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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, in esito all'udienza del 25 marzo 2025, sostituita dl deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6585/2024 R.G. e vertente
TRA
con sede legale in Messina Viale San Parte_1
Martino n. 369 is.30 (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Gulino giusta procura in calce Controparte_1
al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
(C.F: ), nata a [...] il [...] ed ivi CP_2 C.F._1 residente via Adolfo Celi n. 80/a Contesse, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa Marabello giusta procura in calce alla memoria difensiva. OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a d.i.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 9.12.2024 la Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 855/2024, emesso il 5.11.2024 e notificatole a mezzo pec in pari data, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 34.076,68, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di CP_2
procedura.
1 Assumeva di aver adempiuto al pagamento delle mensilità dei mesi di novembre e dicembre 2016, come risultava dal verbale del 9.12.2016.
In relazione alla richiesta della delle somme relative al t.f.r. maturato e non CP_2
trasferito al fondo di previdenza complementare MU, per l'importo di € 16.003,10, eccepiva la carenza di legittimazione attiva, alla luce della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, secondo la quale la gestione e la rivendicazione delle somme relative a tali fondi sono disciplinate in via esclusiva dagli statuti in ossequio al d.lgs. n. 252/2005.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- Con memoria depositata in data 13.2.2025 si costituiva in giudizio , CP_2
contestando la fondatezza dell'opposizione.
In relazione alle reclamate mensilità di novembre e dicembre 2016, deduceva che il verbale del 9.12.2016 non poteva costituire prova di adempimento dell'obbligazione, prova che la avrebbe dovuto fornire esibendo la disposizione di bonifico. Parte_1
In ordine al mancato versamento del t.f.r. al fondo di previdenza complementare, affermava la propria legittimazione attiva configurandosi, nel caso di specie, una mera delegazione di pagamento ex art. 1270 c.c.
Concludeva chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo opposto ed instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi antistatario.
3.- L'udienza del 25.3. 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4.- L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
La dovutezza della retribuzione relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2016 è comprovata dai modelli UniEmens allegati al ricorso per decreto ingiuntivo ed anche ammessa dalla stessa opponente, che si è limitata ad eccepirne l'avvenuto pagamento allegando il verbale di assemblea del 9.12.2016. Tale documento, tuttavia, non prova l'avvenuto pagamento delle mensilità in oggetto.
5.- Quanto alla somma rivendicata a titolo di t.f.r., dalla documentazione versata in atti risulta che nel caso di specie il conferimento del T.f.r. al fondo di previdenza complementare non integra una vera e propria cessione del credito, bensì una mera delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1270 c.c. Ne consegue che il gestore del fondo non è titolare di un diritto di credito nei confronti del datore di lavoro. E' il lavoratore il titolare del credito ed ha pertanto la legittimazione attiva nei confronti del datore di lavoro (Cfr. Cass. n. 18477/2023; Cass. n.
2406/2022).
2 Dalla certificazione rilasciata da MU e allegata in atti risulta che la quota di t.f.r. versata dal datore di lavoro ammonta a € 6.290,55, quota versata dal 27.6.2007 al 15.10.2024. Preso atto che come risulta dal CUD rilasciato dall'azienda il t.f.r. maturato dall'1.1.2007 e versato al
Fondo è di € 22.293,65 e che la somma versata al Fondo risulta invece unicamente quella di €
6.290,55, la ricorrente risulta creditrice ancora della somma di € 16.003,10, oggetto di ingiunzione.
6.- Le considerazioni che precedono impongono l'integrale rigetto dell'opposizione.
Consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato esecutivo.
7.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex D.M.
n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata. Va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Giuseppa Marabello, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla Parte_1
in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso
[...]
depositato in data 9.12.2024 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 855/2024 emesso dal Giudice del lavoro del Tribunale di Messina in data 5.11.2024 e notificato in data 5.11.2024, nei confronti di , disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così CP_2
provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- condanna la alla rifusione delle spese giudiziali in favore Parte_1 dell'opposta, che liquida in € 4.628,50 per compensi professionali oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. GIUSEPPA MARABELLO.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Messina, lì 26 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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