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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/12/2025, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.ro 2639/2017 R.G. con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, personalmente e nella qualità di legale rappresentante della , Parte_1 CP_1 elettivamente domiciliata in Potenza alla Via Pretoria n. 133 presso lo studio dell'Avv. , Parte_2 che la rappresenta e difende come in atti, ATTRICE- OPPONENTE
CONTRO
, e per essa in qualità di mandataria la in Controparte_2 CP_3 persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Potenza al Viale Marconi n. 61 presso l'Avv. Gerardo
Pace, che la rappresenta e difende come in atti; CONVENUTA-OPPOSTA
E rappresentata da Controparte_4 CP_5
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Manzo
[...]
Margiotta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto alla via F. Cavallotti n. 112:
- PARTE INTERVENUTA
Conclusioni come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 424/2017 emesso, in forma provvisoriamente esecutiva, dall'intestato Tribunale il 18.05.2017 e notificato il 5.06.2017 con il quale veniva ingiunto di pagare, alla CAM nonchè a
, in favore della la somma di €. 41.401,36 oltre interessi legali Parte_1 Controparte_2 nonché spese e compensi del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione parte attrice opponente eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo;
il difetto dell'ammontare della somma ingiunta;
la nullità per indeterminatezza del tasso d'interesse e quella della capitalizzazione trimestrale. In via preliminare rilevava il difetto di legittimazione della Cont rappresentando che l'ingiunzione veniva emessa in favore della e non della mandataria CP_2
Cont che rilasciava la procura al difensore.
Nello specifico lamentava: la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di prova scritta del credito azionato poiché emesso su documentazione priva dei requisiti ex art. 50 TUB evidenziando che l'estratto conto prodotto da controparte ha efficacia probatoria solo nel procedimento d'ingiunzione e non nel giudizio ordinario;
l'inesattezza della somma ingiunta precisando che la applicava CP_2 interessi ben maggiori di quelli consentiti ovvero interessi anatocistici ed usurari;
violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
nullità ex art. 1815 cc II c. delle clausole relative ad interessi compensativi e moratori.
Concludeva, in via principale, per la nullità del decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, per la riduzione della somma ingiunta, per la nullità del contratto oggetto di causa, ed in ogni caso per la revoca del decreto ingiuntivo. Il tutto con vittoria delle spese di giustizia.
In via istruttoria chiedeva disporsi CTU contabile per la ricostruzione del rapporto per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta del 2.10.2017 si costituiva in giudizio la Controparte_2
e per essa, quale mandataria, la in persona del l.r.p.t. contestando ed eccependo
[...] CP_3
l'infondatezza dell'avversa opposizione e producendo corposa documentazione attestante i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato, la fondatezza del credito vantato e la legittimità attiva della già intervenuta nel ricorso monitorio. Depositava l'estratto conto CP_3 certificato e conforme alle scritture contabili ex art. 50 TUB idoneo a dimostrare il credito vantato, nonché tutti gli estratti conto inviati all'opponente. Riteneva ogni eccezione ex adverso proposta del tutto generica e priva di qualsiasi supporto probatorio.
Concludeva per il rigetto di ogni domanda avversa, per la condanna degli opponenti al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo, nonché alle competenze di causa.
Instauratosi il giudizio, all'udienza del 13.12.2017 il Giudice designato assegnava alle parti termine di quindici giorni per introdurre il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo.
Concessi i termini ex art. 183 VI c. cpc, ritenuta rilevante la nomina di CTU, con provvedimento depositato in data 01.04.2019, il Giudice designato nominava quale ausiliario la dr.ssa Persona_1
a cui conferiva i quesiti pagg. 1 e 2 dell'ordinanza di cui sopra che qui si intendono riportati e trascritti integralmente. In sintesi, chiedeva al CTU di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente oggetto di causa alla luce dei seguenti principi: tasso d'interesse; rinvio agli usi di piazza;
anatocismo; c.m.s.; interessi usurari;
altre spese e, in caso di incompletezza degli estratti conto, effettuare solo un conteggio dalla data a partire dalla quale vi è continuità negli estratti conto con indicazione del saldo del primo estratto conto utilizzato, ed acquisizione di ulteriore documentazione col preventivo consenso delle parti. Il C.T.U. depositava la relazione definitiva in data 21.06.2020. Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii, all'udienza del 22.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Ritualmente le parti depositavano le comparse conclusionali alle quali si riportavano.
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è stato esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, con conseguente procedibilità della domanda.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente conserva l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato.
L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente risulta infondata. Nello specifico già in sede di ricorso monitorio la società mandataria veniva CP_3 individuata quale mandataria della pertanto la contestazione è priva di pregio Controparte_2
e non merita accoglimento.
Parte opposta ha versato in atti corposa documentazione da cui risulta chiaramente la fondatezza del credito azionato. Agli atti risulta prodotto il contratto conto corrente Valore Impresa, oggetto di causa, stipulato in data 24.11.2024 sottoscritto da , contratto di affidamento in conto corrente Parte_1 per euro 25.000,00 stipulato il 24.11.2004 intestato alla e sottoscritto da CP_1 Parte_1 quale fidejussore, copie degli estratti conto bancari , conto corrente di corrispondenza n. 058
1001929-1 intestato alla via Messina n. 182 Potenza. Da detta documentazione si CP_1 evincono le informazioni relative ai tassi di interesse e ogni altra condizione contrattuale sottoscritta.
