e da questi sempre costantemente negati (come pure avvenuto nel presente procedimento). Occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà (cfr.
Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n. 25966).
La citata pronuncia aveva cassato parzialmente la sentenza impugnata, secondo cui la tolleranza manifestata dal marito nei confronti di una pregressa relazione extraconiugale della moglie avrebbe avuto una sorta di efficacia estensiva su eventuali relazioni successive, anche ove le stesse fossero state comprovate. “Perdonare” un tradimento non impedisce, in altri termini, di lamentarsi di altri successivi, là dove il consorzio coniugale sia stato medio tempore ripristinato. La Suprema Corte ha infatti osservato che “soltanto ove fosse risultato che a seguito della cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno
l'affectio coniugalis”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha sempre contestato al marito i di lui tradimenti, quantomeno a partire dal 2007, quando, sentendosi tradita sia fisicamente che sentimentalmente, aveva scritto una missiva per il ove aveva deciso di lasciarlo CP_1
“libero”, salvo poi, di fronte alla mancata risposta del marito a tale lettera e alla negazione, da parte dell'uomo, di qualunque tradimento, decidere di proseguire la relazione con lui in quanto ne era ancora innamorata, sicché il consorzio coniugale era stato ripristinato. Ciò è stato confermato anche dal resistente, il quale riferisce di un rapporto matrimoniale ove era stato lui a tollerare, ad esempio, la convivenza con la suocera e il cognato gravemente malati, senza tuttavia mai menzionare che il nucleo familiare fosse già disgregato dal 2007 (anno di invio della sopra menzionata missiva da parte della IG.ra , tale per cui la convivenza fra i coniugi era oramai Parte_1
solo meramente formale. Egli, anzi, sembra ricondurre le ragioni della separazione e dell'intollerabilità della convivenza indicativamente al 2020-2021, imputando tuttavia la colpa della fine del matrimonio alla moglie.
A fronte della prova della violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c. e del nesso di causalità con la disgregazione del nucleo familiare e l'intollerabilità della convivenza – che è, infatti, terminata nel settembre 2021, pochi mesi dopo l'invio delle lettere da parte della ricorrente, acquisite agli atti –, fornite dalla IG.ra il marito non ha provato, sebbene fosse suo onere, Parte_1
l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla dedotta infedeltà.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve, in definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte, essere accolta. Con riferimento alle domande, formulate dalla IG.ra di condanna del Parte_1
resistente al risarcimento del danno endofamiliare, di intestazione del libretto postale e di obbligo del di donare al figlio l'immobile di Via Piacenza n. 2, rileva il CP_1
Collegio che esse devono essere dichiarate inammissibili per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma
Cartabia – applicabile ratione temporis alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 10.02.2022 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs.
164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro. Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Attualmente, l'art. 473 bis cpc prevede la cumulabilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare con le domande di separazione e divorzio, ma tale normativa non è applicabile questo procedimento, introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 149/2022.
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza reciproca delle parti, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e , C.F. C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in C.F._2
data 22.01.1983 in Rieti (RI);
2) dichiara che la separazione deve essere addebitata al IG. , il quale ha CP_1
violato l'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c.;
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rieti (RI), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1983, al numero 2, parte I, ufficio 1;
4) dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, sita in
Folignano (AP) in Piazza Costantino Rozzi n. 3; 5) dichiara inammissibili le domande proposte dalla ricorrente di intestazione del libretto postale, di risarcimento del danno e di obbligo in capo al marito di donare l'immobile di Via Piacenza n.2 al figlio Pt_2
6) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
7) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 18/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 184/2022 introdotta con ricorso depositato in data 10.02.2022 da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
04.02.1957 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Paolanti del Foro Di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Ciampini del Foro Di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 08.04.2024 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER LA RICORRENTE: “Voglia l'On. Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento della presente istanza, così disporre: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi per colpa esclusiva del SI. , per tutte le motivazioni premesse in CP_1
narrativa e comunque per aver contravvenuto agli obblighi di fedeltà coniugale;
2) assegnare, in via esclusiva e sine vincolo alcuno, la casa coniugale sita in Ascoli
Piceno alla Piazza Costantino Rozzi n° 3, alla SI.ra ; 3) Parte_1
disporre l'obbligo del SI. , di donare l'immobile sito in Ascoli Piceno alla CP_1
Via Piacenza n° 2, distinto catastalmente al N.C.E.U. di detto comune al Foglio 78,
p.lle 94 sub 65 e 34, al figlio della coppia SI. , il quale lo occupa sin dal Parte_2
2014 e continuerà a vivervi per la realizzazione dei propri obiettivi di vita;
4) disporre
l'obbligo di intestazione del libretto postale n° 000044117899 alla sola SI.ra
, essendone la medesima l'unica e legittima titolare e come Parte_1
tale meritevole ad attingerne alle sostanze ivi depositate;
5) riconoscere in favore della
SI.ra , a cagione del danno psicologico e morale recato alla Parte_1
sua persona, atteso il clamor foris dei tradimenti e l'assunta contezza da parte finanche di soggetti terzi dei medesimi, di un risarcimento del danno che si quantifica nella misura di € 30.000,00, salvo diversa rivalutazione del Giudice in misura equitativa. 6) con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
PER IL RESISTENTE: “In via preliminare/pregiudiziale di rito: 1) dichiarare inammissibili, in quanto non suscettibili di essere trattate nell'ambito del procedimento di separazione per i motivi esplicitati in narrativa, le domande della IG.ra
[...]
