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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 18 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4357/2019 R.G. vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Isabella Maria Cesarina De Parte_1
Angelis, giusta procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per CP_2
procura generale alle liti, dall'avv. Antonello Monoriti;
LITISCONSORTE NECESSARIO
OGGETTO: ricostruzione carriera
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04 settembre 2019 riferiva di essere Controparte_3 stato assunto all'esito della partecipazione al concorso pubblico, come da bando n.
364.13, “Area Scientifica (XIX) - Ingegneria Industriale” ai sensi della L. n. 129/2008 e della delibera del C.d.A. del C.N.R. n. 224/2009 quale dipendente del
[...]
[..
[...]
[...] , nonché di aver prestato attività lavorativa presso l'Istituto di Parte_2
Tecnologie Avanzate per l'Energia “Nicola Giordano” in virtù del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato del 07.12.2009 con decorrenza dal 16.12.2009, con il profilo di ricercatore, III^ livello professionale, fascia stipendiale 1, secondo il CCNL del
Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e di Sperimentazione.
Esponeva altresì di aver già prestato la propria attività lavorativa in favore del medesimo
Istituto di ricerca - e sempre al III^ livello professionale - essendo stato assunto presso il
Contr in data 15.10.2008, in forza di pubblica selezione, come ricercatore a tempo determinato, ex art. 23 D.p.r. n. 171/1991, con contratto di durata annuale del 09.10.2008, poi prorogato alle medesime condizioni in esso indicate, dal 15.10.2009 al 14.4.2010 sovrapponendosi a quello a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità, per lo svolgimento delle medesime mansioni ed attività nell'ambito della tematica di ricerca affidatagli.
Rilevava, pertanto, che il contratto a termine non riguardava un progetto/programma di ricerca particolare e che l'attività lavorativa di ricerca svolta negli anni di vigenza del contratto a termine era identica e comparabile con quella prestata dopo l'immissione in ruolo.
Contr Deduceva, dunque, la continuità e identità del rapporto di lavoro con il eccependo la violazione delle disposizioni collettive relative al personale del comparto delle
Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il mancato riconoscimento da
CP_ parte dell' resistente dell'anzianità maturata nel corso del lavoro a termine al momento dell'assunzione a tempo indeterminato nonostante la regolare prestazione della propria attività nel corso dei rapporti precari già in essere inter partes.
Evidenziava, invero, che gli era stata riconosciuta un'anzianità di servizio solo a partire dal 16.12.2009 ed un trattamento economico che non teneva conto dell'effettiva anzianità maturata dal 15.10.2008, pari a 14 mesi.
Tanto premesso, chiedeva di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a far data dal 15.10.2008, ovvero a quella data che sarà ritenuta di giustizia;
conseguentemente, previo riconoscimento del diritto alla ricostruzione della
CP_ carriera professionale, di condannare in forma generica l' convenuto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 15.10.2008 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia, in relazione agli aumenti periodici della retribuzione (scatti), fino all'effettiva riammissione nella classe di servizio corrispondente alla predetta anzianità maturata, oltre al computo della stessa nei ratei maturati e maturandi dell'indennità di fine rapporto
(TFR); in linea subordinata, salvo gravame, condannare in forma generica l'Istituto
2 resistente, al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione del mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel rapporto di lavoro inter partes a far data dal 15.10.2008, ovvero a quella data che sarà ritenuta di giustizia, e comunque commisurato alla ricostruzione della carriera lavorativa, in termini di differenze retributive e previdenziali, il tutto da liquidarsi anche in via equitativa in separato giudizio anche all'esito di eventuale c.t.u., in difetto di spontaneo adempimento da parte dell'Ente; oltre interessi e rivalutazione monetaria sulle somme e sulle differenze retributive via via maturate sino al saldo;
con vittoria di spese e compensi difensivi.
2. Con memoria depositata in data 21 dicembre 2020 si costituiva in giudizio il
[...]
eccependo preliminarmente che il in seguito alla Controparte_1 CP_3
stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato aveva svolto delle mansioni non identiche ma differenti e ulteriori rispetto a quelle in precedenza svolte in qualità di lavoratore a tempo determinato.
