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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile composta dai signori magistrati
Dott. Geremia Casaburi Presidente
Dott. Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Dott. Biagio Roberto Cimini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa in grado di appello iscritta al n. 6212 R.G. degli affari contenziosi del 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 25. 3. 2025, senza concessione dei termini, cui hanno espressamente rinunciato le parti e vertente tra
, nato a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._1
) e la Sig.ra nata a [...] il [...]
[...] CP_1
( ) in qualità di eredi del Sig. , nato CodiceFiscale_2 Persona_1 in Somalia il 13 agosto 1939 ( rappresentati e CodiceFiscale_3 difesi dall'Avv. Francesco Arienzo ( ) e presso il suo C.F._4 studio elettivamente domiciliati in Via Catania 1, Roma (pec
), giusta procura in calce all'atto Email_1 di citazione in appello
- appellanti -
E nato a [...] l'[...] ( CP_2 C.F._5 residente a [...] e CP_3 nata a [...] il [...] (
[...] C.F._6
e residente a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Valerio ) C.F._7
- appellati-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17044/2024 pubbl. il 7. 11.2024 (indebito soggettivo) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
r.g. n. 1 Con atto di citazione notificato ritualmente gli odierni appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza di cui in epigrafe. Nel corso del giudizio di appello le parti, all'udienza del 25 marzo 2025 hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo ed hanno chiesto di pronunciarsi sull'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, concludendo come da verbale di udienza;
la Corte tratteneva la causa in decisione senza termini. MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che le parti hanno congiuntamente dichiarato di aver raggiunto un accordo transattivo, del quale hanno dato analiticamente conto nell'atto depositato in data 11. 3. 2025, e da intendersi qui integralmente richiamato. Per effetto di tale accordo la Corte rileva che sussistono tutti i presupposti per pronunciare una declaratoria di cessazione della materia del contendere e di conseguente estinzione del presente giudizio di appello. Infatti, quando risulti sopravvenuto "un accordo negoziale fra le parti, che ha determinato una nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche, …e che sono oggetto della controversia, con la sostituzione di essa all'assetto scaturito dalla sentenza impugnata e «sub iudice»…, ricorre un'evenienza che "impone …di prendere atto che la materia ad essa devoluta", con gli atti di impugnazione, "non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi ed i loro motivi" (v. Cass. Sez., Un., sent. 11 aprile 2018, n. 8980). Si tratta di un'evenienza che "non evidenzia affatto una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., atteso che le parti al contrario insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo negoziale". Quindi, il processo "in simili casi è dominato dall'interesse delle parti e dal loro potere dispositivo", ed appare evidente che questa Corte deve "rispettare la loro richiesta concorde di dichiarare la controversia definita dall'intervenuto accordo negoziale". Sussistono, dunque, i presupposti - nel presente caso - per dichiarare cessata la materia del contendere, nei termini dianzi chiariti. Quanto alle spese di lite, le stesse hanno costituito oggetto dell'accordo transattivo, essendosi prevista l'integrale loro compensazione tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17044/2024 pubbl. il 7. 11. 2024, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del presente giudizio di appello;
r.g. n. 2 b) Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25. 3. 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Biagio Roberto Cimini
Il Presidente dr. Geremia Casaburi
r.g. n. 3