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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 17553/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17553/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Bolzano 2, Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. COPPO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Pietro Giuria Controparte_1 C.F._2
20, Torino presso lo studio dell'avv. FERRARESE BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
COAZZE il 28/01/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: LB il 5.05.2015 e il 2.05.2018. PE
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
28.06.2023.
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori LB e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e PE manterranno la loro residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi con la co-affidataria, vedrà e terrà con sé i figli: durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (in periodo non scolastico dalle h. 8 del venerdì) fino al lunedì mattina con riaccompaganmento a scuola o presso l'abitazione materna;
due giorni consecutivi con pernottamento indicativamente dall'uscita di scuola del martedì (in periodo non scolastico dalle h. 8 del martedì) con riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna il giovedì mattina nella settimana in cui i minori trascoreranno il week-end con la madre, ed un giorno seguito da pernottamento (indicativamente il martedì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento il mercoledì) nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con il padre e così di seguito;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie, un anno dal 23 dicembre al 30 gennaio compresi (Santo Natale 2024 con il padre) e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi e così di seguito pagina 2 di 3 alternativamente;
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni (anno 2025 con la madre); i minori trascorreranno poi le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del loro compleanno in alternanza con l'uno o l'altro genitore (anno 2025 con il padre); durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche suddivise in due periodi e con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in epoca da concordare entro il 30 maggio di ogni anno e comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito telefonico;
in difetto di accordo i minori trascorreranno con il padre il periodo 16-31 agosto negli anni pari ed il periodo 1-15 agosto negli anni dispari, in alternanza con la madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura, al mantenimento ed all'educazione dei figli LB e quando li ha con sé. PE
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie quale concorso al mantenimento dei Controparte_1 figli minori la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), importo da versare entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo indici Istat.
DISPONE che i signori ed ripartiscano tra loro nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno le spese medico-sanitarie, scolastiche, extra scolastiche e sportive per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia, che si impegnano ad osservare.
PRENDE ATTO che i genitori dovranno preventivamente accordarsi qualora uno dei due decidesse di non far frequentare, per qualsiasi ragione, per uno o più giorni, la scuola dell'obbligo ad uno od entrambi i figli;
che i genitori comunichino tempestivamente il nominativo delle persone, estranee al nucleo familiare, autorizzate e/o delegate al ritiro dei figli da scuola;
che i genitori comunichino preventivamente il luogo in cui pernotteranno i minori ove diverso dalla residenza dei genitori;
che i genitori condividano tra loro senza indugio le informazioni di carattere clinico-sanitario relative ai minori, con trasmissione della relativa documentazione diagnostica.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale per i due figli venga richiesto e percepito al 100% dalla GN , con conseguente rinuncia da parte del sig. Pt_1 Controparte_1 che a sua volta si rende disponibile a tutto quanto necessario a tal fine.
PRENDE ATTO che i signori ed dichiarano di essere entrambi Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e rinunciano quindi a qualsiasi richiesta di contributo reciproco e dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico patrimoniale e di non aver quindi più null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed esprimono il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli LB e che PE potranno espatriare con ciascun genitore separatamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. LB Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LB Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17553/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Corso Bolzano 2, Parte_1 C.F._1
Torino presso lo studio dell'avv. COPPO FRANCESCA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in via Pietro Giuria Controparte_1 C.F._2
20, Torino presso lo studio dell'avv. FERRARESE BARBARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
COAZZE il 28/01/2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di COAZZE (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017).
Dal matrimonio sono nati i figli: LB il 5.05.2015 e il 2.05.2018. PE
pagina 1 di 3 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
28.06.2023.
Con ricorso depositato il 17/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di COAZZE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori LB e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e PE manterranno la loro residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre.
DISPONE che il padre, salvo diversi accordi con la co-affidataria, vedrà e terrà con sé i figli: durante i fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì (in periodo non scolastico dalle h. 8 del venerdì) fino al lunedì mattina con riaccompaganmento a scuola o presso l'abitazione materna;
due giorni consecutivi con pernottamento indicativamente dall'uscita di scuola del martedì (in periodo non scolastico dalle h. 8 del martedì) con riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna il giovedì mattina nella settimana in cui i minori trascoreranno il week-end con la madre, ed un giorno seguito da pernottamento (indicativamente il martedì dall'uscita da scuola con riaccompagnamento il mercoledì) nella settimana in cui i minori trascorreranno il week-end con il padre e così di seguito;
per metà delle vacanze scolastiche natalizie, un anno dal 23 dicembre al 30 gennaio compresi (Santo Natale 2024 con il padre) e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio compresi e così di seguito pagina 2 di 3 alternativamente;
l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni (anno 2025 con la madre); i minori trascorreranno poi le altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali ponti) ed il giorno del loro compleanno in alternanza con l'uno o l'altro genitore (anno 2025 con il padre); durante le vacanze scolastiche estive i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di due settimane, anche suddivise in due periodi e con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore, in epoca da concordare entro il 30 maggio di ogni anno e comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito telefonico;
in difetto di accordo i minori trascorreranno con il padre il periodo 16-31 agosto negli anni pari ed il periodo 1-15 agosto negli anni dispari, in alternanza con la madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda alla cura, al mantenimento ed all'educazione dei figli LB e quando li ha con sé. PE
DISPONE che il signor corrisponda alla moglie quale concorso al mantenimento dei Controparte_1 figli minori la somma mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), importo da versare entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutare annualmente secondo indici Istat.
DISPONE che i signori ed ripartiscano tra loro nella misura del 50% Parte_1 Controparte_1 ciascuno le spese medico-sanitarie, scolastiche, extra scolastiche e sportive per i figli, spese da individuare, concordare e documentare secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa tra Magistrati ed
Avvocati del Tribunale di Torino del 15.3.2016, che entrambi hanno già ricevuto in copia, che si impegnano ad osservare.
PRENDE ATTO che i genitori dovranno preventivamente accordarsi qualora uno dei due decidesse di non far frequentare, per qualsiasi ragione, per uno o più giorni, la scuola dell'obbligo ad uno od entrambi i figli;
che i genitori comunichino tempestivamente il nominativo delle persone, estranee al nucleo familiare, autorizzate e/o delegate al ritiro dei figli da scuola;
che i genitori comunichino preventivamente il luogo in cui pernotteranno i minori ove diverso dalla residenza dei genitori;
che i genitori condividano tra loro senza indugio le informazioni di carattere clinico-sanitario relative ai minori, con trasmissione della relativa documentazione diagnostica.
PRENDE ATTO che i coniugi concordano che l'Assegno Unico Universale per i due figli venga richiesto e percepito al 100% dalla GN , con conseguente rinuncia da parte del sig. Pt_1 Controparte_1 che a sua volta si rende disponibile a tutto quanto necessario a tal fine.
PRENDE ATTO che i signori ed dichiarano di essere entrambi Parte_1 Controparte_1 economicamente autosufficienti e rinunciano quindi a qualsiasi richiesta di contributo reciproco e dichiarano di aver risolto ogni altra questione di carattere economico patrimoniale e di non aver quindi più null'altro a che pretendere reciprocamente ad alcun titolo.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto ed esprimono il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto dei figli LB e che PE potranno espatriare con ciascun genitore separatamente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. LB Tetamo
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