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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/11/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 309/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Cappellani, B. Cappellani e G. Lupo
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall' avv. A. Licciardello
Appellato
OGGETTO: Diritto alla corresponsione del premio di produzione dal mese di luglio 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2020, adiva il Tribunale Controparte_1
di Catania, e, premesso di essere dipendente della società dal 3.12.1990 Parte_1
con qualifica di operaio inquadrato nel livello D2, esponeva di avere subito dal mese di luglio 2013 una riduzione del trattamento economico in godimento, consistente nella decurtazione della somma di euro 104,40 mensili, in conseguenza del taglio di un elemento fisso mensile denominato premio di produzione.
Il ricorrente deduceva che in data 22.4.2013 era stato stipulato un accordo aziendale tra la e le segreterie provinciali di , CISL e UIL, con cui le Pt_1 CP_2
parti avevano concordato agli effetti dell'art. 8 DL n. 138/2011 e in deroga ai vigenti contratti collettivi anche aziendali, nonché ad accordi individuali in precedenza sottoscritti l'«Abrogazione con effetto dalla stipula del presente accordo, ad ogni effetto di legge e di contratto, degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione»; le
OO.SS. in data 22.5.2013 avevano disdettato l'accordo; il 30.10.2015 presso la
Direzione territoriale del lavoro era stato stipulato un accordo aziendale tra l'impresa e le OO.SS. con cui era stata revocata con efficacia retroattiva la disdetta dell'accordo del 22.4.2013.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto a percepire dal luglio 2013 il premio di produzione in quanto elemento fisso non riducibile della retribuzione;
che venisse dichiarata la illegittimità e comunque la inefficacia degli accordi sindacali del 22.04.2013 e del 30.10.2015; che la Pt_1
venisse condannata a pagare per il passato la somma non corrisposta a titolo
[...]
di premio di produzione nella misura di euro 9.636,23, come da conteggi riportati in ricorso fino al 31.01.2020, nonché le ulteriori somme maturate e maturande sulla base del parametro di euro 104,40 da febbraio 2020 sino alla sentenza;
per il futuro la somma di euro 104,40 mensili per le mensilità maturate successivamente alla decisione.
Il tribunale, con sentenza n. 680/23 del 22.02.2023, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità degli accordi sindacali del 22.04.2013 e del
30.10.2015 per violazione dell'art. 8 DL n. 138/2011 e condannava la a Parte_1
versare a parte ricorrente a titolo di premio di produzione la somma di euro 8.978,40 dovuta dal mese di luglio 2013 al 31.1.2020 e la somma spettante al medesimo titolo e dovuta dall'1.2.2020 alla data di cessazione del rapporto, oltre accessori, nonché la somma di euro 730,80 a titolo di ricalcolo del TF, oltre accessori. Condannava la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza proponeva appello la società soccombente con atto del
27.4.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, in sintesi, la società appellante – premesso che gli accordi aziendali del 22.04.2013 e del 30.10.2015 sono stati stipulati per far fronte ad una grave situazione di crisi economica che nel decennio precedente aveva investito tutto il comparto delle costruzioni ed in particolare quello della produzione e realizzazione di edifici prefabbricati in calcestruzzo destinati all'edilizia industriale e commerciale, in cui opera, occupandosi della produzione di manufatti in cemento, e dunque al fine di tutelare in tutti i modi possibili i livelli occupazionali - censura la sentenza per avere dichiarato la illegittimità degli accordi medesimi sulla scorta di un'errata premessa e cioè la presunta mancanza di una riorganizzazione complessiva del lavoro contestualmente all'abrogazione del premio di produzione, e non invece per avere accolto la tesi avversaria secondo cui non sarebbe stato possibile abrogare gli istituti retributivi con gli accordi suddetti.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice vi è stata un'innegabile e oggettiva unicità funzionale del piano di riorganizzazione aziendale,
“pur con la inevitabile consecutio temporum tra l'accordo stesso e l'acquisizione della commessa (c.d. che poteva essere perfezionata soltanto dopo Persona_1
la sottoscrizione del suddetto propedeutico accordo di prossimità così assicurandosi la necessaria competitività”.
2. Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado che, vertendo su un fatto decisivo della controversia, avrebbero dimostrato che la stipula degli accordi era funzionale alla riorganizzazione del lavoro nello stabilimento di Belpasso ed era avvenuta in concomitanza con l'acquisizione della commessa " . Per_1
3. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il tribunale non ha tenuto conto che i due accordi in esame avevano una differente natura giuridica;
in particolare, non è stato considerato che la presunta mancanza di contestuale riorganizzazione del lavoro in ogni caso sarebbe stata superata dall'accordo aziendale del 30.10.2015 - la cui premessa è l'applicazione con efficacia retroattiva del precedente accordo di prossimità del 22.04.2013 - stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali come disposto dall'art.51 D. Lgs 81/2015, potendo perciò derogare anche in peius alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale. Evidenzia che l'accordo in questione va elevato al rango di contratto collettivo del lavoro con efficacia autonoma (rispetto al precedente di prossimità) ai sensi del citato art. 51 poiché contiene, oltre alla regolamentazione della mensa e del trasporto in compensazione del premio di produzione anche la previsione di un premio di produttività.
4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla avvenuta percezione da parte del lavoratore delle somme riconosciute a titolo di premio di risultato nonché a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto previsti per compensare l'abrogazione del premio di produzione.
Premesso che tale compensazione è stata prevista dall'accordo aziendale del
15/10/2015, chiede, nella ipotesi di conferma della statuizione che ha dichiarato l'illegittimità degli accordi oggetto di causa, che la sentenza venga riformata nel senso di disporre che il lavoratore non ha diritto di percepire alcuna somma a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto con conseguente condanna dell'odierno appellato alla restituzione delle somme indebitamente ricevute per i suddetti titoli nel periodo ottobre 2015 - marzo 2023. 5. Con l'ultimo motivo del gravame, l'appellante si duole della statuizione di condanna a suo carico delle spese processuali.
6. Tali le censure alla sentenza, ritiene il collegio di esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativi alla legittimità degli accordi del 22.4.2013 e del
30.10.2015.
Le doglianze sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Va confermata la illegittimità dell'accordo del 22.4.2013 per violazione del disposto dell'art.8 del DL n. 138 del 2011, in tema di cd. contratti di prossimità, secondo cui: “1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento”.
Con l'accordo del 22.4.2013 - stipulato nei locali aziendali della con le Pt_1
Contr organizzazioni sindacali , , e la - le parti, CP_3 CP_4 CP_5
dopo avere in premessa richiamato la situazione di crisi del settore e la possibilità di acquisire nel breve termine una rilevante commessa di manufatti in calcestruzzo (c.d.
Conci) e dopo avere evidenziato che la programmazione della commessa in questione avrebbe consentito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, concordavano, per i dipendenti con la qualifica di operaio, l'abrogazione degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione.
Il collegio rileva, posto che il citato art.8 del DL 138/2011 determina in modo tassativo il contenuto dei contratti di prossimità, circoscrivendolo unicamente alle modalità di svolgimento della prestazione (mansioni, orario di lavoro, modalità di assunzione), senza in alcun modo richiamare la retribuzione, che il contenuto dell'accordo del 22.4.2013 esuli del tutto dalla previsione legislativa.
La Suprema Corte ha escluso che una eventuale riduzione della retribuzione (o, come nel caso di specie, la esclusione di una componente della stessa, quale il premio di produzione) possa essere oggetto degli accordi di prossimità.
Si veda in tal senso Cass. n. 33131/2021, già richiamata dal primo giudice
“…l'art. 8, D.L. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (comma 2, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto”.
