Art. 20. ((Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa))
Versione
27 settembre 1963
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Versione
18 luglio 1968
18 luglio 1968
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- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 03/10/2018, n. 9710Provvedimento: […] In prossimità dell'odierna udienza, le ricorrenti hanno insistito nelle proprie tesi a motivo dell'asserito contrasto tra la normativa legislativa e regolamentare italiana previgente e la disciplina comunitaria, nel senso che il sistema sanzionatorio disciplinato ancora dagli articoli 20 - 25 della legge n. 281 del 1963 nel suo complesso non dovrebbe trovare più applicazione perché non in linea con il Reg.CE n.767/2009 (che disciplina la materia sanzionatoria espressamente nell'art.31); pertanto, […]Leggi di più...
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