Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/05/2025, n. 2412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2412 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4038/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto risoluzione contrattuale
TRA
Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi, dall'avv. Annarita Parte_3
Manzo con la quale elettivamente domicilia in Campagna località
Castrullo San Paolo, di via Ferrovia giusta procura in atti
ATTORE
E
rappresentati e Controparte_1
difesi dall'avv. Di Stefano
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori intimanti, in qualità di proprietari dell'appartamento sito in Eboli (SA) alla Località
Santa Cecilia Via Talete n. 34, riportato in catasto urbano del Comune di
Eboli al foglio n. 52, particella 544 sub 39, cat. A02, hanno convenuto
1
per sentir convalidare, in loro presenza o assenza, l'intimato CP_1
sfratto per finita locazione con fissazione a breve della data di esecuzione dello sfratto. I convenuti hanno proposto opposizione. Il Giudice preso atto dell'atto di opposizione ha disposto con ordinanza il mutamento di rito, disponendo l'espletamento della mediazione obbligatoria e,
assegnando alle parti termine per il deposito di memorie integrative.
Veniva esperito la mediazione obbligatoria , mutato il rito e decisa all'udienza odierna
………..
Preliminarmente in rito va rilevata la procedibilità ed ammissibilità della domanda, sussistendo nella fattispecie i presupposti processuali, le condizioni dell' azione e la legittimazione delle parti in causa. La
domanda inoltre risulta correttamente formulata e ritualmente proposta.
Nel merito, la domanda di risoluzione del contratto di locazione per finita locazione è fondata e va accolta .-
La vicenda processuale trae origine da unico titolo negoziale, ovvero il contratto di locazione sottoscritto in data 01.12.2012. Infatti le parti attrici hanno dedotto e documentato di aver, in data 01.12.2012, concesso in locazione alla sig.ra l'immobile, oggetto di causa, sito in CP_1
Eboli (SA) alla Località Santa Cecilia Via Talete n. 34 ;la conduttrice ha iniziato a locare l'immobile, oggetto di causa, di proprietà CP_1
dei locatori, in data 01.12.2012 con contratto di locazione che è scaduto il
30.11.2015, così come si evince dall'art. 8 del contratto di locazione,
prodotto in atti;
I locatori hanno poi rinnovato alla conduttrice e al Sig.
il prefato contratto di locazione con inizio in data Controparte_1
2 01.12.2015 e, scadenza il 30.11.2019, e hanno concordato un'estensione temporale del contratto. Va evidenziato che le parti hanno convenuto una precisa scadenza contrattuale. La suddetta scadenza del rapporto contrattuale è documentata nel contratto di locazione, sottoscritto dalle parti in causa il 01.12.2015, con decorrenza di quattro anni dalla data predetta e, fino al 30.11.2019; per cui il rapporto di locazione, si è
tacitamente rinnovato, solo per altri quattro anni ed è giunto definitivamente a scadenza in data 30 novembre 2023.
Si rileva che ad ogni buon modo i locatori hanno, ripetutamente e, già in data 04 aprile 2023, comunicato comunque ai conduttori la volontà di non voler più locare l'immobile a causa di frequente morosità nel pagamento dei canoni condominiali e canoni di locazione.-
Tutto ciò considerato, nel caso di specie è rimarchevole che nell'articolato contrattuale (v. art. 2) le parti concordavano che la locazione avrebbe avuto la durata di 4 anni con inizio 01.12.2015 e con scadenza al
30.11.2019. Le parti contraenti concordavano che il contratto sarebbe scaduto il 30.11.2019; alla scadenza il contratto poteva essere rinnovato a nuove condizioni.-
Vi è che alla scadenza del 30.11.2019 le parti non hanno rinnovato il contratto, ma hanno solamente prorogato il contratto per un altro quadriennio.
Una rinnovazione ulteriore va esclusa per fatti concludenti poiché i locatori, dopo la scadenza del 30 novembre 2023, hanno, puntualmente restituito ai conduttori gli importi comunque versati a titolo di canoni di locazione. Il contratto è da ritenersi risolto alla data del 30 novembre 2023.
Non solo va evidenziato che il contratto di locazione risulta scaduto il 30
3 novembre 2023 all'Agenzia delle Entrate così come si evince dal file allegato, denominato “fine locazione - estratto Agenzia delle CP_1
Entrate del 28.10.2023” e prodotto nel fascicolo processuale telematico. Per quello che riguarda il comportamento posto in essere dalle parti, inoltre, assume rilievo la condotta posta in essere dalle parti concretizzatasi nell'avere parte attrice comunicato de facto anche la disdetta nei termini di legge a parte conduttrice. Va evidenziato che Parte
conduttrice non ha sollevato eccezioni nel presente giudizio sulla ricezione effettiva di tale comunicazione di disdetta del contratto.
Pertanto il fatto deve ritenersi non contestato ai sensi dell'art 115 cpc.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte,
da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e
[...] Controparte_1 CP_1
respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
[...]
1)accoglie il ricorso e dichiara risolto il contratto di locazione posto in essere tra le parti per la scadenza del termine contrattuale del 30.11.2023
2) Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento di spese ed onorario del presente giudizio, che liquida in complessive € 1500,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.-
Salerno 30.05.2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio
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