Alla luce di tali principi, è corretta la conclusione della sentenza gravata che ha escluso la conformità dell'accordo del 22.4.2013 all'art.8 DL 138/2011, non essendo rinvenibile nel contenuto dello stesso alcuna intenzione delle parti di dettare una effettiva disciplina dello svolgimento del rapporto di lavoro, né tantomeno evincendosi una contestualità tra la concordata riduzione della retribuzione e la riorganizzazione complessiva del lavoro presso lo stabilimento di Belpasso dell'azienda appellante, in un'ottica finalizzata al superamento della crisi aziendale e occupazionale.
Al contrario, deve ritenersi che la decurtazione del premio di produzione sia stata unicamente prevista dalle parti in funzione dell'acquisizione della commessa
(ed infatti, nell'accordo si legge che: “… il perfezionamento della superiore Per_1
commessa … è imprescindibilmente subordinato alla garanzia codificata della realizzazione delle seguenti condizioni: - flessibilità nella gestione della forza lavoro
e articolazione dell'orario di lavoro di regola su tre turni giornalieri;
- conseguimento di una maggiore economicità condivisa del costo del lavoro;
- stipula preventiva del presente accordo, la cui applicazione resta peraltro condizionata all'effettiva acquisizione della commessa in questione”).
Appare evidente che nel caso in specie la disposta soppressione del premio di produzione non si è accompagnata, nella previsione dell'accordo del 22.4.2013, ad una contestuale "riorganizzazione complessiva del lavoro".
Viceversa, per come emerge dal tenore dello stesso accordo, una tale contestualità è stata espressamente esclusa dalle parti sociali, che hanno rinviato ad un successivo ed ulteriore incontro la regolamentazione delle modalità e dei tempi di lavorazione della nuova commessa (nell'accordo si legge infatti: “Nei tempi tecnici necessari ed in base alle oggettive esigenze connesse alla nuova organizzazione del lavoro la direzione aziendale, previa informazione alla R.S.U. in apposito incontro, disporrà la nuova articolazione dell'orario di lavoro, la diversa assegnazione delle mansioni degli operai addetti alla produzione e di alcuni degli impiegati, nonché ogni altro provvedimento tecnico- organizzativo ritenuto necessario per la lavorazione della nuova commessa di lavoro…”).
Va in definitiva escluso che l'accordo del 22.4.2013 possa definirsi quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 8 del DL
138/2011, idoneo a derogare a norme di legge o a disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi nazionali o aziendali, secondo quanto previsto dal comma 2 bis della citata norma (Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
…).
Discorso diverso va invece fatto in relazione al successivo accordo del
30.10.2015, che, come correttamente rilevato dall'appellante, erroneamente è stato qualificato dal tribunale anch'esso come accordo di prossimità.
Trattasi invece di un contratto collettivo aziendale presso la Direzione
Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali.
Con detto accordo le parti, richiamando nelle premesse il precedente accordo di prossimità del 22.4.2013 quale una condizione essenziale per l'acquisizione della commessa Conci, hanno revocato la disdetta dello stesso formalizzata in data
22.5.2013.
Va condiviso quanto evidenziato dall'appellante circa il fatto che l'accordo del
30.10.2015 costituisce un contratto collettivo aziendale autonomo rispetto al precedente contratto di prossimità, in quanto, oltre a richiamare il contenuto di quest'ultimo, contiene ulteriori intese, relative alla regolamentazione della mensa e dell'indennità di trasporto in compensazione del premio di produzione, nonché alla previsione di un premio di produttività.
Il suddetto contratto, dunque, in quanto stipulato in forma protetta ed avente ad oggetto statuizioni che involgono vari profili incidenti sulla retribuzione dei dipendenti, si pone su un piano diverso dal precedente accordo di prossimità e, in modo legittimo, ha dettato, per ciò che concerne il premio di produzione, condizioni in peius rispetto a precedenti contratti collettivi.
Non vi è dubbio infatti che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (cfr., tra le tante, Cass. n. 36923/2021).