Il CTU nell'elaborato esponeva a pag. 4 che gli estratti conto coprono il periodo che va dal
26.11.2004, data di sottoscrizione del contratto di conto corrente al 7.04.2010 data di azzeramento saldo per estinzione e giro a sofferenza e, rilevava che non risultano estratti conto intermedi mancanti.
Evidenziava l'ausiliario che il saldo a debito della al 7.04.2010 risulta essere pari ad euro CP_1
49.191,03.
In riferimento ai quesiti posti rilevava che: in riferimento al tasso d'interesse, il contratto di corrispondenza oggetto di causa contiene l'indicazione dei tassi ultralegali, pertanto ha applicato i tassi tempo per tempo risultanti dagli estratti conto;
non vi sono rinvii agli usi di piazza;
il contratto di corrispondenza risulta stipulato in epoca successiva al 22.04.2000 e che risulta specificamente approvata per iscritto la clausola di capitalizzazione trimestrale reciproca e pertanto si applicano i criteri di capitalizzazione contenuti nella delibera CICR del 9.02.2000 e, gli interessi creditori calcolati sono, per importo, ininfluenti ai fini della individuazione del saldo finale di conto corrente;
dalla chiusura del conto decorreranno solo gli interessi moratori, senza alcuna capitalizzazione;
la
CMS è stata pattuita per iscritto nel contratto, pertanto va computata alla fine del rapporto, in base alla cadenza pattuita, ma senza capitalizzazione. In ordine ai tassi usurari evidenziava che non è stata superata la soglia di usura, in ordine alle spese rilevava che nell'estratto sono presenti le spese previste nel contratto, variate nell'importo nel corso degli anni. In ordine all'incompletezza degli estratti conto affermava che il conto corrente oggetto di causa è completo e che la ricostruzione dell'estratto conto, come da condizioni bancarie, ha prodotto il medesimo saldo indicato nell'ultimo estratto conto (euro 49.191,03).
All'esito delle operazioni peritali, a pagina 31 della relazione indicava che: il saldo di chiusura del conto corrente alla data del 31.03.2010 risulta essere pari ad euro 41.123,49; le competenze addebitate in data 7.04.2010 ammontano ad euro 293,99; le commissioni di massimo scoperto, computate alla fine del rapporto, in base alla cadenza pattuita ma senza capitalizzazione, ammontano ad euro 4.967,03.
Concludeva che il debito nei confronti dell'Istituto di credito ammonta ad euro 46.384,51. Dava atto di non aver ricevuto alcuna osservazione dal CTP.
Nel corso del giudizio con atto d'intervento ai sensi dell'art. 111 cpc depositato in data 30.04.2024 interveniva nella presente causa l' , rappresentata Controparte_4 da in persona del l.r.p.t. con l'avv. Mauro Manzo Controparte_5
Margiotta, giusta procura rilasciata, e dava atto che con contratto perfezionatosi in data 1.07.2020 la
Banca Popolare di Bari SPA ha ceduto in blocco ex art. 58 TUB ad un portafoglio di contratti CP_4
e crediti classificati come deteriorati alla data del 1.06.2020; che veniva dato avviso dell'avvenuto perfezionamento della cessione mediante pubblicazione sulla G.U. del 14.07.2020 parte II n. 82 e per effetto di tale cessione l' è subentrata nella titolarità del credito già vantato dalla CP_4 [...] nei confronti della e di . Controparte_2 CP_1 Parte_1
Parte attrice opponente contestava tale intervento ed impugnava ogni documentazione prodotta, eccepiva la legittimazione ad agire della e della Controparte_5 CP_4 per mancanza di prova dell'intervenuta cessione del credito.
Tale eccezione non merita accoglimento, l' è intervenuta nel presente procedimento ai sensi CP_4 dell'art. 111 cpc in qualità di cessionaria del credito vantato dalla Banca Popolare di Bari SPA nei confronti di parte opponente e ha dato piena prova della cessione e della piena legittimazione di ad intervenire in giudizio. Risulta depositata agli atti corposa documentazione come la CP_4 pubblicazione sulla G.U. del 14.07.2020 parte II n. 82, la lettera di cessione del credito, la dichiarazione di cessione del credito resa dalla cedente.
Da quanto emerso in giudizio, alla luce delle considerazioni e conclusioni riportate dal CTU, che si condividono, l'opposizione proposta va disattesa.
Sostanzialmente il CTU ha accertato che: il contratto oggetto di causa risulta stipulato per iscritto e sottoscritto dalle parti, il tutto in conformità di legge;
la completezza degli estratti conto;
l'insussistenza di interessi usurari poiché il tasso annuo debitore è risultato sempre inferiore al tasso soglia;
la corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
la corretta applicazione della cms, espressamente prevista in contratto, e delle altre spese e ha determinato un credito maggiore di quello vantato in sede monitoria.
Ne consegue che l'opposizione proposta da parte attrice opponente è del tutto infondata e, i motivi posti a fondamento della domanda sono risultati palesemente generici e non provati. Di contro, il credito oggetto di causa è ampiamente provato sia nell'an che nel quantum, per tabulas e, nel corso del giudizio con le risultanze della CTU, pertanto l'opposizione va rigettata e per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese vanno integralmente compensate tra tutte le parti stante la peculiarità delle questioni trattate.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico delle parti, in egual misura e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella composizione di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione e per l'effetto:
- CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 424/2017 emesso dal Tribunale di Potenza in data 18.05.2017
e notificato il 5.06.2017.2017 confermandone l'esecutività dello stesso;
-Compensa integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
- Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste, definitivamente, a carico delle parti in egual misura e in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, il 15.12.2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano