Articolo 20 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281
Articolo 19Articolo 21
Versione
27 settembre 1963
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Versione
18 luglio 1968
Art. 20. ((Chiunque produce per farne commercio o per impiegarli nella produzione di mangimi destinati alla vendita ovvero prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, i prodotti previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 senza le prescritte autorizzazioni, o pone in vendita integratori o integratori medicati per mangimi senza avere ottenuto la registrazione, e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 10 del testo unico approvato con legge 10 marzo 1961, n. 121, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa))
Entrata in vigore il 18 luglio 1968
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