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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/07/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4077/2021
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4077/2021 del ruolo generale, promossa da:
E , rappresentati e difesi dall' avv. G. Parte_1 Parte_2
Tortora
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A.
[...]
Limatola
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per gli attori: “in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della
[...] in persona della procuratrice speciale Controparte_2 [...]
a procedere ad esecuzione forzata;
3. Sempre nel merito, in Controparte_1 accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità, totale o parziale, del contratto di mutuo fondiario e del conseguente atto di precetto nonché il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità della Controparte_2
in persona della procuratrice speciale
[...] Controparte_1
4. In via subordinata, dichiararsi, comunque, l'illegittima ed errata contabilizzazione a debito ed a credito dei rapporti ovvero non dovute, in tutto o in parte, le somme di cui al notificato atto di precetto;
In via ulteriormente subordinata, rideterminare l'ammontare
pagina 1 di 6 delle somme a credito ed a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e sulla base delle illegittimità già rilevate in narrativa;
6. con vittoria di spese ed onorari.”.
Per la convenuta: “Accertare e dichiarare la legittimazione di
[...] per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Respingere Controparte_2
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del mutuo fondiario, dichiarare la conversione dello stesso in mutuo ipotecario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e hanno proposto Parte_1 Pt_2 opposizione avverso gli atti precetto loro notificati da e, Controparte_2
CP_ per essa , con i quali veniva chiesto il pagamento della somma Controparte_1 di € 120.103,82, agendo sulla scorta del contratto di mutuo stipulato in data 20.11.2007 con Banca IA Spa. A sostegno della domanda deducevano: i) la nullità del mutuo esecutivo in forza del quale era stato notificato il precetto opposto, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
ii) la nullità della clausola contenuta nell'art. 8 del medesimo contratto di mutuo, per contrarietà al disposto dell'art. 40 TUB;
iii) la nullità dell'atto di precetto per erroneità delle somme intimate, in quanto non rispondenti pagina 2 di 6 all'esposizione debitoria dei signori e;
iv) il difetto di legittimazione ad Parte_1 Pt_2 agire di CP_2
Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta contestava integralmente i motivi di opposizione in quanto infondati e pretestuosi.
Nel corso del giudizio gli attori chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che il Tribunale Ordinario di
Nocera Inferiore, in data 21.02.2024, aveva reso la sentenza n. 15/2024 con la quale era stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato per far fronte al loro stato di sovraindebitamento.
Preliminarmente si rileva che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 2012, successivamente omologato dal Tribunale, non impedisce al creditore di ottenere, come nel caso di specie, una pronuncia riguardante, tra gli altri aspetti, la validità del titolo esecutivo azionato, stante l'impugnativa presentata dai debitori. L'art. 10, secondo comma, della I. n. 3 del 2012 incide, infatti, unicamente sull'azione esecutiva, stabilendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Nel caso di specie alcuna azione esecutiva è stata intrapresa, essendosi il creditore limitato a notificare un'intimazione di pagamento nei confronti dei debitori, i quali hanno proposto opposizione avverso gli atti di precetto notificati, al fine di valutare da un lato aspetti patologici riguardanti gli atti di intimazione notificati e, dall'altro, la sussistenza della legittimazione attiva del creditore e la validità del titolo esecutivo azionato. In ragione di quanto detto, a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento di omologa del piano di ristrutturazione del debito, questo Tribunale deve, dunque, pronunciarsi circa la fondatezza della proposta opposizione, anche perché, qualora la rateizzazione prevista dal piano di ristrutturazione del debito omologato dovesse essere disattesa, con conseguente revoca del provvedimento di omologa, il creditore avrebbe diritto di agire nuovamente per il soddisfacimento integrale della propria pretesa creditoria, potendosi giovare del giudicato formatosi sull'an e sul quantum del credito azionato. pagina 3 di 6 Passando al merito della controversia, si rileva come sia infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, atteso che risulta documentalmente provata la titolarità in capo ad del credito originariamente vantato da Banca IA nei CP_2 confronti degli odierni attori opponenti e, conseguentemente la legittimazione ad agire per il recupero dello stesso, nonché a resistere nel presente giudizio.
Si evidenzia, poi, che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione, nemmeno in via analogica, il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.
Parimenti infondata è, inoltre, l'eccezione di nullità del mutuo, essendo stata erogata una somma eccedente il limite dell'80% previsto dall'art. 38 TUB. Relativamente a detto aspetto la Cassazione si era atteggiata in maniera differente: un primo orientamento negava che il limite di finanziabilità dell'ottanta percento rappresentasse una norma imperativa, la cui violazione avrebbe comportato nullità del mutuo fondiario;
un secondo orientamento stabiliva, invece, che il mutuo fondiario sarebbe stato nullo in presenza di superamento di tale limite di finanziabilità. La questione è stata risolta da ultimo dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 33719/2022, ha ritenuto che il mutuo fondiario che superi il limite di finanziabilità non sia nullo, non essendo tale disposizione imperativa. In particolare è stato previsto che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del
1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra, dunque, una norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.), atteso che la violazione della stessa, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Non coglie, inoltre, nel segno l'eccezione di nullità, per contrasto con l'art. 40, co. 2,
TUB, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto di credito fondiario, il pagina 4 di 6 quale prevede che la Banca possa risolvere il mutuo ai sensi dell'art. 1456 c.c., allorquando la parte finanziata non abbia provveduto all'integrale pagamento anche di una sola rata. Ed infatti, non si ritiene illegittimo, né incompatibile con la normativa di settore, che, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, la Banca possa tutelarsi prevedendo, oltre a quanto stabilito dall'art. 40 Tub, anche la possibilità di invocare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c..In pratica si ritiene che la disposizione dell'art. 40, comma 2, del Tub non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato nel Tub.
L'art. 40, comma 2, Tub stabilisce, infatti, che "La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”. La norma disciplina unicamente l'ipotesi del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi in cui si dia luogo al pagamento integrale della rata, ma solo se effettuato nell'arco temporale tra il trentesimo giorno ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata stessa, tipizzando, altresì, una specifica ipotesi di risoluzione, ovvero quella in cui il suddetto ritardo (pagamento integrale della rata entro una determinata finestra temporale) abbia avuto luogo per ben sette volte, anche non consecutive. Di contro, l'art. 40 Tub non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento diverse dal ritardato pagamento, quali, ad esempio, l'omesso pagamento della rata (inadempimento assoluto), ovvero pagamento effettuato oltre il centottantesimo giorno. Ne consegue che, in difetto di previsione della normativa speciale, debba trovare applicazione la disciplina generale - poiché nel Tub manca la previsione di risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'art. 40 — con conseguente applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 1453, 1455 e 1456 c.c..Pertanto, nulla osta che, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 40 Tub, possa trovare applicazione la disciplina ordinaria di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che la Banca potrà risolvere il contratto non solo nell'ipotesi di ritardato pagamento verificatosi per almeno sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi di altre diverse fattispecie pattuite dalle parti con il contratto.
Si rileva, ancora, che, contrariamente da quanto sostenuto dagli attori, si era CP_3 legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di mutuo pagina 5 di 6 ipotecario, comunicando, con missiva del 17.11.2009, ai sigg.ri e di Parte_1 Pt_2 ritenerli decaduti dal beneficio del termine, in conseguenza, appunto, del mancato pagamento di ben sette rate, scadute alla data del 31.05.2009.
Per quanto attiene, infine, l'esatta determinazione dell'esposizione debitoria degli opponenti, si rileva che dalla documentazione depositata in atti dagli attori (vedasi estratti di ccb) risultano essere stati effettuati versamenti in favore di per € CP_3
13.231,61, per cui detta somma deve essere decurtata dall'importo precettato. A nulla rileva, infatti, l'importo indicato a favore dell'odierna opposta in sede di presentazione del piano di ristrutturazione del debito, successivamente omologato dal Tribunale di
Nocera Inferiore con sentenza n. 15/2024. In quella sede, invero, era stata presentata una proposta, nella quale, a fronte di un atto di precetto per € 120.103,82, i debitori si impegnavano a ristrutturare il proprio debito, offrendo di pagare a detto creditore la somma di € 55.000,00, pari al 45,7937 % del debito residuo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto stabilisce che dalla somma precettata debba essere decurtata la somma di € 13.231,61, rigettando tutte le altre eccezioni sollevate dagli opponenti;
2) In ragione di tanto ed in considerazione dell'omologazione del piano di ristrutturazione del debito sancita dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 15/2024, compensa interamente le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
20.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del dott.ssa
Maria Troisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4077/2021 del ruolo generale, promossa da:
E , rappresentati e difesi dall' avv. G. Parte_1 Parte_2
Tortora
ATTORI
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A.
[...]
Limatola
CONVENUTA
Sulle seguenti CONCLUSIONI: per gli attori: “in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della
[...] in persona della procuratrice speciale Controparte_2 [...]
a procedere ad esecuzione forzata;
3. Sempre nel merito, in Controparte_1 accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità, totale o parziale, del contratto di mutuo fondiario e del conseguente atto di precetto nonché il difetto di legittimazione attiva e/o di titolarità della Controparte_2
in persona della procuratrice speciale
[...] Controparte_1
4. In via subordinata, dichiararsi, comunque, l'illegittima ed errata contabilizzazione a debito ed a credito dei rapporti ovvero non dovute, in tutto o in parte, le somme di cui al notificato atto di precetto;
In via ulteriormente subordinata, rideterminare l'ammontare
pagina 1 di 6 delle somme a credito ed a debito delle parti sulla base dell'intera documentazione e sulla base delle illegittimità già rilevate in narrativa;
6. con vittoria di spese ed onorari.”.