Esponeva che l'attività compiuta dal ricorrente in esecuzione del contratto a tempo determinato costituiva un requisito indispensabile per l'ammissibilità alla procedura concorsuale che aveva dato luogo alla sua assunzione non potendo, pertanto, essere utilizzata e computata quale pregressa anzianità di servizio.
Riferiva, inoltre, che in applicazione dell'art. 4 sez. II del contratto collettivo 5 marzo
1998, biennio economico 96/97- comparto enti di ricerca, per i ricercatori e tecnologi l'anzianità di servizio non costituisce mero presupposto di fatto di per sé necessario e sufficiente per la maturazione del diritto a conseguire incrementi di retribuzione essendo questi ultimi non automatici bensì subordinati oltre che al decorso del tempo di servizio prestato, anche ad un accertamento positivo da parte dell'Ente dell'attività svolta attraverso un'apposita verifica.
Sempre preliminarmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione, essendo decorsi più di dieci anni tra la data di stipula del contratto a tempo indeterminato (16.12.2009) e quindi dal momento in cui l'amministrazione non avrebbe tenuto conto dell'anzianità maturata attribuendo il livello di retribuzione inziale del profilo di appartenenza e il primo atto interruttivo avvenuto in data 22.12.2016.
Deduceva altresì l'intervenuta prescrizione quinquennale con riferimento alle pretese economiche avanzate.
Evidenziava la mancanza di unicità del rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente e sostenuta dal medesimo, in quanto l'assunzione a tempo indeterminato aveva dato luogo alla costituzione di un rapporto nuovo e del tutto autonomo rispetto ai precedenti contratti
3 a tempo determinato cessati per scadenza dei termini contrattuali e conclusisi con la corresponsione degli emolumenti dovuti per la fine del rapporto.
Sosteneva l'inapplicabilità della normativa comunitaria richiamata dal a sostegno CP_3
delle proprie pretese in quanto inconferente alla fattispecie, così giustificando il trattamento differenziato tra contratti a tempo determinato e indeterminato.
Rilevava l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Concludeva chiedendo, pertanto, di rigettare le avverse domande o di dichiararle prescritte, con vittoria di spese e compensi difensivi. CP_
3. Con ordinanza del 05.10.2021 veniva chiamata in causa l' che si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione dei contributi previdenziali.
4. L'udienza del 18 febbraio 2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa, conformemente a precedente di quest'ufficio pronunciato in fattispecie analoghe sent. Trib. Messina n. 1001/2022), che si condivide e si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.
5. Ordine logico di trattazione impone di esaminare preliminarmente l'eccezione di prescrizione.
In ordine all'eccepita prescrizione, giova premettere che la stessa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, sicché il diritto alle differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera in seguito alla stipula del contratto a tempo indeterminato non sorge che dal momento in cui detta ricostruzione della carriera sia stata effettuata in modo che si deduce erroneo.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, posto che la decorrenza del relativo termine (quinquennale ex art. 2948 n.5 c.c. per le reclamate differenze stipendiali e decennale per l'invocato diritto all'inquadramento) va collocata in corrispondenza dell'assunzione a tempo indeterminato, momento a partire dal quale il diritto in questione poteva essere fatto valere, ossia dal 07.12.2009, il primo atto interruttivo è la raccomandata di richiesta del riconoscimento dell'anzianità di servizio e dell'anzianità di carriera del 22.12.2016.
Sono pertanto prescritte le differenze retributive maturate fino a novembre 2011, mentre l'inquadramento conseguente al riconoscimento della invocata anzianità di servizio potrà riconoscersi per intero, essendo il primo contratto a tempo determinato del giugno 2008.
6. Nel merito, la domanda è fondata in applicazione di quanto stabilito dai punti 1 e 4 della “clausola 4” dell'Accordo Quadro attuato con la Direttiva CE 1999/70 – da ritenersi prevalente su eventuali diverse disposizioni di diritto interno, e di immediata applicabilità in ragione del suo contenuto sufficientemente preciso da consentire la immediata
4 applicazione nel diritto interno dello Stato membro come chiarito dalla CGUE nella sentenza 444/10 (cfr. punto 78). Persona_1
Tale clausola 4, punto 1, dispone infatti che: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». Il successivo punto 4 della medesima clausola 4 dispone poi che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Le norme comunitarie ora riportate sono state oggetto di interpretazione in plurime sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e in particolare nelle sentenze
307/07 , 444/10 302-305/11 del 18.10.12 Valenza + Persona_2 Persona_1 altri/AGCM. Quest'ultima sentenza ha, in particolare, chiarito che:
La clausola 4 vieta un trattamento relativo all'anzianità meno favorevole dei lavoratori a termine rispetto al trattamento accordato ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine (cfr. in particolare punto 52 ove si afferma che ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato svuoterebbe di ogni sostanza gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato ) (sentenza e Per_1 Persona_3
cit., punti 56 e 57; ordinanza TO Medina, cit., punti 42 e 43; sentenza SA
Santana, cit., punto 74, nonché ordinanza cit., punti 49 e 50). Persona_4
La comparabilità tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato presuppone che essi svolgano mansioni identiche o simili tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego (cfr punto 42 della sentenza 302-305/11 18.10.12 nonché giurisprudenza comunitaria ivi citata.)
Deroghe a tale divieto sono consentite ove sussistano ragioni oggettive.
La nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro non può consistere nel fatto che la differenza di trattamento tra lavoratori e termine e a tempo indeterminato è prevista da una norma nazionale generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo (cfr. sentenze , cit., punto 57, e Persona_2
del 22 dicembre 2010, e C-444/09 e C-456/09, Racc. Persona_1 Persona_3
5 pag. I-14031, punto 54; ordinanza TO cit., punto 40; sentenza SA Per_5
Santana, cit., punto 72, nonché ordinanza cit., punto 47), dovendo essa Persona_4
piuttosto consistere in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di lavoro in questione, nel particolare contesto in cui essa si colloca e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se detta disparità risponda ad un reale bisogno, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine… elementi che possono risultare dalla natura e dalle caratteristiche delle mansioni per le quali sono stati conclusi i contratti a termine o anche dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (v., in particolare, citate sentenze , Persona_2
punti 53 e 58, e e punto 55; ordinanza TO Persona_1 Persona_3
Medina, cit., punto 41; sentenza SA Santana, cit., punto 73, nonché ordinanza
Lorenzo Martínez, cit., punto 48 nonché sentenza in causa 302/11).
Successivamente la Corte di Giustizia U.E. 4 settembre 2014 in causa n. C-152/14, ha ribadito che la direttiva comunitaria sui contratti a termine osta ad una normativa nazionale che escluda totalmente il computo di periodi di lavoro a tempo determinato nell'anzianità di servizio del medesimo lavoratore al momento della sua assunzione a tempo indeterminato per le medesime mansioni, effettuato a seguito di una specifica procedura di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, la pretesa attorea deve ritenersi fondata, così uniformandosi alla decisione assunta dalla Suprema Corte di
Cassazione in una fattispecie analoga (Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 27950/2017), oltre che ai numerosi precedenti della giurisprudenza di merito, invocati da parte ricorrente.
Secondo il giudice di legittimità “l'immediata applicabilità della clausola 4 della direttiva europea 1999/70/CE, riguardante il principio di non discriminazione, è stata ripetutamente affermata dalla Corte di Giustizia ed, ultimamente, tale principio è stato chiaramente espresso da questa Corte nelle numerose pronunce in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico (ex plurimis, Cass.n. 22558 del 2016) secondo le quali "la interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione.
6 Sul principio di non discriminazione, la Corte di Giustizia ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_2
8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14,
Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause
C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
e) la sentenza del 18.10.2012 della Corte nelle cause riunite da C-302/11 a C-305/11
+ 4, con riguardo al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata Per_6
precedentemente al collocamento in ruolo a seguito della procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, ha affermato: - non risulta dal testo della clausola 4 dell'accordo quadro, né dal contesto in cui si colloca che essa cessi di essere applicabile una volta che il lavoratore interessato abbia acquistato lo status di lavoratore a tempo indeterminato, infatti gli obbiettivi perseguiti dalla direttiva 1999/70 e dall'accordo
7 quadro, diretti sia a vietare le discriminazioni, sia a prevenire gli abusi risultanti da contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione depongono in senso contrario (sentenza SA Santana); la verifica della comparabilità delle situazioni al fine di evitare la discriminazione, spettante all'autorità giudiziaria dello
Stato membro, va effettuata con riguardo alla natura delle funzioni-se esse, successivamente alla immissione in ruolo, siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito dei contratti a termine – non potendo ritenersi che le lavoratrici si trovino in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, dal momento che le condizioni per la stabilizzazione fissate dal legislatore nazionale nella normativa controversa, le quali concernono rispettivamente la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato e il requisito di essere stati assunti a tale scopo mediante una selezione concorsuale o comunque prevista dalla legge, mirano appunto a consentire la stabilizzazione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione può essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo;
sulla base di tali principi il collegio osserva
Contr che in questa sede il pur affermando l'esistenza di ragioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle caratteristiche intrinseche delle mansioni, le quali sole avrebbero potuto legittimare la disparità. Ha insistito, infatti, sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità del contratto a tempo indeterminato rispetto al precedente nonché sulle modalità di reclutamento del personale nel settore della ricerca e sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare le "ragioni oggettive" richiamate nella clausola 4, attengono, invece, alle condizioni di lavoro che contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine alle quali il ricorrente ha affermato (quarto motivo di ricorso) che "le attività di ricerca presuppongono una lunga maturazione dei ricercatori attraverso esperienze effettuate con attività di ricerca necessariamente svolta nell'ambito di rapporti a tempo determinato, tanto che l'esperienza specifica almeno triennale costituisce requisito per l'accesso al concorso per l'inquadramento nel profilo di Ricercatore di III livello.., ne consegue che l'instaurazione di rapporti di lavoro dei
Contr ricercatori a tempo indeterminato del (come negli altri enti del comparto) è sempre preceduta da un periodo almeno triennale di esperienza maturata con rapporti di lavoro
a termine". Dalle stesse deduzioni del ricorrente risulta, dunque, che le mansioni, sia nel corso del rapporto a tempo determinato, sia nel corso del rapporto a tempo indeterminato sono quelle di ricercatore, pur essendo le prime svolte in una fase
8 formativa del lavoratore, sicchè manca, nella specie, l'allegazione di circostanze idonee
a legittimare un trattamento difforme”.
Reputa questo decidente pienamente condivisibili le argomentazioni poste a fondamento dell'orientamento interpretativo della Suprema Corte.
Ed invero, in base ai suddetti punti 1 e 4 della clausola 4, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che non sussistano ragioni oggettive (punto 1), e i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, anche in questo caso a meno che non sussistano giustificazioni oggettive (punto 4).
Peraltro, la Corte di Giustizia CE, nel pronunciarsi nella materia ora in esame con le Pers succitate sentenze, 13.9.2007 n. 307 Cerro e con la sentenza n. 444 del Per_2
22.12.2010 , ha anche precisato che la clausola, punto 1, dell'accordo Persona_7
quadro esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice… (punto 78 sent. ; …si deve rammentare che gli amministrati qualora siano in grado Persona_7
di far valere una direttiva nei confronti dello Stato, possono farlo indipendentemente dalla veste nella quale questo agisce, come datore di lavoro o come pubblica autorità …”
(punto 82 sentenza Gavieiro).
Ne consegue che il giudice italiano deve applicare, attesa la superiorità nella gerarchia delle fonti, la norma comunitaria de qua, di per sé sufficientemente precisa e direttamente applicabile nei confronti dello Stato pur in qualità di datore di lavoro privato.
A ciò si aggiunga che la Corte di Giustizia ha d'altro canto pure chiarito che “La nozione di “condizioni di impiego di cui alla clausola 4 punto 1…deve essere interpretata nel senso che essa può servire da base ad una pretesa come quella in esame nella causa principale , che mira all'attribuzione , ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato;
la clausola
4, punto1, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale ed il datore di lavoro interessato” (sentenza Del Cerro Alonso).
9 La medesima Corte di Giustizia, ribadendo questi principi, nella sentenza ha poi Per_1 affermato che: “ La mera circostanza che un impiego sia qualificato come di ruolo in base all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza sotto questo aspetto, pena rimettere seriamente in questione l'efficacia pratica della direttiva 1999/70 e quella dell'Accordo
Quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati membri …( punto 43 ); la nozione di “ condizione oggettiva” richiede che la disparità di trattamento sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti , che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità di trattamento risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria…” ( punto 55 ).