di: − disporre l'obbligo del IG. di donare al figlio Parte_1 CP_1 Pt_2
l'immobile sito in Ascoli Piceno alla via Piacenza n. 2; − disporre l'ulteriore
[...]
obbligo di intestazione alla IG.ra del libretto postale n. Parte_1
000044117899, ad oggi cointestato ad entrambi i coniugi;
− riconoscere in favore sempre della IG.ra un risarcimento del danno per asseriti Parte_1
tradimenti subiti quantificato in € 30.000,00, salvo diversa valutazione del giudice;
Nel merito: 2) pronunciare la separazione personale dei coniugi, con rigetto della domanda di addebito della separazione in capo al marito;
3) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare / pregiudiziale di rito di cui al punto
1) delle presenti conclusioni, rigettare comunque la richiesta della IG.ra Parte_1
di risarcimento del danno per asseriti tradimenti subiti quantificato in €
[...]
30.000,00, salvo diversa valutazione del giudice, poiché infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
In via riconvenzionale: 4) pronunciare l'addebito della separazione in capo alla moglie per i motivi esposti in Parte_1
narrativa, e ciò con ogni conseguenza di legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.02.2022 sulla Parte_1
premessa che:
- in data 22.01.1983 contraeva matrimonio concordatario in Rieti (RI) con il IG. CP_1
, C.F. , nato a Modugno (BA) il [...], in [...]
[...] C.F._2
patrimoniale della separazione dei beni a far data dal 1994;
- dall'unione coniugale nasceva il loro unico figlio C.F. Parte_2
, in Trieste (TS) il 31.12.1988 e residente in [...]alla C.F._3
Via Piacenza n. 2; - l'ultimo domicilio comune dei coniugi era stato in Folignano (AP) in Piazza
Costantino Rozzi n. 3, presso l'unità immobiliare attualmente occupata dalla ricorrente;
- a far data dal mese di luglio 2021, l'affectio coniugalis tra i coniugi era risultata essere definitivamente compromessa, di talché – alla luce di reiterati tradimenti perpetrati dal IG. – il prosieguo della vita coniugale si era rivelato impossibile o CP_1
comunque tale da pregiudicare potenzialmente la serenità della IG.ra Parte_1
per esclusiva colpa del marito;
- in particolare, la ricorrente riferiva di molteplici tradimenti del coniuge già a partire dagli anni novanta, da lui tuttavia sempre negati e dei quali la moglie non ha mai avuto prove certe;
di conseguenza, per amore del e per il bene della famiglia e del figlio, CP_1
aveva deciso di restare insieme al marito;
nel 2007, dopo aver scoperto che quest'ultimo intratteneva, a detta della ricorrente, una relazione extraconiugale con un'altra donna, che era solito portare con sé in moto – stante il rifiuto della moglie per paura e anche a seguito di un malore da ella avuto a Force dopo un'uscita in motocicletta –, la scriveva al una lettera in cui, di fatto, lo lasciava Parte_1 CP_1
“libero” di vivere la sua vita;
nondimeno, riferisce che, anche in quell'occasione, il marito, oltre a non aver risposto alla missiva, aveva negato qualunque ipotesi di adulterio, di talché la moglie, seppure delusa dai comportamenti del resistente ma ancora innamorata di lui, aveva deciso di ricostituire il consorzio coniugale;
successivamente, nel 2019, aveva scoperto di avere una grave malattia per cui era necessario sottoporsi a cure sperimentali;
malgrado il suo stato di salute, riferisce che il non le avrebbe dato adeguato supporto, anzi avrebbe intrattenuto una nuova CP_1
relazione extraconiugale con una donna residente a [...]del Tronto, alla quale aveva pure donato l'auto intestata alla madre della ricorrente (affermando che l'autovettura sarebbe stata donata ad un non meglio identificato “ragazzo dell'ospedale” in stato di bisogno); tale relazione era stata scoperta dalla IG.ra Pt_1
a partire dal mese di novembre 2020, a seguito di alcuni post pubblicati su
[...]