Tali argomentazioni trovano conferma nell'orientamento consolidato del giudice di legittimità riguardo ai rapporti tra i contratti collettivi di diverso livello: “In proposito, va ricordato che il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 1.6.2022, n. 17939; id., sez. VI, 6.4.2017, n. 8892; id., sez. lav., 15.9.2014, n.
19396). Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti un pluralità di lavoratori considerati (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.4.2020, n. 8265). Pertanto anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori (cfr. Cass. n. 19396/2014 cit.)” (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2023,
n.9668).
Il limite del rispetto dei diritti già acquisiti dal lavoratore si riflette sull'efficacia dell'accordo, che non può che riguardare il futuro e non può avere effetto retroattivo.
Ne consegue che la decurtazione del premio di produzione fissata dalle parti sociali con l'accordo del 30.10.2015 è efficace a decorrere dalla data di stipula del medesimo contratto.
7. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate dal lavoratore in primo grado sono solo in parte fondate, dovendosi dichiarare la legittimità ed efficacia dell'accordo del 30.10.2015.
8. L'azienda appellante, avendo corrisposto il premio di produzione solo sino al giugno 2013, è tenuta a corrispondere il suddetto emolumento anche per il periodo successivo e fino all'accordo del 30.10.2015, dunque dal mese di luglio 2013 sino al mese di ottobre 2015, mentre a decorrere da tale data il premio di produzione non va più corrisposto ai dipendenti per effetto della decurtazione pattuita dalle parti sociali.
9. Circa la quantificazione della somma dovuta all'odierno appellato a titolo di premio di produzione in relazione al periodo da luglio 2013 a ottobre 2015, risulta dovuta al - tenuto conto dei conteggi dallo stesso elaborati nel ricorso di CP_1
primo grado, non espressamente contestati dalla società - la somma complessiva di euro 3.166,80, in essa ricompreso anche quanto dovuto a titolo di tredicesima, così calcolata: euro 104,40 x 26 mensilità, da luglio 2013 a giugno 2015 più due tredicesime (euro 2.714,40), cui vanno aggiunte altre 4 mensilità da luglio ad ottobre
2015 (euro 417,60) e i corrispondenti 4 ratei di tredicesima (euro 34,80).
Spetta inoltre al la differenza sul TFR, che va quantificata in CP_1
complessivi euro 234,60 (euro 3.166,80 : 13,5). Sulle somme come sopra dovute vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo emolumento sino al soddisfo.
10. Resta assorbito il terzo motivo di appello, mentre il quarto motivo, con cui la per la prima volta nel presente grado avanza domanda di restituzione delle Pt_1
somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento buono pasto e indennità di trasporto, è inammissibile.
11. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza di seppur in relazione ad una somma inferiore a quella Pt_1
riconosciuta in primo grado, vanno poste a carico della società e si liquidano, per entrambi i gradi, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
3.166,80 a titolo di premio di produzione per il periodo luglio 2013 – ottobre 2015 e della somma di euro 234,60 a titolo di differenza TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.800,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 2.200,00, quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 309/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti P. Cappellani, B. Cappellani e G. Lupo
Appellante
CONTRO
( , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall' avv. A. Licciardello
Appellato
OGGETTO: Diritto alla corresponsione del premio di produzione dal mese di luglio 2013.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2020, adiva il Tribunale Controparte_1
di Catania, e, premesso di essere dipendente della società dal 3.12.1990 Parte_1
con qualifica di operaio inquadrato nel livello D2, esponeva di avere subito dal mese di luglio 2013 una riduzione del trattamento economico in godimento, consistente nella decurtazione della somma di euro 104,40 mensili, in conseguenza del taglio di un elemento fisso mensile denominato premio di produzione.