Per la convenuta: “Accertare e dichiarare la legittimazione di
[...] per i motivi esposti in narrativa. Nel merito: Respingere Controparte_2
l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità del mutuo fondiario, dichiarare la conversione dello stesso in mutuo ipotecario.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07); ritenuto che il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
ritenuto che
, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come
“omesse”, risultando le stesse semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
richiamato il contenuto degli di costituzione in giudizio delle parti
OSSERVA
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e hanno proposto Parte_1 Pt_2 opposizione avverso gli atti precetto loro notificati da e, Controparte_2
CP_ per essa , con i quali veniva chiesto il pagamento della somma Controparte_1 di € 120.103,82, agendo sulla scorta del contratto di mutuo stipulato in data 20.11.2007 con Banca IA Spa. A sostegno della domanda deducevano: i) la nullità del mutuo esecutivo in forza del quale era stato notificato il precetto opposto, per violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB;
ii) la nullità della clausola contenuta nell'art. 8 del medesimo contratto di mutuo, per contrarietà al disposto dell'art. 40 TUB;
iii) la nullità dell'atto di precetto per erroneità delle somme intimate, in quanto non rispondenti pagina 2 di 6 all'esposizione debitoria dei signori e;
iv) il difetto di legittimazione ad Parte_1 Pt_2 agire di CP_2
Ritualmente costituitasi in giudizio, la convenuta contestava integralmente i motivi di opposizione in quanto infondati e pretestuosi.
Nel corso del giudizio gli attori chiedevano che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, atteso che il Tribunale Ordinario di
Nocera Inferiore, in data 21.02.2024, aveva reso la sentenza n. 15/2024 con la quale era stato omologato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato per far fronte al loro stato di sovraindebitamento.
Preliminarmente si rileva che non può essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso che la presentazione di un piano di sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3 del 2012, successivamente omologato dal Tribunale, non impedisce al creditore di ottenere, come nel caso di specie, una pronuncia riguardante, tra gli altri aspetti, la validità del titolo esecutivo azionato, stante l'impugnativa presentata dai debitori. L'art. 10, secondo comma, della I. n. 3 del 2012 incide, infatti, unicamente sull'azione esecutiva, stabilendo che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Nel caso di specie alcuna azione esecutiva è stata intrapresa, essendosi il creditore limitato a notificare un'intimazione di pagamento nei confronti dei debitori, i quali hanno proposto opposizione avverso gli atti di precetto notificati, al fine di valutare da un lato aspetti patologici riguardanti gli atti di intimazione notificati e, dall'altro, la sussistenza della legittimazione attiva del creditore e la validità del titolo esecutivo azionato. In ragione di quanto detto, a prescindere dalla sussistenza di un provvedimento di omologa del piano di ristrutturazione del debito, questo Tribunale deve, dunque, pronunciarsi circa la fondatezza della proposta opposizione, anche perché, qualora la rateizzazione prevista dal piano di ristrutturazione del debito omologato dovesse essere disattesa, con conseguente revoca del provvedimento di omologa, il creditore avrebbe diritto di agire nuovamente per il soddisfacimento integrale della propria pretesa creditoria, potendosi giovare del giudicato formatosi sull'an e sul quantum del credito azionato. pagina 3 di 6 Passando al merito della controversia, si rileva come sia infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, atteso che risulta documentalmente provata la titolarità in capo ad del credito originariamente vantato da Banca IA nei CP_2 confronti degli odierni attori opponenti e, conseguentemente la legittimazione ad agire per il recupero dello stesso, nonché a resistere nel presente giudizio.
Si evidenzia, poi, che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l'apposizione della formula esecutiva sull'atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione, nemmeno in via analogica, il disposto dell'art. 654, comma 2, c.p.c.