Facebook dal e ad una conversazione sulla chat “Messenger” con l'amante del CP_1
marito, la quale aveva confermato la circostanza;
di fronte a quella ennesima violazione dell'obbligo di fedeltà, di cui ora aveva certezza, la convivenza era divenuta definitivamente intollerabile e per tale ragione il marito, dopo tre lettere inviategli dalla ricorrente nel mese di luglio 2021, lasciava la casa coniugale a partire dal mese di settembre 2021.
- A tutela del figlio atteso che il resistente non era stato presente con lui da un Pt_2
punto di vista morale e affettivo, la ricorrente chiedeva inoltre che il donasse al CP_1
ragazzo l'immobile sito in Ascoli Piceno in Via Piacenza n.2, ove il figlio già viveva.
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi, con addebito nei confronti del marito per violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 143 cod. civ., alle condizioni indicate nel ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di separazione giudiziale, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. In particolare, chiedeva il rigetto dell'avversa richiesta di addebito, in quanto non aveva mai avuto una relazione extraconiugale, essendo invece imputabile la crisi del matrimonio ai comportamenti e agli atteggiamenti tenuti dalla moglie, la quale aveva impedito alla coppia di avere una serena e appagante vita sessuale essendosi ella mostrata sempre anaffettiva;
pertanto chiedeva, in via riconvenzionale, che la separazione fosse addebitata alla moglie;
chiedeva altresì il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, in quanto il figlio Pt_2
risiedeva in altra abitazione – come ammesso dalla stessa ricorrente –, sicché non vi erano i presupposti per una pronuncia da parte del Tribunale. In merito alla richiesta di risarcimento del danno, di intestazione del libretto postale e di donazione dell'immobile di via Piacenza al figlio, sosteneva che tali domande erano tutte inammissibili nel presente giudizio, in quanto non connesse alla richiesta di separazione;
in ogni caso, riteneva che le stesse dovessero essere rigettate, poiché infondate in fatto e in diritto.
Le parti comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 13.07.2022; fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
in merito all'assegnazione della casa coniugale, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti della coppia, veniva invece dichiarato il non luogo a provvedere.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
10.11.2022, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata al 15.06.2023 per l'ammissione dei mezzi istruttori;
con ordinanza del
15.06.2023 il Giudice, ritenuto che le prove proposte dalle parti non fossero rilevanti e ritenuto, pertanto, che la causa fosse matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 28.03.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda relativa alla separazione personale va accolta, in quanto la convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti.
Ciò posto, poiché non ci sono interessi del figlio da tutelare, il Giudice Parte_2
non può provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, come già stabilito dal
Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, la cui relativa statuizione va dunque confermata.
In merito alle domande di addebito proposte da entrambe le parti, va invece rilevato quanto segue.
La domanda proposta in via riconvenzionale dal resistente deve essere rigettata, in quanto il non ha provato che la crisi irreversibile del matrimonio sia imputabile CP_1
alla mancanza di una vita sessuale appagante e serena oltre che alla riferita anaffettività della moglie.
In relazione alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, osserva il Collegio che in base al consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale (ex multis, Cass.
14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923; Cass. 08/06/2023 n. 16169).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi, la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni che tale comportamento è idoneo, anche da solo, a determinare l'addebito della separazione, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 29/04/2024, n.11394; Cass. n. 15212 del 30/05/2023,
Cass. n. 25966 del 02/09/2022; Cass. n. 11792 del 05/05/2021).
Invero, in tema di separazione giudiziale dei coniugi si presume che l'inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l'addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l'adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale. Ciò sta a IGnificare che, a fronte della prova dell'adulterio, il richiedente l'addebito abbia assolto all'onere della prova su di lui gravante solo dando prova della condotta dell'altro coniuge, non essendo egli onerato anche della dimostrazione dell'efficienza causale dal medesimo svolta;
spetta, di conseguenza, all'altro coniuge di provare, per evitare l'addebito, il fatto estintivo e cioè che l'adulterio sopravvenne in un contesto familiare già disgregato (in questi termini, si veda Tribunale Modena sez.
II, 13/07/2017, n.1248).
Nel caso di specie, si ritiene provato l'adulterio da parte del quantomeno con la CP_1
IG.ra , alla luce della documentazione prodotta dalla parte Persona_1
ricorrente, in particolare lo screenshot della conversazione tra quest'ultima e la
, da cui si evince con certezza che il marito aveva avuto una relazione Per_1 extraconiugale con la donna, durata circa un anno e nel corso della quale, il resistente aveva anche regalato all'amante degli orecchini e le aveva donato l'autovettura intestata alla madre della IG.ra circostanza non contestata Parte_1
specificatamente dal CP_1
Rileva il Collegio che, per giurisprudenza costante, i messaggi “whatsapp”, gli “sms” conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (si veda, Cass. Sez.
Unite, Sentenza n. 11197 del 27.04.2023).
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) - e così i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (da ultimo, Cass. sez. II, 18/01/2025, n.1254;ex plurimis, si veda anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del 16.07.2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018).
E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 cod. civ.
Nondimeno, in relazione al disconoscimento di uno screenshot non è sufficiente limitarsi ad invocarlo, ma è indispensabile che questo sia chiaro, circostanziato, esplicito, dovendosi caratterizzare nella allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (ex multis, si veda Cass. Civ., Sez.
VI – 5, Ord., 10/1/2020, n. 308; Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 2/10/2019, n. 24613; T.
Taranto, Sez. Lav., Sent. 30/6/2020; T. Venezia, Sent., 13/5/2020; T. Roma, Sez. XVII,
Sent., 24/3/2020). Nella vicenda in esame, il resistente si è limitato a dichiarare che lo screenshot della chat messenger di facebook, prodotto dalla ricorrente, deve essere disconosciuto “per evidente non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta” (cfr. pag. 3 memoria ex art. 706 c.p.c. ), senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo CP_1
a dimostrare tale riferita non corrispondenza. Di conseguenza, l'accertamento della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito può legittimamente fondarsi, ex art. 2712 c.c., su quanto rappresentato nell'anzidetto screeshot (si veda, Cassazione civile sez. lav., 02/09/2016, n.17526, ove la Corte ha fondato l'accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore sui contenuti dei dischi cronotachigrafi, in quanto controparte aveva contestato in maniera soltanto generica – e non supportata da adeguati elementi in contrasto – la conformità di tali risultanze ai fatti in essi registrati e rappresentati).
Parimenti deve ritenersi provato il nesso di causalità tra l'infedeltà del e CP_1
l'intollerabilità della convivenza. D'altra parte, come stabilito da recente giurisprudenza di legittimità, non giustifica di per sé il rigetto della domanda di addebito il fatto che la ricorrente, come da ella dichiarato, abbia tollerato per anni i tradimenti del marito, di cui tuttavia non aveva le prove e da questi sempre costantemente negati (come pure avvenuto nel presente procedimento). Occorre infatti prendere in esame la successiva evoluzione del rapporto coniugale, ed in particolare accertare se si siano verificate successive violazioni del dovere di fedeltà e quale sia stata la reazione della parte interessata, in caso di nuove ed ulteriori infedeltà (cfr.
Cassazione civile sez. I, 02/09/2022, n. 25966).
La citata pronuncia aveva cassato parzialmente la sentenza impugnata, secondo cui la tolleranza manifestata dal marito nei confronti di una pregressa relazione extraconiugale della moglie avrebbe avuto una sorta di efficacia estensiva su eventuali relazioni successive, anche ove le stesse fossero state comprovate. “Perdonare” un tradimento non impedisce, in altri termini, di lamentarsi di altri successivi, là dove il consorzio coniugale sia stato medio tempore ripristinato. La Suprema Corte ha infatti osservato che “soltanto ove fosse risultato che a seguito della cessazione della predetta relazione la vita coniugale era ripresa regolarmente senza ulteriori violazioni del dovere di fedeltà, oppure che la donna aveva intrapreso altre relazioni extraconiugali senza che l'uomo vi desse importanza, si sarebbe potuto concludere che non erano state le predette infedeltà ad impedire la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile per altre ragioni, che avevano fatto venir meno
l'affectio coniugalis”.