Ora, facendo corretta applicazione al caso di specie dei principi desumibili da tali decisioni della Corte di Giustizia, non può non riconoscersi, in forza della diretta applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro, il diritto dell'odierno ricorrente alla corretta ricostruzione della carriera ed a percepire integralmente le differenze retributive in ragione della anzianità maturata e considerati a tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato di cui è causa, nei limiti della accertata prescrizione.
L'Amministrazione resistente non ha infatti contestato che il ricorrente abbia svolto anche nella vigenza dei contratti a tempo determinato le mansioni proprie del medesimo profilo di inquadramento con cui è stata poi assunto a tempo indeterminato.
Né rilevano, a tal fine, la diversa formazione, ovvero le diverse modalità di selezione finalizzate alla assunzione, in quanto circostanze estranee alla attività lavorativa svolta.
Può dunque serenamente affermarsi che, nella fattispecie, il ricorrente ha svolto le medesime mansioni proprie della figura del Ricercatore sia nel corso dei rapporti a tempo determinato, che a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato;
da ciò discende la discriminatorietà del trattamento consistito nel mancato riconoscimento dei periodi di servizio a tempo determinato, a seguito dell'intervenuta stabilizzazione, al fine di determinare l'anzianità di servizio della lavoratrice, in difetto di ragioni oggettive che avrebbero potuto giustificare un trattamento diversificato.
Da ultimo, giova evidenziare che il contratto collettivo applicabile al rapporto de quo prevede le successive fasce stipendiali, cui comunque il ricorrente non avrebbe potuto accedere, atteso che la sua anzianità è stata riconosciuta pari a zero, all'atto dell'assunzione a tempo indeterminato.
10 7. Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarato il diritto del ricorrente al computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato e condannata Controparte_1
l'amministrazione resistente al conseguente inquadramento spettante al predetto a decorrere dall'ottobre 2008 nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive a far data dal novembre 2011. La somma dovuta andrà maggiorata con i soli interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo;
va infatti esclusa la rivalutazione monetaria, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23.12.1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
8. Quanto alle differenze contributive maturate, secondo un principio costantemente affermato in materia previdenziale, il regime della prescrizione già maturata è differente rispetto alla materia civile, in quanto è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché la prescrizione opera di diritto e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, mentre l'ente previdenziale non può rinunciare alla "irricevibilità" dei contributi prescritti (cfr. Cass. civ. n. 23116/2004, richiamato anche da Cass. civ., SS.UU., n. 7514/2022).
Atteso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti contributivi ex legge n.
335/1995 e ritenuto che la notifica del ricorso al resistente datore di lavoro si è perfezionata in data 19.10.2020, le differenze contributive anteriori al 19.10.2015 sono irrimediabilmente prescritte.
9. Il limitato accoglimento delle domande, avuto riguardo all'accertata (parziale) prescrizione, giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese giudiziali. La restante quota segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo ex D.M. 55/2014,
D.M. 37/2018 e D.M. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari medi considerate la durata del giudizio e l'attività processuale espletata.
Nei confronti dell' il limitato accoglimento della domanda diretta al versamento CP_2 contributivo in ragione dell'accertata prescrizione, giustifica la compensazione di metà CP_ delle spese giudiziali. La restante quota si pone a carico dell' convenuto e si liquida come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale (in parte qua) e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività processuale dell'Istituto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
11 disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara il diritto di al Controparte_3 computo ai fini dell'anzianità di servizio dell'attività lavorativa prestata presso il con contratti a tempo determinato a decorrere Controparte_1 dall'ottobre 2009 e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente al conseguente inquadramento con la suindicata decorrenza ed alla corresponsione delle relative differenze retributive a far data dal novembre 2011, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, e al versamento dei contributi previdenziali dal 19.10.2015;
- condanna altresì l'amministrazione resistente alla rifusione di due terzi delle spese giudiziali in favore del ricorrente, che liquida – già ridotte - in € 173,00 per rimborso contributo unificato ed in € 6.171,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, compensando la restante quota;
Contr
- condanna il al pagamento in favore dell' di metà delle spese giudiziali, che CP_2
liquida – già ridotte - in € 1.645,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, compensando la restante quota.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 19.02.2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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