Il ricorrente deduceva che in data 22.4.2013 era stato stipulato un accordo aziendale tra la e le segreterie provinciali di , CISL e UIL, con cui le Pt_1 CP_2
parti avevano concordato agli effetti dell'art. 8 DL n. 138/2011 e in deroga ai vigenti contratti collettivi anche aziendali, nonché ad accordi individuali in precedenza sottoscritti l'«Abrogazione con effetto dalla stipula del presente accordo, ad ogni effetto di legge e di contratto, degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione»; le
OO.SS. in data 22.5.2013 avevano disdettato l'accordo; il 30.10.2015 presso la
Direzione territoriale del lavoro era stato stipulato un accordo aziendale tra l'impresa e le OO.SS. con cui era stata revocata con efficacia retroattiva la disdetta dell'accordo del 22.4.2013.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarato il suo diritto a percepire dal luglio 2013 il premio di produzione in quanto elemento fisso non riducibile della retribuzione;
che venisse dichiarata la illegittimità e comunque la inefficacia degli accordi sindacali del 22.04.2013 e del 30.10.2015; che la Pt_1
venisse condannata a pagare per il passato la somma non corrisposta a titolo
[...]
di premio di produzione nella misura di euro 9.636,23, come da conteggi riportati in ricorso fino al 31.01.2020, nonché le ulteriori somme maturate e maturande sulla base del parametro di euro 104,40 da febbraio 2020 sino alla sentenza;
per il futuro la somma di euro 104,40 mensili per le mensilità maturate successivamente alla decisione.
Il tribunale, con sentenza n. 680/23 del 22.02.2023, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'illegittimità degli accordi sindacali del 22.04.2013 e del
30.10.2015 per violazione dell'art. 8 DL n. 138/2011 e condannava la a Parte_1
versare a parte ricorrente a titolo di premio di produzione la somma di euro 8.978,40 dovuta dal mese di luglio 2013 al 31.1.2020 e la somma spettante al medesimo titolo e dovuta dall'1.2.2020 alla data di cessazione del rapporto, oltre accessori, nonché la somma di euro 730,80 a titolo di ricalcolo del TF, oltre accessori. Condannava la alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la sentenza proponeva appello la società soccombente con atto del
27.4.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione, in sintesi, la società appellante – premesso che gli accordi aziendali del 22.04.2013 e del 30.10.2015 sono stati stipulati per far fronte ad una grave situazione di crisi economica che nel decennio precedente aveva investito tutto il comparto delle costruzioni ed in particolare quello della produzione e realizzazione di edifici prefabbricati in calcestruzzo destinati all'edilizia industriale e commerciale, in cui opera, occupandosi della produzione di manufatti in cemento, e dunque al fine di tutelare in tutti i modi possibili i livelli occupazionali - censura la sentenza per avere dichiarato la illegittimità degli accordi medesimi sulla scorta di un'errata premessa e cioè la presunta mancanza di una riorganizzazione complessiva del lavoro contestualmente all'abrogazione del premio di produzione, e non invece per avere accolto la tesi avversaria secondo cui non sarebbe stato possibile abrogare gli istituti retributivi con gli accordi suddetti.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice vi è stata un'innegabile e oggettiva unicità funzionale del piano di riorganizzazione aziendale,
“pur con la inevitabile consecutio temporum tra l'accordo stesso e l'acquisizione della commessa (c.d. che poteva essere perfezionata soltanto dopo Persona_1
la sottoscrizione del suddetto propedeutico accordo di prossimità così assicurandosi la necessaria competitività”.
2. Con il secondo motivo lamenta la mancata ammissione delle prove testimoniali dedotte in primo grado che, vertendo su un fatto decisivo della controversia, avrebbero dimostrato che la stipula degli accordi era funzionale alla riorganizzazione del lavoro nello stabilimento di Belpasso ed era avvenuta in concomitanza con l'acquisizione della commessa " . Per_1
3. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il tribunale non ha tenuto conto che i due accordi in esame avevano una differente natura giuridica;
in particolare, non è stato considerato che la presunta mancanza di contestuale riorganizzazione del lavoro in ogni caso sarebbe stata superata dall'accordo aziendale del 30.10.2015 - la cui premessa è l'applicazione con efficacia retroattiva del precedente accordo di prossimità del 22.04.2013 - stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali come disposto dall'art.51 D. Lgs 81/2015, potendo perciò derogare anche in peius alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale. Evidenzia che l'accordo in questione va elevato al rango di contratto collettivo del lavoro con efficacia autonoma (rispetto al precedente di prossimità) ai sensi del citato art. 51 poiché contiene, oltre alla regolamentazione della mensa e del trasporto in compensazione del premio di produzione anche la previsione di un premio di produttività.
4. Con il quarto motivo, formulato in via subordinata, l'appellante lamenta l'omessa motivazione in ordine alla avvenuta percezione da parte del lavoratore delle somme riconosciute a titolo di premio di risultato nonché a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto previsti per compensare l'abrogazione del premio di produzione.
Premesso che tale compensazione è stata prevista dall'accordo aziendale del
15/10/2015, chiede, nella ipotesi di conferma della statuizione che ha dichiarato l'illegittimità degli accordi oggetto di causa, che la sentenza venga riformata nel senso di disporre che il lavoratore non ha diritto di percepire alcuna somma a titolo di incremento buono pasto e di indennità di trasporto con conseguente condanna dell'odierno appellato alla restituzione delle somme indebitamente ricevute per i suddetti titoli nel periodo ottobre 2015 - marzo 2023. 5. Con l'ultimo motivo del gravame, l'appellante si duole della statuizione di condanna a suo carico delle spese processuali.
6. Tali le censure alla sentenza, ritiene il collegio di esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo, relativi alla legittimità degli accordi del 22.4.2013 e del
30.10.2015.
Le doglianze sono fondate nei limiti di seguito indicati.
Va confermata la illegittimità dell'accordo del 22.4.2013 per violazione del disposto dell'art.8 del DL n. 138 del 2011, in tema di cd. contratti di prossimità, secondo cui: “1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento”.
Con l'accordo del 22.4.2013 - stipulato nei locali aziendali della con le Pt_1
Contr organizzazioni sindacali , , e la - le parti, CP_3 CP_4 CP_5
dopo avere in premessa richiamato la situazione di crisi del settore e la possibilità di acquisire nel breve termine una rilevante commessa di manufatti in calcestruzzo (c.d.
Conci) e dopo avere evidenziato che la programmazione della commessa in questione avrebbe consentito il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, concordavano, per i dipendenti con la qualifica di operaio, l'abrogazione degli istituti retributivi in atto corrisposti a titolo di premio di produzione, di superminimo individuale e di indennità di mansione.
Il collegio rileva, posto che il citato art.8 del DL 138/2011 determina in modo tassativo il contenuto dei contratti di prossimità, circoscrivendolo unicamente alle modalità di svolgimento della prestazione (mansioni, orario di lavoro, modalità di assunzione), senza in alcun modo richiamare la retribuzione, che il contenuto dell'accordo del 22.4.2013 esuli del tutto dalla previsione legislativa.
La Suprema Corte ha escluso che una eventuale riduzione della retribuzione (o, come nel caso di specie, la esclusione di una componente della stessa, quale il premio di produzione) possa essere oggetto degli accordi di prossimità.
Si veda in tal senso Cass. n. 33131/2021, già richiamata dal primo giudice
“…l'art. 8, D.L. cit. deve pertanto essere interpretato, secondo il suo chiaro tenore letterale e l'intenzione del legislatore, come istitutivo della possibilità delle specifiche intese illustrate nelle materie, da intendere come tassative e pertanto rigorosamente tipizzate nella loro individuazione, riguardanti l'organizzazione del lavoro e, in particolare, le "modalità di disciplina del rapporto di lavoro" (comma 2, lett. e): nel senso di accordi di rimodulazione organica delle regole di svolgimento della prestazione lavorativa, nel suo assetto di orari, mansioni, organizzazione complessiva delle relazioni interne all'impresa nel proporzionato equilibrio dei reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto”.
Alla luce di tali principi, è corretta la conclusione della sentenza gravata che ha escluso la conformità dell'accordo del 22.4.2013 all'art.8 DL 138/2011, non essendo rinvenibile nel contenuto dello stesso alcuna intenzione delle parti di dettare una effettiva disciplina dello svolgimento del rapporto di lavoro, né tantomeno evincendosi una contestualità tra la concordata riduzione della retribuzione e la riorganizzazione complessiva del lavoro presso lo stabilimento di Belpasso dell'azienda appellante, in un'ottica finalizzata al superamento della crisi aziendale e occupazionale.
Al contrario, deve ritenersi che la decurtazione del premio di produzione sia stata unicamente prevista dalle parti in funzione dell'acquisizione della commessa
(ed infatti, nell'accordo si legge che: “… il perfezionamento della superiore Per_1
commessa … è imprescindibilmente subordinato alla garanzia codificata della realizzazione delle seguenti condizioni: - flessibilità nella gestione della forza lavoro
e articolazione dell'orario di lavoro di regola su tre turni giornalieri;
- conseguimento di una maggiore economicità condivisa del costo del lavoro;
- stipula preventiva del presente accordo, la cui applicazione resta peraltro condizionata all'effettiva acquisizione della commessa in questione”).
Appare evidente che nel caso in specie la disposta soppressione del premio di produzione non si è accompagnata, nella previsione dell'accordo del 22.4.2013, ad una contestuale "riorganizzazione complessiva del lavoro".
Viceversa, per come emerge dal tenore dello stesso accordo, una tale contestualità è stata espressamente esclusa dalle parti sociali, che hanno rinviato ad un successivo ed ulteriore incontro la regolamentazione delle modalità e dei tempi di lavorazione della nuova commessa (nell'accordo si legge infatti: “Nei tempi tecnici necessari ed in base alle oggettive esigenze connesse alla nuova organizzazione del lavoro la direzione aziendale, previa informazione alla R.S.U. in apposito incontro, disporrà la nuova articolazione dell'orario di lavoro, la diversa assegnazione delle mansioni degli operai addetti alla produzione e di alcuni degli impiegati, nonché ogni altro provvedimento tecnico- organizzativo ritenuto necessario per la lavorazione della nuova commessa di lavoro…”).
Va in definitiva escluso che l'accordo del 22.4.2013 possa definirsi quale intervento di disciplina del rapporto di lavoro ai sensi del citato art. 8 del DL
138/2011, idoneo a derogare a norme di legge o a disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi nazionali o aziendali, secondo quanto previsto dal comma 2 bis della citata norma (Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonche' i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro
…).
Discorso diverso va invece fatto in relazione al successivo accordo del
30.10.2015, che, come correttamente rilevato dall'appellante, erroneamente è stato qualificato dal tribunale anch'esso come accordo di prossimità.
Trattasi invece di un contratto collettivo aziendale presso la Direzione
Territoriale del Lavoro, la cui legittimità, efficacia e vincolatività è la stessa dei contratti collettivi nazionali.
Con detto accordo le parti, richiamando nelle premesse il precedente accordo di prossimità del 22.4.2013 quale una condizione essenziale per l'acquisizione della commessa Conci, hanno revocato la disdetta dello stesso formalizzata in data
22.5.2013.
Va condiviso quanto evidenziato dall'appellante circa il fatto che l'accordo del
30.10.2015 costituisce un contratto collettivo aziendale autonomo rispetto al precedente contratto di prossimità, in quanto, oltre a richiamare il contenuto di quest'ultimo, contiene ulteriori intese, relative alla regolamentazione della mensa e dell'indennità di trasporto in compensazione del premio di produzione, nonché alla previsione di un premio di produttività.