Nel caso di specie, la ricorrente ha sempre contestato al marito i di lui tradimenti, quantomeno a partire dal 2007, quando, sentendosi tradita sia fisicamente che sentimentalmente, aveva scritto una missiva per il ove aveva deciso di lasciarlo CP_1
“libero”, salvo poi, di fronte alla mancata risposta del marito a tale lettera e alla negazione, da parte dell'uomo, di qualunque tradimento, decidere di proseguire la relazione con lui in quanto ne era ancora innamorata, sicché il consorzio coniugale era stato ripristinato. Ciò è stato confermato anche dal resistente, il quale riferisce di un rapporto matrimoniale ove era stato lui a tollerare, ad esempio, la convivenza con la suocera e il cognato gravemente malati, senza tuttavia mai menzionare che il nucleo familiare fosse già disgregato dal 2007 (anno di invio della sopra menzionata missiva da parte della IG.ra , tale per cui la convivenza fra i coniugi era oramai Parte_1
solo meramente formale. Egli, anzi, sembra ricondurre le ragioni della separazione e dell'intollerabilità della convivenza indicativamente al 2020-2021, imputando tuttavia la colpa della fine del matrimonio alla moglie.
A fronte della prova della violazione dell'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c. e del nesso di causalità con la disgregazione del nucleo familiare e l'intollerabilità della convivenza – che è, infatti, terminata nel settembre 2021, pochi mesi dopo l'invio delle lettere da parte della ricorrente, acquisite agli atti –, fornite dalla IG.ra il marito non ha provato, sebbene fosse suo onere, Parte_1
l'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla dedotta infedeltà.
La domanda di addebito proposta dalla ricorrente deve, in definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte, essere accolta. Con riferimento alle domande, formulate dalla IG.ra di condanna del Parte_1
resistente al risarcimento del danno endofamiliare, di intestazione del libretto postale e di obbligo del di donare al figlio l'immobile di Via Piacenza n. 2, rileva il CP_1
Collegio che esse devono essere dichiarate inammissibili per le seguenti ragioni.
La giurisprudenza formatasi in vigenza della disciplina antecedente la c.d. riforma
Cartabia – applicabile ratione temporis alla vicenda in esame in quanto il giudizio è stato introdotto in data 10.02.2022 – ivi compreso l'ultimo correttivo (cfr. D.lgs.
164/2024, che ha consentito la proposizione della domanda di risarcimento del danno endofamiliare nei giudizi di separazione e divorzio), è costante nel giudicare manifestamente inammissibili le domande “connesse” sottoposte a rito ordinario, nel giudizio di separazione o divorzio: l'art. 40 c.p.c. consente, infatti, nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi.
Conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civile, sent. 6 marzo 2013;
Trib. Milano, sez. IX, sent. 3 luglio 2013), essendo queste ultime soggette a rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ. sez. I, 21 maggio
2009, n. 11828; Cass. civ. sez. I, sent. 8 settembre 2014 n. 18870).
Si è, ulteriormente, rilevato che nel procedimento di divorzio, come in quello di separazione (Cass. civ. sez. I, 10 marzo 2006 n. 5304) non possono essere introdotte domande diverse da quelle che sono strettamente attinenti all'oggetto del giudizio, in quanto consequenziali alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole (cfr. Trib. Rieti, sentenza cit.).
Possono dunque essere formulate domande relative alla responsabilità genitoriale
(affidamento, collocamento, diritto di visita), all'assegno divorzile e a quello perequativo per i figli, all'assegnazione della casa coniugale nonché la domanda di prestazione di garanzia reale o personale o di autorizzazione a procedere a sequestro. Tutte le altre domande sono inammissibili, per violazione dell'art. 40 c.p.c. (si veda
Cass. civ. 24 aprile 2007, n. 9915, in tema di restituzione somme;
Cass. civ. 8 settembre
2014, n. 18870, in materia di risarcimento del danno endofamiliare).
Attualmente, l'art. 473 bis cpc prevede la cumulabilità della domanda di risarcimento del danno endofamiliare con le domande di separazione e divorzio, ma tale normativa non è applicabile questo procedimento, introdotto in epoca antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 149/2022.
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, le domande di cui sopra devono essere, in definitiva, dichiarate inammissibili, siccome connesse a quella di separazione ma soggette a rito diverso.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della soccombenza reciproca delle parti, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], e , C.F. C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio in C.F._2
data 22.01.1983 in Rieti (RI);
2) dichiara che la separazione deve essere addebitata al IG. , il quale ha CP_1
violato l'obbligo di fedeltà gravante sui coniugi ai sensi dell'art. 143 c.c.;
3) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Rieti (RI), in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli Atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1983, al numero 2, parte I, ufficio 1;
4) dichiara non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, sita in
Folignano (AP) in Piazza Costantino Rozzi n. 3; 5) dichiara inammissibili le domande proposte dalla ricorrente di intestazione del libretto postale, di risarcimento del danno e di obbligo in capo al marito di donare l'immobile di Via Piacenza n.2 al figlio Pt_2
6) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal resistente;
7) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese processuali.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di conIGlio del 18/03/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo