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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2372/ 2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA ON AR Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2372/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PIRONE TIZIANA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CLAUDIA 35 00060 BRACCIANO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTONE MICHEL e CH UC ed elettivamente domiciliato in VIA DELLE ORTENSIE, 42 02100 RIETI;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE PAVONE ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Consolare Valeria n. 81
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia numero 154 dell'11 maggio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento numero 09720199025794459000 notificata il 20 Marzo 2019 limitatamente alla cartella di pagamento numero 0972 0160140304515000 , notificata il 4 agosto
2016 per l'importo di euro 2.382,28 .
Assumeva il ricorrente di aver formulato ad Equitalia istanza di sospensione legale della cartella , eccependo l'intervenuta decadenza da parte dell'ente creditore in data anteriore a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo .
Rappresentava infatti che il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo il 31 dicembre 2015 per le eccedenze 2014 e non il 16 maggio 2016 , come invece era avvenuto.
Assumeva che , stante la mancata risposta nell'arco di 220 giorni da parte dell'ente creditore , nulla era dovuto a titolo di eccedenza contributiva per l'anno 2014 .
Il tribunale rigettava il ricorso sul presupposto che l'istanza di sospensione ex articolo uno commi 537
- 544 era stata presentata oltre il termine decadenziale , senza che nella domanda fossero esplicitate neanche le ragioni per le quali siffatta istanza era formulata.
Rilevava che l'istante aveva omesso di pagare l'eccedenza dei contributi soggettivi e integrativi relativi all'anno 2014 alla cassa , e che per tale ragione la cassa aveva onerato Equitalia dell'attività di riscossione .
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo che l'istanza di sospensione Parte_1 non era stata seguita da una risposta dell'ente , non era stata , cioè, esitata , poiché nessun provvedimento era stato assunto da parte dell'ente creditore con la conseguenza che il mancato rigetto determinava l'accoglimento dell'istanza, per silenzio significativo;
rappresentava che , seppure fosse pervenuta una risposta all'agenzia alla sua istanza, tale risposta sarebbe risultata irrilevante poiché non era l' l'Ente deputato per legge a provvedere CP_2
In relazione alla scadenza del termine fissato nel comma 538 rilevava che tale evento autorizzava esclusivamente l'ente creditore a non disporre l'immediata sospensione dell'atto della riscossione , ma manteneva fermo l'obbligo di provvedere nel merito in relazione alla richiesta .
In relazione alla mancata indicazione delle motivazioni per le quali egli richiedeva la sospensione, rappresentava di aver impugnato per prescrizione e decadenza l'atto impositivo e di non essere tenuto a ulteriori specificazioni, e ciò in quanto la produzione della cartella di pagamento che contiene le indicazioni del ruolo e la data in cui il ruolo è diventato esecutivo , nonché l'annualità dei contributi richiesti , erano elementi sufficienti per documentare l'eccepita decadenza.
Si costituivano sia l' che la di previdenza e assistenza contestando Controparte_2 Controparte_1 le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato
Con il primo motivo assume che sull'istanza di sospensione avrebbe dovuto Parte_1 pronunciarsi l'Ente e non anche l'Agenzia e che la tardività della istanza produceva solo l'effetto di inibire la sospensione restando l'ente onerato di rispondere all'istanza medesima
Non è dato comprendere in base a quale criterio interpretativo il termine di decadenza fissato dall'art. 1 commi 537-544 della legge 228/2012 legittimi l'interpretazione riduttiva secondo la quale la decadenza impedirebbe la sospensione dell'atto impositivo , ma non anche lo sgravio del credito iscritto a ruolo per il quale permarrebbe l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. La speciale procedura prevede la trasmissione dell'istanza di sospensione al creditore entro termini ristretti da parte del concessionario e l'impegno del creditore a disporre la sospensione , ovvero lo sgravio , o la conferma della legittimità dell'iscrizione a ruolo . Ma la condizione per l'operatività della speciale procedura, che può concludersi con la sospensione, lo sgravio o la conferma del ruolo, è che la presentazione dell'istanza del debitore intervenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del primo atto di accertamento
La – incontroversa - maturazione della decadenza – in relazione a cartella notificata il 4.8.16 l'istanza di sospensione è stata depositata il 26.10.16 – impediva all'istante l'esercizio della pretesa al riesame nel merito da parte del creditore a fini di sospensione o sgravio. Nessun silenzio accoglimento poteva dunque essersi formato essendo l'istante decaduto dalla facoltà di attivare la procedura di cui si controverte. La considerazione che precede in relazione alla maturata decadenza risulta assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni formulate nell'atto di appello secondo le quali l'istante , diversamente da quanto statuito dal tribunale non era tenuto a esplicitare le ragioni per le quali formulava istanza di sospensione
In ogni caso anche i motivi relativi alla idoneità della richiesta di sospensione formulata con rinvio alle ipotesi di prescrizione/ decadenza del credito, sono infondati
L'appellante affermava che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento si era formato il silenzio accoglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 537-542 L. 228/2012, stante la mancanza di risposta all'istanza di sospensione legale inviata a mezzo pec il 26/10/2016 all'Agente della Riscossione
Il silenzio assenso avrebbe determinato l'accoglimento della domanda di sospensione e, quale ulteriore e più importante conseguenza, l'annullamento di ogni pretesa contributiva di cui alla più volte menzionata cartella di pagamento. Lamentava infatti il ricorrente che il Tribunale avesse omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento della pretesa contributiva a seguito della formazione del silenzio accoglimento atteso il decorso di 220 giorni dall'inoltro dell'istanza di sospensione legale ex art. 1 commi 537-542 L. 228/2012 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 0972
0160140304515000
Per una migliore comprensione della causa si riassume, in punto di fatto, che: -in data 4 agosto 2016 il riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 0972 0160140304515000 recante Parte_1 intimazione a pagare contributi Cnpadc riferiti all'anno 2014 e relative sanzioni;
-in data 26 10.2016 il suddetto proponeva istanza di sospensione ex art. 1 commi da 537 a 542 L. 228/2012 motivata dalla decadenza /prescrizione dei crediti recati dalla cartella perché iscritti a ruolo oltre i termini previsti dall'art. 25 del dlgs 46/1999 (il ruolo sarebbe dovuto diventare esecutivo entro il 31.12.2015 per i contributi e le eccedenze 2014 ).
La legge 228/2012 all'art. 1 prevede quanto segue: -comma 537: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. -comma 538: Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
-comma 539: Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 ; -comma 539 bis: La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione;
comma 539:
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . -comma 540: In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giornidalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
L'art. 25 dlgs 46/1999 dispone invece che: I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza : a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.” Tale disposizione è stata interpretata da Cassazione
23/02/2016 n. 3486 nel senso che “ quella di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999d, art. 25 cit. è una decadenza processuale e non sostanziale. Ciò è altresì confermato: a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25.5.12 n. 8350); c) dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione
a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.” Conforme sul punto Cass. 23/03/2015 n. 5792.
Orbene in sede di istanza ex art. 1 l. 228/2012 il ha fatto valere la decadenza dei crediti recati Pt_1 dalla cartella n. . 0972 0160140304515000 perché iscritti a ruolo oltre i termini previsti dall'art. 25 del dlgs 46/1999. Si è però visto che la decadenza prevista da tale ultima disposizione è di tipo processuale e non sostanziale. Si è altresì visto che la l. 228/2012: - consente la proposizione della istanza di sospensione solo in casi tassativi, fra cui (comma 538) quello di “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso”, il quale si riferisce per il suo tenore inequivoco letterale solo alla decadenza sostanziale, ossia a quella che comporta la perdita del diritto non esercitato entro il termine previsto;
-prevede espressamente che “L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. In relazione a tale ultima disposizione Cass. 5.11.2019
n. 28354 ha avuto modo di precisare che “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall' entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del
d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria” Ne segue che il non aveva diritto all' “annullamento” della pretesa contributiva e/o della cartella di pagamento Pt_1 in ragione della dedotta formazione del silenzio assenso sulla istanza di sospensione proposta al concessionario della riscossione.
Egli non ha neppure impugnato la cartella n. 0972 0160140304515000 nel termine perentorio di 40 giorni e la mancata impugnazione produce, come è noto, l' irretrattabilità del credito contributivo e la incontestabilità dei vizi attinenti alla regolarità di formazione del titolo .
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese di lite del grado, da liquidarsi come da dispositivo tenendo conto dei parametri indicati nel dm 55 del 2014
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
962,00 in favore di ciascuna parte appellata oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
MA ON AR
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa MA ON AR Presidente rel.
Dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
Dott. ssa Isabella Parolari Consigliere
ha pronunciato, all'udienza dell'1.7.25 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2372/ 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PIRONE TIZIANA ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIA CLAUDIA 35 00060 BRACCIANO ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MARTONE MICHEL e CH UC ed elettivamente domiciliato in VIA DELLE ORTENSIE, 42 02100 RIETI;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE PAVONE ed Controparte_2 elettivamente domiciliato in Messina, Via Consolare Valeria n. 81
APPELLATO
Oggetto : appello avverso la sentenza del tribunale di Civitavecchia numero 154 dell'11 maggio 2022
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 novembre 2019 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento numero 09720199025794459000 notificata il 20 Marzo 2019 limitatamente alla cartella di pagamento numero 0972 0160140304515000 , notificata il 4 agosto
2016 per l'importo di euro 2.382,28 .
Assumeva il ricorrente di aver formulato ad Equitalia istanza di sospensione legale della cartella , eccependo l'intervenuta decadenza da parte dell'ente creditore in data anteriore a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo .
Rappresentava infatti che il ruolo avrebbe dovuto essere reso esecutivo il 31 dicembre 2015 per le eccedenze 2014 e non il 16 maggio 2016 , come invece era avvenuto.
Assumeva che , stante la mancata risposta nell'arco di 220 giorni da parte dell'ente creditore , nulla era dovuto a titolo di eccedenza contributiva per l'anno 2014 .
Il tribunale rigettava il ricorso sul presupposto che l'istanza di sospensione ex articolo uno commi 537
- 544 era stata presentata oltre il termine decadenziale , senza che nella domanda fossero esplicitate neanche le ragioni per le quali siffatta istanza era formulata.
Rilevava che l'istante aveva omesso di pagare l'eccedenza dei contributi soggettivi e integrativi relativi all'anno 2014 alla cassa , e che per tale ragione la cassa aveva onerato Equitalia dell'attività di riscossione .
Avverso detta sentenza proponeva appello deducendo che l'istanza di sospensione Parte_1 non era stata seguita da una risposta dell'ente , non era stata , cioè, esitata , poiché nessun provvedimento era stato assunto da parte dell'ente creditore con la conseguenza che il mancato rigetto determinava l'accoglimento dell'istanza, per silenzio significativo;
rappresentava che , seppure fosse pervenuta una risposta all'agenzia alla sua istanza, tale risposta sarebbe risultata irrilevante poiché non era l' l'Ente deputato per legge a provvedere CP_2
In relazione alla scadenza del termine fissato nel comma 538 rilevava che tale evento autorizzava esclusivamente l'ente creditore a non disporre l'immediata sospensione dell'atto della riscossione , ma manteneva fermo l'obbligo di provvedere nel merito in relazione alla richiesta .
In relazione alla mancata indicazione delle motivazioni per le quali egli richiedeva la sospensione, rappresentava di aver impugnato per prescrizione e decadenza l'atto impositivo e di non essere tenuto a ulteriori specificazioni, e ciò in quanto la produzione della cartella di pagamento che contiene le indicazioni del ruolo e la data in cui il ruolo è diventato esecutivo , nonché l'annualità dei contributi richiesti , erano elementi sufficienti per documentare l'eccepita decadenza.
Si costituivano sia l' che la di previdenza e assistenza contestando Controparte_2 Controparte_1 le avverse deduzioni e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
L'appello è infondato
Con il primo motivo assume che sull'istanza di sospensione avrebbe dovuto Parte_1 pronunciarsi l'Ente e non anche l'Agenzia e che la tardività della istanza produceva solo l'effetto di inibire la sospensione restando l'ente onerato di rispondere all'istanza medesima
Non è dato comprendere in base a quale criterio interpretativo il termine di decadenza fissato dall'art. 1 commi 537-544 della legge 228/2012 legittimi l'interpretazione riduttiva secondo la quale la decadenza impedirebbe la sospensione dell'atto impositivo , ma non anche lo sgravio del credito iscritto a ruolo per il quale permarrebbe l'obbligo dell'amministrazione di provvedere. La speciale procedura prevede la trasmissione dell'istanza di sospensione al creditore entro termini ristretti da parte del concessionario e l'impegno del creditore a disporre la sospensione , ovvero lo sgravio , o la conferma della legittimità dell'iscrizione a ruolo . Ma la condizione per l'operatività della speciale procedura, che può concludersi con la sospensione, lo sgravio o la conferma del ruolo, è che la presentazione dell'istanza del debitore intervenga, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del primo atto di accertamento
La – incontroversa - maturazione della decadenza – in relazione a cartella notificata il 4.8.16 l'istanza di sospensione è stata depositata il 26.10.16 – impediva all'istante l'esercizio della pretesa al riesame nel merito da parte del creditore a fini di sospensione o sgravio. Nessun silenzio accoglimento poteva dunque essersi formato essendo l'istante decaduto dalla facoltà di attivare la procedura di cui si controverte. La considerazione che precede in relazione alla maturata decadenza risulta assorbente rispetto alle ulteriori eccezioni formulate nell'atto di appello secondo le quali l'istante , diversamente da quanto statuito dal tribunale non era tenuto a esplicitare le ragioni per le quali formulava istanza di sospensione
In ogni caso anche i motivi relativi alla idoneità della richiesta di sospensione formulata con rinvio alle ipotesi di prescrizione/ decadenza del credito, sono infondati
L'appellante affermava che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento si era formato il silenzio accoglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi 537-542 L. 228/2012, stante la mancanza di risposta all'istanza di sospensione legale inviata a mezzo pec il 26/10/2016 all'Agente della Riscossione
Il silenzio assenso avrebbe determinato l'accoglimento della domanda di sospensione e, quale ulteriore e più importante conseguenza, l'annullamento di ogni pretesa contributiva di cui alla più volte menzionata cartella di pagamento. Lamentava infatti il ricorrente che il Tribunale avesse omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento della pretesa contributiva a seguito della formazione del silenzio accoglimento atteso il decorso di 220 giorni dall'inoltro dell'istanza di sospensione legale ex art. 1 commi 537-542 L. 228/2012 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 0972
0160140304515000
Per una migliore comprensione della causa si riassume, in punto di fatto, che: -in data 4 agosto 2016 il riceveva la notifica della cartella di pagamento n. 0972 0160140304515000 recante Parte_1 intimazione a pagare contributi Cnpadc riferiti all'anno 2014 e relative sanzioni;
-in data 26 10.2016 il suddetto proponeva istanza di sospensione ex art. 1 commi da 537 a 542 L. 228/2012 motivata dalla decadenza /prescrizione dei crediti recati dalla cartella perché iscritti a ruolo oltre i termini previsti dall'art. 25 del dlgs 46/1999 (il ruolo sarebbe dovuto diventare esecutivo entro il 31.12.2015 per i contributi e le eccedenze 2014 ).
La legge 228/2012 all'art. 1 prevede quanto segue: -comma 537: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538. -comma 538: Ai fini di quanto stabilito al comma 537, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalita' telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
-comma 539: Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602 ; -comma 539 bis: La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non e' ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione;
comma 539:
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresi' comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimita' del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . -comma 540: In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giornidalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma
537 sono annullate di diritto e quest'ultimo e' considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi. L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
L'art. 25 dlgs 46/1999 dispone invece che: I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza : a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente; b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.” Tale disposizione è stata interpretata da Cassazione
23/02/2016 n. 3486 nel senso che “ quella di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999d, art. 25 cit. è una decadenza processuale e non sostanziale. Ciò è altresì confermato: a) dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie;
b) dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale (per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione: cfr., ad esempio, Cass. 25.5.12 n. 8350); c) dalla non conformità all'art. 24 Cost. di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie;
d) dalla ratio, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione
a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti (il che la Corte cost. ha ritenuto costituzionalmente legittimo: v. ordinanza n. 111/07), non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza;
e) dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva (quest'ultima in capo all'agente della riscossione) mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale.” Conforme sul punto Cass. 23/03/2015 n. 5792.
Orbene in sede di istanza ex art. 1 l. 228/2012 il ha fatto valere la decadenza dei crediti recati Pt_1 dalla cartella n. . 0972 0160140304515000 perché iscritti a ruolo oltre i termini previsti dall'art. 25 del dlgs 46/1999. Si è però visto che la decadenza prevista da tale ultima disposizione è di tipo processuale e non sostanziale. Si è altresì visto che la l. 228/2012: - consente la proposizione della istanza di sospensione solo in casi tassativi, fra cui (comma 538) quello di “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso”, il quale si riferisce per il suo tenore inequivoco letterale solo alla decadenza sostanziale, ossia a quella che comporta la perdita del diritto non esercitato entro il termine previsto;
-prevede espressamente che “L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”. In relazione a tale ultima disposizione Cass. 5.11.2019
n. 28354 ha avuto modo di precisare che “In tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall' entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del
d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria” Ne segue che il non aveva diritto all' “annullamento” della pretesa contributiva e/o della cartella di pagamento Pt_1 in ragione della dedotta formazione del silenzio assenso sulla istanza di sospensione proposta al concessionario della riscossione.
Egli non ha neppure impugnato la cartella n. 0972 0160140304515000 nel termine perentorio di 40 giorni e la mancata impugnazione produce, come è noto, l' irretrattabilità del credito contributivo e la incontestabilità dei vizi attinenti alla regolarità di formazione del titolo .
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese di lite del grado, da liquidarsi come da dispositivo tenendo conto dei parametri indicati nel dm 55 del 2014
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro
962,00 in favore di ciascuna parte appellata oltre iva, cpa e spese generali al 15% ; dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
La Presidente
MA ON AR