Parimenti infondata è, inoltre, l'eccezione di nullità del mutuo, essendo stata erogata una somma eccedente il limite dell'80% previsto dall'art. 38 TUB. Relativamente a detto aspetto la Cassazione si era atteggiata in maniera differente: un primo orientamento negava che il limite di finanziabilità dell'ottanta percento rappresentasse una norma imperativa, la cui violazione avrebbe comportato nullità del mutuo fondiario;
un secondo orientamento stabiliva, invece, che il mutuo fondiario sarebbe stato nullo in presenza di superamento di tale limite di finanziabilità. La questione è stata risolta da ultimo dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 33719/2022, ha ritenuto che il mutuo fondiario che superi il limite di finanziabilità non sia nullo, non essendo tale disposizione imperativa. In particolare è stato previsto che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del
1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, ma elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto;
non integra, dunque, una norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della
«vigilanza prudenziale» (cfr. artt. 51 ss. e 53 t.u.b.), atteso che la violazione della stessa, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Non coglie, inoltre, nel segno l'eccezione di nullità, per contrasto con l'art. 40, co. 2,
TUB, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 8 del contratto di credito fondiario, il pagina 4 di 6 quale prevede che la Banca possa risolvere il mutuo ai sensi dell'art. 1456 c.c., allorquando la parte finanziata non abbia provveduto all'integrale pagamento anche di una sola rata. Ed infatti, non si ritiene illegittimo, né incompatibile con la normativa di settore, che, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, la Banca possa tutelarsi prevedendo, oltre a quanto stabilito dall'art. 40 Tub, anche la possibilità di invocare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., nonché la decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 c.c..In pratica si ritiene che la disposizione dell'art. 40, comma 2, del Tub non precluda alle parti la possibilità di convenire la risoluzione del contratto al verificarsi di eventi diversi da quello espressamente contemplato nel Tub.
L'art. 40, comma 2, Tub stabilisce, infatti, che "La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata”. La norma disciplina unicamente l'ipotesi del ritardato pagamento, ossia l'ipotesi in cui si dia luogo al pagamento integrale della rata, ma solo se effettuato nell'arco temporale tra il trentesimo giorno ed il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata stessa, tipizzando, altresì, una specifica ipotesi di risoluzione, ovvero quella in cui il suddetto ritardo (pagamento integrale della rata entro una determinata finestra temporale) abbia avuto luogo per ben sette volte, anche non consecutive. Di contro, l'art. 40 Tub non fa riferimento ad altre ipotesi di inadempimento diverse dal ritardato pagamento, quali, ad esempio, l'omesso pagamento della rata (inadempimento assoluto), ovvero pagamento effettuato oltre il centottantesimo giorno. Ne consegue che, in difetto di previsione della normativa speciale, debba trovare applicazione la disciplina generale - poiché nel Tub manca la previsione di risoluzione per fatti diversi dal ritardato pagamento di cui al comma 2 dell'art. 40 — con conseguente applicazione della disciplina ordinaria di cui all'art. 1453, 1455 e 1456 c.c..Pertanto, nulla osta che, in tema di risoluzione del contratto di mutuo fondiario, al di fuori dell'ipotesi di cui all'art. 40 Tub, possa trovare applicazione la disciplina ordinaria di risoluzione per inadempimento, con la conseguenza che la Banca potrà risolvere il contratto non solo nell'ipotesi di ritardato pagamento verificatosi per almeno sette volte anche non consecutive, ma anche al verificarsi di altre diverse fattispecie pattuite dalle parti con il contratto.
Si rileva, ancora, che, contrariamente da quanto sostenuto dagli attori, si era CP_3 legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di mutuo pagina 5 di 6 ipotecario, comunicando, con missiva del 17.11.2009, ai sigg.ri e di Parte_1 Pt_2 ritenerli decaduti dal beneficio del termine, in conseguenza, appunto, del mancato pagamento di ben sette rate, scadute alla data del 31.05.2009.
Per quanto attiene, infine, l'esatta determinazione dell'esposizione debitoria degli opponenti, si rileva che dalla documentazione depositata in atti dagli attori (vedasi estratti di ccb) risultano essere stati effettuati versamenti in favore di per € CP_3
13.231,61, per cui detta somma deve essere decurtata dall'importo precettato. A nulla rileva, infatti, l'importo indicato a favore dell'odierna opposta in sede di presentazione del piano di ristrutturazione del debito, successivamente omologato dal Tribunale di
Nocera Inferiore con sentenza n. 15/2024. In quella sede, invero, era stata presentata una proposta, nella quale, a fronte di un atto di precetto per € 120.103,82, i debitori si impegnavano a ristrutturare il proprio debito, offrendo di pagare a detto creditore la somma di € 55.000,00, pari al 45,7937 % del debito residuo
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Troisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto stabilisce che dalla somma precettata debba essere decurtata la somma di € 13.231,61, rigettando tutte le altre eccezioni sollevate dagli opponenti;
2) In ragione di tanto ed in considerazione dell'omologazione del piano di ristrutturazione del debito sancita dal Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 15/2024, compensa interamente le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
20.07.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Maria Troisi
pagina 6 di 6