Il suddetto contratto, dunque, in quanto stipulato in forma protetta ed avente ad oggetto statuizioni che involgono vari profili incidenti sulla retribuzione dei dipendenti, si pone su un piano diverso dal precedente accordo di prossimità e, in modo legittimo, ha dettato, per ciò che concerne il premio di produzione, condizioni in peius rispetto a precedenti contratti collettivi.
Non vi è dubbio infatti che, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in peius per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (art. 2077 c.c.), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale (cfr., tra le tante, Cass. n. 36923/2021).
Tali argomentazioni trovano conferma nell'orientamento consolidato del giudice di legittimità riguardo ai rapporti tra i contratti collettivi di diverso livello: “In proposito, va ricordato che il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, pertanto, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 1.6.2022, n. 17939; id., sez. VI, 6.4.2017, n. 8892; id., sez. lav., 15.9.2014, n.
19396). Inoltre, agli accordi collettivi aziendali si deve riconoscere (anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale) efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti un pluralità di lavoratori considerati (cfr. Cass. civ., sez. lav., 28.4.2020, n. 8265). Pertanto anche i contratti aziendali possono derogare in pejus i contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori (cfr. Cass. n. 19396/2014 cit.)” (Cassazione civile sez. lav., 12/04/2023,
n.9668).
Il limite del rispetto dei diritti già acquisiti dal lavoratore si riflette sull'efficacia dell'accordo, che non può che riguardare il futuro e non può avere effetto retroattivo.
Ne consegue che la decurtazione del premio di produzione fissata dalle parti sociali con l'accordo del 30.10.2015 è efficace a decorrere dalla data di stipula del medesimo contratto.
7. In definitiva, in riforma della sentenza impugnata, le domande avanzate dal lavoratore in primo grado sono solo in parte fondate, dovendosi dichiarare la legittimità ed efficacia dell'accordo del 30.10.2015.
8. L'azienda appellante, avendo corrisposto il premio di produzione solo sino al giugno 2013, è tenuta a corrispondere il suddetto emolumento anche per il periodo successivo e fino all'accordo del 30.10.2015, dunque dal mese di luglio 2013 sino al mese di ottobre 2015, mentre a decorrere da tale data il premio di produzione non va più corrisposto ai dipendenti per effetto della decurtazione pattuita dalle parti sociali.
9. Circa la quantificazione della somma dovuta all'odierno appellato a titolo di premio di produzione in relazione al periodo da luglio 2013 a ottobre 2015, risulta dovuta al - tenuto conto dei conteggi dallo stesso elaborati nel ricorso di CP_1
primo grado, non espressamente contestati dalla società - la somma complessiva di euro 3.166,80, in essa ricompreso anche quanto dovuto a titolo di tredicesima, così calcolata: euro 104,40 x 26 mensilità, da luglio 2013 a giugno 2015 più due tredicesime (euro 2.714,40), cui vanno aggiunte altre 4 mensilità da luglio ad ottobre
2015 (euro 417,60) e i corrispondenti 4 ratei di tredicesima (euro 34,80).
Spetta inoltre al la differenza sul TFR, che va quantificata in CP_1
complessivi euro 234,60 (euro 3.166,80 : 13,5). Sulle somme come sopra dovute vanno corrisposti interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo emolumento sino al soddisfo.
10. Resta assorbito il terzo motivo di appello, mentre il quarto motivo, con cui la per la prima volta nel presente grado avanza domanda di restituzione delle Pt_1
somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento buono pasto e indennità di trasporto, è inammissibile.
11. Le spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che vede la soccombenza di seppur in relazione ad una somma inferiore a quella Pt_1
riconosciuta in primo grado, vanno poste a carico della società e si liquidano, per entrambi i gradi, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1 Controparte_1
3.166,80 a titolo di premio di produzione per il periodo luglio 2013 – ottobre 2015 e della somma di euro 234,60 a titolo di differenza TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei diritti al soddisfo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.800,00, quanto al giudizio di primo grado ed in euro 2.200,00, quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi